Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 7854/2024 del Ruolo
Generale promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Leandra Parte_1
Leo
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Nell'udienza del 14-5-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17-5-2023 , quale proprietaria del Parte_1
veicolo Fiat Punto, tg. FK181TF, proponeva opposizione innanzi al
Giudice di Pace di Lecce avverso il verbale di contestazione N.R.G.
9864/23 – V006107 del 6-4-2023, elevato dalla Polizia Locale del
Comune di per la violazione dell'art. 142 co. 8 CdS, commessa CP_1
in data 31-3-2023 sulla SS 16 – Km 963+800 “Maglie-Lecce”, dir. Lecce;
Km/h 115,9, e quindi oltre il limite massimo di 90 Km/h (infrazione rilevata a mezzo apparecchio “Photored F17DR”).
In particolare, la ricorrente deduceva l'illegittimità del verbale impugnato per la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, la omessa comunicazione della manutenzione periodica dello stesso, il difetto di contestazione immediata dell'infrazione nonché la carenza di adeguata segnaletica di preavviso circa la presenza dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità.
Si costituiva il , resistendo ai motivi di opposizione Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 2450/2024 del 16-5-2024, l'adito Giudice di Pace rigettava il ricorso, confermando la validità del verbale impugnato.
Con ricorso depositato in data 27-11-2024, ha Parte_1
proposto appello avverso detta sentenza, dolendosi che il Giudice di
Pace avesse errato nel ritenere sufficiente, ai fini della regolarità dell'accertamento, la semplice approvazione dell'apparecchiatura, e non invece necessaria anche l'omologazione, lamentando che, nella specie, il dispositivo utilizzato non risultava omologato ma solo approvato;
deduceva altresì la violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, rilevando che, in ipotesi di contestazione da parte del contravventore, incombe sulla pubblica amministrazione dalla quale dipende l'organo accertatore l'onere di provare la corretta funzionalità del dispositivo rilevatore;
chiedeva la riforma della sentenza anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento del verbale di contestazione. Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito il CP_1
.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, a seguito di discussione orale, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 14-5-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
In conformità a quanto statuito dalla S.C. con ordinanza 10505/2024, si osserva che, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S.
(laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore
(Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass.
3335/2024)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che il dispositivo “Photored F17DR” utilizzato dal
è stato solo approvato (cfr. Decreto prot. 257 del Controparte_1
19-1-2016 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e non anche omologato;
ne consegue l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, che pertanto deve essere annullato.
In considerazione della novità della questione giuridica esaminata, solo di recente decisa dalla S.C. nel senso su indicato, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso notificato il 11-12-2024 da Parte_1
avverso la sentenza n. 2450/2024 del 16-5-2024 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Lecce nei confronti del , così Controparte_1
provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale di contestazione N.R.G. 9864/23 – V006107 del 6-4- 2023, elevato dalla Polizia Locale del nei confronti Controparte_1
di ; Parte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 14-5-2025
Il Giudice
Dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio del processo, Dott.ssa Azzurra Buia
Il Giudice
Dott. Mario Cigna