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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
Proc. civ. R.G. n. 3461/15 G.I. -dott. G. Lomonaco-
Verbale telematico di udienza del 05.05.2025
Alle ore 10:00 viene chiamata la causa in emargine.
Sono comparsi:
- per l'attore, l'Avv. Mauro Sergio, il quale dichiara di aver depositato telematicamente note integrative che si offrono in visione.
- , l'Avv.ta Emanuela Luglio. Controparte_1
Entrambi i procuratori precisano le proprie conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa chiedendo che la stessa venga decisa.
A questo punto,
IL GIUDICE Dato atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio, al termine della quale pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SEGUE
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del OP -dott. Giuseppe Lomonaco-, all'udienza del 05.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3461/2015, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Sergio Mauro e Domenico Musolino e domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo;
(PEC in atti)
ATTORE e
(C.F./P.IVA.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dagli avv.ti Nicola Sabina e Emanuela Luglio e domiciliata presso la sede dell'Ente, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
* * * * * * * * * * * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione del 30.10.2015, evocava dinanzi Parte_1 l'intestato Tribunale la chiedeva accertarsi e dichiararsi la Controparte_2 esclusiva responsabilit ex art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione del tratto viario della S.P. 90, presentando la stessa una anomalia e pericolosità non visibile e non adeguatamente segnalata che causava lo slittamento e la fuoriuscita dalla sede stradale dell'attore, nel mentre questi affrontava il tratto stradale alla guida della sua autovettura. In seguito al sinistro, l'attore avrebbe riportato gravi lesioni fisiche che venivano valutate in € 11.000,00 circa. Si costituiva l'Ente convenuto contestando an e quantum debeatur. Argomentava in primis che alcuna responsabilità potesse addebitarsi ad essa convenuta poiché l'incidente si era verificato esclusivamente a causa di un colpo di sonno del conducente danneggiato, come peraltro risultava dalle dichiarazioni rese dall'attore al proprio consulente medico e all'incaricato dall'INAIL e da altri indizi. Veniva quindi acquisita la documentazione in atti ed espletata la prova testimoniale;
veniva infine disposta una CTU medico-legale all'esito della quale, il g.i.
2 formulava diverse offerte transattive ex art. 185bis c.p.c. che però non sortivano l'effetto sperato. Indi, all'odierna udienza la causa, caratterizzata da periodi di stanca dovuti all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché alle note difficoltà operative legate alla pandemia da Covid-19, veniva introitata a sentenza, previa discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nel merito Occorre innanzitutto precisare che la specificazione della riconducibilità della fattispecie ai paradigmi normativi di cui agli artt. 2043 o 2051 c.c. appare operazione del tutto teorica, posto che la disamina rimane comunque circoscritta, per quanto appresso si andrà a motivare, alla valutazione del fatto colposo del danneggiato, ai fini della interruzione del nesso eziologico (previsto dall'art. 2051 c.c.) ovvero, più in generale, ai fini della eventuale esclusione/limitazione della responsabilità dell'Ente ex art. 1227 co.1 c.c.. Per quel che rileva, il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale, ferma restando la configurabilità per i danni cagionati dai beni demaniali in effettiva custodia della P.A. (o dei suoi concessionari) della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., a quest'ultima viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta salva la prova, su quest'ultimo gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche
o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di
3 cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., la prova del fortuito può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: invero, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario/gestore del bene e l'evento dannoso (in questo senso Cass. 10938/2018, 11024/2018, 6034/2018, 11526/2017, 287/2015)”. Le questioni concernenti l'incidenza causale della condotta del danneggiato, sono state affrontate dalla S.C. che, con una recente ordinanza, ha fissato dei principi che il Tribunale reputa opportuno adottare e riproporre nella presente motivazione (cfr. Cass. 456/21 con richiami a conformi). In primis, viene in rilievo che l'accertamento della "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta imprudente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia.
4 Si potranno dunque avere condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili. Le prime due ipotesi non escludono mai la colpa del custode;
la terza ipotesi (quale è quella sottoposta all'odierno scrutinio) la esclude sempre; la quarta ipotesi può escluderla in parte. Come già precisato, la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. Ne discende che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare positivamente di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr ad es. Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). Indi, la responsabilità del custode potrà escludersi solo nel caso in cui la condotta imprudente del danneggiato sia stata imprevedibile nel senso di abnorme, ossia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. 456/21 cit.). Si pensi ad esempio al soggetto che riporti danni percorrendo un tratto stradale parzialmente e visibilmente franato o dissestato. La condotta imprudente della vittima si intenderà imprevedibile (nel senso di abnorme) ove la medesima scavalchi o aggiri le transenne installate dal custode al fine di evitare l'accesso al luogo pericoloso, mentre dovrà considerarsi prevedibile ove la situazione di pericolo, per quanto percepibile, non venga segnalata o lo sia solo con un cartello indicante il divieto di transito. In tale ultimo caso, la condotta sicuramente negligente non può considerarsi abnorme o eccezionale onde il fatto colposo del danneggiato sarà valutabile ai fini del concorso previsto dall'art. 1227 comma 1 c.c., tenuto conto del grado concreto di incidenza causale (ossia valutando tutte le circostanze specifiche: ampiezza della frana, vicinanza al fronte franoso, percettibilità del pericolo, evitabilità ecc.). Orbene, applicando i suddetti principi al caso sottoposto al vaglio dell'odierno giudicante, può e deve ipotizzarsi la esclusione di responsabilità dell convenuto, CP_3 dovendosi constatare la contemporanea sussistenza sia di un comportamento negligente della vittima, sia del requisito di imprevedibilità dell'evento da parte del custode. Quanto al custode, è evidente che per questi non fosse ipotizzabile prevedere che il danneggiato potesse essere colpito da un improvviso colpo di sonno. L'evento, pertanto, è sicuramente imprevedibile.
5 Quanto alla condotta imprudente dell'attore, la stessa si evince dal fatto stesso di essersi posto alla guida o comunque di condurre il proprio autoveicolo in condizioni psicofisiche “minorate”, probabilmente dovute alla stanchezza conseguente alla giornata di lavoro appena terminato. Il compendio istruttorio ha evidenziato che l'attore ha dichiarato al medico fiduciario dell'INAIL di aver perso il controllo del veicolo a causa di un improvviso colpo di sonno (vds certificato medico del 04.10.2011). Tale dichiarazione è successivamente richiamata nella relazione medica del CTP di parte attrice -dott. in data 08.06.2012 (vds). Per_1
A ciò si aggiunga che tale circostanza non è smentita da alcun altro elemento fattuale o testimoniale. Inoltre, proprio ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalità, la domanda appare carente in ordine alla esatta rappresentazione del sinistro;
non si è riusciti a provare il punto esatto e la specifica buca in cui il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, né la precisa dinamica dell'incidente o altre circostanze idonee a permetterne un'agevole e credibile ricostruzione. Al contrario, dalla deposizione testimoniale acquisita al processo risulta che sul tratto viario teatro del sinistro fosse installata idonea segnaletica indicante sia il limite di velocità (30 km/h) che il dissesto della strada, che imponeva una specifica cautela da parte degli utenti;
cautela evidentemente assente, posto che le lesioni fisiche allegate dalla vittima risultano incompatibili con la condotta di guida che questi, in relazione alla situazione di fatto, avrebbe dovuto ragionevolmente tenere. Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata con la consequenziale condanna alle spese che, ridotte del 30% per assenza di specifiche e particolari questioni di fatto o di diritto, si liquidano nella misura di cui in dispositivo in favore della parte vittoriosa. Le spese di CTU, invece, essendo stata questa disposta dal G.I. nell'interesse di entrambe le parti sebbene inutilizzata, vanno interamente compensate tra le parti come da separato e contestuale decreto di liquidazione.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , nella causa iscritta al R.G. n. Parte_1 Controparte_2
3461/2015 così provvede: i) Rigetta la domanda;
ii) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_2
1.778,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze. Del che è verbale Letto in udienza alle ore 11.30 alla presenza delle parti.
Potenza, lì 05 maggio 2025
Il OP
(dott. Giuseppe Lomonaco) 6
Proc. civ. R.G. n. 3461/15 G.I. -dott. G. Lomonaco-
Verbale telematico di udienza del 05.05.2025
Alle ore 10:00 viene chiamata la causa in emargine.
Sono comparsi:
- per l'attore, l'Avv. Mauro Sergio, il quale dichiara di aver depositato telematicamente note integrative che si offrono in visione.
- , l'Avv.ta Emanuela Luglio. Controparte_1
Entrambi i procuratori precisano le proprie conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa chiedendo che la stessa venga decisa.
A questo punto,
IL GIUDICE Dato atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio, al termine della quale pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SEGUE
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del OP -dott. Giuseppe Lomonaco-, all'udienza del 05.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3461/2015, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Sergio Mauro e Domenico Musolino e domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo;
(PEC in atti)
ATTORE e
(C.F./P.IVA.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dagli avv.ti Nicola Sabina e Emanuela Luglio e domiciliata presso la sede dell'Ente, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
* * * * * * * * * * * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione del 30.10.2015, evocava dinanzi Parte_1 l'intestato Tribunale la chiedeva accertarsi e dichiararsi la Controparte_2 esclusiva responsabilit ex art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione del tratto viario della S.P. 90, presentando la stessa una anomalia e pericolosità non visibile e non adeguatamente segnalata che causava lo slittamento e la fuoriuscita dalla sede stradale dell'attore, nel mentre questi affrontava il tratto stradale alla guida della sua autovettura. In seguito al sinistro, l'attore avrebbe riportato gravi lesioni fisiche che venivano valutate in € 11.000,00 circa. Si costituiva l'Ente convenuto contestando an e quantum debeatur. Argomentava in primis che alcuna responsabilità potesse addebitarsi ad essa convenuta poiché l'incidente si era verificato esclusivamente a causa di un colpo di sonno del conducente danneggiato, come peraltro risultava dalle dichiarazioni rese dall'attore al proprio consulente medico e all'incaricato dall'INAIL e da altri indizi. Veniva quindi acquisita la documentazione in atti ed espletata la prova testimoniale;
veniva infine disposta una CTU medico-legale all'esito della quale, il g.i.
2 formulava diverse offerte transattive ex art. 185bis c.p.c. che però non sortivano l'effetto sperato. Indi, all'odierna udienza la causa, caratterizzata da periodi di stanca dovuti all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché alle note difficoltà operative legate alla pandemia da Covid-19, veniva introitata a sentenza, previa discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nel merito Occorre innanzitutto precisare che la specificazione della riconducibilità della fattispecie ai paradigmi normativi di cui agli artt. 2043 o 2051 c.c. appare operazione del tutto teorica, posto che la disamina rimane comunque circoscritta, per quanto appresso si andrà a motivare, alla valutazione del fatto colposo del danneggiato, ai fini della interruzione del nesso eziologico (previsto dall'art. 2051 c.c.) ovvero, più in generale, ai fini della eventuale esclusione/limitazione della responsabilità dell'Ente ex art. 1227 co.1 c.c.. Per quel che rileva, il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale, ferma restando la configurabilità per i danni cagionati dai beni demaniali in effettiva custodia della P.A. (o dei suoi concessionari) della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., a quest'ultima viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta salva la prova, su quest'ultimo gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche
o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di
3 cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., la prova del fortuito può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: invero, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario/gestore del bene e l'evento dannoso (in questo senso Cass. 10938/2018, 11024/2018, 6034/2018, 11526/2017, 287/2015)”. Le questioni concernenti l'incidenza causale della condotta del danneggiato, sono state affrontate dalla S.C. che, con una recente ordinanza, ha fissato dei principi che il Tribunale reputa opportuno adottare e riproporre nella presente motivazione (cfr. Cass. 456/21 con richiami a conformi). In primis, viene in rilievo che l'accertamento della "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta imprudente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia.
4 Si potranno dunque avere condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili. Le prime due ipotesi non escludono mai la colpa del custode;
la terza ipotesi (quale è quella sottoposta all'odierno scrutinio) la esclude sempre; la quarta ipotesi può escluderla in parte. Come già precisato, la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. Ne discende che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare positivamente di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr ad es. Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). Indi, la responsabilità del custode potrà escludersi solo nel caso in cui la condotta imprudente del danneggiato sia stata imprevedibile nel senso di abnorme, ossia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. 456/21 cit.). Si pensi ad esempio al soggetto che riporti danni percorrendo un tratto stradale parzialmente e visibilmente franato o dissestato. La condotta imprudente della vittima si intenderà imprevedibile (nel senso di abnorme) ove la medesima scavalchi o aggiri le transenne installate dal custode al fine di evitare l'accesso al luogo pericoloso, mentre dovrà considerarsi prevedibile ove la situazione di pericolo, per quanto percepibile, non venga segnalata o lo sia solo con un cartello indicante il divieto di transito. In tale ultimo caso, la condotta sicuramente negligente non può considerarsi abnorme o eccezionale onde il fatto colposo del danneggiato sarà valutabile ai fini del concorso previsto dall'art. 1227 comma 1 c.c., tenuto conto del grado concreto di incidenza causale (ossia valutando tutte le circostanze specifiche: ampiezza della frana, vicinanza al fronte franoso, percettibilità del pericolo, evitabilità ecc.). Orbene, applicando i suddetti principi al caso sottoposto al vaglio dell'odierno giudicante, può e deve ipotizzarsi la esclusione di responsabilità dell convenuto, CP_3 dovendosi constatare la contemporanea sussistenza sia di un comportamento negligente della vittima, sia del requisito di imprevedibilità dell'evento da parte del custode. Quanto al custode, è evidente che per questi non fosse ipotizzabile prevedere che il danneggiato potesse essere colpito da un improvviso colpo di sonno. L'evento, pertanto, è sicuramente imprevedibile.
5 Quanto alla condotta imprudente dell'attore, la stessa si evince dal fatto stesso di essersi posto alla guida o comunque di condurre il proprio autoveicolo in condizioni psicofisiche “minorate”, probabilmente dovute alla stanchezza conseguente alla giornata di lavoro appena terminato. Il compendio istruttorio ha evidenziato che l'attore ha dichiarato al medico fiduciario dell'INAIL di aver perso il controllo del veicolo a causa di un improvviso colpo di sonno (vds certificato medico del 04.10.2011). Tale dichiarazione è successivamente richiamata nella relazione medica del CTP di parte attrice -dott. in data 08.06.2012 (vds). Per_1
A ciò si aggiunga che tale circostanza non è smentita da alcun altro elemento fattuale o testimoniale. Inoltre, proprio ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalità, la domanda appare carente in ordine alla esatta rappresentazione del sinistro;
non si è riusciti a provare il punto esatto e la specifica buca in cui il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, né la precisa dinamica dell'incidente o altre circostanze idonee a permetterne un'agevole e credibile ricostruzione. Al contrario, dalla deposizione testimoniale acquisita al processo risulta che sul tratto viario teatro del sinistro fosse installata idonea segnaletica indicante sia il limite di velocità (30 km/h) che il dissesto della strada, che imponeva una specifica cautela da parte degli utenti;
cautela evidentemente assente, posto che le lesioni fisiche allegate dalla vittima risultano incompatibili con la condotta di guida che questi, in relazione alla situazione di fatto, avrebbe dovuto ragionevolmente tenere. Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata con la consequenziale condanna alle spese che, ridotte del 30% per assenza di specifiche e particolari questioni di fatto o di diritto, si liquidano nella misura di cui in dispositivo in favore della parte vittoriosa. Le spese di CTU, invece, essendo stata questa disposta dal G.I. nell'interesse di entrambe le parti sebbene inutilizzata, vanno interamente compensate tra le parti come da separato e contestuale decreto di liquidazione.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , nella causa iscritta al R.G. n. Parte_1 Controparte_2
3461/2015 così provvede: i) Rigetta la domanda;
ii) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_2
1.778,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze. Del che è verbale Letto in udienza alle ore 11.30 alla presenza delle parti.
Potenza, lì 05 maggio 2025
Il OP
(dott. Giuseppe Lomonaco) 6