Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/04/2026, n. 7401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7401 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13809/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13809 del 2025, proposto da
AM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/Ce e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione n. 130/2025 del 9.9.2025 (prot. 165768), comunicata il 10.9.2025, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (“Comitato ETS”), avente ad oggetto “presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2024 degli impianti piccoli emettitori nn. autt. 1677 e 2368 ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione n. 23/2021 e re-introduzione in eu ets dell'impianto n. aut. 1677 ai sensi dell'art. 31 c. 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147”, nella parte in cui riguarda l'Impianto gestito da AM S.p.A. in forza dell'autorizzazione n. 1677, nonché, per quanto occorrer possa, della nota n. 178563 del 30.9.25 del Comitato ETS avente ad oggetto “Aut n° 1677 - Adempimenti a seguito di rientro in EU ETS da OPT-OUT (art. 27 dir. 2003/87/CE)”;
- di qualsiasi ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e, comunque, conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente gestisce, in forza dell’autorizzazione n. 1677 del 18.1.2011, un impianto di combustione di carburanti per una capacità installata complessiva pari a 121,716 MWt, situato all’interno dell’Ospedale “S. RI della Misericordia” di Udine, in piazzale S. RI della Misericordia n. 1;
Rilevato che è impugnata la delibera del Comitato ETS del 9 settembre 2025 meglio specificata in epigrafe, nella parte in cui ha disposto il rientro dell’impianto gestito dalla ricorrente nel sistema “EU ETS”, (Emission Trading Scheme dell’Unione Europea), istituito dalla Direttiva 2003/87/CE e che prevede l’obbligo per gli impianti che emettono gas serra di monitorare, comunicare e compensare le proprie emissioni attraverso l'acquisto e/o la restituzione di quote; e che è, altresì, impugnata la nota del 30 settembre 2025 del medesimo Comitato, recante gli «Adempimenti a seguito di rientro in EU ETS da OPT-OUT (art. 27 dir. 2003/87/CE)»;
Considerato che il Comitato ETS, organo interministeriale presieduto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e partecipato dai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, ha stabilito il rientro nel sistema in parola in ragione superamento dell’impianto nell’anno 2024 della soglia di export del 15% e che la ricorrente contesta tale determinazione, in quanto il Comitato avrebbe fatto riferimento a una disciplina non applicabile al caso specifico;
Osservato che il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso;
Rilevato che all’udienza del 22 aprile 2026 è dato avviso al difensore della parte ricorrente della possibile incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo;
Considerato che, in materia di competenza territoriale inderogabile dei tribunali amministrativi, l’art. 13, commi 1 e 2 cod. proc. amm., nel delineare i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, stabilisce che il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico, in tal caso la competenza spettando al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano, anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultraregionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10561);
Rilevato che, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati riguardano un impianto sito nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con effetti circoscritti solo a livello regionale;
Ritenuto, infatti, che l’impugnato provvedimento incide unicamente sull’operatività di detto impianto, che per effetto del rientro nel sistema “EU ETS”, che regola le emissioni in atmosfera di gas serra tramite l’assegnazione di quote massime di emissioni di CO2, risulta assoggettato all’applicazione delle relative disposizioni comunitarie e nazionali in materia (cfr., in termini, le ordinanze di questa Sezione n. 1338 del 22 gennaio 2026 e n. 3146 del 19 febbraio 2026);
Ritenuto, pertanto, che sussiste la competenza territoriale del Tar Friuli Venezia Giulia, presso il quale la causa va riassunta ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.;
Considerato che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale, ai sensi degli artt. 13 e 15 c.p.a., a decidere il ricorso in epigrafe e indica, quale giudice competente, il Tar Friuli Venezia Giulia, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IA RI LL, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA RI LL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO