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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 568/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 568/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_2 dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 21/06/2003 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14/04/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Pt_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 21/06/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2003 atto numero 155 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) l'abitazione coniugale di Pescara, alla via Pasolini nr. 6, verrà posta in vendita ed il ricavato, al netto di tutte le spese occorrenti per il perfezionamento della vendita,
pagina 2 di 3 sarà diviso tra i coniugi in parti uguali. Sino alla data della vendita, i coniugi continueranno a vivere presso la stessa abitazione ed a pagare le rate mensili del mutuo ivi gravante, attualmente pari ad € 870,00, nella misura del 50% ciascuno;
2) la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, sarà libera di Per_1
decidere presso quale genitore vivere e l'altro genitore si impegna a versare, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo di mantenimento della medesima, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la figlia, quali spese scolastiche, sportive e medico- specialistiche non rimborsabili dal S.S.N., purché previamente concordate, comunicate ed adeguatamente documentate, così come previsto dal “Protocollo
Famiglia” del Tribunale di Pescara. Parimenti, entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese universitarie della figlia, quali spese alloggiative, ove fuori sede, tasse e rette universitarie, libri e testi universitari;
4) l'assegno unico universale erogato dall' continuerà ad essere percepito al CP_1
50% da ciascun genitore;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 568/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_2 dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 21/06/2003 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14/04/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Pt_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 21/06/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2003 atto numero 155 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) l'abitazione coniugale di Pescara, alla via Pasolini nr. 6, verrà posta in vendita ed il ricavato, al netto di tutte le spese occorrenti per il perfezionamento della vendita,
pagina 2 di 3 sarà diviso tra i coniugi in parti uguali. Sino alla data della vendita, i coniugi continueranno a vivere presso la stessa abitazione ed a pagare le rate mensili del mutuo ivi gravante, attualmente pari ad € 870,00, nella misura del 50% ciascuno;
2) la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, sarà libera di Per_1
decidere presso quale genitore vivere e l'altro genitore si impegna a versare, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo di mantenimento della medesima, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la figlia, quali spese scolastiche, sportive e medico- specialistiche non rimborsabili dal S.S.N., purché previamente concordate, comunicate ed adeguatamente documentate, così come previsto dal “Protocollo
Famiglia” del Tribunale di Pescara. Parimenti, entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese universitarie della figlia, quali spese alloggiative, ove fuori sede, tasse e rette universitarie, libri e testi universitari;
4) l'assegno unico universale erogato dall' continuerà ad essere percepito al CP_1
50% da ciascun genitore;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3