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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 543/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dot t. Leonardo Modica, nell a caus a propost a da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Venezia
- ri corrent e-
CONT RO
; Controparte_1 [...]
Controparte_2
- cont umace -
OGGETTO: altre controversi e in m at eria di assi stenza obbligatori a - ripeti zione di indebi t o -indennit à di m obili tà
CONCLUS IONI DE LLE PARTI: come nel verbale d'udienza
All'udienza dell'11.6.2025 ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
DISPOS ITIVO il Giudice del Lavoro, definiti vam ente pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore dom anda, azi one o eccezi one, rigett a il ri cors o;
null a s ull e spes e;
CONCIS A ESPOS I ZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITT O
DELLA DE CISIO NE
1 Con ri cors o depos itato il 26.4.2022, ha Parte_1
convenut o i n giudizio avanti al Tribunale di Sci acca e CP_2 CP_3
deducendo, per quanto è qui di int eresse,
[...]
- di aver l avorato all e dipendenze dell a indust ri a Cam pione si no all'1.12.2009, allorquando gli veniva comunicato il licenziamento per riduzi one del personal e per fine l avori, i n rel azione al canti ere im pegnato nell a cost ruzi one dell a st rada di coll egam ent o tra l e aree interne di e lo scorri mento vel oce Agrigent o -P al erm o Controparte_4
- che il datore di lavoro com uni cava ad l'avvenuto licenziamento al CP_2
fine di provvedere al pagamento in favore del ri corrente del la i ndennità di mobilit à;
- che, con decret o del Minist ero del Lavoro e dell e P oliti che social i del
16.11.2010, n.55380, veniva aut ori zzata l a corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione edile, nel la misura previst a dall'art. 7, legge 23/07/1991 n. 223, per i lavoratori licenziati dal
14.08.2009 che lavoravano nell'area dei comuni di Agrigento -
Calt anis setta -P al erm o, as sunt i dall e im prese i mpegnat e nei l avori di cost ruzi one dell a st rada di coll egam ento tra l e aree Mussumeli -S an
Giovanni e l o s corri ment o veloce Agrigento -P al ermo (cfr. doc. 10);
- che, con provvedim ent o del 5.4.2011, concedeva il trattamento CP_2
richi esto in data 9.12.2009, con decorrenza dal 5.2.2010 (cfr. doc. 13);
- che, con lettera del 22.3.2022 chiedeva la restituzione della di € CP_2
23.378,96, indebitament e percepit a dal ricorrent e a t itolo di indennità di mobilit à.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha chiesto: “prel imi narmente1) dichiar ar e che null a è dovuto dal Si g. in Parte_1 forza della richiesta di cui in narrativa all' stante il decorso del CP_2 termine di prescrizione dell'asserto e contestato credito, nonché per esse-re pr es critt o il diritto a ri chi edere dett e somme. 2) Ritenere e dichiar ar e che il Sig. ha legi ttimament e Parte_1 riscosso la prestazione allo stesso erogata dall' ai sensi CP_2 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, con la conseguenza che nulla il ricorrente deve o è obbligato a restituire all'Istituto di
Previ denza.
2 3) In subor dine, s enza recesso da quanto sopra, rit enere e dichiarare che il Sig. nulla deve all' in forza Parte_1 CP_2
dell a ri -chiesta di cui in narrat iva, st ante l a buona f ede con cui sono stat e ri scoss e l e somme, di cui oggi si ri chiede la restituzione.
4) in conseguenza, annullare, revocare e comunque privare d'efficacia la richi esta di pagamento, nonché t utt i gli atti ad essa connessi e/o conse-quenziali, dichiarandoli, per l'eff etto, come mai sorti . 5) emett ere ogni altr a statuizi one come per l egge;
6) con vittori a di spese, compet enz e ed onorari del giudizio, da dist rarre i n favore del sottoscr itto procurat ore, che di chiara di avere anti cipato le spe -se e di non avere ricevuto acconti sui compensi professionali”.
e sebbene raggiunte da regol are noti fica, non si CP_2 Controparte_2
sono costit uit e in giudizi o e ne è st ata di chiarata l a cont um aci a.
La causa, senza istruzione, è stata decisa all'odierna udienza.
*
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da part e ri corrente che rit iene appli cabil e il t ermi ne di prescri zione quinquennal e previs to per l e obbl igazi oni cont ributive, ri chiam ando a sostegno l'orientamento della S.C. secondo cui, in materia di prescrizione del contributo di mobilità di cui all'art. 5 comma 4° Legge
n. 223/1991, debba trovare appl icazione il t ermi ne qui nquennal e di prescri zi one (C ass . n. 30699 del 21/12/2017; C ass. n. 672 del 12/1/ 2018;
Cass. 28605 del 08.11.2018).
L'orientamento riportato non è tuttavia è pertinente al caso di specie, dal momento che l a controversi a i n esam e ha ad ogget to non t ant o l a pret esa all'adempimento dell'obbligo contributivo, quanto, piuttosto, la restituzione di una prest azione previdenzi ale effettuat a in m ancanza di un ti tolo che l a giusti fi chi l a quale, in t al e otti ca, rileva com e obbligazione soggetta alla regola generale dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e qui ndi all a dis ciplina general e dell a prescri zione ordinari a decennal e (cfr. C ass. n. 3314 del 11/02/2020; Cass. 13207 del
28/05/2013).
3 Nel caso in es am e, il primo att o int errut tivo della prescri zi one è cost ituit o dal pri mo avviso di pagam ento noti ficat o, per st essa ammis sione del ri corrent e, il 19.11.2018 (cfr pag -2) e, dunque, prim a del decorso del t erm i ne di prescri zione decennal e decorrent e dall a percezione dell e somme (cert am ent e successiva al 5 apri le 2011 ). Ne consegue, la infondatezza della eccezione di prescrizione considerato che la l ett era del 22.3.2022 è st at a comuni cat a ent ro i l termi ne di prescri zi one decennal e che ha ini zi ato nuovam ent e a decorrere dal
19.11.2018.
*
Nel m erit o il ri cors o è i nfondato.
Va prem es so che, i n ordine all a dist ri buzione degli oneri probatori, secondo consolidato orientamento della S.C.: “N el gi udizi o promosso dal pensionato per l 'accertamento dell 'i llegi ttimi tà della ripetizione dell 'indebito pr et esa dall 'ent e previ denziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all 'attore, in base al principi o general e di cui all 'art . 2697 cod. ci v ., l 'onere di all egare e provar e i fat ti costit utivi del diritt o la cui sussistenza esclude l'indebito”
(Cass. ci v., s ez. l av., 30.1.2006 n. 2032).
Tal e orientamento, è s tat o confermato dall e S.U. dell a Cassazione l e quali hanno affermato il principio secondo cui: “In t ema d'indebito previdenzial e, nel gi udizi o i nstaurat o, in qualit à d'attore, dal pensionato che miri ad ott ener e l 'accertamento negati vo del suo obbligo di resti tuir e quanto l 'ent e previdenzi al e abbia ri tenuto indebit ament e percepit o, l 'onere di provar e i fatti costi tutivi del di ritto a consegui re la prestazi one cont est ata, ovvero l 'esist enza di un titol o che consenta di qualifi car e come adempiment o quant o corrispost o, è a suo esclusivo carico” (cf r. C ass . S .U. 18046/ 2010).
Ciò premesso, occorre dunque accert are se i l ricorrent e abbia dimostrato i fatti costit utivi del diri tto a conseguire l a i ndennità di mobil ità riconosciut agli a partire dal 5 febbraio 2010.
4 Appare, a questo punto, opport uno ri costruire il quadro norm ativo di riferim ent o.
Ai sensi dell'art. 7 L. 223/1991 allora vigente: “I l avorat ori col locati in mobilit à ai sen si dell'arti col o 4, che si ano i n possesso dei requisiti di cui all 'arti colo 16, comma 1, hanno di ritto ad una indennità per un peri odo massi mo di dodi ci mesi, elevat o a ventiquatt ro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni”.
Il successivo art. 16 L. 223/1991 disponeva che: “Nel caso di disoccupazione deri vant e da li cenziament o per riduzione di personal e ai sensi dell 'arti colo 24 da parte delle i mprese, di verse da quell e edili , rientranti nel campo di appli cazione dell a discipli na del l'int ervent o straordinario di int egrazi one salari al e il lavoratore, operaio, impi egato
o quadro, qual ora possa far valere una anzianità azi endal e di al meno dodi ci mesi , di cui al meno sei di l avoro eff ett ivament e prestato, i vi compresi i peri odi di sospensi one del l avoro derivanti da f erie, f esti vit à
e inf ortuni, con un rapport o di l avoro a caratt ere continuati vo o comunque non a t er mine, ha diri tto all a indennit à di mobil i tà ai sensi dell'articolo 7”.
Ora, nel caso concreto, il ricorrent e che ne era onerato non ha anzit utto provat o (né dedot to) di es sere st ato coll ocato i n mobilit à da part e del datore di lavoro in seguito all'iter descritto dall 'art icolo 4 dell a medesim a Legge, procedim ent o rivolto alle im prese gi à amm esse al trattamento s traordinari o di i nt egrazione sal ariale, ci rcost anza quest'ultima neppure allegata e che non può desumersi dalla iscrizione del ri corrent e all e l iste di mobi lità (cfr. doc. 3) nel le qual i, ai sensi dell'art. 6 della L. 2 23/1991 confluivano anche i lavoratori di cui all'art. 11 comma 2 e 16, ovvero: i l avoratori del set tore edil e li cenziat i impegnati in aree ove è stata accert at a la sussistenza dell e di uno st at o di grave crisi occupazione nei termi ni e nell e modal ità i vi previst e;
i
5 lavoratori licenziati per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 della stessa l egge.
L'iscrizione del ricorrente nelle liste di mobilità non prova dunque che questi fosse stato collocato in mobilità ai sensi dell'art. 4 della legge
223/1991, presuppos to per potere percepire l a indennit à di mobilit à di cui all'art. 7.
Deve alt resì es cl udersi che al ri corrente spett asse l a indennità di mobilità ai sensi dell'art. 16 riservata ai lavoratori licenziati per riduzi one del pers onal e, dal mom ent o che l a prestazione i n parol a era espress am ent e es clus a ai l avorat ori del settore edi le.
Neppure risultano provati i requisiti di cui all'art. 11 comma 2 della medesima legge che prevedeva “N ell e aree nell e quali i l CIPI, su proposta del Minis tr o del lavoro, e della previdenza social e, accerta la sussistenza di uno st ato di grave crisi dell'occupazione e conseguent e il previsto complet amento di impiant i i ndustriali o di opere pubbli che di grandi dimensioni , ai lavor atori edili ch e siano stati im pegn ati, in tali aree e nelle pr edett e atti vit à, per un periodo di lavoro effetti vo non inferior e a di ci otto mesi e siano stati li cenziati dopo che l 'avanzamento dei lavori edi li abbia superato il sett anta per cento, il trattamento speciale di dis occupazione è previst o dall'arti colo 7, e per un periodo non superior e a di ci otto mesi el evabil e a ventisett e nell e aree di cui al test o uni co approvato con decret o del President e dell a Repubbl ica 6 marzo 1978, n. 218. I tr attamenti di cui al presente arti col o ri entrano nell a sf er a di appli cazione dell 'arti colo 37 dell a l egge 9 marzo 1989, n.
88”. (comm a 2).
Nel cas o concreto, il ri corrent e ha provat o che l a società datri ce di lavoro sia stata impegnata in un'area con accertata sussistenza di una grave cri si occupazi onale (cfr. doc. 7 e 10 ), ma non ha provato di essere stat o impegnato i n t al e area e nell a det ta attività per al meno 18 m esi com e ri chi est o.
6 A t al riguardo, ness una s peci fi ca deduzi one è cont enut a in ricorso, né alcuna valenza dimostrativa può assumere il documento n. 8 dell'indice foli are, ass erit ament e riport ante i l avoratori am messi al trat tam ento in parol a pri vo di sott oscri zione, di cui è pert anto rim ast a ignota l a proveni enza, e che i n ogni caso null a di ce ci rca i l raggiungi ment o del requisito t em poral e richi est o dall a norm a.
Neppure il docum ento n. 2, di ori gine datori al e, (trasm essa ad per CP_2
la conces sione dell a i ndenni tà in parola) forni sce al cun riscont ro probat orio al riguardo, considerat o che non risulta valorizzato nell a sezione G del m odell o il campo dedicato al periodo di l avoro effettivo i n azienda.
Per l e ragioni sopra es post e, non avendo il ricorrent e provat o l a sussistenza dell e condi zioni per conseguire la indennit à di mobilit à ex
L.223/1991, deve rit enersi indebit a l a prest azione ri cevut a a tal e titolo e per l'effetto va rigettata la domanda spiegata in via principale
Del pari non m erit a accoglim ent o l a domanda subordinat a rel ativa all a non ripetibilità delle somme per mancanza di dolo dell'accipi ens.
Sul punt o, si precis a che il tratt ament o di mobilit à ha natura previdenzi al e (cfr. C ass . n. 31373/ 2019), ma non int egra un t rat tam ento pensionistico. Ne consegue che la presente fattispecie esula dall'ambito di applicazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989, norma che disciplina esclusivament e l e indebite erogazioni relative ai rapporti pensionisti ci, che alò secondo comma dispone: “Nel caso in cui, i n conseguenza del provvediment o modificato, siano stat e riscosse rate di pensione risult anti non dovute, non si f a l uogo a recupero dell e somme corrispost e, sal vo ch e l'indebi ta percezion e sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Tal e di sposizi one riguarda escl usi vam ent e le prest azioni pensionisti che e non qualunque pres tazione previdenzi al e, ed avendo natura di norma eccezional e è insus cettibil e di int erpret azione anal ogi ca (cf r. C ass. n.
10274/2021).
7 Va, dunque, esclus a nel caso in esam e l a i rri petibili tà della prest azione erogat a, operando l a regol a dell a general e ripetibil ità dell a prest azione indebit am ent e erogat a ex art. 2033 c.c.
Sulla bas e dell e considerazioni che precedono, dunque, il ri corso deve essere ri gettato.
Null a s ull e s pese, st ante la cont umaci a di . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Sci acca, 11.6.2025
Il Giudice
Leonardo Modi ca
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dot t. Leonardo Modica, nell a caus a propost a da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Venezia
- ri corrent e-
CONT RO
; Controparte_1 [...]
Controparte_2
- cont umace -
OGGETTO: altre controversi e in m at eria di assi stenza obbligatori a - ripeti zione di indebi t o -indennit à di m obili tà
CONCLUS IONI DE LLE PARTI: come nel verbale d'udienza
All'udienza dell'11.6.2025 ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
DISPOS ITIVO il Giudice del Lavoro, definiti vam ente pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore dom anda, azi one o eccezi one, rigett a il ri cors o;
null a s ull e spes e;
CONCIS A ESPOS I ZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITT O
DELLA DE CISIO NE
1 Con ri cors o depos itato il 26.4.2022, ha Parte_1
convenut o i n giudizio avanti al Tribunale di Sci acca e CP_2 CP_3
deducendo, per quanto è qui di int eresse,
[...]
- di aver l avorato all e dipendenze dell a indust ri a Cam pione si no all'1.12.2009, allorquando gli veniva comunicato il licenziamento per riduzi one del personal e per fine l avori, i n rel azione al canti ere im pegnato nell a cost ruzi one dell a st rada di coll egam ent o tra l e aree interne di e lo scorri mento vel oce Agrigent o -P al erm o Controparte_4
- che il datore di lavoro com uni cava ad l'avvenuto licenziamento al CP_2
fine di provvedere al pagamento in favore del ri corrente del la i ndennità di mobilit à;
- che, con decret o del Minist ero del Lavoro e dell e P oliti che social i del
16.11.2010, n.55380, veniva aut ori zzata l a corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione edile, nel la misura previst a dall'art. 7, legge 23/07/1991 n. 223, per i lavoratori licenziati dal
14.08.2009 che lavoravano nell'area dei comuni di Agrigento -
Calt anis setta -P al erm o, as sunt i dall e im prese i mpegnat e nei l avori di cost ruzi one dell a st rada di coll egam ento tra l e aree Mussumeli -S an
Giovanni e l o s corri ment o veloce Agrigento -P al ermo (cfr. doc. 10);
- che, con provvedim ent o del 5.4.2011, concedeva il trattamento CP_2
richi esto in data 9.12.2009, con decorrenza dal 5.2.2010 (cfr. doc. 13);
- che, con lettera del 22.3.2022 chiedeva la restituzione della di € CP_2
23.378,96, indebitament e percepit a dal ricorrent e a t itolo di indennità di mobilit à.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha chiesto: “prel imi narmente1) dichiar ar e che null a è dovuto dal Si g. in Parte_1 forza della richiesta di cui in narrativa all' stante il decorso del CP_2 termine di prescrizione dell'asserto e contestato credito, nonché per esse-re pr es critt o il diritto a ri chi edere dett e somme. 2) Ritenere e dichiar ar e che il Sig. ha legi ttimament e Parte_1 riscosso la prestazione allo stesso erogata dall' ai sensi CP_2 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, con la conseguenza che nulla il ricorrente deve o è obbligato a restituire all'Istituto di
Previ denza.
2 3) In subor dine, s enza recesso da quanto sopra, rit enere e dichiarare che il Sig. nulla deve all' in forza Parte_1 CP_2
dell a ri -chiesta di cui in narrat iva, st ante l a buona f ede con cui sono stat e ri scoss e l e somme, di cui oggi si ri chiede la restituzione.
4) in conseguenza, annullare, revocare e comunque privare d'efficacia la richi esta di pagamento, nonché t utt i gli atti ad essa connessi e/o conse-quenziali, dichiarandoli, per l'eff etto, come mai sorti . 5) emett ere ogni altr a statuizi one come per l egge;
6) con vittori a di spese, compet enz e ed onorari del giudizio, da dist rarre i n favore del sottoscr itto procurat ore, che di chiara di avere anti cipato le spe -se e di non avere ricevuto acconti sui compensi professionali”.
e sebbene raggiunte da regol are noti fica, non si CP_2 Controparte_2
sono costit uit e in giudizi o e ne è st ata di chiarata l a cont um aci a.
La causa, senza istruzione, è stata decisa all'odierna udienza.
*
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da part e ri corrente che rit iene appli cabil e il t ermi ne di prescri zione quinquennal e previs to per l e obbl igazi oni cont ributive, ri chiam ando a sostegno l'orientamento della S.C. secondo cui, in materia di prescrizione del contributo di mobilità di cui all'art. 5 comma 4° Legge
n. 223/1991, debba trovare appl icazione il t ermi ne qui nquennal e di prescri zi one (C ass . n. 30699 del 21/12/2017; C ass. n. 672 del 12/1/ 2018;
Cass. 28605 del 08.11.2018).
L'orientamento riportato non è tuttavia è pertinente al caso di specie, dal momento che l a controversi a i n esam e ha ad ogget to non t ant o l a pret esa all'adempimento dell'obbligo contributivo, quanto, piuttosto, la restituzione di una prest azione previdenzi ale effettuat a in m ancanza di un ti tolo che l a giusti fi chi l a quale, in t al e otti ca, rileva com e obbligazione soggetta alla regola generale dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e qui ndi all a dis ciplina general e dell a prescri zione ordinari a decennal e (cfr. C ass. n. 3314 del 11/02/2020; Cass. 13207 del
28/05/2013).
3 Nel caso in es am e, il primo att o int errut tivo della prescri zi one è cost ituit o dal pri mo avviso di pagam ento noti ficat o, per st essa ammis sione del ri corrent e, il 19.11.2018 (cfr pag -2) e, dunque, prim a del decorso del t erm i ne di prescri zione decennal e decorrent e dall a percezione dell e somme (cert am ent e successiva al 5 apri le 2011 ). Ne consegue, la infondatezza della eccezione di prescrizione considerato che la l ett era del 22.3.2022 è st at a comuni cat a ent ro i l termi ne di prescri zi one decennal e che ha ini zi ato nuovam ent e a decorrere dal
19.11.2018.
*
Nel m erit o il ri cors o è i nfondato.
Va prem es so che, i n ordine all a dist ri buzione degli oneri probatori, secondo consolidato orientamento della S.C.: “N el gi udizi o promosso dal pensionato per l 'accertamento dell 'i llegi ttimi tà della ripetizione dell 'indebito pr et esa dall 'ent e previ denziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all 'attore, in base al principi o general e di cui all 'art . 2697 cod. ci v ., l 'onere di all egare e provar e i fat ti costit utivi del diritt o la cui sussistenza esclude l'indebito”
(Cass. ci v., s ez. l av., 30.1.2006 n. 2032).
Tal e orientamento, è s tat o confermato dall e S.U. dell a Cassazione l e quali hanno affermato il principio secondo cui: “In t ema d'indebito previdenzial e, nel gi udizi o i nstaurat o, in qualit à d'attore, dal pensionato che miri ad ott ener e l 'accertamento negati vo del suo obbligo di resti tuir e quanto l 'ent e previdenzi al e abbia ri tenuto indebit ament e percepit o, l 'onere di provar e i fatti costi tutivi del di ritto a consegui re la prestazi one cont est ata, ovvero l 'esist enza di un titol o che consenta di qualifi car e come adempiment o quant o corrispost o, è a suo esclusivo carico” (cf r. C ass . S .U. 18046/ 2010).
Ciò premesso, occorre dunque accert are se i l ricorrent e abbia dimostrato i fatti costit utivi del diri tto a conseguire l a i ndennità di mobil ità riconosciut agli a partire dal 5 febbraio 2010.
4 Appare, a questo punto, opport uno ri costruire il quadro norm ativo di riferim ent o.
Ai sensi dell'art. 7 L. 223/1991 allora vigente: “I l avorat ori col locati in mobilit à ai sen si dell'arti col o 4, che si ano i n possesso dei requisiti di cui all 'arti colo 16, comma 1, hanno di ritto ad una indennità per un peri odo massi mo di dodi ci mesi, elevat o a ventiquatt ro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni”.
Il successivo art. 16 L. 223/1991 disponeva che: “Nel caso di disoccupazione deri vant e da li cenziament o per riduzione di personal e ai sensi dell 'arti colo 24 da parte delle i mprese, di verse da quell e edili , rientranti nel campo di appli cazione dell a discipli na del l'int ervent o straordinario di int egrazi one salari al e il lavoratore, operaio, impi egato
o quadro, qual ora possa far valere una anzianità azi endal e di al meno dodi ci mesi , di cui al meno sei di l avoro eff ett ivament e prestato, i vi compresi i peri odi di sospensi one del l avoro derivanti da f erie, f esti vit à
e inf ortuni, con un rapport o di l avoro a caratt ere continuati vo o comunque non a t er mine, ha diri tto all a indennit à di mobil i tà ai sensi dell'articolo 7”.
Ora, nel caso concreto, il ricorrent e che ne era onerato non ha anzit utto provat o (né dedot to) di es sere st ato coll ocato i n mobilit à da part e del datore di lavoro in seguito all'iter descritto dall 'art icolo 4 dell a medesim a Legge, procedim ent o rivolto alle im prese gi à amm esse al trattamento s traordinari o di i nt egrazione sal ariale, ci rcost anza quest'ultima neppure allegata e che non può desumersi dalla iscrizione del ri corrent e all e l iste di mobi lità (cfr. doc. 3) nel le qual i, ai sensi dell'art. 6 della L. 2 23/1991 confluivano anche i lavoratori di cui all'art. 11 comma 2 e 16, ovvero: i l avoratori del set tore edil e li cenziat i impegnati in aree ove è stata accert at a la sussistenza dell e di uno st at o di grave crisi occupazione nei termi ni e nell e modal ità i vi previst e;
i
5 lavoratori licenziati per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 della stessa l egge.
L'iscrizione del ricorrente nelle liste di mobilità non prova dunque che questi fosse stato collocato in mobilità ai sensi dell'art. 4 della legge
223/1991, presuppos to per potere percepire l a indennit à di mobilit à di cui all'art. 7.
Deve alt resì es cl udersi che al ri corrente spett asse l a indennità di mobilità ai sensi dell'art. 16 riservata ai lavoratori licenziati per riduzi one del pers onal e, dal mom ent o che l a prestazione i n parol a era espress am ent e es clus a ai l avorat ori del settore edi le.
Neppure risultano provati i requisiti di cui all'art. 11 comma 2 della medesima legge che prevedeva “N ell e aree nell e quali i l CIPI, su proposta del Minis tr o del lavoro, e della previdenza social e, accerta la sussistenza di uno st ato di grave crisi dell'occupazione e conseguent e il previsto complet amento di impiant i i ndustriali o di opere pubbli che di grandi dimensioni , ai lavor atori edili ch e siano stati im pegn ati, in tali aree e nelle pr edett e atti vit à, per un periodo di lavoro effetti vo non inferior e a di ci otto mesi e siano stati li cenziati dopo che l 'avanzamento dei lavori edi li abbia superato il sett anta per cento, il trattamento speciale di dis occupazione è previst o dall'arti colo 7, e per un periodo non superior e a di ci otto mesi el evabil e a ventisett e nell e aree di cui al test o uni co approvato con decret o del President e dell a Repubbl ica 6 marzo 1978, n. 218. I tr attamenti di cui al presente arti col o ri entrano nell a sf er a di appli cazione dell 'arti colo 37 dell a l egge 9 marzo 1989, n.
88”. (comm a 2).
Nel cas o concreto, il ri corrent e ha provat o che l a società datri ce di lavoro sia stata impegnata in un'area con accertata sussistenza di una grave cri si occupazi onale (cfr. doc. 7 e 10 ), ma non ha provato di essere stat o impegnato i n t al e area e nell a det ta attività per al meno 18 m esi com e ri chi est o.
6 A t al riguardo, ness una s peci fi ca deduzi one è cont enut a in ricorso, né alcuna valenza dimostrativa può assumere il documento n. 8 dell'indice foli are, ass erit ament e riport ante i l avoratori am messi al trat tam ento in parol a pri vo di sott oscri zione, di cui è pert anto rim ast a ignota l a proveni enza, e che i n ogni caso null a di ce ci rca i l raggiungi ment o del requisito t em poral e richi est o dall a norm a.
Neppure il docum ento n. 2, di ori gine datori al e, (trasm essa ad per CP_2
la conces sione dell a i ndenni tà in parola) forni sce al cun riscont ro probat orio al riguardo, considerat o che non risulta valorizzato nell a sezione G del m odell o il campo dedicato al periodo di l avoro effettivo i n azienda.
Per l e ragioni sopra es post e, non avendo il ricorrent e provat o l a sussistenza dell e condi zioni per conseguire la indennit à di mobilit à ex
L.223/1991, deve rit enersi indebit a l a prest azione ri cevut a a tal e titolo e per l'effetto va rigettata la domanda spiegata in via principale
Del pari non m erit a accoglim ent o l a domanda subordinat a rel ativa all a non ripetibilità delle somme per mancanza di dolo dell'accipi ens.
Sul punt o, si precis a che il tratt ament o di mobilit à ha natura previdenzi al e (cfr. C ass . n. 31373/ 2019), ma non int egra un t rat tam ento pensionistico. Ne consegue che la presente fattispecie esula dall'ambito di applicazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989, norma che disciplina esclusivament e l e indebite erogazioni relative ai rapporti pensionisti ci, che alò secondo comma dispone: “Nel caso in cui, i n conseguenza del provvediment o modificato, siano stat e riscosse rate di pensione risult anti non dovute, non si f a l uogo a recupero dell e somme corrispost e, sal vo ch e l'indebi ta percezion e sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Tal e di sposizi one riguarda escl usi vam ent e le prest azioni pensionisti che e non qualunque pres tazione previdenzi al e, ed avendo natura di norma eccezional e è insus cettibil e di int erpret azione anal ogi ca (cf r. C ass. n.
10274/2021).
7 Va, dunque, esclus a nel caso in esam e l a i rri petibili tà della prest azione erogat a, operando l a regol a dell a general e ripetibil ità dell a prest azione indebit am ent e erogat a ex art. 2033 c.c.
Sulla bas e dell e considerazioni che precedono, dunque, il ri corso deve essere ri gettato.
Null a s ull e s pese, st ante la cont umaci a di . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Sci acca, 11.6.2025
Il Giudice
Leonardo Modi ca
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