Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 122
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errore sulla prescrizione

    Gli avvisi di accertamento relativi a IMU e TARES 2013 risultano notificati nel 2018. Pertanto, alla data di notifica della cartella (2022), il termine quinquennale non risulta decorso.

  • Accolto
    Produzione documentale in appello

    Ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, è ammessa la produzione di nuovi documenti in grado di appello, anche se preesistenti. Nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza.

  • Accolto
    Legittimazione dell'Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate – Riscossione agisce quale mero esecutore del ruolo trasmesso dall'ente impositore (Comune di Brolo), senza responsabilità sulla formazione del credito.

  • Altro
    Spese legali

    Alla luce della produzione solo in appello della documentazione, si ritiene opportuno compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 122
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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