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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4997/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2501/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 18/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200019968757000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200019968757000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2501/2023, la CGT di I grado di Messina ha accolto il ricorso del contribuente, Resistente_1 ritenendo prescritto il credito tributario per decorrenza dei termini, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese.Il giudice di primo grado, nello specifico, aveva ritenuto lLa notifica via PEC valida se il dominio è riconoscibile (es. pec.agenziariscossione.gov.it) ma, essendo gli avvisi di accertamento stati notificati i nel 2018 era sopravvenuta la prescrizione quinquennale.
Condannava l'Agenzia a pagare € 250 di spese legali.
L'Agenzia della Riscossione ha proposto appello, contestando la declaratoria di prescrizione e producendo in secondo grado gli avvisi di accertamento notificati nel 2018, sostenendo la validità della cartella notificata nel 2022.
Motivi dell'appello:
Errore sulla prescrizione: Gli avvisi di accertamento furono notificati nel 2018, quindi la cartella del 2022 è nei termini.
Documenti nuovi in appello: È legittimo produrre nuovi documenti in appello secondo l'art. 58 D.Lgs. 546/92.
Responsabilità: ADER non è responsabile per eventuali vizi del ruolo, che è formato dal Comune.
Spese legali: Andavano compensate, vista la mancata costituzione in primo grado.
Chiede di confermare la validità della cartella,dichiarare l'infondatezza del ricorso, escludere responsabilità di ADER, condannare UD alle spese di entrambi i gradi.
La parte appellata effettuava un accesso al fascicolo telematico in data 9.4.24 senza tuttavia costituirsi in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato l'appello per le seguenti ragioni:
1. Sulla prescrizione: Gli avvisi di accertamento relativi a IMU e TARES 2013 risultano notificati rispettivamente il 14.12.2018 e il 12.11.2018. Pertanto, alla data di notifica della cartella (15.11.2022), il termine quinquennale non risulta decorso.
2. Sulla produzione documentale in appello: Ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, è ammessa la produzione di nuovi documenti in grado di appello, anche se preesistenti, senza le limitazioni previste dal codice di procedura civile. Nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sempre legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Pres. Nominativo_1, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774;
Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313). Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte
Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del
1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
3. Sulla legittimazione dell'Agenzia: L'Agenzia delle Entrate – Riscossione agisce quale mero esecutore del ruolo trasmesso dall'ente impositore (Comune di Brolo), senza responsabilità sulla formazione del credito.
La stessa in primo grado si costituiva il 29.9.23 dopo che la causa fu posta in decisione (12.9.23) e pertanto era contumace.
Se in quella sede le spese legali erano dovute in base al principio di causalità, (dovute anche in assenza di costituzione della parte – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021), nel presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza - per effetto dlla azione vittoriosa in secondo grado - ma, alla luce della produzione solo in appello della documentazione, si ritiene opportuo compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia :
Accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Riforma integralmente la sentenza n. 2501/2023 della CGT di I grado di Messina;
Conferma la validità della cartella di pagamento n. 29520200019968757;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo,14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4997/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2501/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 18/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200019968757000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200019968757000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2501/2023, la CGT di I grado di Messina ha accolto il ricorso del contribuente, Resistente_1 ritenendo prescritto il credito tributario per decorrenza dei termini, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese.Il giudice di primo grado, nello specifico, aveva ritenuto lLa notifica via PEC valida se il dominio è riconoscibile (es. pec.agenziariscossione.gov.it) ma, essendo gli avvisi di accertamento stati notificati i nel 2018 era sopravvenuta la prescrizione quinquennale.
Condannava l'Agenzia a pagare € 250 di spese legali.
L'Agenzia della Riscossione ha proposto appello, contestando la declaratoria di prescrizione e producendo in secondo grado gli avvisi di accertamento notificati nel 2018, sostenendo la validità della cartella notificata nel 2022.
Motivi dell'appello:
Errore sulla prescrizione: Gli avvisi di accertamento furono notificati nel 2018, quindi la cartella del 2022 è nei termini.
Documenti nuovi in appello: È legittimo produrre nuovi documenti in appello secondo l'art. 58 D.Lgs. 546/92.
Responsabilità: ADER non è responsabile per eventuali vizi del ruolo, che è formato dal Comune.
Spese legali: Andavano compensate, vista la mancata costituzione in primo grado.
Chiede di confermare la validità della cartella,dichiarare l'infondatezza del ricorso, escludere responsabilità di ADER, condannare UD alle spese di entrambi i gradi.
La parte appellata effettuava un accesso al fascicolo telematico in data 9.4.24 senza tuttavia costituirsi in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato l'appello per le seguenti ragioni:
1. Sulla prescrizione: Gli avvisi di accertamento relativi a IMU e TARES 2013 risultano notificati rispettivamente il 14.12.2018 e il 12.11.2018. Pertanto, alla data di notifica della cartella (15.11.2022), il termine quinquennale non risulta decorso.
2. Sulla produzione documentale in appello: Ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, è ammessa la produzione di nuovi documenti in grado di appello, anche se preesistenti, senza le limitazioni previste dal codice di procedura civile. Nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sempre legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Pres. Nominativo_1, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774;
Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313). Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte
Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del
1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
3. Sulla legittimazione dell'Agenzia: L'Agenzia delle Entrate – Riscossione agisce quale mero esecutore del ruolo trasmesso dall'ente impositore (Comune di Brolo), senza responsabilità sulla formazione del credito.
La stessa in primo grado si costituiva il 29.9.23 dopo che la causa fu posta in decisione (12.9.23) e pertanto era contumace.
Se in quella sede le spese legali erano dovute in base al principio di causalità, (dovute anche in assenza di costituzione della parte – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021), nel presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza - per effetto dlla azione vittoriosa in secondo grado - ma, alla luce della produzione solo in appello della documentazione, si ritiene opportuo compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia :
Accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Riforma integralmente la sentenza n. 2501/2023 della CGT di I grado di Messina;
Conferma la validità della cartella di pagamento n. 29520200019968757;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo,14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE