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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ss Fiorella Gozzer Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1922/2019, posta in deliberazione il giorno 19/12/2024, vertente
TRA
con Avv. SABATINI MARCO Parte_1
- appellante -
E
; ; ; RT Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
; con l'Avv. ROBERTO ALABISO
[...] Controparte_6
-appellati, appellanti incidentali-
E
[...]
OP
-appellati contumaci-
E
con l'Avv. GELLI PAOLO CP_8
-appellata-
con l'Avv. MELANDRI SILVIA;
Controparte_9 -appellati-
E
RT0
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 91/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 , convenuta nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Viterbo ha condannato la stessa a risarcire agli attori, , , , , RT Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, in parziale accoglimento delle domande spiegate da questi ultimi, la somma di Controparte_6 euro 13.399,00 a titolo di danno patrimoniale e di euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale sofferto per il pregiudizio derivatogli dai fenomeni infiltrativi verificatisi nel fondo di loro proprietà e provenienti dal terreno e dal fabbricato confinante di proprietà dell'attrice, nel periodo ottobre/ novembre del 2009.
2. Quest'ultima veniva altresì condannata ad effettuare, entro sei mesi dalla decisione, le necessarie opere di otturazione della condotta di drenaggio al confine tra le due proprietà e ad eliminare il pozzetto di raccolta a valle della proprietà del er evitare il ripetersi dei fenomeni percolativi. CP_1
3. Infine, rigettata anche la domanda di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.spiegata dalla terza chiamata , la sentenza impugnata poneva definitivamente a carico della convenuta le OP spese di Ctu e la condannava alla refusione alla parte attrice e ai terzi chiamati delle spese di giudizio liquidate, per ciascuno, nella somma complessiva di euro 4.000,000 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa
4. Nel giudizio si costituivano altresì e , entrambe chiamate in causa dalla CP_8 OP
, la prima in quanto compagnia Assicuratrice di quest'ultima, e la seconda n.q. di Parte_1 pregressa proprietaria dell'immobile, che era stato integralmente ristrutturato poco prima della vendita alla convenuta con interventi migliorativi anche sulla fossa biologica e sulla condotta fognaria.
5. Infine si costituivano . e (già i,) n.q RT1 CP_8 CP_12 rispettivamente di ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione e compagnia assicuratrice della
[...]
, chiamati in causa da quest'ultima per l'eventuale condanna alla manleva, ciascuno per il CP_13 proprio titolo.
6. La causa veniva istruita documentalmente, tramite escussione testi e ctu.
7. A fondamento delle proprie pretese gli attori deducevano che in seguito alla vendita alla convenuta dell'immobile e del terreno confinante, si erano verificate nella propria abitazione consistenti fenomeni infiltrativi di liquame putrescente e maleodorante provenienti da quest'ultimo, che avevano interessato i locali semiinterrati producendo anche un avvallamento sulla strada di accesso.
8. La situazione degenerava nell'ottobre del 2009 allorquando si vedeva RT costretto a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale di Viterbo a seguito della formazione di una voragine nella sua proprietà nella parte confinante con il terreno della convenuta, ampiamente documentata dalle foto allegate in atti.
9. Dai verbali degli interventi risultava riscontrata la presenza all'interno dello scavo , di liquido scuro e mefitico di probabile origine fognaria, nonché di infiltrazioni all'interno dell'immobile verosimilmente provocate dalla perdita in questione. Circostanze confermate dal contestuale intervento dell Pt_2
nonché dalla comunicazione del Tecnico dell'Ufficio di Pubblica incolumità che attestava
[...] quanto riscontrato all'esito degli accertamenti intervenuti a ridosso della segnalazione.
10. Veniva altresì segnalata la presenza di un tubo all'interno della voragine.
11. Tuttavia, nell'ottobre del 2009, la medesima autorità dava atto dell'eliminazione della perdita di acque nere mediante sigillatura del pozzetto in cemento all'altezza dell'attacco del tubo in pvc. Contestualmente la provvedeva allo spostamento della rete di scarico. Parte_1
12. Quanto emerso dai verbali dei predetti interventi e dalla documentazione prodotta veniva integralmente confermato dai testi escussi nel corso del giudizio.
13. La ctu, sebbene opportunamente disposta al fine di verificare lo stato dei luoghi, la presenza di un eventuale scarico irregolare e i danni dedotti dagli attori, interveniva su uno stato dei luoghi completamente difforme rispetto a quello riconducibile alle domande attoree in quanto evidentemente successiva ai suddetti interventi di modifica e ripristino effettuati dalla , sicchè il consulente, Pt_1 sulla base di un esaustivo esame della documentazione prodotta, delle consulenze depositate dalle parti e degli accertamenti concretamente realizzabili, si limitava a quantificare danni sofferti dagli attori nella misura di euro 13.399,00 ritenendo l'importo adeguato rispetto alle spese sostenute dagli stessi per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli determinate dalle percolazioni e per la bonifica del terreno.
14. D'altra parte l'effettiva esistenza della perdita, delle infiltrazioni, del tubo di scarico abusivo e dei danni antecedenti agli interventi manutentivi realizzati dalla convenuta in primo grado, risultavano da altri importanti elementi raccolti in fase istruttoria, confermati sia dalle testimonianze che dalla documentazione allegata dagli attori e dai terzi chiamati.
15. Pertanto il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità della e la condannava a Pt_1 corrispondere ai danneggiati gli importi ritenuti congrui dal consulente per le opere di ripristino e bonifica, nonché ulteriori 3.000, 000 euro a titolo di danno non patrimoniale, atteso che il danno arrecato alla proprietà dei aldilà di ingenerare un modesto stato d'ansia e un sopportabile CP_1 cambiamento nelle abitudini di vita degli attori, non aveva determinato alcun pregiudizio strutturale all'edificio e tantomeno un concreto pericolo per la salute pubblica, come attestato dalla relazione della
16. Conseguentemente veniva esclusa la responsabilità e la correlata sussistenza di un obbligo di manleva dei terzi chiamati , in quanto ritenuti del tutto estranei rispetto ai fatti di causa,
17. Il primo giudice respingeva, altresì la domanda di manleva formulata dalla danneggiante nei confronti della propria assicurazione ( , non solo perché generica, non avendo la parte CP_8 allegato le caratteristiche e le condizioni di polizza, ma soprattutto perché al momento della verificazione dei fatti la copertura assicurativa non risultava efficace, in quanto la polizza non era operativa nel periodo indicato , non avendo l'attrice prodotto il relativo contratto e men che meno le quietanze di pagamento dei premi, ma soltanto le polizze riguardanti il periodo antecedente e quello successivo alla verificazione del sinistro, il primo con validità dal 7.2.2006 al 7.2.2007 e il secondo dal 7.2.2010 al 7.2.2011.
18. La convenuta soccombente in primo grado ha quindi tempestivamente contestato la sentenza di prime cure chiedendone preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutività e dolendosi, nel merito , dell'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale che avrebbe determinato l'ingiusta condanna, oltre ad incidere significativamente sulla ripartizione delle spese processuali, ritenute in ogni caso eccessive, in particolare con riguardo alla condanna ai rimborsi nei confronti dei terzi chiamati, non essendo stati correttamente interpretati e valutati i rapporti intercorsi con questi ultimi.
19. Si costituivano tempestivamente;
; RT Controparte_2 Controparte_3
, e i quali, oltre a contestare tutto quanto dedotto CP_4 Controparte_5 Controparte_6 ed eccepito da parte appellante, spiegavano appello incidentale ritenendo assolutamente riduttivi gli importi liquidati agli attori vittoriosi a titolo di danno non patrimoniale e deducendo in merito che la sussistenza e la consistenza del pregiudizio alla salute sofferto dai danneggiati era stata ingiustificatamente sottovalutata dal primo giudice.
20. Si costituivano altresì e , reiterando le difese già Controparte_9 CP_8 svolte nel primo grado di giudizio e chiedendo l'integrale conferma delle gravata sentenza.
21. e Unipol Ass.ni S.p.A restavano contumaci. OP
22. Verificata la regolarità del contraddittorio nei confronti di tutti chiamati e rigettata la sospensiva, le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 19/12/24.
23. Le doglianze dell'appellante principale, sostanzialmente affidate ad un unico motivo, per vero formulato piuttosto genericamente, non colgono nel segno con riferimento a ciascuno degli aspetti censurati.
24. L'iter logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado risulta immune da censure ed è perfettamente coerente rispetto alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio che invece il deducente assume essere state interpretate in maniera non corretta.
25. La lacunosità della ctu, intervenuta a distanza di ben otto anni dalla verificazione delle infiltrazioni che hanno causato il danno, è stata infatti ampiamente superata dall'insieme degli ulteriori elementi di prova raccolti in fase istruttoria.
26. Premesso che la consulenza tecnica si sostanzia in un supporto tecnico al giudice e non costituisce un mezzo di prova in sé, diversamente dalla testimonianza che mira a provare i fatti direttamente percepiti dai testimoni, si tratta di strumenti rivolti entrambi a valutare la causa e ad orientare il convincimento del giudice.
27 Sotto questo profilo, quindi, gli strumenti in questione, lungi dal trovarsi in un rapporto di gerarchia, risultano assolutamente complementari fra loro e necessitano di opportuna contestualizzazione.
28. D'altra parte tra le prerogative essenziali del giudice rientra certamente il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro degli elementi raccolti.
29. Nel caso di specie, il Tribunale, valutata l'attendibilità dei testi escussi e la coerenza delle dichiarazioni rese con quanto allegato documentalmente, ha condivisibilmente ritenuto dimostrata la responsabilità dell'appellante principale nella causazione del danno lamentato dai proprietari del fondo interessato dalle percolazioni, ed ha opportunamente selezionato le conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite dai danneggiati. 30. Il ragionamento inferenziale seguito dal primo giudice risulta pertanto pienamente condivisibile risultando al contempo del tutto infondata la critica mossa dall'appellante principale alla valutazione delle prove compiuta all'esito dell'istruttoria.
31. Parimenti infondata la censura afferente all'erronea valutazione dei rapporti intercorrenti tra la e ciascuno dei terzi chiamati in causa. Parte_1
32. Per quanto riguarda, in particolare, la chiamata in causa della propria Compagnia Assicurativa,
, il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda di manleva sulla base di CP_8 due solide argomentazioni, ovvero sia in ragione della mancata indicazione da parte dell'assicurata delle caratteristiche e delle condizioni della polizza richiamata necessarie per dimostrare l'esistenza del titolo posto a fondamento della domanda, sia per la carenza di prova in ordine alla perdurante validità della copertura assicurativa al momento del sinistro ( ottobre 2009), attesa la mancate produzione da parte dell'interessata di un contratto attinente al periodo in questione, e tantomeno delle relative quietanze (rinnovi o pagamento dei premi ) come tempestivamente eccepito dalla Compagnia già nella comparsa di costituzione.
33. Per quanto concerne il rapporto con gli altri terzi chiamati e la conseguente condanna alla refusione delle spese nei confronti di ciascuno di questi, dirimente è la considerazione che le chiamate in questione si sono rese tutte necessarie proprio in relazione alle tesi sostenute dalla e Parte_1 queste siano poi risultate infondate. In perfetta applicazione del principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, il giudice di primo grado ha posto a carico di quest'ultima anche quelle sostenute dai terzi chiamati dalla ( a sua volta chiamata dalla convenuta) in quanto CP_7 detta iniziativa è risultata assolutamente fondata in relazione ai fatti contestati dalla chiamante, sebbene quest'ultima non abbia spiegato alcuna domanda nei confronti dei chiamati in garanzia dalla propria dante causa (Cass 23123/2019; Cass 31889/2019, Cass 10364/2023).
34. Del pari devono essere disattese le istanze dell'appellante principale volte alla diminuzione dell'entità della condanna alle spese di lite che invece risulta congrua e pienamente conforme ai richiamati principi che governano la materia, oltre che ai parametri professionali modulati sul valore e sulla complessità della causa.
35. Oltretutto l'auspicata compensazione delle spese rientra pacificamente tra i poteri discrezionali del giudice che, alla stregua dell'orientamento assolutamente dominante, non è nemmeno tenuto a motivare laddove ritenga di non provvedere in tal senso con decisione insindacabile nel giudizio in Cassazione ( Cass 10956/2024)
36 Infine non merita accoglimento l'appello incidentale. La somma liquidata dal giudice di primo grado, infatti, risulta perfettamente congrua rispetto ai modesti pregiudizi allegati e provati dagli attori in primo grado che, di contro, non hanno provato alcunchè riguardo a più serie compromissioni della propria salute psico fisica.
437. Peraltro una significativa incidenza dei danni sopportati sulle abitudini di vita degli appellanti incidentali è stata apertamente smentita sia dalle testimonianze che dalla relazione della n atti. Dalla predetta relazione, invero, non risulta che dal sinistro siano derivati danni alle strutture dell'edificio, e tantomeno pericoli per la salute delle persone.
37. In conclusione devono essere rigettati sia l'appello principale che quello incidentale con integrale conferma della sentenza di primo grado.
38. La reciproca soccombenza dell'appellante principale e degli appellanti incidentali ne giustifica la compensazione nei rapporti reciproci, mentre nei confronti di e e CP_8 CP_9 [...]
l' appellante principale e gli appellanti incidentali sono tenuti a rifondere le spese Controparte_9 sostenute da ciascuna parte appellata vittoriosa , che si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della causa ( indeterminabile /complessità bassa ) , tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori minimi avuto riguardo al tenore delle argomentazioni difensive limitate alla reiterazione delle difese già svolte in primo grado , con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 91/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite del presente grado tra l' appellante principale e gli appellanti incidentali;
- condanna l'appellante principale al rimborso in favore dalle appellate e CP_8 CP_9
e delle spese di lite del grado che liquida in favore di ciascuna parte appellata Controparte_9 in € 3.473,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ss Fiorella Gozzer Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1922/2019, posta in deliberazione il giorno 19/12/2024, vertente
TRA
con Avv. SABATINI MARCO Parte_1
- appellante -
E
; ; ; RT Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
; con l'Avv. ROBERTO ALABISO
[...] Controparte_6
-appellati, appellanti incidentali-
E
[...]
OP
-appellati contumaci-
E
con l'Avv. GELLI PAOLO CP_8
-appellata-
con l'Avv. MELANDRI SILVIA;
Controparte_9 -appellati-
E
RT0
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 91/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 , convenuta nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Viterbo ha condannato la stessa a risarcire agli attori, , , , , RT Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, in parziale accoglimento delle domande spiegate da questi ultimi, la somma di Controparte_6 euro 13.399,00 a titolo di danno patrimoniale e di euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale sofferto per il pregiudizio derivatogli dai fenomeni infiltrativi verificatisi nel fondo di loro proprietà e provenienti dal terreno e dal fabbricato confinante di proprietà dell'attrice, nel periodo ottobre/ novembre del 2009.
2. Quest'ultima veniva altresì condannata ad effettuare, entro sei mesi dalla decisione, le necessarie opere di otturazione della condotta di drenaggio al confine tra le due proprietà e ad eliminare il pozzetto di raccolta a valle della proprietà del er evitare il ripetersi dei fenomeni percolativi. CP_1
3. Infine, rigettata anche la domanda di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.spiegata dalla terza chiamata , la sentenza impugnata poneva definitivamente a carico della convenuta le OP spese di Ctu e la condannava alla refusione alla parte attrice e ai terzi chiamati delle spese di giudizio liquidate, per ciascuno, nella somma complessiva di euro 4.000,000 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa
4. Nel giudizio si costituivano altresì e , entrambe chiamate in causa dalla CP_8 OP
, la prima in quanto compagnia Assicuratrice di quest'ultima, e la seconda n.q. di Parte_1 pregressa proprietaria dell'immobile, che era stato integralmente ristrutturato poco prima della vendita alla convenuta con interventi migliorativi anche sulla fossa biologica e sulla condotta fognaria.
5. Infine si costituivano . e (già i,) n.q RT1 CP_8 CP_12 rispettivamente di ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione e compagnia assicuratrice della
[...]
, chiamati in causa da quest'ultima per l'eventuale condanna alla manleva, ciascuno per il CP_13 proprio titolo.
6. La causa veniva istruita documentalmente, tramite escussione testi e ctu.
7. A fondamento delle proprie pretese gli attori deducevano che in seguito alla vendita alla convenuta dell'immobile e del terreno confinante, si erano verificate nella propria abitazione consistenti fenomeni infiltrativi di liquame putrescente e maleodorante provenienti da quest'ultimo, che avevano interessato i locali semiinterrati producendo anche un avvallamento sulla strada di accesso.
8. La situazione degenerava nell'ottobre del 2009 allorquando si vedeva RT costretto a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale di Viterbo a seguito della formazione di una voragine nella sua proprietà nella parte confinante con il terreno della convenuta, ampiamente documentata dalle foto allegate in atti.
9. Dai verbali degli interventi risultava riscontrata la presenza all'interno dello scavo , di liquido scuro e mefitico di probabile origine fognaria, nonché di infiltrazioni all'interno dell'immobile verosimilmente provocate dalla perdita in questione. Circostanze confermate dal contestuale intervento dell Pt_2
nonché dalla comunicazione del Tecnico dell'Ufficio di Pubblica incolumità che attestava
[...] quanto riscontrato all'esito degli accertamenti intervenuti a ridosso della segnalazione.
10. Veniva altresì segnalata la presenza di un tubo all'interno della voragine.
11. Tuttavia, nell'ottobre del 2009, la medesima autorità dava atto dell'eliminazione della perdita di acque nere mediante sigillatura del pozzetto in cemento all'altezza dell'attacco del tubo in pvc. Contestualmente la provvedeva allo spostamento della rete di scarico. Parte_1
12. Quanto emerso dai verbali dei predetti interventi e dalla documentazione prodotta veniva integralmente confermato dai testi escussi nel corso del giudizio.
13. La ctu, sebbene opportunamente disposta al fine di verificare lo stato dei luoghi, la presenza di un eventuale scarico irregolare e i danni dedotti dagli attori, interveniva su uno stato dei luoghi completamente difforme rispetto a quello riconducibile alle domande attoree in quanto evidentemente successiva ai suddetti interventi di modifica e ripristino effettuati dalla , sicchè il consulente, Pt_1 sulla base di un esaustivo esame della documentazione prodotta, delle consulenze depositate dalle parti e degli accertamenti concretamente realizzabili, si limitava a quantificare danni sofferti dagli attori nella misura di euro 13.399,00 ritenendo l'importo adeguato rispetto alle spese sostenute dagli stessi per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli determinate dalle percolazioni e per la bonifica del terreno.
14. D'altra parte l'effettiva esistenza della perdita, delle infiltrazioni, del tubo di scarico abusivo e dei danni antecedenti agli interventi manutentivi realizzati dalla convenuta in primo grado, risultavano da altri importanti elementi raccolti in fase istruttoria, confermati sia dalle testimonianze che dalla documentazione allegata dagli attori e dai terzi chiamati.
15. Pertanto il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità della e la condannava a Pt_1 corrispondere ai danneggiati gli importi ritenuti congrui dal consulente per le opere di ripristino e bonifica, nonché ulteriori 3.000, 000 euro a titolo di danno non patrimoniale, atteso che il danno arrecato alla proprietà dei aldilà di ingenerare un modesto stato d'ansia e un sopportabile CP_1 cambiamento nelle abitudini di vita degli attori, non aveva determinato alcun pregiudizio strutturale all'edificio e tantomeno un concreto pericolo per la salute pubblica, come attestato dalla relazione della
16. Conseguentemente veniva esclusa la responsabilità e la correlata sussistenza di un obbligo di manleva dei terzi chiamati , in quanto ritenuti del tutto estranei rispetto ai fatti di causa,
17. Il primo giudice respingeva, altresì la domanda di manleva formulata dalla danneggiante nei confronti della propria assicurazione ( , non solo perché generica, non avendo la parte CP_8 allegato le caratteristiche e le condizioni di polizza, ma soprattutto perché al momento della verificazione dei fatti la copertura assicurativa non risultava efficace, in quanto la polizza non era operativa nel periodo indicato , non avendo l'attrice prodotto il relativo contratto e men che meno le quietanze di pagamento dei premi, ma soltanto le polizze riguardanti il periodo antecedente e quello successivo alla verificazione del sinistro, il primo con validità dal 7.2.2006 al 7.2.2007 e il secondo dal 7.2.2010 al 7.2.2011.
18. La convenuta soccombente in primo grado ha quindi tempestivamente contestato la sentenza di prime cure chiedendone preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutività e dolendosi, nel merito , dell'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale che avrebbe determinato l'ingiusta condanna, oltre ad incidere significativamente sulla ripartizione delle spese processuali, ritenute in ogni caso eccessive, in particolare con riguardo alla condanna ai rimborsi nei confronti dei terzi chiamati, non essendo stati correttamente interpretati e valutati i rapporti intercorsi con questi ultimi.
19. Si costituivano tempestivamente;
; RT Controparte_2 Controparte_3
, e i quali, oltre a contestare tutto quanto dedotto CP_4 Controparte_5 Controparte_6 ed eccepito da parte appellante, spiegavano appello incidentale ritenendo assolutamente riduttivi gli importi liquidati agli attori vittoriosi a titolo di danno non patrimoniale e deducendo in merito che la sussistenza e la consistenza del pregiudizio alla salute sofferto dai danneggiati era stata ingiustificatamente sottovalutata dal primo giudice.
20. Si costituivano altresì e , reiterando le difese già Controparte_9 CP_8 svolte nel primo grado di giudizio e chiedendo l'integrale conferma delle gravata sentenza.
21. e Unipol Ass.ni S.p.A restavano contumaci. OP
22. Verificata la regolarità del contraddittorio nei confronti di tutti chiamati e rigettata la sospensiva, le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 19/12/24.
23. Le doglianze dell'appellante principale, sostanzialmente affidate ad un unico motivo, per vero formulato piuttosto genericamente, non colgono nel segno con riferimento a ciascuno degli aspetti censurati.
24. L'iter logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado risulta immune da censure ed è perfettamente coerente rispetto alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio che invece il deducente assume essere state interpretate in maniera non corretta.
25. La lacunosità della ctu, intervenuta a distanza di ben otto anni dalla verificazione delle infiltrazioni che hanno causato il danno, è stata infatti ampiamente superata dall'insieme degli ulteriori elementi di prova raccolti in fase istruttoria.
26. Premesso che la consulenza tecnica si sostanzia in un supporto tecnico al giudice e non costituisce un mezzo di prova in sé, diversamente dalla testimonianza che mira a provare i fatti direttamente percepiti dai testimoni, si tratta di strumenti rivolti entrambi a valutare la causa e ad orientare il convincimento del giudice.
27 Sotto questo profilo, quindi, gli strumenti in questione, lungi dal trovarsi in un rapporto di gerarchia, risultano assolutamente complementari fra loro e necessitano di opportuna contestualizzazione.
28. D'altra parte tra le prerogative essenziali del giudice rientra certamente il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro degli elementi raccolti.
29. Nel caso di specie, il Tribunale, valutata l'attendibilità dei testi escussi e la coerenza delle dichiarazioni rese con quanto allegato documentalmente, ha condivisibilmente ritenuto dimostrata la responsabilità dell'appellante principale nella causazione del danno lamentato dai proprietari del fondo interessato dalle percolazioni, ed ha opportunamente selezionato le conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite dai danneggiati. 30. Il ragionamento inferenziale seguito dal primo giudice risulta pertanto pienamente condivisibile risultando al contempo del tutto infondata la critica mossa dall'appellante principale alla valutazione delle prove compiuta all'esito dell'istruttoria.
31. Parimenti infondata la censura afferente all'erronea valutazione dei rapporti intercorrenti tra la e ciascuno dei terzi chiamati in causa. Parte_1
32. Per quanto riguarda, in particolare, la chiamata in causa della propria Compagnia Assicurativa,
, il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda di manleva sulla base di CP_8 due solide argomentazioni, ovvero sia in ragione della mancata indicazione da parte dell'assicurata delle caratteristiche e delle condizioni della polizza richiamata necessarie per dimostrare l'esistenza del titolo posto a fondamento della domanda, sia per la carenza di prova in ordine alla perdurante validità della copertura assicurativa al momento del sinistro ( ottobre 2009), attesa la mancate produzione da parte dell'interessata di un contratto attinente al periodo in questione, e tantomeno delle relative quietanze (rinnovi o pagamento dei premi ) come tempestivamente eccepito dalla Compagnia già nella comparsa di costituzione.
33. Per quanto concerne il rapporto con gli altri terzi chiamati e la conseguente condanna alla refusione delle spese nei confronti di ciascuno di questi, dirimente è la considerazione che le chiamate in questione si sono rese tutte necessarie proprio in relazione alle tesi sostenute dalla e Parte_1 queste siano poi risultate infondate. In perfetta applicazione del principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, il giudice di primo grado ha posto a carico di quest'ultima anche quelle sostenute dai terzi chiamati dalla ( a sua volta chiamata dalla convenuta) in quanto CP_7 detta iniziativa è risultata assolutamente fondata in relazione ai fatti contestati dalla chiamante, sebbene quest'ultima non abbia spiegato alcuna domanda nei confronti dei chiamati in garanzia dalla propria dante causa (Cass 23123/2019; Cass 31889/2019, Cass 10364/2023).
34. Del pari devono essere disattese le istanze dell'appellante principale volte alla diminuzione dell'entità della condanna alle spese di lite che invece risulta congrua e pienamente conforme ai richiamati principi che governano la materia, oltre che ai parametri professionali modulati sul valore e sulla complessità della causa.
35. Oltretutto l'auspicata compensazione delle spese rientra pacificamente tra i poteri discrezionali del giudice che, alla stregua dell'orientamento assolutamente dominante, non è nemmeno tenuto a motivare laddove ritenga di non provvedere in tal senso con decisione insindacabile nel giudizio in Cassazione ( Cass 10956/2024)
36 Infine non merita accoglimento l'appello incidentale. La somma liquidata dal giudice di primo grado, infatti, risulta perfettamente congrua rispetto ai modesti pregiudizi allegati e provati dagli attori in primo grado che, di contro, non hanno provato alcunchè riguardo a più serie compromissioni della propria salute psico fisica.
437. Peraltro una significativa incidenza dei danni sopportati sulle abitudini di vita degli appellanti incidentali è stata apertamente smentita sia dalle testimonianze che dalla relazione della n atti. Dalla predetta relazione, invero, non risulta che dal sinistro siano derivati danni alle strutture dell'edificio, e tantomeno pericoli per la salute delle persone.
37. In conclusione devono essere rigettati sia l'appello principale che quello incidentale con integrale conferma della sentenza di primo grado.
38. La reciproca soccombenza dell'appellante principale e degli appellanti incidentali ne giustifica la compensazione nei rapporti reciproci, mentre nei confronti di e e CP_8 CP_9 [...]
l' appellante principale e gli appellanti incidentali sono tenuti a rifondere le spese Controparte_9 sostenute da ciascuna parte appellata vittoriosa , che si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della causa ( indeterminabile /complessità bassa ) , tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori minimi avuto riguardo al tenore delle argomentazioni difensive limitate alla reiterazione delle difese già svolte in primo grado , con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 91/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite del presente grado tra l' appellante principale e gli appellanti incidentali;
- condanna l'appellante principale al rimborso in favore dalle appellate e CP_8 CP_9
e delle spese di lite del grado che liquida in favore di ciascuna parte appellata Controparte_9 in € 3.473,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin