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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2290/2024
tra
, c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPA RUSSO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del presidente legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 16.5.2024.ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 25.5.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa); a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003, la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato l'8.8.2023 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata
22.6.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare le condizioni sanitarie di: “invalida con riduzione permanente della
capacità lavorativa almeno del 74% o, comunque, quella maggiore che verrà
riconosciuta dal CTU, con conseguente diritto al riconoscimento dell'assegno mensile a
decorrere dal 22 settembre 2022”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 12.4.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle Parte_1
seguenti infermità: “Cardiopatia ipertensiva con episodi sincopali ed impianto di Loop
II Recorder in soggetto con ateromasia dei TSA non emodinamicamente significativa
(F.E.55%) Cod. tabellare DM 5/2/92 per criterio analogico: 6441 corrispondente alla
percentuale max del 30 % Sindrome ansioso depressiva Cod. tabellare DM 5/2/92 per
criterio analogico: 2207 corrispondente alla percentuale fissa del 15 % Ipotiroidismo e
dislipidemico in trattamento terapeutico Cod. tabellare DM 5/2/92 per criterio
analogico: 9322 corrispondente alla percentuale fissa del 11 %. Per le motivazioni
esposte nelle considerazioni medico-legali, risulta, in atto ed a mio giudizio, tenendo
presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di invalidità civile approvate con
DM. della Sanità del 05-02-1992, e del relativo calcolo riduzionistico, INVALIDO con
riduzione permanente della capacita lavorativa pari al 47% ( Quarantasette per cento)
ai sensi dell' art. 2 e 13 L. 118/71 e Dl 509-88, confermando cosi i requisiti
amministrativi ed assistenziali già decretati dalla Commissione in sede di visita del 05-
05-2023, per quanto documentato e constatato. Tali requisiti invalidanti non sono
sufficienti a riconoscere l'assegno mensile di invalidità civile”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetta la ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona della dott. il quale nella relazione depositata il Persona_2
9.3.2025, ha concluso ritenendo affetta da: “cardiopatia ischemica;
Parte_1
episodi sincopali di ndd;
ipotiroidismo in trattamento medico;
sindrome ansioso-
depressiva; poliartropatia […]. La ricorrente ha subito una Parte_1
III permanente riduzione della sua capacità lavorativa generica, ai sensi e per gli effetti di
cui alla L.118/71 e successive modificazioni, nella percentuale del 63% a decorrere dal
22/9/2022”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr 2290/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
25.5.2024 a seguito di A.T.P.:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 9.3.2025 dal dott. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
IV Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V