Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1157
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Sentenza 26 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva

    Il Tribunale rigetta l'eccezione richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7514/2022, ma distinguendo il caso in cui l'ente riscossore sia convenuto congiuntamente all'ente impositore, come in questo caso, e non in via esclusiva. L'ente riscossore gestisce l'intera procedura successiva alla notifica della cartella esattoriale o avviso di addebito, inclusi gli atti interruttivi della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del credito previdenziale

    Il Tribunale accoglie parzialmente l'eccezione di prescrizione con riferimento a uno degli avvisi di addebito (n. 33020160000123589000) in quanto tra la notifica dell'avviso e il primo atto interruttivo (intimazione di pagamento del 23/11/2021) è decorso un termine superiore a cinque anni. Per gli altri avvisi di addebito, il Tribunale rigetta l'eccezione in quanto l'ente riscossore ha fornito prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione entro i termini di legge.

  • Rigettato
    Legittimità della pretesa creditoria

    Il Tribunale rigetta la domanda di illegittimità dell'intimazione di pagamento per il resto, ritenendo provata la notifica di atti interruttivi della prescrizione per tutti gli avvisi di addebito ad eccezione di quello per cui è stata accolta la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1157
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 1157
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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