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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4775/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CURSIO Controparte_1 C.F._2
MARIANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI DE CAROLIS, 10 71014 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. CURSIO MARIANTONIETTA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ), INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso per la modifica dei provvedimenti di separazione ex art. 473 bis 29 c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio , al fine di chiedere la revisione Parte_1 Controparte_1 dei provvedimenti in materia di contributi economici, ivi concludendo: “
1. Disporre, con decorrenza da marzo 2024, il mantenimento per la figlia , considerata la mutata collocazione della stessa Per_1
presso la madre per esclusiva responsabilità del padre, a carico del sig. nella misura Controparte_1 di € 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban: [...] in favore della sig. ; Parte_1
2. Disporre che il mantenimento per il figlio sia versato in misura pari ad € 300,00 mensili Per_2
direttamente al figlio avente diritto, vista la sua collocazione fuori sede, a carico di entrambi i genitori per il 50% cadauno (€ 150 a carico della madre ed € 150 a carco del padre); non si dovrà prevedere una collocazione stabile del figlio presso il padre o presso la madre, potendo egli decidere Per_2 dove recarsi nei periodi di ritorno a casa;
Disporre l'Assegno Unico, così come le detrazioni fiscali, per i figli nella misura del 50% per ciascun genitore;
4. Confermare tutte le altre disposizioni concordate in sede di separazione relativamente: - al mantenimento nella misura di € 150,00 per il figlio , che in quanto collocato preso il padre rimane a carico della madre ed in favore di Per_3
; - alla divisione delle spese straordinarie, che resteranno ripartite nella misura Controparte_1
concordata (il 60% al padre ed il 40% alla madre) e pertanto il sig. tenuto al Controparte_1
rimborso delle spese straordinarie sostenute per dalla sig. con decorrenza Per_1 Parte_1 da marzo 2024; - All'assegno di mantenimento in favore della sig. che continuerà ad essere Pt_1 corrisposto dal sig. nella misura di € 150 mensili entro il primo di ogni mese;
5. Con vittoria CP_1 nelle spese e competenze di causa da distrarre in favore dello scrivente difensore antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente, Controparte_1
esponendo che la decisione della figlia di trasferimento presso la madre era conseguita ad un Per_1
banale litigio, le cui ragioni avrebbero dovuto indurre la madre a non assecondare l'avventata decisione della ragazza di trasferirsi ad anno scolastico in corso presso di lei. Ha rappresentato che il detto trasferimento aveva comportato l'esosa iscrizione presso una scuola privata, il cui onere economico si è chiesto di porre a carico di esso resistente, senza che la spesa, da ritenersi straordinaria, fosse stata previamente concordata. Ha spiegato, inoltre, che la sopravvenienza rappresentata dalla controparte si era verificata dopo anni di sacrificio e abnegazione per i figli, i quali, a seguito del trasferimento della madre al nord per lavoro, erano rimasti a lui solo affidati, tanto comportando anni di intenso sacrificio, derivante dalla necessità di dover conciliare un lavoro di operaio anche con turnazione notturna e la pagina 2 di 5 cura della prole. Ha infine rappresentato un peggioramento della propria condizione economica a seguito del suo pensionamento e del venir meno dei compensi per lavoro straordinario, tale da non consentirgli di acconsentire alle richieste della genitrice in favore della figlia nella misura dalla Per_1
stessa richiesta. Ha quindi concluso chiedendo di: “Disporre, con decorrenza dal mese di dicembre
2024, il mantenimento per la figlia , nata a [...] il [...], considerata la mutata Per_1 collocazione della stessa presso la madre, a carico del IG. nella misura di € 200,00 Controparte_1
(Euro duecento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, Iban: [...], in favore della sig. . Nonché concorrere alle spese straordinarie, previamente concordate, Parte_1 nell'interesse della stessa, nella misura del 50%;
2. Disporre, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, che il mantenimento per il figlio Per_2 nato a [...] il [...], sia versato in misura pari ad € 300,00 mensili direttamente al figlio avente diritto, vista la sua collocazione fuori sede, a carico di entrambi i genitori per il 50% cadauno
(€ 150 a carico della madre ed € 150 a carico del padre). Nonché concorrere alle spese straordinarie, previamente concordate, nell'interesse dello stesso, nella misura del 50%. In merito alla collocazione stabile del figlio si chiede venga mantenuta presso la casa familiare in Stornarella;
Per_2
3. Disporre, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, il mantenimento per il figlio , nato a [...]
OR (BA) il 21.12.2007, collocato presso il padre, a carico della IG.ra nella misura di € Pt_1
200,00 (Euro duecento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, Iban: [...], in favore del IG. . Nonché concorrere alle spese straordinarie, previamente concordate, Controparte_1 nell'interesse dello stesso, nella misura del 50%;
4. tutte le spese straordinarie, anche quelle pregresse, per i figli saranno ripartite nella misura del 50% tra ciascun genitore (non più al 60% al padre e 40% alla madre), a decorrere dal mese di dicembre 2024;
5. Disporre l'Assegno Unico, così come le detrazioni fiscali per i figli , e Per_1 Per_3 Per_2
nella misura del 50% per ciascun genitore;
6. disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra , considerato che la Pt_1 beneficiaria “disponeva (e dispone) pacificamente di una propria stabile capacità lavorativa e reddituale”. Tanto si evince anche nel ricorso (sub H) “Nessun assegno di mantenimento da parte del sig. nei confronti della GN ”) e nei patti depositati l'11 maggio Controparte_1 Parte_1
2021 (sub G) “Poiché economicamente autosufficienti, i coniugi dichiarano di non pretendere reciprocamente nulla per sé a titolo di mantenimento”), sottoscritti dai coniugi e . CP_1 Pt_1
pagina 3 di 5 Oltre che per la mutata situazione reddituale del IG. . CP_1
7. Condannare l'istante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
Disposta la comparizione delle parti e celebrata l'udienza del 15.01.2025, con ordinanza del 14.02.2025 la causa è stata assunta in decisione. In data 20.02.2025 è pervenuto il parere del pm in senso favorevole.
*****
La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. Sul mantenimento di . Per_1
Deve darsi atto del mutamento del collocamento della figlia , ormai maggiorenne e quindi Per_1 ormai nella condizione di autodeterminarsi in relazione al luogo di residenza.
Tanto premesso, rileva il Tribunale come dal mutamento della residenza presso la madre, invece che presso il padre, derivi la necessità di revoca dell'onere del versamento del contributo al mantenimento a carico della madre e il conseguente onere a carico del padre che, tenuto conto della condizione reciproca reddituale, si ritiene equo fissare in € 300,00 mensili. Quanto alle spese per la retta dell'istituto scolastico presso il quale la ragazza è stata iscritta a seguito del trasferimento presso la madre, le stesse devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % per ciascuno, ma solo fino alla conclusione del presente anno scolastico, non potendo il Tribunale non rilevare come alcuna ragione osta alla frequenza da settembre di una scuola pubblica. La detta soluzione deve ritenersi obbligata in considerazione delle condizioni economiche delle parti e della considerazione per cui sarebbe stato esigibile da parte della madre un diverso comportamento che avrebbe dovuto indurre la figlia a concludere l'anno scolastico presso la scuola già frequentata, organizzando in maniera più serena il trasferimento a conclusione dello stesso, atteso che le ragioni del contrasto con il padre appaiono francamente banali.
2. Sul mantenimento del figlio Per_2
Anche il figlio è divenuto maggiorenne e attualmente studia medicina a Roma. Si ritiene che Per_2 in relazione allo stesso occorra procedere ad un aumento del mantenimento a carico della madre per le mutate esigenze del giovane. Si ritiene equo che i genitori provvedano al versamento in favore di di € 250,00 ciascuno, con spese straordinarie (per esempio per locazione) nella misura del Per_2
50% per ciascuno.
3. Sul mantenimento del figlio Per_3
Anche il mantenimento del figlio merita una revisione, richiesta in via riconvenzionale dal Per_3 padre. Attesa la crescita del ragazzo e le mutate esigenze dello stesso, si ritiene di dover fissare in €
200,00 il mantenimento a carico della madre, stante il suo collocamento presso il padre.
4. Sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
La condizione economica delle parti, a seguito del peggioramento della situazione reddituale delle parti per il pensionamento del resistente, giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento disposta in favore della moglie, non sussistendo più quella disparità economica che ne aveva giustificata la pagina 4 di 5 disposizione.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti, meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pone a carico del resistente l'obbligo del contributo al mantenimento della figlia , Per_1 fissandolo in € 300,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore della madre con cui convive, oltre aggiornamento Istat e spese straordinarie al 50%, revocando il corrispondente onere finora gravante sulla madre;
AUU ove ancora percepito al 50%;
• Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo del contributo al mantenimento del figlio fissandolo in € 250,00 cadauno da versarsi entro il 5 di ogni mese direttamente in Per_2 favore del giovane, oltre aggiornamento Istat e spese straordinarie al 50%. AUU ove ancora percepito al 50%;
• Revoca l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4775/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CURSIO Controparte_1 C.F._2
MARIANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI DE CAROLIS, 10 71014 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. CURSIO MARIANTONIETTA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ), INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso per la modifica dei provvedimenti di separazione ex art. 473 bis 29 c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio , al fine di chiedere la revisione Parte_1 Controparte_1 dei provvedimenti in materia di contributi economici, ivi concludendo: “
1. Disporre, con decorrenza da marzo 2024, il mantenimento per la figlia , considerata la mutata collocazione della stessa Per_1
presso la madre per esclusiva responsabilità del padre, a carico del sig. nella misura Controparte_1 di € 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban: [...] in favore della sig. ; Parte_1
2. Disporre che il mantenimento per il figlio sia versato in misura pari ad € 300,00 mensili Per_2
direttamente al figlio avente diritto, vista la sua collocazione fuori sede, a carico di entrambi i genitori per il 50% cadauno (€ 150 a carico della madre ed € 150 a carco del padre); non si dovrà prevedere una collocazione stabile del figlio presso il padre o presso la madre, potendo egli decidere Per_2 dove recarsi nei periodi di ritorno a casa;
Disporre l'Assegno Unico, così come le detrazioni fiscali, per i figli nella misura del 50% per ciascun genitore;
4. Confermare tutte le altre disposizioni concordate in sede di separazione relativamente: - al mantenimento nella misura di € 150,00 per il figlio , che in quanto collocato preso il padre rimane a carico della madre ed in favore di Per_3
; - alla divisione delle spese straordinarie, che resteranno ripartite nella misura Controparte_1
concordata (il 60% al padre ed il 40% alla madre) e pertanto il sig. tenuto al Controparte_1
rimborso delle spese straordinarie sostenute per dalla sig. con decorrenza Per_1 Parte_1 da marzo 2024; - All'assegno di mantenimento in favore della sig. che continuerà ad essere Pt_1 corrisposto dal sig. nella misura di € 150 mensili entro il primo di ogni mese;
5. Con vittoria CP_1 nelle spese e competenze di causa da distrarre in favore dello scrivente difensore antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente, Controparte_1
esponendo che la decisione della figlia di trasferimento presso la madre era conseguita ad un Per_1
banale litigio, le cui ragioni avrebbero dovuto indurre la madre a non assecondare l'avventata decisione della ragazza di trasferirsi ad anno scolastico in corso presso di lei. Ha rappresentato che il detto trasferimento aveva comportato l'esosa iscrizione presso una scuola privata, il cui onere economico si è chiesto di porre a carico di esso resistente, senza che la spesa, da ritenersi straordinaria, fosse stata previamente concordata. Ha spiegato, inoltre, che la sopravvenienza rappresentata dalla controparte si era verificata dopo anni di sacrificio e abnegazione per i figli, i quali, a seguito del trasferimento della madre al nord per lavoro, erano rimasti a lui solo affidati, tanto comportando anni di intenso sacrificio, derivante dalla necessità di dover conciliare un lavoro di operaio anche con turnazione notturna e la pagina 2 di 5 cura della prole. Ha infine rappresentato un peggioramento della propria condizione economica a seguito del suo pensionamento e del venir meno dei compensi per lavoro straordinario, tale da non consentirgli di acconsentire alle richieste della genitrice in favore della figlia nella misura dalla Per_1
stessa richiesta. Ha quindi concluso chiedendo di: “Disporre, con decorrenza dal mese di dicembre
2024, il mantenimento per la figlia , nata a [...] il [...], considerata la mutata Per_1 collocazione della stessa presso la madre, a carico del IG. nella misura di € 200,00 Controparte_1
(Euro duecento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, Iban: [...], in favore della sig. . Nonché concorrere alle spese straordinarie, previamente concordate, Parte_1 nell'interesse della stessa, nella misura del 50%;
2. Disporre, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, che il mantenimento per il figlio Per_2 nato a [...] il [...], sia versato in misura pari ad € 300,00 mensili direttamente al figlio avente diritto, vista la sua collocazione fuori sede, a carico di entrambi i genitori per il 50% cadauno
(€ 150 a carico della madre ed € 150 a carico del padre). Nonché concorrere alle spese straordinarie, previamente concordate, nell'interesse dello stesso, nella misura del 50%. In merito alla collocazione stabile del figlio si chiede venga mantenuta presso la casa familiare in Stornarella;
Per_2
3. Disporre, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, il mantenimento per il figlio , nato a [...]
OR (BA) il 21.12.2007, collocato presso il padre, a carico della IG.ra nella misura di € Pt_1
200,00 (Euro duecento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, Iban: [...], in favore del IG. . Nonché concorrere alle spese straordinarie, previamente concordate, Controparte_1 nell'interesse dello stesso, nella misura del 50%;
4. tutte le spese straordinarie, anche quelle pregresse, per i figli saranno ripartite nella misura del 50% tra ciascun genitore (non più al 60% al padre e 40% alla madre), a decorrere dal mese di dicembre 2024;
5. Disporre l'Assegno Unico, così come le detrazioni fiscali per i figli , e Per_1 Per_3 Per_2
nella misura del 50% per ciascun genitore;
6. disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra , considerato che la Pt_1 beneficiaria “disponeva (e dispone) pacificamente di una propria stabile capacità lavorativa e reddituale”. Tanto si evince anche nel ricorso (sub H) “Nessun assegno di mantenimento da parte del sig. nei confronti della GN ”) e nei patti depositati l'11 maggio Controparte_1 Parte_1
2021 (sub G) “Poiché economicamente autosufficienti, i coniugi dichiarano di non pretendere reciprocamente nulla per sé a titolo di mantenimento”), sottoscritti dai coniugi e . CP_1 Pt_1
pagina 3 di 5 Oltre che per la mutata situazione reddituale del IG. . CP_1
7. Condannare l'istante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
Disposta la comparizione delle parti e celebrata l'udienza del 15.01.2025, con ordinanza del 14.02.2025 la causa è stata assunta in decisione. In data 20.02.2025 è pervenuto il parere del pm in senso favorevole.
*****
La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. Sul mantenimento di . Per_1
Deve darsi atto del mutamento del collocamento della figlia , ormai maggiorenne e quindi Per_1 ormai nella condizione di autodeterminarsi in relazione al luogo di residenza.
Tanto premesso, rileva il Tribunale come dal mutamento della residenza presso la madre, invece che presso il padre, derivi la necessità di revoca dell'onere del versamento del contributo al mantenimento a carico della madre e il conseguente onere a carico del padre che, tenuto conto della condizione reciproca reddituale, si ritiene equo fissare in € 300,00 mensili. Quanto alle spese per la retta dell'istituto scolastico presso il quale la ragazza è stata iscritta a seguito del trasferimento presso la madre, le stesse devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % per ciascuno, ma solo fino alla conclusione del presente anno scolastico, non potendo il Tribunale non rilevare come alcuna ragione osta alla frequenza da settembre di una scuola pubblica. La detta soluzione deve ritenersi obbligata in considerazione delle condizioni economiche delle parti e della considerazione per cui sarebbe stato esigibile da parte della madre un diverso comportamento che avrebbe dovuto indurre la figlia a concludere l'anno scolastico presso la scuola già frequentata, organizzando in maniera più serena il trasferimento a conclusione dello stesso, atteso che le ragioni del contrasto con il padre appaiono francamente banali.
2. Sul mantenimento del figlio Per_2
Anche il figlio è divenuto maggiorenne e attualmente studia medicina a Roma. Si ritiene che Per_2 in relazione allo stesso occorra procedere ad un aumento del mantenimento a carico della madre per le mutate esigenze del giovane. Si ritiene equo che i genitori provvedano al versamento in favore di di € 250,00 ciascuno, con spese straordinarie (per esempio per locazione) nella misura del Per_2
50% per ciascuno.
3. Sul mantenimento del figlio Per_3
Anche il mantenimento del figlio merita una revisione, richiesta in via riconvenzionale dal Per_3 padre. Attesa la crescita del ragazzo e le mutate esigenze dello stesso, si ritiene di dover fissare in €
200,00 il mantenimento a carico della madre, stante il suo collocamento presso il padre.
4. Sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
La condizione economica delle parti, a seguito del peggioramento della situazione reddituale delle parti per il pensionamento del resistente, giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento disposta in favore della moglie, non sussistendo più quella disparità economica che ne aveva giustificata la pagina 4 di 5 disposizione.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti, meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pone a carico del resistente l'obbligo del contributo al mantenimento della figlia , Per_1 fissandolo in € 300,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore della madre con cui convive, oltre aggiornamento Istat e spese straordinarie al 50%, revocando il corrispondente onere finora gravante sulla madre;
AUU ove ancora percepito al 50%;
• Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo del contributo al mantenimento del figlio fissandolo in € 250,00 cadauno da versarsi entro il 5 di ogni mese direttamente in Per_2 favore del giovane, oltre aggiornamento Istat e spese straordinarie al 50%. AUU ove ancora percepito al 50%;
• Revoca l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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