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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1556/2024
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi al dott. Lara Ghermandi, sono comparsi:
Per l'avv. SELLA FRANCESCA in sostituzione dell'Avv. LANARO Parte_1
FRANCESCO
Per il l'avv. BONETTI EUGENIO e l'Avv. Controparte_1
PANCALDI BEATRICE in sostituzione dell'Avv. TOZZI DONATO.
L'Avv. Sella discute riportandosi integralmente agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'Avv. Bonetti e l'Avv. Pancaldi discutono a propria volta riportandosi agli scritti depositati, ribadendo l'inidoneità dell'autocertificazione prodotta dal sig. a dimostrare la provenienza dei richiami Pt_1
vivi da lui utilizzati.
Insistono quindi per l'accoglimento delle conclusioni precisate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1556/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. LANARO FRANCESCO e dell'avv. LOVATO FRANCO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TOZZI DONATO e dell'avv. BONETTI EUGENIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo come da mandato agli atti del fascicolo telematico
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ordinanza ingiunzione/sanzione amministrativa depositato in data
29.02.2024 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3 del Parte_1
16.1.2024 emessa dal Responsabile del Comune di , con la quale gli era stato Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 400,00 per sanzione – oltre ad € 16,10 per notifica – per la contestata violazione dell'art. 31 commi 1 lett. H) della L.157/1992.
Il provvedimento traeva origine dal verbale di sanzione amministrativa n. 43/2021 RGV e n. B4927, elevato in data 4.10.2021 dalla Polizia Provinciale di Verona nei confronti dell'opponente perché il
19.09.2021, in qualità di soggetto autorizzato da regolare titolo rilasciato dalla Questura di Vicenza
pagina 2 di 6 (VI) di porto di fucile ad uso caccia n. 979375-P del 26.7.2021, violava la L. 157/1992 art. 31 lett. H) aveva “utilizzato richiami vivi non autorizzati per la caccia da appostamento al colombaccio, nel caso di specie n. 3 esemplari di in assenza di legittima provenienza o autocertificazione in Persona_1
difformità a quanto indicato dalla Regione Veneto con nota del 10/09/2021, protocollo n.ro 0398734
“Utilizzo del piccione - forma domestica - come richiamo vivo nella caccia da Persona_2 appostamento al colombaccio”.
Con l'opposizione in esame il ha censurato l'ordinanza ingiunzione opposta, lamentando, in Pt_1 via preliminare, la violazione del diritto di difesa per errata indicazione dell'Autorità avanti alla quale proporre l'opposizione e contestando, nel merito, la sussistenza della pretesa violazione.
Ha in particolare invocato l'opponente la liceità dell'utilizzo del piccione ME come richiamo vivo per la caccia al LO (CO Palumbus) e la riconosciuta possibilità di utilizzare per l'attività venatoria esemplari prelevati da allevamenti di tipo amatoriale, la cui tracciabilità l'opponente assumeva potersi trarre dall'autocertificazione, ammessa dalla disciplina regionale.
Ha pertanto chiesto il l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e solo in via Pt_1
subordinata la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si è costituito in giudizio il contestando i motivi di opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'esito del deposito di note conclusive e della discussione in udienza l'opposizione viene ora in decisione.
Va innanzitutto disatteso il rilievo di violazione del diritto di difesa mosso dalla difesa di parte opponente per l'erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione opposta, dell'Autorità avanti alla quale poteva essere proposta opposizione (essendo stato indicato il Giudice di Pace in luogo del Tribunale).
Pur dovendosi riconoscere, sulla scorta della condivisibile ricostruzione del , la competenza del Pt_1
Tribunale adito – in alcun modo contestata dalla difesa del opposto - è dirimente rilevare, in CP_1
ordine alla contestazione in esame, come non consti alcuna concreta compressione del diritto di difesa del ricorrente, che (dopo aver presentato scritti difensivi) ha fatto pienamente valere in questa sede le proprie doglianze.
L'opposizione va quindi esaminata nel merito.
Va innanzitutto rilevato che non sono in contestazione le circostanze di fatto riportate nel verbale di accertamento su cui si fonda l'ordinanza ingiunzione opposta, ossia che in occasione del controllo l'opponente stesse esercitando attività venatoria utilizzando tre richiami vivi di e che Persona_1
fosse privo di alcuna documentazione di tracciabilità della provenienza dei volatili.
Circostanza anch'essa testualmente riportata anche nel verbale di accertamento, munito di fede pagina 3 di 6 privilegiata, ove si legge che “ dichiara che i richiami sono detenuti nel suo pollaio ed Parte_1
è privo di autorizzazione all'allevamento della specie e di qualsivoglia documentazione Persona_1 di tracciabilità”.
Solo all'atto della presentazione degli scritti difensivi il ha infatti allegato autodichiarazione Pt_1
relativa alla provenienza dei richiami utilizzati, documento la cui esistenza non risulta essere stata nemmeno menzionata agli accertatori, sebbene apparentemente redatto il giorno precedente il controllo
(l'autodichiarazione riporta infatti la data del 18.09.2021, data la cui veridicità è stata messa in dubbio da parte resistente).
All'atto del controllo, invece, il era privo di qualsivoglia documentazione atta a comprovare la Pt_1 provenienza dei richiami utilizzati, che non potevano quindi essere ritenuti “richiami autorizzati”.
Occorre invero rilevare che, alla luce della disciplina in materia, l'utilizzo della quale Persona_1
richiamo nella caccia da appostamento è consentito solo ove si tratti di esemplari provenienti da allevamento.
Consta infatti dalla lettura della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3874 del 15 dicembre 2009 che con ordinanza 2035/2009 il TAR Veneto, con riferimento all'utilizzo del piccione quale richiamo vivo, aveva ritenuto che esso fosse equiparato alla fauna selvatica. Tenuto conto di tale decisione la
Giunta regionale, con la menzionata delibera, aveva quindi disposto la non utilizzabilità del piccione
CO LI quale richiamo vivo nella caccia da appostamento, fatto salvo l'utilizzo di soggetti appartenenti alla forma domestica della suddetta specie, provenienti da allevamento… (v: doc. 4 ric.).
Posizione anche recentemente ribadita dalla Regione Veneto che, con provvedimento prot. 0398734 del
10/09/2021, ha richiamato la DGR n. 3874 del 15 dicembre 2009 e la nota del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali prot. 17513 allegata alla medesima, che aveva ritenuto legittimo l'uso del richiamo vivo del piccione nella forma domestica, proveniente da allevamento, in quanto “non vive stabilmente o temporalmente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale” e quindi non soggetto alla tutela di cui alla legge 157/92.
Viene peraltro precisato nel richiamato provvedimento che “la provenienza deve essere attestata da documento idoneo, nel rispetto delle esigenze di tracciabilità dell'animale al quale fanno riferimento le disposizioni sopra citate. A titolo di esempio, l'attestazione di che trattasi potrebbe essere una ricevuta di acquisto presso un allevatore in possesso di codice stalla in quanto registrato presso la ASL ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 158/2006 (che prevede la registrazione per gli allevamenti di volatili da cortile)”, soggiungendo poi che “l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione, in base alla normativa in materia è regolare nel momento in cui colui che autocertifica una determinata situazione è in grado di dimostrare quanto dichiarato”, che “il cacciatore che utilizza il richiamo vivo autocertificandone la
pagina 4 di 6 provenienza dal suo allevamento deve poterla dimostrare” e che “indicazioni diverse esporrebbero il cacciatore al rischio di trovarsi in una situazione di irregolarità, che potrebbe venirgli contestata da chi esercita le funzioni di vigilanza in materia venatoria, con le relative conseguenze.”
La necessaria tracciabilità degli esemplari è ulteriormente messa in luce dalla nota della Regione
Veneta prot. 0387878 del 31/08/2022, ove espressamente si legge “… viene pertanto ribadito che risulta possibile l'utilizzo del ON ME (Columbia LI in forma domestica) proveniente da allevamento quale richiamo vivo nella caccia da appostamento. Ciò detto, la provenienza da allevamento deve essere attestata da un documento idoneo, nel rispetto dell'esigenza di tracciabilità dell'animale alla quale fanno riferimento le disposizioni citate. Da ultimo si specifica che
l'autocertificazione è sicuramente uno strumento idoneo e sostitutivo della predetta attestazione. Si rammenta che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è demandata al successivo ed eventuale controllo da parte dell'Amministrazione a cui l'autocertificazione è resa.”
Dal quadro descritto si ricava quindi che affinché gli esemplari di columba LI utilizzati come richiami vivi possano ritenersi richiami autorizzati è necessario:
- che si tratti di esemplari appartenenti alla fauna domestica e dunque provenienti da allevamento;
- che chi li utilizza sia in grado di fornire documentazione idonea a provarne la provenienza da allevamento;
- che, in caso di utilizzo dell'autocertificazione, sia comunque assicurata la possibilità per l'Amministrazione di verificare la veridicità della dichiarazione e dunque di accertare la tracciabilità del volatile e la sua provenienza dall'allevamento indicato nell'autodichiarazione.
Il che presuppone che anche l'allevamento amatoriale debba essere registrato presso la ASL a norma dell'art. 14 Dlgs 158/06, norma richiamata dalla stessa disciplina regionale con riferimento indistinto agli allevamenti da cortile e alla devono ritenersi soggetti anche gli allevamenti amatoriali alla luce della definizione di “stabilimento” di cui al Regolamento UE 2016/429 richiamato da parte resistente.
Diversamente opinando rimarrebbero del tutto frustrate le esigenze di tracciabilità degli esemplari utilizzati come richiami vivi, non potendo all'evidenza l'autocertificazione fornire, di per sé sola, prova della effettiva provenienza degli esemplari stessi.
In ragione di quanto sopra l'opposizione deve dunque essere respinta, essendo peraltro incontestato che l'allevamento amatoriale del non era registrato presso l'ASL competente. Pt_1
Va infine rigettata anche la domanda di riduzione al minimo dell'entità della sanzione amministrativa, richiesta che nemmeno risulta sostenuta da specifiche motivazioni o censure in ordine ai criteri di quantificazione dell'importo. Importo che peraltro, alla luce di quanto accertato ed in considerazione del fatto che il nemmeno era in possesso di autocertificazione, può dirsi congruo. Pt_1
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda in esame, l'assenza di specifiche indicazioni nella modulistica prodotta in atti dal ricorrente e di precisi orientamenti giurisprudenziali in materia, inducono a disporne la compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
Integralmente l'opposizione in esame.
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Verona, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1556/2024
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi al dott. Lara Ghermandi, sono comparsi:
Per l'avv. SELLA FRANCESCA in sostituzione dell'Avv. LANARO Parte_1
FRANCESCO
Per il l'avv. BONETTI EUGENIO e l'Avv. Controparte_1
PANCALDI BEATRICE in sostituzione dell'Avv. TOZZI DONATO.
L'Avv. Sella discute riportandosi integralmente agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'Avv. Bonetti e l'Avv. Pancaldi discutono a propria volta riportandosi agli scritti depositati, ribadendo l'inidoneità dell'autocertificazione prodotta dal sig. a dimostrare la provenienza dei richiami Pt_1
vivi da lui utilizzati.
Insistono quindi per l'accoglimento delle conclusioni precisate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1556/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. LANARO FRANCESCO e dell'avv. LOVATO FRANCO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TOZZI DONATO e dell'avv. BONETTI EUGENIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo come da mandato agli atti del fascicolo telematico
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ordinanza ingiunzione/sanzione amministrativa depositato in data
29.02.2024 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3 del Parte_1
16.1.2024 emessa dal Responsabile del Comune di , con la quale gli era stato Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 400,00 per sanzione – oltre ad € 16,10 per notifica – per la contestata violazione dell'art. 31 commi 1 lett. H) della L.157/1992.
Il provvedimento traeva origine dal verbale di sanzione amministrativa n. 43/2021 RGV e n. B4927, elevato in data 4.10.2021 dalla Polizia Provinciale di Verona nei confronti dell'opponente perché il
19.09.2021, in qualità di soggetto autorizzato da regolare titolo rilasciato dalla Questura di Vicenza
pagina 2 di 6 (VI) di porto di fucile ad uso caccia n. 979375-P del 26.7.2021, violava la L. 157/1992 art. 31 lett. H) aveva “utilizzato richiami vivi non autorizzati per la caccia da appostamento al colombaccio, nel caso di specie n. 3 esemplari di in assenza di legittima provenienza o autocertificazione in Persona_1
difformità a quanto indicato dalla Regione Veneto con nota del 10/09/2021, protocollo n.ro 0398734
“Utilizzo del piccione - forma domestica - come richiamo vivo nella caccia da Persona_2 appostamento al colombaccio”.
Con l'opposizione in esame il ha censurato l'ordinanza ingiunzione opposta, lamentando, in Pt_1 via preliminare, la violazione del diritto di difesa per errata indicazione dell'Autorità avanti alla quale proporre l'opposizione e contestando, nel merito, la sussistenza della pretesa violazione.
Ha in particolare invocato l'opponente la liceità dell'utilizzo del piccione ME come richiamo vivo per la caccia al LO (CO Palumbus) e la riconosciuta possibilità di utilizzare per l'attività venatoria esemplari prelevati da allevamenti di tipo amatoriale, la cui tracciabilità l'opponente assumeva potersi trarre dall'autocertificazione, ammessa dalla disciplina regionale.
Ha pertanto chiesto il l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e solo in via Pt_1
subordinata la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si è costituito in giudizio il contestando i motivi di opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'esito del deposito di note conclusive e della discussione in udienza l'opposizione viene ora in decisione.
Va innanzitutto disatteso il rilievo di violazione del diritto di difesa mosso dalla difesa di parte opponente per l'erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione opposta, dell'Autorità avanti alla quale poteva essere proposta opposizione (essendo stato indicato il Giudice di Pace in luogo del Tribunale).
Pur dovendosi riconoscere, sulla scorta della condivisibile ricostruzione del , la competenza del Pt_1
Tribunale adito – in alcun modo contestata dalla difesa del opposto - è dirimente rilevare, in CP_1
ordine alla contestazione in esame, come non consti alcuna concreta compressione del diritto di difesa del ricorrente, che (dopo aver presentato scritti difensivi) ha fatto pienamente valere in questa sede le proprie doglianze.
L'opposizione va quindi esaminata nel merito.
Va innanzitutto rilevato che non sono in contestazione le circostanze di fatto riportate nel verbale di accertamento su cui si fonda l'ordinanza ingiunzione opposta, ossia che in occasione del controllo l'opponente stesse esercitando attività venatoria utilizzando tre richiami vivi di e che Persona_1
fosse privo di alcuna documentazione di tracciabilità della provenienza dei volatili.
Circostanza anch'essa testualmente riportata anche nel verbale di accertamento, munito di fede pagina 3 di 6 privilegiata, ove si legge che “ dichiara che i richiami sono detenuti nel suo pollaio ed Parte_1
è privo di autorizzazione all'allevamento della specie e di qualsivoglia documentazione Persona_1 di tracciabilità”.
Solo all'atto della presentazione degli scritti difensivi il ha infatti allegato autodichiarazione Pt_1
relativa alla provenienza dei richiami utilizzati, documento la cui esistenza non risulta essere stata nemmeno menzionata agli accertatori, sebbene apparentemente redatto il giorno precedente il controllo
(l'autodichiarazione riporta infatti la data del 18.09.2021, data la cui veridicità è stata messa in dubbio da parte resistente).
All'atto del controllo, invece, il era privo di qualsivoglia documentazione atta a comprovare la Pt_1 provenienza dei richiami utilizzati, che non potevano quindi essere ritenuti “richiami autorizzati”.
Occorre invero rilevare che, alla luce della disciplina in materia, l'utilizzo della quale Persona_1
richiamo nella caccia da appostamento è consentito solo ove si tratti di esemplari provenienti da allevamento.
Consta infatti dalla lettura della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3874 del 15 dicembre 2009 che con ordinanza 2035/2009 il TAR Veneto, con riferimento all'utilizzo del piccione quale richiamo vivo, aveva ritenuto che esso fosse equiparato alla fauna selvatica. Tenuto conto di tale decisione la
Giunta regionale, con la menzionata delibera, aveva quindi disposto la non utilizzabilità del piccione
CO LI quale richiamo vivo nella caccia da appostamento, fatto salvo l'utilizzo di soggetti appartenenti alla forma domestica della suddetta specie, provenienti da allevamento… (v: doc. 4 ric.).
Posizione anche recentemente ribadita dalla Regione Veneto che, con provvedimento prot. 0398734 del
10/09/2021, ha richiamato la DGR n. 3874 del 15 dicembre 2009 e la nota del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali prot. 17513 allegata alla medesima, che aveva ritenuto legittimo l'uso del richiamo vivo del piccione nella forma domestica, proveniente da allevamento, in quanto “non vive stabilmente o temporalmente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale” e quindi non soggetto alla tutela di cui alla legge 157/92.
Viene peraltro precisato nel richiamato provvedimento che “la provenienza deve essere attestata da documento idoneo, nel rispetto delle esigenze di tracciabilità dell'animale al quale fanno riferimento le disposizioni sopra citate. A titolo di esempio, l'attestazione di che trattasi potrebbe essere una ricevuta di acquisto presso un allevatore in possesso di codice stalla in quanto registrato presso la ASL ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 158/2006 (che prevede la registrazione per gli allevamenti di volatili da cortile)”, soggiungendo poi che “l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione, in base alla normativa in materia è regolare nel momento in cui colui che autocertifica una determinata situazione è in grado di dimostrare quanto dichiarato”, che “il cacciatore che utilizza il richiamo vivo autocertificandone la
pagina 4 di 6 provenienza dal suo allevamento deve poterla dimostrare” e che “indicazioni diverse esporrebbero il cacciatore al rischio di trovarsi in una situazione di irregolarità, che potrebbe venirgli contestata da chi esercita le funzioni di vigilanza in materia venatoria, con le relative conseguenze.”
La necessaria tracciabilità degli esemplari è ulteriormente messa in luce dalla nota della Regione
Veneta prot. 0387878 del 31/08/2022, ove espressamente si legge “… viene pertanto ribadito che risulta possibile l'utilizzo del ON ME (Columbia LI in forma domestica) proveniente da allevamento quale richiamo vivo nella caccia da appostamento. Ciò detto, la provenienza da allevamento deve essere attestata da un documento idoneo, nel rispetto dell'esigenza di tracciabilità dell'animale alla quale fanno riferimento le disposizioni citate. Da ultimo si specifica che
l'autocertificazione è sicuramente uno strumento idoneo e sostitutivo della predetta attestazione. Si rammenta che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è demandata al successivo ed eventuale controllo da parte dell'Amministrazione a cui l'autocertificazione è resa.”
Dal quadro descritto si ricava quindi che affinché gli esemplari di columba LI utilizzati come richiami vivi possano ritenersi richiami autorizzati è necessario:
- che si tratti di esemplari appartenenti alla fauna domestica e dunque provenienti da allevamento;
- che chi li utilizza sia in grado di fornire documentazione idonea a provarne la provenienza da allevamento;
- che, in caso di utilizzo dell'autocertificazione, sia comunque assicurata la possibilità per l'Amministrazione di verificare la veridicità della dichiarazione e dunque di accertare la tracciabilità del volatile e la sua provenienza dall'allevamento indicato nell'autodichiarazione.
Il che presuppone che anche l'allevamento amatoriale debba essere registrato presso la ASL a norma dell'art. 14 Dlgs 158/06, norma richiamata dalla stessa disciplina regionale con riferimento indistinto agli allevamenti da cortile e alla devono ritenersi soggetti anche gli allevamenti amatoriali alla luce della definizione di “stabilimento” di cui al Regolamento UE 2016/429 richiamato da parte resistente.
Diversamente opinando rimarrebbero del tutto frustrate le esigenze di tracciabilità degli esemplari utilizzati come richiami vivi, non potendo all'evidenza l'autocertificazione fornire, di per sé sola, prova della effettiva provenienza degli esemplari stessi.
In ragione di quanto sopra l'opposizione deve dunque essere respinta, essendo peraltro incontestato che l'allevamento amatoriale del non era registrato presso l'ASL competente. Pt_1
Va infine rigettata anche la domanda di riduzione al minimo dell'entità della sanzione amministrativa, richiesta che nemmeno risulta sostenuta da specifiche motivazioni o censure in ordine ai criteri di quantificazione dell'importo. Importo che peraltro, alla luce di quanto accertato ed in considerazione del fatto che il nemmeno era in possesso di autocertificazione, può dirsi congruo. Pt_1
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda in esame, l'assenza di specifiche indicazioni nella modulistica prodotta in atti dal ricorrente e di precisi orientamenti giurisprudenziali in materia, inducono a disporne la compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
Integralmente l'opposizione in esame.
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Verona, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
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