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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
NO, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposto di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3267/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Palermo per procura in atti,
opponente
E
Controparte_1
C.F. – P.IVA in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Muscari Tomaioli e
IL IS per procura in atti;
C.F. e P. IVA Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'avv. Nicola Iacopino per procura in atti;
opposti
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 23 dicembre 2024 ha Parte_1
convenuto innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di
ZA l' e l' per sentir dichiarare CP_2 Parte_2
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03020239004301892000, notificata il 16 aprile 2024, per prescrizione quinquennale del credito previdenziale relativo agli avvisi di addebito nn. 33020120001725487000,
33020130000582580000, 33020130001256834000, 33020160000123589000,
33020160001553971000, 33020160002940782000, 33020170000653874000,
33020170001681023000, aventi ad oggetto i contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione commercianti e relative sanzioni civili per l'importo di
34.326,83 euro.
Nella resistenza degli enti convenuti, sostituita l'udienza di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall . CP_2
Al riguardo si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 7514/2022, con la quale è stato chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Si ritiene, inoltre, che la decisione delle Sezioni Unite non escluda la legittimazione passiva dell' , in un caso come quello in Controparte_3
esame, in cui esso non è stato convenuto in giudizio in via esclusiva, bensì congiuntamente all'ente impositore, nell'ambito di una causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui viene fatta valere la prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento, a causa della mancata notificazione di atti interruttivi, che sarebbero stati di competenza dell' . Parte_2
Ed infatti, non può trascurarsi che, nonostante la titolarità del credito sia dell'ente impositore, l'intera procedura successiva alla notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito è gestita dall' Parte_2
, la quale provvede a notificare gli atti (intimazioni di pagamento,
[...]
preavvisi, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti presso terzi ecc.), aventi portata interruttiva della prescrizione e collocati nella sequenza procedimentale, che è di esclusiva competenza dell'Ente riscossore.
Ne consegue che correttamente la parte ricorrente ha convenuto in giudizio anche l' . Controparte_3
3.- Nel merito, risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica del titolo, ammissibile nell'ambito di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Sulla questione afferente il corretto termine prescrizionale applicabile nell'alternativa tra quello quinquennale tipico del credito per contributi previdenziali e quello decennale conseguente alla definitività dell'accertamento giudiziale ai sensi dell'art. 2953 c.c., anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte è ormai condiviso il principio per il quale la mancata opposizione alla cartella esattoriale non determina un accertamento giudiziale agli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e il credito continua ad essere regolato dal termine prescrizionale proprio (v. Cass. n. 20425/2017: “Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” – nello stesso senso Cass. n. 8752/2017).
È noto, poi, che in applicazione della specifica previsione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46/1999 l'omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale o di uno degli altri atti della procedura esattoriale pur determinando la decadenza dalla possibilità di invocare successivamente l'eventuale effetto estintivo prima maturatosi non incide sul termine prescrizionale che riprende a decorrere con cadenza quinquennale. Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge l'atto della procedura di riscossione esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi, ma per il periodo successivo la prescrizione resta regolata dal termine di 5 anni (v. Cass. n. 11814/2020: “In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell quale nuovo Parte_2
concessionario ), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del CP_4
1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione;
quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile
d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve;
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito”).
Ciò posto, nella fattispecie dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di addebito n. 33020160000123589000 è stato notificato il 22/04/2016
e il primo atto interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento n.
03020199004696616000 notificata il 23/11/2021.
Non risultano dedotti e provati in giudizio atti interruttivi intermedi. Ed invero, si osserva che il pignoramento presso terzi n. 03084201800001142001, notificato in data 13/11/2018, che l' indica Controparte_5
come atto idonee ad interrompere il termine di prescrizione, non contiene alcun riferimento al suddetto avviso di addebito.
Pertanto, in applicazione dei predetti principi, essendo decorso un termine maggiore di cinque anni tra la notifica dell'avviso di addebito e del successivo atto interruttivo deve ritenersi maturata la prescrizione estintiva, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03020239004301892000 limitatamente all'avviso di addebito n.
33020160000123589000. Diversamente, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito impugnati, dal momento che l ha fornito la prova della notifica di atti Parte_2
interruttivi della prescrizione. In particolare, è stato provato in via documentale che:
1) l'avviso di addebito n. 33020120001725487000 è stato notificato in data 21/12/2012 e il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n. 03020179002240036000, notificata il 19/06/2017.
Successivamente, è stata notificata in data 22/11/2021 l'intimazione di pagamento n. 03020219000876807000 e, ancora, il 23 dicembre
2024 è stata notificata l'intimazione oggetto di giudizio;
2) l'avviso di addebito n. 33020130000582580000 è stato notificato in data 22/04/2013 e il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n. 03020179003225937000, notificata il 21/04/2018.
Successivamente, è stata notificata in data 22/11/2021 l'intimazione di pagamento n. 03020219000876807000 e, ancora, il 23 dicembre
2024 è stata notificata l'intimazione oggetto di giudizio;
3) l'avviso di addebito n. 33020130001256834000 è stato notificato in data 31/12/2013 e il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n. 03020189000260230000, notificata il 23/06/2018.
Successivamente, è stata notificata in data 22/11/2021 l'intimazione di pagamento n. 03020219000876807000 e, ancora, il 23 dicembre
2024 è stata notificata l'intimazione oggetto di giudizio;
4) l'avviso di addebito n. 33020160001553971000 è stato notificato in data 5/01/2017 e il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione di pagamento n. 03020219000876807000, notificata il 22/11/2021 e, successivamente, il 23 dicembre 2024 è stata notificata l'intimazione oggetto di giudizio;
5) l'avviso di addebito n. 33020160002940782000 è stato notificato in data 12/03/2017 e il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione di pagamento n. 03020219000876807000, notificata il
22/11/2021 e, successivamente, il 23 dicembre 2024 è stata notificata l'intimazione oggetto di giudizio;
6) l'avviso di addebito n. 33020170000653874000 è stato notificato in data 2/02/2018 e il primo atto interruttivo successivo risulta essere il pignoramento presso terzi 03084201800001142001, notificato in data 13/11/2018. Successivamente è stata notificata in data
22/11/2021 l'intimazione di pagamento n. 03020219000876807000 e il 23 dicembre 2024 è stata notificata l'intimazione oggetto di giudizio;
7) l'avviso di addebito n. 33020170001681023000 è stato notificato in data 28/12/2017 e il primo atto interruttivo successivo risulta essere il pignoramento presso terzi 03084201800001142001, notificato in data 13/11/2018. Successivamente è stata notificata in data
22/11/2021 di pagamento n. 03020219000876807000, e il 23 dicembre 2024 è stata notificata l'intimazione oggetto di giudizio.
La domanda va quindi respinta, essendo legittima la pretesa creditoria con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33020120001725487000,
33020130000582580000, 33020130001256834000, 33020160001553971000,
33020160002940782000, 33020170000653874000, 33020170001681023000.
5. – Le spese di giudizio si intendono compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03020239004301892000 per prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33020160000123589000;
2) rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite.
ZA, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia NO