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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2024, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1182/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1182/2022 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1740/2022 del 28.06.2022
TRA
, elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 195, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Gianluca Clary, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedarra, giusta procura in atti
-Appellante –
E
Controparte_1 [...]
, con sede legale in San Giovanni Rotondo, in persona CP_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesco Lozupone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata –
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
Controparte_5
-Appellati contumaci –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1 La onveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
Foggia, , segretario provinciale del sindacato Parte_1 CP_6 CP_7
e , Direttore responsabile de L'Immediato, chiedendo CP_4 Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare non corrispondenti al vero e diffamatorie le affermazioni in epigrafe riportate e scritte dal convenuto nel comunicato stampa Parte_1
del 16.05.2017 e nell'articolo citato;
2) dichiarare diffamatori il titolo ed il contenuto dell'articolo pubblicato in data 17.05.2017 su L'Immediato.net, non firmato e fatto pubblicare dal direttore responsabile CP_5
3) dichiarare responsabile della diffamazione in relazione all'art. 2043 c.c.;
[...] Parte_1
4) dichiarare il Direttore Responsabile de L'Immediato.net responsabile sia per la Controparte_5
diffamazione e sia per l'omesso controllo colposo in relazione ai titoli ed al contenuto dell'articolo pubblicato in data 17.05.2017 in relazione all'art. 2043 e 2049 c.c.; 5) dichiarare la responsabilità dell'editore ai sensi dell'art. 11 legge n. 47/1948 in relazione all'art. 2043 e 2049 c.c.; 6) conseguentemente condannare i predetti, anche in solido tra loro a risarcire la danni subiti e Parte_2
subendi in dipendenza e per l'effetto dei fatti per cui è processo, nella misura che risulterà determinata in corso di causa ovvero stabilita secondo equità, nonché a corrispondere alla Parte_2
titolo di riparazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 47/1948 la somma che
[...]
ugualmente risulterà determinata in corso di causa ovvero stabilita secondo equità il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento con ulteriore ordine di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.; 7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - il 19/04/2017 il Direttore della Struttura
Complessa di Anestesia e Rianimazione della portava all'attenzione della Direzione Parte_2
Sanitaria un gravissimo episodio di omissione, di cui risultava essersi resa protagonista la dott.ssa
, medico anestesista di turno, che, per quanto rappresentato dai colleghi di reparto, Parte_3
si era rifiutata di eseguire un intervento di urgenza in sala operatoria della chirurgia addominale;
in virtù di ciò il dott. n qualità di Direttore del Dipartimento Risorse Umane Controparte_8
e Affari generali e legali, aveva inviato alla dott.ssa una nota, con la quale comunicava la Pt_3
contestazione disciplinare e la sospensione cautelare dal servizio, per il gravissimo episodio riferito dai colleghi medici presenti all'accaduto; la destinataria del provvedimento disciplinare veniva regolarmente invitata a fornire le proprie giustificazioni, che venivano inviate con richiesta di audizione, che avveniva l'8.5.2017; all'esito del procedimento disciplinare, svoltosi nel rispetto delle leggi e del contraddittorio, il dott. Direttore Generale di CP_9 [...]
, licenziava per giusta causa la dott.ssa , in quanto il suo ingiustificato rifiuto ad Pt_2 Pt_3
intervenire aveva esposto il paziente ad un rischio vitale molto elevato;
- in data 16.5.2017 veniva diffuso un comunicato stampa a firma del Segretario Confederale , CP_6 Parte_1
in cui la vicenda del licenziamento della dott.ssa veniva completamente stravolta, e Pt_3
2 diventava il pretesto per lanciare gravissime ed infamanti accuse nei confronti della
[...]
dei suoi Dirigenti, dott. dott. Parte_2 Controparte_8 CP_9
nel comunicato, dal titolo già falso e denigratorio “ : Licenziata
[...] Parte_4
per far posto al cugino del Capo del Personale , erano riportate Parte_5 CP_8 CP_10
notizie false ed usate espressioni offensive e diffamatorie, gravemente lesive dell'immagine della in quanto evocative di una gestione poco trasparente della struttura sanitaria, di Parte_2
comportamenti opachi, familiaristici ed illeciti dei suoi Dirigenti;
- in data 17.5.2017
“L'immediato.net” pubblicava un'intervista del Coordinatore , CP_6 Parte_1
in un articolo dal titolo “ . OMBRE SU LICENZIAMENTO ANESTESISTA. Parte_2
DURE ACCUSE DA DI FONSO”, non firmato, anch'esso contenente accuse ed informazioni false;
- il ed il Direttore responsabile del giornale on-line erano responsabili del reato di Pt_1
diffamazione, poiché avevano volutamente raccontato fatti determinati, contrari alla realtà, utilizzando espressioni di chiara valenza negativa, con lo specifico intento di denigrare e diffamare il management e la gestione dell'ente religioso - Parte_2
sussisteva anche il requisito della “comunicazione a più persone” atteso che il comunicato era stato trasmesso da parte del a molteplici testate giornalistiche, con l'intento di darne Pt_1
la massima divulgazione; - la notizia, a parte la diffusione via internet, con la pubblicazione sul giornale on-line, era stata ripresa dai social-network, con un effetto diffamatorio senza limiti, con conseguente danno non patrimoniale all'immagine, riconoscibile anche in favore della persona giuridica, tenuto conto dell'attività svolta dalla di prestigio e rilevanza Parte_2
nell'ambito della sanità nazionale ed internazionale, e della natura di ente religioso.
Costituitosi in giudizio, deduceva che: -nella qualità di sindacalista, e Parte_1
nella sua funzione istituzionale, aveva segnalato le modalità del licenziamento di una dipendente dell' atto ritenuto illegittimo ed adottato senza i Controparte_11
presupposti di legge;
- l'azione sindacale sollecitata dalla dott.ssa si era concretizzata in Pt_3
un articolo pubblicato il 17.5.2017 su ; - nessun altro comunicato stampa o CP_7
intervista veniva pubblicata e/o rilasciata da ; -la mail (all. 1 fascicolo Parte_1
attoreo) non era riferibile al “comunicato stampa allegato”, mai pubblicato; -l'articolo incriminato riguardava una intervista riportata su un giornale;
- con l'atto di citazione era stato riprodotto un assemblaggio, per cercare di individuare una diffamazione inesistente;
- nell'intervista rilasciata dal non erano ravvisabili profili diffamatori, era riportato solo Pt_1
un fatto vero, essendo certo e documentale il contrasto tra la la Parte_2
dott.ssa (che aveva impugnato il licenziamento), e comunque sussisteva l'esimente del Pt_3
diritto di critica sindacale, essendosi il sindacalista limitato a stigmatizzare, anche con toni aspri, conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e
3 giudiziario, censurando atteggiamenti ritenuti persecutori, a tutela dei lavoratori del settore, nella veste di rappresentante di categoria.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio anche la editrice del quotidiano online Controparte_4
“L'Immediato.net”, in persona del legale rappresentante p.t., che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
rimaneva contumace. Controparte_5
Acquisita la documentazione prodotta, senza ulteriore istruttoria, con sentenza n. 1740/2022 del
28/06/2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva: ”accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna al pagamento ai sensi dell'art. 12 l. 47/48 in favore dell'attrice Parte_1
della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul giornale online L'Immediato a spese e cura del - condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che Pt_1 Pt_1
liquida in € 3.235,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra le altre parti”.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo, Parte_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con condanna dell'appellata alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto, in via Parte_2
preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, nonché inammissibile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
e sono rimasti contumaci. CP_4 Controparte_5
Con ordinanza pronunciata il 21.12.2022 la Corte, respinta la richiesta ex art. 348 bis c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, limitatamente alle statuizioni diverse dalla condanna al risarcimento di € 6.000,00 oltre accessori.
A seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in data 19 giugno 2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..
*****
4 I. Il Tribunale di Foggia ha accolto parzialmente la domanda, nei soli confronti di
[...]
, osservando che: - il comunicato stampa dallo stesso rilasciato il 16.5.2017, avente Parte_1
ad oggetto il licenziamento della dott.ssa , è diffamatorio non solo nei confronti della Parte_3
ma anche del suo Direttore Generale e del Capo del Parte_2
Personale; - la portata diffamatoria è ravvisabile già nel titolo “ : Licenziata Parte_4
anestesista per far posto al cugino del personale Vergogna vera”, in particolare per l'uso delle CP_8
parole “scandalo” (più volte ripetuta nel corpo del testo), “vergogna”, utilizzate nel contesto del licenziamento, paventato come ingiustificato poiché preordinato all'assunzione del cugino anestesista del - lesive dell'immagine, del decoro e della credibilità della CP_8 Parte_2
sono anche le parole utilizzate in riferimento al Capo del Personale (alcune addirittura evidenziate in grassetto e sottolineate, per catturare l'attenzione del lettore), ossia “Deus ex machina”, “il pluripagato, mister diecimila euro al mese”, “uomo di , “Scopri e riscopri Persona_1
che il cugino di n anestesista e guarda caso prende il posto della Persona_2
dottoressa ”, “frottole del capo del personale che nel frattempo ha fatto occupare il posto della Per_3
Dottoressa al , e poi “Ancora una volta torna alla ribalta con un Persona_4 Parte_2
ennesimo scandalo, con un ennesimo sopruso e con favoritismi personali e familiari”, “gli scandali in
[...]
, vanno denunciati, d'altronde l'ospedale usufruisce di fondi regionali e tasse dei contribuenti Pt_2
italiani fingendosi ospedale privato”; - che è ravvisabile un tono dispregiativo e diffamatorio anche in riferimento al Direttore Generale, Vice Presidente e legale rappresentante della Parte_2
laddove si riporta “ci chiediamo cosa farà adesso se richiamerà al lavoro la dottoressa o se Per_5 CP_9
continuerà a perorare l'iniziativa del suo capo personale, o ancora se vorrà conoscere le motivazioni vere e non le frottole del capo del personale”; - il Comunicato Stampa, che di per sé ha un'ampia portata divulgativa, anziché limitarsi al racconto oggettivo della vicenda relativa al contrasto tra l'anestesista ed il datore di lavoro, è stato colorito da valutazioni personali del , Pt_3 Pt_1
che ha formulato allusioni diffamanti nei confronti di della - non CP_8 CP_9 Parte_2
è invece lesivo della reputazione della l'articolo pubblicato su L'Immediato.net, Parte_2
espressione del diritto di cronaca giornalistica;
- l'articolo, senza violare i limiti dell'interesse pubblico della notizia, della continenza espositiva e della verità, ha riportato fatti già divulgati il giorno precedente con il comunicato stampa e, comunque, si è limitato a dare conto delle sole dichiarazioni del sindacalista, smorzando i toni ed attribuendo alla sola fonte, costituita dalle dichiarazioni del sindacalista, la paternità delle dichiarazioni;
-la notizia aveva ad oggetto un fatto di rilievo sociale, ed al momento della pubblicazione non appariva ictu oculi infondata e falsa;
-
l'attrice non risulta danneggiata dall'articolo sul quotidiano;
- tenuto conto della “diffusione del comunicato con cui è stata resa nota la notizia diffamatoria e dell'intensità della diffamazione”, il danno va determinato, in via equitativa, in € 6.000,00; - alla completa compensazione del pregiudizio
5 patito dall'attrice concorre la pubblicazione della sentenza sul giornale su cui è apparso lo scritto diffamante;
- al risarcimento del danno va aggiunta la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 l.
47/1948, per l'ipotesi di reati commessi con il mezzo della stampa, nella misura di € 2.000,00.
II. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
III. Con un unico, articolato motivo, lamentando la violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 595 c.p.,
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui lo ha condannato per la diffamazione posta in essere mediante il comunicato stampa del 16.5.2017, nonostante egli non avesse “riconosciuto” detto atto, e nonostante non vi fosse prova della sua divulgazione.
Lamenta che il primo giudice ha errato nella valutazione dell'atto diffamatorio, atteso che “solo
l'articolo pubblicato il 17.05.2017 su L'Immediato poteva avere un effetto diffamatorio in quanto, a norma dell'art. 595 c.p. diretto a più persone, non un comunicato stampa che, laddove si individui la paternità in
resta un atto interno alla redazione della testata giornalistica”. Parte_1
Deduce l'appellante che non è mai stata data diffusione di un comunicato stampa, atteso che la notizia veniva resa nota esclusivamente dall'articolo pubblicato, che riportava un'intervista; non
è stata data la prova che l'episodio incriminato sia stato divulgato in modo diverso, e/o da un comunicato stampa, nè vi è prova che la notizia circolasse prima della pubblicazione dell'intervista, ed a seguito del comunicato stampa del 16.5.2017, fermo il “disconoscimento stesso”.
Il primo giudice avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione un documento disconosciuto, e nel ritenere che la divulgazione della notizia fosse avvenuta con il comunicato stampa (e non invece con la pubblicazione dell'articolo il giorno successivo): deduce al riguardo l'appellante che nessuna divulgazione era avvenuta da parte del , che aveva veicolato la Pt_1
notizia rilasciando esclusivamente un'intervista, successivamente pubblicata.
6 Sottolinea che nessuna prova della diffusione del comunicato stampa è stata fornita, che “la documentazione esibita da controparte veniva contestata e disconosciuta in quanto assemblata e fotocopiata in modo strumentale senza ancorarla ad una fonte né specificando le modalità con le quali erano stati acquisiti documenti diversi dall'articolo pubblicato” e che vi è stata sul punto una “specifica contestazione da parte della difesa del sin dal primo atto difensivo”. Pt_1
Conclude dunque che, sotto il profilo probatorio, non vi è prova che il comunicato stampa sia riconducibile al , non avendolo lo stesso riconosciuto, nè che lo stesso sia stato diffuso. Pt_1
Sotto altro profilo, evidenzia la contraddittorietà della sentenza, che da un lato ha ritenuto diffamatorio un atto mai diffuso, non noto e disconosciuto dal che secondo la stessa Parte_1
prospettazione dell'attrice in primo grado era stato veicolato all'esterno tramite l'articolo intervista del 17.5.2017- e dall'altro ha ritenuto, correttamente, non diffamatorio quell'articolo, in quanto espressione del diritto di critica.
In conclusione, l'appellante deduce che “il documento ritenuto diffamatorio non è stato riconosciuto dal che ha rilasciato una intervista su di un fatto vero nell'esercizio del suo diritto di critica Pt_1
sindacale”.
IV. Quale conseguenza del motivo di impugnazione, l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui dispone la condanna al risarcimento, anche ai sensi dell'art. 12 l. 47/1948 ed alle spese, espressamente impugnate.
V. La sentenza è passata in giudicato nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti di e di , e nella parte in cui ha ritenuto non diffamatorio l'articolo del CP_4 Controparte_5
17.5.2017.
VI. L'appello è fondato e va accolto.
Pur potendosi ritenere provata la riconducibilità del comunicato stampa del 16.5.2017 al Pt_1
(il cui nome e cognome compaiono in calce al documento, con la specificazione della carica dallo stesso rivestita “Segretario Conferedale Usppi”) che non ha, in primo grado, specificamente contestato la paternità dello scritto in questione, avendolo disconosciuto (o “non riconosciuto”) solo con l'atto di appello, osserva la Corte che, ai fine della decisione, assume rilievo decisivo e dirimente la circostanza che non vi è prova non solo della pubblicazione, ma neanche della divulgazione a terzi del predetto comunicato stampa.
La d'ora in poi in primo grado ha preteso di Parte_2 CP_12
provare la diffusione del comunicato stampa deducendo che il avesse inoltrato dal Pt_1
proprio indirizzo di posta elettronica la mail in atti (v. all.to n. 7 al fascicolo di primo grado della
, con cui si chiedeva, alla platea dei destinatari ivi indicati, di dare la massima Parte_2
diffusione al messaggio allegato, rappresentato dal comunicato stampa;
ha inoltre dedotto che la pubblicazione del comunicato stampa fosse poi avvenuta con la pubblicazione dell'intervista al
7 , riportata nell'articolo apparso sul quotidiano on line L'Immediato.net, in data Pt_1
17.5.2017, e con la conseguente condivisione sui social network, provocando un effetto diffamatorio senza limiti e confini.
Va innanzitutto precisato che, come emerge anche dalla sentenza di primo grado, il quotidiano on line L'Immediato.net si limitava a pubblicare la notizia dell'avvenuto licenziamento della dott.ssa , riportando le dichiarazioni rese dal nell'intervista, virgolettata. Pt_3 Pt_1
Il primo giudice, con pronuncia coperta dal giudicato, ha escluso la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sull'Immediato.net e dell'intervista ivi riportata.
Risulta inoltre documentalmente provato, e coperto dal giudicato, che il giornale
L'Immediato.net non pubblicava (anche) il comunicato stampa del 16.5.2017, né ad esso faceva espresso riferimento nell'articolo.
Non vi è prova in atti che il comunicato stampa del 16.5.2017 fosse stato pubblicato su altro giornale, né che fosse stato diffuso sul web o divulgato in altro modo.
La non ha fornito alcuna prova in tal senso. Controparte_13
Deve pertanto escludersi che il comunicato stampa del 16.5.2017 sia stato pubblicato, in qualunque forma.
La C.S.S. sostiene che lo stesso sia stato “diffuso” attraverso la mail allegata agli atti (doc. 7 cit.).
Sin dal primo grado, con la comparsa di costituzione in giudizio, il ha contestato e Pt_1
disconosciuto la mail, in quanto “assemblata e fotocopiata” in modo strumentale e, in generale, ha contestato di aver diffuso il comunicato stampa.
La circostanza che, allegato a quella mail, vi fosse proprio il comunicato stampa per cui è causa, non risulta in alcun modo provata: il documento 7 prodotto dalla “mail trasmissione Parte_2
comunicato stampa del 16.05.2017” è costituito dalla stampa di una mail di trasmissione, alla quale non risulta tuttavia allegato il comunicato stampa sicchè, anche ove la mail fosse stata effettivamente inviata dal (circostanza contestata), non vi sarebbe prova dell'effettivo Pt_1
invio, con essa, del comunicato stampa “incriminato”.
La detta mail di trasmissione riporta quali destinatari una serie di soggetti, tra i quali varie testate giornalistiche ( Email_1 Email_2
Email_3 Email_4 Email_5
Email_6 Email_7 Email_8
Email_9 Email_10 Email_11
, con espressa richiesta Email_12 Email_13
di “gentile divulgazione”.
Tuttavia, non risulta che qualcuna delle testate (o altro soggetto) abbia pubblicato, o altrimenti divulgato, il comunicato.
8 Neanche L'Immediato.net, che neanche figura tra i detti destinatari, risulta averlo pubblicato.
A ben vedere, non vi è neanche la prova che la mail sia stata effettivamente inviata e sia giunta alla conoscenza dei detti destinatari (il ha contestato specificamente in primo grado di Pt_6
aver inviato detta mail) e, soprattutto, che gli stessi abbiano ricevuto il comunicato stampa del 16 maggio 2017. A conforto dell'assunto vi è che nessuno dei destinatari indicati nella mail, pur essendovi testate giornalistiche, risulta averlo pubblicato.
Tanto vale, ad avviso della Corte, ad escludere la diffamazione, non potendosi in alcun modo sostenere che il comunicato fosse stato pubblicato, diffuso e pervenuto nella sfera di conoscenza di più persone.
Pertanto, privo di pregio è l'assunto dell'appellata, secondo cui, anche in mancanza di pubblicazione, gli effetti diffamatori sarebbero conseguenti già all'inoltro del comunicato stampa dal (mittente della mail del 16.5.2017) ai destinatari, che di per sé integrerebbe l'ipotesi Pt_1
di diffamazione.
La mancata prova che qualcuno fosse venuto a conoscenza del comunicato, esclude, in radice, che lo stesso avesse leso la reputazione o causato un pregiudizio all'immagine della CP_12
D'altro canto, la stessa attrice in primo grado non ha mai allegato in che modo fosse venuta in possesso del comunicato, se qualcuno (e chi) effettivamente ne fosse venuto a conoscenza e quale concreto pregiudizio fosse derivato alla sua reputazione. A ben vedere, infatti, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, l'attrice non specificava in che modo fosse avvenuta la divulgazione del comunicato, né se lo stesso fosse giunto a conoscenza di soggetti terzi, essendosi limitata a sostenere che fosse stato veicolato all'esterno tramite la pubblicazione dell'articolo del
17.5.2017 sul quotidiano L'Immediato.net. Tuttavia, come pacificamente emerso ed accertato in primo grado, l'articolo conteneva l'intervista al (di cui è stata esclusa la portata Pt_1
diffamatoria), mentre con lo stesso non veniva pubblicato né diffuso il comunicato.
Nella sentenza di primo grado vi è un salto logico: il Tribunale, allorché passa alla determinazione dell'entità del risarcimento del danno, ritenendo che lo stesso debba essere liquidato in via equitativa, richiama quali necessari parametri ” la diffusione del comunicato con cui è stata resa nota la notizia diffamatoria e l'intensità della diffamazione medesima”, senza tuttavia dare conto in alcun modo di quale sia, e da dove sia evincibile, la prova della diffusione, oltre che la prova del danno
(cfr. pag. 7 della sentenza).
Né può condividersi quanto osservato dal Tribunale a pagina 5 della sentenza, laddove afferma che il comunicato stampa “di per sé ha un'ampia portata divulgativa”, senza in alcun modo spiegare in che modo, nella fattispecie concreta, il comunicato stampa sia stato divulgato ed il suo contenuto, ritenuto diffamatorio, sia giunto alla conoscenza di terzi.
9 A conferma di quanto appena evidenziato vi è quanto, sempre a proposito della quantificazione del danno, dallo stesso Tribunale osservato (cfr. da ultimo rigo pag. 7) “non è possibile procedere ad una quantificazione maggiore dell'importo dovuto in assenza della prova offerta da parte dell'attrice di maggiori elementi sulla cui scorta stimare l'entità del danno, quale in particolare la diffusione del comunicato e la concreta diminuzione del prestigio della Fondazione lesa derivata dall'articolo”. Dunque, lo stesso Tribunale, nonostante l'accoglimento della domanda, evidenzia che l'attrice non ha fornito elementi da cui desumere quale sia stata la diffusione del comunicato e la concreta diminuzione del prestigio della che, a ben vedere, l'attrice Parte_2
non si è in alcun modo peritata di comprovare.
Non sussiste, in definitiva, la prova della condotta consistente nell'avere il offeso la Pt_1
reputazione della “comunicando con più persone” e, quindi, l'elemento materiale del Parte_2
reato, di cui all'art. 595 c.p., oltre che la prova del pregiudizio in concreto patito.
Al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr., da ultimo, Cass. III, 6.9.2024
n. 24059; Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068; conf. Cass. ord. n.8861/2021; Cass. n. 25420 del 26/10/2017).
Nel caso di specie, deve rilevarsi conclusivamente che non è stata offerta alcuna prova, né invero allegata l'esistenza, di elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato. L'attrice in primo grado avrebbe potuto – e dovuto – provare la effettiva diffusione del comunicato, la conoscenza e la percezione del suo contenuto da parte di terzi, al fine di desumere, pure presuntivamente, la sussistenza di un danno all'immagine della persona giuridica. In difetto di tali elementi valutativi, nessuna diffamazione risulta dimostrata.
A quanto innanzi esposto consegue l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, l'integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Controparte_13
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della in favore del CP_12 [...]
, in virtù del principio della soccombenza e liquidate, in ossequio alle tabelle di cui al DM Pt_1
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei parametri prossimi ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti della Parte_1 Controparte_1
nella
[...] Controparte_2 Controparte_3
contumacia di e di , avverso la sentenza n. 1740/2022, emessa dal CP_4 Controparte_5
Tribunale di Foggia, in data 28.06.2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Parte_1
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella misura di € 3.250,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che liquida nella misura di € 355,50 per esborsi ed € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 18 dicembre
2024.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1182/2022 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1740/2022 del 28.06.2022
TRA
, elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 195, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Gianluca Clary, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedarra, giusta procura in atti
-Appellante –
E
Controparte_1 [...]
, con sede legale in San Giovanni Rotondo, in persona CP_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesco Lozupone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata –
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
Controparte_5
-Appellati contumaci –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1 La onveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
Foggia, , segretario provinciale del sindacato Parte_1 CP_6 CP_7
e , Direttore responsabile de L'Immediato, chiedendo CP_4 Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare non corrispondenti al vero e diffamatorie le affermazioni in epigrafe riportate e scritte dal convenuto nel comunicato stampa Parte_1
del 16.05.2017 e nell'articolo citato;
2) dichiarare diffamatori il titolo ed il contenuto dell'articolo pubblicato in data 17.05.2017 su L'Immediato.net, non firmato e fatto pubblicare dal direttore responsabile CP_5
3) dichiarare responsabile della diffamazione in relazione all'art. 2043 c.c.;
[...] Parte_1
4) dichiarare il Direttore Responsabile de L'Immediato.net responsabile sia per la Controparte_5
diffamazione e sia per l'omesso controllo colposo in relazione ai titoli ed al contenuto dell'articolo pubblicato in data 17.05.2017 in relazione all'art. 2043 e 2049 c.c.; 5) dichiarare la responsabilità dell'editore ai sensi dell'art. 11 legge n. 47/1948 in relazione all'art. 2043 e 2049 c.c.; 6) conseguentemente condannare i predetti, anche in solido tra loro a risarcire la danni subiti e Parte_2
subendi in dipendenza e per l'effetto dei fatti per cui è processo, nella misura che risulterà determinata in corso di causa ovvero stabilita secondo equità, nonché a corrispondere alla Parte_2
titolo di riparazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 47/1948 la somma che
[...]
ugualmente risulterà determinata in corso di causa ovvero stabilita secondo equità il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento con ulteriore ordine di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.; 7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - il 19/04/2017 il Direttore della Struttura
Complessa di Anestesia e Rianimazione della portava all'attenzione della Direzione Parte_2
Sanitaria un gravissimo episodio di omissione, di cui risultava essersi resa protagonista la dott.ssa
, medico anestesista di turno, che, per quanto rappresentato dai colleghi di reparto, Parte_3
si era rifiutata di eseguire un intervento di urgenza in sala operatoria della chirurgia addominale;
in virtù di ciò il dott. n qualità di Direttore del Dipartimento Risorse Umane Controparte_8
e Affari generali e legali, aveva inviato alla dott.ssa una nota, con la quale comunicava la Pt_3
contestazione disciplinare e la sospensione cautelare dal servizio, per il gravissimo episodio riferito dai colleghi medici presenti all'accaduto; la destinataria del provvedimento disciplinare veniva regolarmente invitata a fornire le proprie giustificazioni, che venivano inviate con richiesta di audizione, che avveniva l'8.5.2017; all'esito del procedimento disciplinare, svoltosi nel rispetto delle leggi e del contraddittorio, il dott. Direttore Generale di CP_9 [...]
, licenziava per giusta causa la dott.ssa , in quanto il suo ingiustificato rifiuto ad Pt_2 Pt_3
intervenire aveva esposto il paziente ad un rischio vitale molto elevato;
- in data 16.5.2017 veniva diffuso un comunicato stampa a firma del Segretario Confederale , CP_6 Parte_1
in cui la vicenda del licenziamento della dott.ssa veniva completamente stravolta, e Pt_3
2 diventava il pretesto per lanciare gravissime ed infamanti accuse nei confronti della
[...]
dei suoi Dirigenti, dott. dott. Parte_2 Controparte_8 CP_9
nel comunicato, dal titolo già falso e denigratorio “ : Licenziata
[...] Parte_4
per far posto al cugino del Capo del Personale , erano riportate Parte_5 CP_8 CP_10
notizie false ed usate espressioni offensive e diffamatorie, gravemente lesive dell'immagine della in quanto evocative di una gestione poco trasparente della struttura sanitaria, di Parte_2
comportamenti opachi, familiaristici ed illeciti dei suoi Dirigenti;
- in data 17.5.2017
“L'immediato.net” pubblicava un'intervista del Coordinatore , CP_6 Parte_1
in un articolo dal titolo “ . OMBRE SU LICENZIAMENTO ANESTESISTA. Parte_2
DURE ACCUSE DA DI FONSO”, non firmato, anch'esso contenente accuse ed informazioni false;
- il ed il Direttore responsabile del giornale on-line erano responsabili del reato di Pt_1
diffamazione, poiché avevano volutamente raccontato fatti determinati, contrari alla realtà, utilizzando espressioni di chiara valenza negativa, con lo specifico intento di denigrare e diffamare il management e la gestione dell'ente religioso - Parte_2
sussisteva anche il requisito della “comunicazione a più persone” atteso che il comunicato era stato trasmesso da parte del a molteplici testate giornalistiche, con l'intento di darne Pt_1
la massima divulgazione; - la notizia, a parte la diffusione via internet, con la pubblicazione sul giornale on-line, era stata ripresa dai social-network, con un effetto diffamatorio senza limiti, con conseguente danno non patrimoniale all'immagine, riconoscibile anche in favore della persona giuridica, tenuto conto dell'attività svolta dalla di prestigio e rilevanza Parte_2
nell'ambito della sanità nazionale ed internazionale, e della natura di ente religioso.
Costituitosi in giudizio, deduceva che: -nella qualità di sindacalista, e Parte_1
nella sua funzione istituzionale, aveva segnalato le modalità del licenziamento di una dipendente dell' atto ritenuto illegittimo ed adottato senza i Controparte_11
presupposti di legge;
- l'azione sindacale sollecitata dalla dott.ssa si era concretizzata in Pt_3
un articolo pubblicato il 17.5.2017 su ; - nessun altro comunicato stampa o CP_7
intervista veniva pubblicata e/o rilasciata da ; -la mail (all. 1 fascicolo Parte_1
attoreo) non era riferibile al “comunicato stampa allegato”, mai pubblicato; -l'articolo incriminato riguardava una intervista riportata su un giornale;
- con l'atto di citazione era stato riprodotto un assemblaggio, per cercare di individuare una diffamazione inesistente;
- nell'intervista rilasciata dal non erano ravvisabili profili diffamatori, era riportato solo Pt_1
un fatto vero, essendo certo e documentale il contrasto tra la la Parte_2
dott.ssa (che aveva impugnato il licenziamento), e comunque sussisteva l'esimente del Pt_3
diritto di critica sindacale, essendosi il sindacalista limitato a stigmatizzare, anche con toni aspri, conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e
3 giudiziario, censurando atteggiamenti ritenuti persecutori, a tutela dei lavoratori del settore, nella veste di rappresentante di categoria.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio anche la editrice del quotidiano online Controparte_4
“L'Immediato.net”, in persona del legale rappresentante p.t., che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
rimaneva contumace. Controparte_5
Acquisita la documentazione prodotta, senza ulteriore istruttoria, con sentenza n. 1740/2022 del
28/06/2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva: ”accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna al pagamento ai sensi dell'art. 12 l. 47/48 in favore dell'attrice Parte_1
della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul giornale online L'Immediato a spese e cura del - condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che Pt_1 Pt_1
liquida in € 3.235,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra le altre parti”.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo, Parte_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con condanna dell'appellata alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto, in via Parte_2
preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, nonché inammissibile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
e sono rimasti contumaci. CP_4 Controparte_5
Con ordinanza pronunciata il 21.12.2022 la Corte, respinta la richiesta ex art. 348 bis c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, limitatamente alle statuizioni diverse dalla condanna al risarcimento di € 6.000,00 oltre accessori.
A seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in data 19 giugno 2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..
*****
4 I. Il Tribunale di Foggia ha accolto parzialmente la domanda, nei soli confronti di
[...]
, osservando che: - il comunicato stampa dallo stesso rilasciato il 16.5.2017, avente Parte_1
ad oggetto il licenziamento della dott.ssa , è diffamatorio non solo nei confronti della Parte_3
ma anche del suo Direttore Generale e del Capo del Parte_2
Personale; - la portata diffamatoria è ravvisabile già nel titolo “ : Licenziata Parte_4
anestesista per far posto al cugino del personale Vergogna vera”, in particolare per l'uso delle CP_8
parole “scandalo” (più volte ripetuta nel corpo del testo), “vergogna”, utilizzate nel contesto del licenziamento, paventato come ingiustificato poiché preordinato all'assunzione del cugino anestesista del - lesive dell'immagine, del decoro e della credibilità della CP_8 Parte_2
sono anche le parole utilizzate in riferimento al Capo del Personale (alcune addirittura evidenziate in grassetto e sottolineate, per catturare l'attenzione del lettore), ossia “Deus ex machina”, “il pluripagato, mister diecimila euro al mese”, “uomo di , “Scopri e riscopri Persona_1
che il cugino di n anestesista e guarda caso prende il posto della Persona_2
dottoressa ”, “frottole del capo del personale che nel frattempo ha fatto occupare il posto della Per_3
Dottoressa al , e poi “Ancora una volta torna alla ribalta con un Persona_4 Parte_2
ennesimo scandalo, con un ennesimo sopruso e con favoritismi personali e familiari”, “gli scandali in
[...]
, vanno denunciati, d'altronde l'ospedale usufruisce di fondi regionali e tasse dei contribuenti Pt_2
italiani fingendosi ospedale privato”; - che è ravvisabile un tono dispregiativo e diffamatorio anche in riferimento al Direttore Generale, Vice Presidente e legale rappresentante della Parte_2
laddove si riporta “ci chiediamo cosa farà adesso se richiamerà al lavoro la dottoressa o se Per_5 CP_9
continuerà a perorare l'iniziativa del suo capo personale, o ancora se vorrà conoscere le motivazioni vere e non le frottole del capo del personale”; - il Comunicato Stampa, che di per sé ha un'ampia portata divulgativa, anziché limitarsi al racconto oggettivo della vicenda relativa al contrasto tra l'anestesista ed il datore di lavoro, è stato colorito da valutazioni personali del , Pt_3 Pt_1
che ha formulato allusioni diffamanti nei confronti di della - non CP_8 CP_9 Parte_2
è invece lesivo della reputazione della l'articolo pubblicato su L'Immediato.net, Parte_2
espressione del diritto di cronaca giornalistica;
- l'articolo, senza violare i limiti dell'interesse pubblico della notizia, della continenza espositiva e della verità, ha riportato fatti già divulgati il giorno precedente con il comunicato stampa e, comunque, si è limitato a dare conto delle sole dichiarazioni del sindacalista, smorzando i toni ed attribuendo alla sola fonte, costituita dalle dichiarazioni del sindacalista, la paternità delle dichiarazioni;
-la notizia aveva ad oggetto un fatto di rilievo sociale, ed al momento della pubblicazione non appariva ictu oculi infondata e falsa;
-
l'attrice non risulta danneggiata dall'articolo sul quotidiano;
- tenuto conto della “diffusione del comunicato con cui è stata resa nota la notizia diffamatoria e dell'intensità della diffamazione”, il danno va determinato, in via equitativa, in € 6.000,00; - alla completa compensazione del pregiudizio
5 patito dall'attrice concorre la pubblicazione della sentenza sul giornale su cui è apparso lo scritto diffamante;
- al risarcimento del danno va aggiunta la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 l.
47/1948, per l'ipotesi di reati commessi con il mezzo della stampa, nella misura di € 2.000,00.
II. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
III. Con un unico, articolato motivo, lamentando la violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 595 c.p.,
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui lo ha condannato per la diffamazione posta in essere mediante il comunicato stampa del 16.5.2017, nonostante egli non avesse “riconosciuto” detto atto, e nonostante non vi fosse prova della sua divulgazione.
Lamenta che il primo giudice ha errato nella valutazione dell'atto diffamatorio, atteso che “solo
l'articolo pubblicato il 17.05.2017 su L'Immediato poteva avere un effetto diffamatorio in quanto, a norma dell'art. 595 c.p. diretto a più persone, non un comunicato stampa che, laddove si individui la paternità in
resta un atto interno alla redazione della testata giornalistica”. Parte_1
Deduce l'appellante che non è mai stata data diffusione di un comunicato stampa, atteso che la notizia veniva resa nota esclusivamente dall'articolo pubblicato, che riportava un'intervista; non
è stata data la prova che l'episodio incriminato sia stato divulgato in modo diverso, e/o da un comunicato stampa, nè vi è prova che la notizia circolasse prima della pubblicazione dell'intervista, ed a seguito del comunicato stampa del 16.5.2017, fermo il “disconoscimento stesso”.
Il primo giudice avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione un documento disconosciuto, e nel ritenere che la divulgazione della notizia fosse avvenuta con il comunicato stampa (e non invece con la pubblicazione dell'articolo il giorno successivo): deduce al riguardo l'appellante che nessuna divulgazione era avvenuta da parte del , che aveva veicolato la Pt_1
notizia rilasciando esclusivamente un'intervista, successivamente pubblicata.
6 Sottolinea che nessuna prova della diffusione del comunicato stampa è stata fornita, che “la documentazione esibita da controparte veniva contestata e disconosciuta in quanto assemblata e fotocopiata in modo strumentale senza ancorarla ad una fonte né specificando le modalità con le quali erano stati acquisiti documenti diversi dall'articolo pubblicato” e che vi è stata sul punto una “specifica contestazione da parte della difesa del sin dal primo atto difensivo”. Pt_1
Conclude dunque che, sotto il profilo probatorio, non vi è prova che il comunicato stampa sia riconducibile al , non avendolo lo stesso riconosciuto, nè che lo stesso sia stato diffuso. Pt_1
Sotto altro profilo, evidenzia la contraddittorietà della sentenza, che da un lato ha ritenuto diffamatorio un atto mai diffuso, non noto e disconosciuto dal che secondo la stessa Parte_1
prospettazione dell'attrice in primo grado era stato veicolato all'esterno tramite l'articolo intervista del 17.5.2017- e dall'altro ha ritenuto, correttamente, non diffamatorio quell'articolo, in quanto espressione del diritto di critica.
In conclusione, l'appellante deduce che “il documento ritenuto diffamatorio non è stato riconosciuto dal che ha rilasciato una intervista su di un fatto vero nell'esercizio del suo diritto di critica Pt_1
sindacale”.
IV. Quale conseguenza del motivo di impugnazione, l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui dispone la condanna al risarcimento, anche ai sensi dell'art. 12 l. 47/1948 ed alle spese, espressamente impugnate.
V. La sentenza è passata in giudicato nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti di e di , e nella parte in cui ha ritenuto non diffamatorio l'articolo del CP_4 Controparte_5
17.5.2017.
VI. L'appello è fondato e va accolto.
Pur potendosi ritenere provata la riconducibilità del comunicato stampa del 16.5.2017 al Pt_1
(il cui nome e cognome compaiono in calce al documento, con la specificazione della carica dallo stesso rivestita “Segretario Conferedale Usppi”) che non ha, in primo grado, specificamente contestato la paternità dello scritto in questione, avendolo disconosciuto (o “non riconosciuto”) solo con l'atto di appello, osserva la Corte che, ai fine della decisione, assume rilievo decisivo e dirimente la circostanza che non vi è prova non solo della pubblicazione, ma neanche della divulgazione a terzi del predetto comunicato stampa.
La d'ora in poi in primo grado ha preteso di Parte_2 CP_12
provare la diffusione del comunicato stampa deducendo che il avesse inoltrato dal Pt_1
proprio indirizzo di posta elettronica la mail in atti (v. all.to n. 7 al fascicolo di primo grado della
, con cui si chiedeva, alla platea dei destinatari ivi indicati, di dare la massima Parte_2
diffusione al messaggio allegato, rappresentato dal comunicato stampa;
ha inoltre dedotto che la pubblicazione del comunicato stampa fosse poi avvenuta con la pubblicazione dell'intervista al
7 , riportata nell'articolo apparso sul quotidiano on line L'Immediato.net, in data Pt_1
17.5.2017, e con la conseguente condivisione sui social network, provocando un effetto diffamatorio senza limiti e confini.
Va innanzitutto precisato che, come emerge anche dalla sentenza di primo grado, il quotidiano on line L'Immediato.net si limitava a pubblicare la notizia dell'avvenuto licenziamento della dott.ssa , riportando le dichiarazioni rese dal nell'intervista, virgolettata. Pt_3 Pt_1
Il primo giudice, con pronuncia coperta dal giudicato, ha escluso la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sull'Immediato.net e dell'intervista ivi riportata.
Risulta inoltre documentalmente provato, e coperto dal giudicato, che il giornale
L'Immediato.net non pubblicava (anche) il comunicato stampa del 16.5.2017, né ad esso faceva espresso riferimento nell'articolo.
Non vi è prova in atti che il comunicato stampa del 16.5.2017 fosse stato pubblicato su altro giornale, né che fosse stato diffuso sul web o divulgato in altro modo.
La non ha fornito alcuna prova in tal senso. Controparte_13
Deve pertanto escludersi che il comunicato stampa del 16.5.2017 sia stato pubblicato, in qualunque forma.
La C.S.S. sostiene che lo stesso sia stato “diffuso” attraverso la mail allegata agli atti (doc. 7 cit.).
Sin dal primo grado, con la comparsa di costituzione in giudizio, il ha contestato e Pt_1
disconosciuto la mail, in quanto “assemblata e fotocopiata” in modo strumentale e, in generale, ha contestato di aver diffuso il comunicato stampa.
La circostanza che, allegato a quella mail, vi fosse proprio il comunicato stampa per cui è causa, non risulta in alcun modo provata: il documento 7 prodotto dalla “mail trasmissione Parte_2
comunicato stampa del 16.05.2017” è costituito dalla stampa di una mail di trasmissione, alla quale non risulta tuttavia allegato il comunicato stampa sicchè, anche ove la mail fosse stata effettivamente inviata dal (circostanza contestata), non vi sarebbe prova dell'effettivo Pt_1
invio, con essa, del comunicato stampa “incriminato”.
La detta mail di trasmissione riporta quali destinatari una serie di soggetti, tra i quali varie testate giornalistiche ( Email_1 Email_2
Email_3 Email_4 Email_5
Email_6 Email_7 Email_8
Email_9 Email_10 Email_11
, con espressa richiesta Email_12 Email_13
di “gentile divulgazione”.
Tuttavia, non risulta che qualcuna delle testate (o altro soggetto) abbia pubblicato, o altrimenti divulgato, il comunicato.
8 Neanche L'Immediato.net, che neanche figura tra i detti destinatari, risulta averlo pubblicato.
A ben vedere, non vi è neanche la prova che la mail sia stata effettivamente inviata e sia giunta alla conoscenza dei detti destinatari (il ha contestato specificamente in primo grado di Pt_6
aver inviato detta mail) e, soprattutto, che gli stessi abbiano ricevuto il comunicato stampa del 16 maggio 2017. A conforto dell'assunto vi è che nessuno dei destinatari indicati nella mail, pur essendovi testate giornalistiche, risulta averlo pubblicato.
Tanto vale, ad avviso della Corte, ad escludere la diffamazione, non potendosi in alcun modo sostenere che il comunicato fosse stato pubblicato, diffuso e pervenuto nella sfera di conoscenza di più persone.
Pertanto, privo di pregio è l'assunto dell'appellata, secondo cui, anche in mancanza di pubblicazione, gli effetti diffamatori sarebbero conseguenti già all'inoltro del comunicato stampa dal (mittente della mail del 16.5.2017) ai destinatari, che di per sé integrerebbe l'ipotesi Pt_1
di diffamazione.
La mancata prova che qualcuno fosse venuto a conoscenza del comunicato, esclude, in radice, che lo stesso avesse leso la reputazione o causato un pregiudizio all'immagine della CP_12
D'altro canto, la stessa attrice in primo grado non ha mai allegato in che modo fosse venuta in possesso del comunicato, se qualcuno (e chi) effettivamente ne fosse venuto a conoscenza e quale concreto pregiudizio fosse derivato alla sua reputazione. A ben vedere, infatti, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, l'attrice non specificava in che modo fosse avvenuta la divulgazione del comunicato, né se lo stesso fosse giunto a conoscenza di soggetti terzi, essendosi limitata a sostenere che fosse stato veicolato all'esterno tramite la pubblicazione dell'articolo del
17.5.2017 sul quotidiano L'Immediato.net. Tuttavia, come pacificamente emerso ed accertato in primo grado, l'articolo conteneva l'intervista al (di cui è stata esclusa la portata Pt_1
diffamatoria), mentre con lo stesso non veniva pubblicato né diffuso il comunicato.
Nella sentenza di primo grado vi è un salto logico: il Tribunale, allorché passa alla determinazione dell'entità del risarcimento del danno, ritenendo che lo stesso debba essere liquidato in via equitativa, richiama quali necessari parametri ” la diffusione del comunicato con cui è stata resa nota la notizia diffamatoria e l'intensità della diffamazione medesima”, senza tuttavia dare conto in alcun modo di quale sia, e da dove sia evincibile, la prova della diffusione, oltre che la prova del danno
(cfr. pag. 7 della sentenza).
Né può condividersi quanto osservato dal Tribunale a pagina 5 della sentenza, laddove afferma che il comunicato stampa “di per sé ha un'ampia portata divulgativa”, senza in alcun modo spiegare in che modo, nella fattispecie concreta, il comunicato stampa sia stato divulgato ed il suo contenuto, ritenuto diffamatorio, sia giunto alla conoscenza di terzi.
9 A conferma di quanto appena evidenziato vi è quanto, sempre a proposito della quantificazione del danno, dallo stesso Tribunale osservato (cfr. da ultimo rigo pag. 7) “non è possibile procedere ad una quantificazione maggiore dell'importo dovuto in assenza della prova offerta da parte dell'attrice di maggiori elementi sulla cui scorta stimare l'entità del danno, quale in particolare la diffusione del comunicato e la concreta diminuzione del prestigio della Fondazione lesa derivata dall'articolo”. Dunque, lo stesso Tribunale, nonostante l'accoglimento della domanda, evidenzia che l'attrice non ha fornito elementi da cui desumere quale sia stata la diffusione del comunicato e la concreta diminuzione del prestigio della che, a ben vedere, l'attrice Parte_2
non si è in alcun modo peritata di comprovare.
Non sussiste, in definitiva, la prova della condotta consistente nell'avere il offeso la Pt_1
reputazione della “comunicando con più persone” e, quindi, l'elemento materiale del Parte_2
reato, di cui all'art. 595 c.p., oltre che la prova del pregiudizio in concreto patito.
Al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr., da ultimo, Cass. III, 6.9.2024
n. 24059; Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068; conf. Cass. ord. n.8861/2021; Cass. n. 25420 del 26/10/2017).
Nel caso di specie, deve rilevarsi conclusivamente che non è stata offerta alcuna prova, né invero allegata l'esistenza, di elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato. L'attrice in primo grado avrebbe potuto – e dovuto – provare la effettiva diffusione del comunicato, la conoscenza e la percezione del suo contenuto da parte di terzi, al fine di desumere, pure presuntivamente, la sussistenza di un danno all'immagine della persona giuridica. In difetto di tali elementi valutativi, nessuna diffamazione risulta dimostrata.
A quanto innanzi esposto consegue l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, l'integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Controparte_13
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della in favore del CP_12 [...]
, in virtù del principio della soccombenza e liquidate, in ossequio alle tabelle di cui al DM Pt_1
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei parametri prossimi ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti della Parte_1 Controparte_1
nella
[...] Controparte_2 Controparte_3
contumacia di e di , avverso la sentenza n. 1740/2022, emessa dal CP_4 Controparte_5
Tribunale di Foggia, in data 28.06.2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Parte_1
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella misura di € 3.250,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che liquida nella misura di € 355,50 per esborsi ed € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 18 dicembre
2024.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
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