Articolo 87 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 86Articolo 88
Versione
1 gennaio 1992
Art. 87. (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni) 1. Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti.
Nota all'art. 87:
- Il testo dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 159 (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni). - Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministero di grazia e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi puo' essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorita' giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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