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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: altri contratti atipici
, in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Alessi, presso il cui studio sito in La Spezia, Viale Italia 399, è elettivamente domiciliato,
come da mandato in atti;
- Appellante -
- contro –
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Controparte_1
Morlacchi, presso il cui studio sito in La Spezia, via G. Squadroni
6, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti;
- Appellata –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello RIFORMARE la sentenza n. 102/2024
resa dal Tribunale di La Spezia in data 30.01.2024 e conseguentemente
1 - In via principale CONDANNARE l'appellata al pagamento in favore
dell'appellante della somma di euro 61.475,00;
- In via subordinata CONDANNARE l'appellata al pagamento in favore
dell'appellante della minor somma di euro 55.700,00 o comunque della
somma, anche diversa, che riterrà dovuta.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
- respingere l'interposto appello in quanto infondato in fatto e/o diritto, per l'effetto integralmente confermare la sentenza N.102/24
resa dal Tribunale Civile della Spezia in data 30.01.2024;
- con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 1/12/2016, Persona_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia CP_1
al fine di: (a) accertare e dichiarare la falsità delle firme
[...]
apposte su n. 3 assegni per complessivi euro 8.700 tratti sul conto corrente intestato alla ditta Controparte_2
nonché la falsità delle firme apposte sulle ricevute dei prelievi effettuati sul conto medesimo per complessivi euro 47.000; (b)
ottenere il rendiconto delle operazioni bancarie compiute dalla convenuta dal giorno del conferimento della delega a quello della sua revoca, accertando la violazione del mandato ad operare conferitole;
(c) condannare la convenuta alla restituzione a favore dell'attore delle somme ingiustificatamente prelevate dal suindicato conto ed indebitamente trattenute, con vittoria delle spese di lite.
In proposito l'attore deduceva che:
2 - dall'8/11/2005 al 17/8/2012 la aveva lavorato quale CP_1
unica dipendente con mansioni di impiegata presso la sua impresa individuale CP_2 Controparte_2
- la , godendo della fiducia del titolare, era la sola CP_1
oltre a questi a occuparsi di contabilità, pagamenti, incassi, ed esecuzione di operazioni bancarie per le quali aveva ricevuto delega a operare sul conto corrente della ditta;
- negli anni 2011-2012 si era indebitamente appropriata di somme di denaro effettuando prelievi non autorizzati per complessivi euro
47.000, nonché emettendo n. 3 assegni con firma apocrifa per complessivi euro 8.700 in favore del proprio coniuge Persona_2
nipote dell'attore;
[...]
- la convenuta aveva altresì indebitamente intestato al marito ulteriore assegno di euro 3.750, nonché incassato e non restituito altro assegno di euro 2.025 emesso a favore della Controparte_2
;
[...]
- non avendo titolo per prelevare e trattenere le suddette somme,
la sig.ra si era resa inadempiente agli obblighi derivanti CP_1
dal mandato con diritto dell'attore alla restituzione degli ingiustificati arricchimenti.
L'attore riferiva inoltre che accortosi della condotta tenuta dalla dipendente, fatti gli opportuni controlli contabili e verifiche bancarie, nel 2014 aveva sporto denuncia per i reati di cui agli artt. 646 e 485 c.p. (appropriazione indebita e falsità in scrittura privata), per i quali era stata rispettivamente disposta l'archiviazione e, previo rinvio a giudizio, la conclusione del procedimento per intervenuta abrogazione del reato.
Aveva dunque agito in sede civile per ottenere tutela delle proprie fondate ragioni.
3 2. Si costituiva nel giudizio sostenendo, dati i Controparte_1
rigidi controlli e la stretta sorveglianza del Persona_1
su tutti gli aspetti organizzativi ed economici
[...]
dell'impresa, di aver sempre e soltanto eseguito operazioni da questi ordinante e/o autorizzate e nel di lui esclusivo interesse.
In particolare, la convenuta eccepiva che le somme prelevate dal conto corrente della ditta nel periodo 2011-2012 erano state utilizzate per far fronte alle molteplici spese della carrozzeria,
quali il pagamento (in nero) di collaboratori interni e la liquidazione di sinistri senza eseguire le dovute riparazioni.
Quanto poi agli assegni emessi a favore del coniuge non escludeva che la sottoscrizione potesse essere stata da lei apposta dietro espressa richiesta del per retribuire il nipote Persona_1
dell'attività lavorativa prestata nella carrozzeria.
Infine, a sostegno dell'infondatezza delle avverse richieste evidenziava che, stante il rapporto di lavoro subordinato, il conferimento della delega non poteva essere ricondotto alla fattispecie del mandato, non godendo la sig.ra di alcuna CP_1
autonomia operativa.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e consulenza tecnica di ufficio grafologica;
la stessa veniva inoltre riassunta da , in qualità di erede dell'attore medio tempore Parte_1
defunto.
3.Con sentenza n. 102 del 30 gennaio 2024 il Tribunale di La Spezia:
- accertava la falsità delle firme apposte sulle ricevute dei prelievi effettuati nell'anno 2011 dal conto corrente intestato alla
; Controparte_2
4 - accertava e dichiarava che la delega a a operare Controparte_1
sul conto bancario era stata rilasciata da Persona_1
nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato;
- riteneva non provato l'inadempimento della al mandato CP_1
conferitole e, per l'effetto,
- rigettava la domanda attrice condannando al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro
7.616,00 oltre accessori di legge, e spese di CTU.
Il Tribunale dava anzitutto atto che all'esito della CTU grafologica veniva appurata la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute di prelievo;
nulla invece veniva riferito in merito a quelle presenti sugli assegni, seppur ricomprese nel quesito.
Riscontrava poi essere circostanza pacifica che la , CP_1
nell'ambito della delega a operare sul conto corrente della carrozzeria conferitale in forza del rapporto di lavoro, avesse effettuato i prelievi ed emesso gli assegni descritti nell'atto di citazione. Ciò, tuttavia, riteneva essere avvenuto in esecuzione di precise istruzioni impartite dal sig. il quale Persona_1
gestiva personalmente tutti gli aspetti economici esercitando sugli stessi un «controllo penetrante ed assoluto», come dimostrato dal
“piano di lavoro” da questi redatto ed allegato da parte convenuta.
Da tale documento secondo il giudice di prime cure emergeva altresì
la verosimile effettuazione di pagamenti in denaro contante e di riparazioni in nero. Circostanze queste in linea con gli estratti conto della convenuta dai quali risultava il transito mensile di rilevanti somme di denaro verosimilmente utilizzate per esigenze della carrozzeria, considerato il pareggio tra “entrate e uscite”
al termine di ogni trimestre. Un modus operandi quello descritto che
5 veniva reputato «del tutto plausibile» in forza del rapporto di parentela intercorrente tra le parti.
Il Tribunale reputava poi «del tutto inverosimile», considerate frequenza, entità e modalità gestoria dell'attività, il fatto che il non si fosse tempestivamente reso conto delle Persona_1
operazioni contestate o che nessuno dei dipendenti della banca escussi avesse sollevato alcuna eccezione in proposito, se non ritenendola una prassi avallata.
In conclusione, alla luce delle osservazioni svolte, il giudicante riteneva che la domanda di restituzione delle somme proposta da parte attrice non potesse essere accolta.
4. Avverso tale sentenza, in data 9/3/2024, Parte_1
proponeva appello, formulando un unico motivo di gravame, ovvero la totale carenza ed illogicità della motivazione data dal giudice di prime cure.
A dir del la sentenza impugnata risultava affetta Persona_1
da evidenti e macroscopici errori nella ricostruzione dei rapporti di parentela, nella valutazione delle risultanze istruttorie e nella distribuzione dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'appellante evidenziava la non corretta ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti in quanto –
come si evince dalla dichiarazione di successione depositata all'atto di riassunzione – la non era la nuora del CP_1
bensì la moglie del di lui nipote Persona_1 Per_2
figlio del fratello. Tale errore avrebbe comportato la non corretta valutazione delle risultanze probatorie e l'erroneo convincimento che «il rapporto di parentela esistente tra le parti poteva rendere
del tutto plausibile il [particolare] modo di operare» nella gestione imprenditoriale (v. sent. p. 4).
6 Evidenziava il come la CTU grafologica svolta nel Persona_1
precedente grado abbia accertato che le firme apposte su n. 22
distinte di prelievo dal conto corrente intestato alla ditta risultassero tutte apocrife e provenienti dalla stessa mano.
Affermava al riguardo che la convenuta, non tempestivamente contestando o negando le circostanze allegate dall'attore aveva implicitamente ammesso di aver firmato ordini di prelievo per complessivi euro 47.000, nonché emesso assegni a favore del marito per euro 8.700. La stessa, inoltre, non avrebbe assolto al proprio onere probatorio dimostrando la debita destinazione delle somme prelevate mediante consegna al titolare del conto o loro utilizzo per esigenze inerenti all'attività d'impresa, non risultando a ciò
sufficienti il lacunoso rendiconto depositato, né l'eccepito pareggio trimestrale del proprio conto corrente, né la non provata affermazione di pagamenti in contanti.
L'appellante sostiene come tra gli anni 2011 e 2012 la convenuta, in parte utilizzando la delega conferitale e in parte sottoscrivendo prelievi ed emettendo assegni con firma apocrifa si sia indebitamente appropriata di quanto più denaro potesse per un totale di euro
61.475, prima di rassegnare le dimissioni nell'agosto 2012.
Ribadiva che era illogica la tesi che la agisse con CP_1
la sua approvazione.
In conclusione, sulla base dei rilievi svolti, l'appellante chiede la condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a danno della Controparte_2
mediante prelievi con firma apocrifa ed incassi non
[...]
autorizzati con propria sottoscrizione quale delegata per complessivi euro 61.475, o, in subordine, alla restituzione delle
7 somme sottratte falsificando la firma del titolare del conto, pari ad euro 55.700.
5.Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello avversario del quale chiedeva il rigetto nel merito, unitamente alla conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
L'appellata eccepiva anzitutto come dalla consulenza grafologica svolta in primo grado fosse esclusivamente emersa la non attribuibilità al delle firme presenti Persona_1
sulle ricevute di prelievo dal conto corrente intestato alla di lui ditta e non la loro provenienza, né tanto meno la loro riconducibilità alla propria mano. Circostanze queste non dimostrate dall'odierno appellante né confermate dai testimoni escussi,
dipendenti della banca, limitatisi a riferire di non ricordare e comunque di non aver percepito alcuna irregolarità.
La proseguiva negando espressamente di aver apposto CP_1
alcuna firma apocrifa su ordini di prelievo dal conto corrente della ditta o su assegni ad esso riferibili. Ribadisce di non aver mai gestito alcunché, né tanto meno compiuto operazioni bancarie nel proprio esclusivo interesse.
Risultava pertanto assolutamente condivisibile e corretta la motivazione della decisione adottata dal giudice di prime cure. Ciò
considerato che all'epoca dei fatti contestati l'odierna appellata era impiegata munita di delega a operare sul conto corrente intestato alla la stessa avrebbe però Controparte_2
prestato mera attività esecutiva di ordini provenienti direttamente dal datore di lavoro che esercitava un controllo diretto ed assoluto sulla gestione dell'attività, come si evince dal “piano di lavoro”.
In altre parole, tutte le operazioni e/o prelievi sarebbero stati
8 previamente autorizzati se non ordinati dallo stesso titolare del conto e comunque compiuti nel suo esclusivo interesse, come dimostrato dal fatto che durante il rapporto di lavoro – terminato per dimissioni volontarie nell'agosto 2012 – non sarebbero mai state fatte censure all'operato dell'appellata, contestato solo a distanza di anni.
Da ultimo la rimarcava come la documentazione in atti, CP_1
ed in particolare il transito di ingenti somme di denaro e l'assoluto pareggio degli estratti trimestrali del proprio conto corrente personale dimostrerebbe l'uso di tale conto – in forza del rapporto di fiducia intercorrente tra le parti – per le movimentazioni legate all'attività della carrozzeria, caratterizzata dalla prassi di effettuare pagamenti in contanti.
In conclusione, secondo l'appellata la decisione impugnata risultava corretta ed adeguatamente motivata laddove respingendo la domanda restitutoria ha ritenuto legittima la condotta da ella tenuta nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'originario attore.
6.In appello era svolto un supplemento di CTU volto a verificare l'autenticità o meno delle firme apposte sui tre assegni depositati in copia, già oggetto del quesito in primo grado, seppur non esaminati.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
Collegio all'udienza del 6 novembre 2025 e successivamente decisa in Camera di consiglio.
9 7.Le consulenze tecniche di ufficio svolte in primo ed in secondo grado hanno dato esiti difformi fra assegni e verbali di prelievo in banca di somme di denaro.
8.Circa i tre assegni contestati per un valore complessivo di
Euro 8.700, non è stato possibile accertare se la sottoscrizione apposta sia autentica o apocrifa in quanto sulla base delle copie a disposizione non è stato possibile da parte del consulente tecnico di ufficio esprimere un giudizio attendibile circa la autenticità
o meno delle firme.
Inoltre se si esamina la comparsa di costituzione e risposta dell'appellata non vi è alcun chiaro riconoscimento di avere apposto lei delle firme false sui tre assegni.
Sul punto pertanto l'appello deve essere respinto.
Del pari, non può accordarsi la restituzione dell'importo di Euro
3.750 oggetto di assegno emesso a firma dell'odierna appellata in qualità di delegata a favore del coniuge perché dalla documentazione in atti, e in particolare dal “piano di lavoro” in cui si riconosce al il ruolo di collaboratore, non si può Persona_2
escludere che tale importo sia stato trasferito per espressa volontà
del titolare del conto al fine di retribuire il nipote per l'attività
lavorativa prestata nella CP_2
E neppure può essere accolta la domanda restitutoria in riferimento all'importo di euro 2.025 di cui all'assegno emesso dall'assicurazione Van Ameyde Italia srl a favore della
[...]
ed incassato dalla perché, Controparte_2 CP_1
considerato l'ammontare dell'importo, l'attività lavorativa esercita, ed il periodo di riferimento, è possibile che sia stata effettuata una riparazione parziale ed il residuo consegnato al
10 datore di lavoro o comunque utilizzato, almeno in parte, nel di lui interesse.
9.Per contro non vi sono dubbi sul fatto che le firme apposte apparentemente da sui prelievi effettuati Persona_1
in banca fossero apocrife.
La consulenza tecnica di ufficio infatti è chiara sul punto, risulta metodologicamente corretta e non è contestata.
La consulenza tecnica di ufficio nulla dice però su chi sia stato l'autore o l'autrice delle firme false I due testimoni sentiti che lavoravano in banca nulla hanno detto in proposito, né chi avesse redatto le firme false né, se l'autrice delle firme false fosse stata la , né come mai gli impiegati di banca non CP_1
rilevassero che la sottoscrizione apparentemente del Persona_1
non fosse riferibile alla donna che avevano davanti allo sportello.
La riconducibilità alla delle firme apocrife apposte sui CP_1
prelievi bancari deriva tuttavia dall'espresso riconoscimento fatto dalla difesa dell'appella nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado in cui si legge:
11 La tesi della accolta in primo grado è che quindi i CP_1
prelievi vennero fatti per la gestione delle diverse spese della carrozzeria e su ordine di Persona_1
Il Tribunale in proposito sottolinea i seguenti quattro elementi favorevoli all'accoglimento della tesi difensiva dell'appellata:
Esiste un documento indicato quale “piano di lavoro” che sarebbe la prova di una gestione autoritaria ed iper controllante del
, volta a escludere qualsiasi autonomia gestoria della Persona_1
dipendente delegata.
Il transito di cospicue somme unitamente al pareggio trimestrale tra entrate e uscite del conto corrente intestato alla CP_1
dimostrava l'utilizzo delle stesse per esigenze delle CP_2
Il rapporto di parentela intercorrente tra le parti rendesse del tutto plausibile il modo di operare di cui sopra.
La frequenza dei prelievi e la assenza di eccezioni da parte dei dipendi della banca escussi faceva presumere che si trattasse di una prassi avallata dal Persona_1
Nessuno di questi argomenti regge ad una analisi approfondita.
Il “piano di lavoro” è costituito da un unico foglio manoscritto volante inerente tempistiche di pagamento di dipendenti e collaboratori che qui si riporta
12 Non è certo una prova idonea di stringenti direttive del titolare per oltre un anno e mezzo ed in esso non vi è alcun riferimento ad effettuare prelievi falsificando la sua firma.
13 Se questo poi era il modo di operare della , e sappiamo CP_2
che la vi lavorò fra il 2005 ed il 2012 quando diede le CP_1
dimissioni, allora come mai i prelievi cominciano solo nel gennaio
2011 e mancano negli anni precedenti?
Tenendo conto che la sarebbe stata chiusa nel dicembre CP_2
2012 risulta più plausibile che l'appellata abbia ritenuto di approfittare di una disorganizzazione crescente di una impresa ormai al tramonto.
Inoltre in genere le “spese in nero” si pagano con i ricavi in nero.
In questo caso invece i prelievi avvengono sul conto corrente in cui i soldi risultavano alla luce del sole ed aveva senso non fare uno strano giro di pagamenti tramite la ma effettuare i CP_1
pagamenti in modo chiaro e trasparente.
Se i prelievi erano fatti per le spese della non si CP_2
capisce perché la non facesse lei direttamente i prelievi CP_1
avendo la delega sul conto corrente.
Mentre la falsificazione della firma ha senso nell'ottica di prelievi non autorizzati per fini personali della CP_1
La non indica alcuna prova di almeno uno degli asseriti CP_1
pagamenti fatti nell'interesse della sappiamo invece di CP_2
cospicue rimesse (in due casi giustificati in relazione a misteriore vendite di auto d'epoca) sul suo conto corrente intestato a lei ed al marito che poi vengono controbilanciati da prelievi non si sa a quale scopo ed a favore di chi.
Risulta poi perfettamente plausibile che il ormai Persona_1
vicino alla vecchiaia e che aveva fiducia nella moglie di suo nipote,
si sia accorto dei prelievi solo dopo un anno e mezzo che erano in corso.
14 Quanto poi al mancato rilievo da parte dei bancari allo sportello che qualche cosa non andava si osserva che non sarebbe la prima volta che degli impiegati di banca effettuano i controlli in modo approssimativo.
Ne segue che la domanda di parte appellante di restituzione delle somme indebitamente prelevate dalla può essere accolta CP_1
nel limite dell'importo di 47.000,00 Euro.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dell'importo riconosciuto :
per il primo grado in Euro 6.700,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 1.700,00 Euro per la fase di studio,
1.200,00 Euro per la fase introduttiva, 1.800,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 2.000,00 Euro per la fase della decisione )
per il secondo grado in Euro 8.400,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 2000,00 Euro per la fase di studio,
1.400,00 Euro per la fase introduttiva,1.600,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 3.400,00 Euro per la fase della decisione ).
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 102 del
[...]
30/01/2024, respinta ogni contraria o diversa istanza, accoglie
parzialmente l'appello ed in modifica dell'appellata sentenza
condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
15 l'importo di Euro 47.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda
al saldo .
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio di primo e di secondo
grado a carico di . Controparte_1
Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese legali dei due gradi di giudizio liquidate:
per il primo grado in Euro 6.700,00 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A. ;
per il secondo grado in Euro 8.400,00 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: altri contratti atipici
, in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Alessi, presso il cui studio sito in La Spezia, Viale Italia 399, è elettivamente domiciliato,
come da mandato in atti;
- Appellante -
- contro –
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Controparte_1
Morlacchi, presso il cui studio sito in La Spezia, via G. Squadroni
6, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti;
- Appellata –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello RIFORMARE la sentenza n. 102/2024
resa dal Tribunale di La Spezia in data 30.01.2024 e conseguentemente
1 - In via principale CONDANNARE l'appellata al pagamento in favore
dell'appellante della somma di euro 61.475,00;
- In via subordinata CONDANNARE l'appellata al pagamento in favore
dell'appellante della minor somma di euro 55.700,00 o comunque della
somma, anche diversa, che riterrà dovuta.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
- respingere l'interposto appello in quanto infondato in fatto e/o diritto, per l'effetto integralmente confermare la sentenza N.102/24
resa dal Tribunale Civile della Spezia in data 30.01.2024;
- con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 1/12/2016, Persona_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia CP_1
al fine di: (a) accertare e dichiarare la falsità delle firme
[...]
apposte su n. 3 assegni per complessivi euro 8.700 tratti sul conto corrente intestato alla ditta Controparte_2
nonché la falsità delle firme apposte sulle ricevute dei prelievi effettuati sul conto medesimo per complessivi euro 47.000; (b)
ottenere il rendiconto delle operazioni bancarie compiute dalla convenuta dal giorno del conferimento della delega a quello della sua revoca, accertando la violazione del mandato ad operare conferitole;
(c) condannare la convenuta alla restituzione a favore dell'attore delle somme ingiustificatamente prelevate dal suindicato conto ed indebitamente trattenute, con vittoria delle spese di lite.
In proposito l'attore deduceva che:
2 - dall'8/11/2005 al 17/8/2012 la aveva lavorato quale CP_1
unica dipendente con mansioni di impiegata presso la sua impresa individuale CP_2 Controparte_2
- la , godendo della fiducia del titolare, era la sola CP_1
oltre a questi a occuparsi di contabilità, pagamenti, incassi, ed esecuzione di operazioni bancarie per le quali aveva ricevuto delega a operare sul conto corrente della ditta;
- negli anni 2011-2012 si era indebitamente appropriata di somme di denaro effettuando prelievi non autorizzati per complessivi euro
47.000, nonché emettendo n. 3 assegni con firma apocrifa per complessivi euro 8.700 in favore del proprio coniuge Persona_2
nipote dell'attore;
[...]
- la convenuta aveva altresì indebitamente intestato al marito ulteriore assegno di euro 3.750, nonché incassato e non restituito altro assegno di euro 2.025 emesso a favore della Controparte_2
;
[...]
- non avendo titolo per prelevare e trattenere le suddette somme,
la sig.ra si era resa inadempiente agli obblighi derivanti CP_1
dal mandato con diritto dell'attore alla restituzione degli ingiustificati arricchimenti.
L'attore riferiva inoltre che accortosi della condotta tenuta dalla dipendente, fatti gli opportuni controlli contabili e verifiche bancarie, nel 2014 aveva sporto denuncia per i reati di cui agli artt. 646 e 485 c.p. (appropriazione indebita e falsità in scrittura privata), per i quali era stata rispettivamente disposta l'archiviazione e, previo rinvio a giudizio, la conclusione del procedimento per intervenuta abrogazione del reato.
Aveva dunque agito in sede civile per ottenere tutela delle proprie fondate ragioni.
3 2. Si costituiva nel giudizio sostenendo, dati i Controparte_1
rigidi controlli e la stretta sorveglianza del Persona_1
su tutti gli aspetti organizzativi ed economici
[...]
dell'impresa, di aver sempre e soltanto eseguito operazioni da questi ordinante e/o autorizzate e nel di lui esclusivo interesse.
In particolare, la convenuta eccepiva che le somme prelevate dal conto corrente della ditta nel periodo 2011-2012 erano state utilizzate per far fronte alle molteplici spese della carrozzeria,
quali il pagamento (in nero) di collaboratori interni e la liquidazione di sinistri senza eseguire le dovute riparazioni.
Quanto poi agli assegni emessi a favore del coniuge non escludeva che la sottoscrizione potesse essere stata da lei apposta dietro espressa richiesta del per retribuire il nipote Persona_1
dell'attività lavorativa prestata nella carrozzeria.
Infine, a sostegno dell'infondatezza delle avverse richieste evidenziava che, stante il rapporto di lavoro subordinato, il conferimento della delega non poteva essere ricondotto alla fattispecie del mandato, non godendo la sig.ra di alcuna CP_1
autonomia operativa.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e consulenza tecnica di ufficio grafologica;
la stessa veniva inoltre riassunta da , in qualità di erede dell'attore medio tempore Parte_1
defunto.
3.Con sentenza n. 102 del 30 gennaio 2024 il Tribunale di La Spezia:
- accertava la falsità delle firme apposte sulle ricevute dei prelievi effettuati nell'anno 2011 dal conto corrente intestato alla
; Controparte_2
4 - accertava e dichiarava che la delega a a operare Controparte_1
sul conto bancario era stata rilasciata da Persona_1
nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato;
- riteneva non provato l'inadempimento della al mandato CP_1
conferitole e, per l'effetto,
- rigettava la domanda attrice condannando al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro
7.616,00 oltre accessori di legge, e spese di CTU.
Il Tribunale dava anzitutto atto che all'esito della CTU grafologica veniva appurata la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute di prelievo;
nulla invece veniva riferito in merito a quelle presenti sugli assegni, seppur ricomprese nel quesito.
Riscontrava poi essere circostanza pacifica che la , CP_1
nell'ambito della delega a operare sul conto corrente della carrozzeria conferitale in forza del rapporto di lavoro, avesse effettuato i prelievi ed emesso gli assegni descritti nell'atto di citazione. Ciò, tuttavia, riteneva essere avvenuto in esecuzione di precise istruzioni impartite dal sig. il quale Persona_1
gestiva personalmente tutti gli aspetti economici esercitando sugli stessi un «controllo penetrante ed assoluto», come dimostrato dal
“piano di lavoro” da questi redatto ed allegato da parte convenuta.
Da tale documento secondo il giudice di prime cure emergeva altresì
la verosimile effettuazione di pagamenti in denaro contante e di riparazioni in nero. Circostanze queste in linea con gli estratti conto della convenuta dai quali risultava il transito mensile di rilevanti somme di denaro verosimilmente utilizzate per esigenze della carrozzeria, considerato il pareggio tra “entrate e uscite”
al termine di ogni trimestre. Un modus operandi quello descritto che
5 veniva reputato «del tutto plausibile» in forza del rapporto di parentela intercorrente tra le parti.
Il Tribunale reputava poi «del tutto inverosimile», considerate frequenza, entità e modalità gestoria dell'attività, il fatto che il non si fosse tempestivamente reso conto delle Persona_1
operazioni contestate o che nessuno dei dipendenti della banca escussi avesse sollevato alcuna eccezione in proposito, se non ritenendola una prassi avallata.
In conclusione, alla luce delle osservazioni svolte, il giudicante riteneva che la domanda di restituzione delle somme proposta da parte attrice non potesse essere accolta.
4. Avverso tale sentenza, in data 9/3/2024, Parte_1
proponeva appello, formulando un unico motivo di gravame, ovvero la totale carenza ed illogicità della motivazione data dal giudice di prime cure.
A dir del la sentenza impugnata risultava affetta Persona_1
da evidenti e macroscopici errori nella ricostruzione dei rapporti di parentela, nella valutazione delle risultanze istruttorie e nella distribuzione dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'appellante evidenziava la non corretta ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti in quanto –
come si evince dalla dichiarazione di successione depositata all'atto di riassunzione – la non era la nuora del CP_1
bensì la moglie del di lui nipote Persona_1 Per_2
figlio del fratello. Tale errore avrebbe comportato la non corretta valutazione delle risultanze probatorie e l'erroneo convincimento che «il rapporto di parentela esistente tra le parti poteva rendere
del tutto plausibile il [particolare] modo di operare» nella gestione imprenditoriale (v. sent. p. 4).
6 Evidenziava il come la CTU grafologica svolta nel Persona_1
precedente grado abbia accertato che le firme apposte su n. 22
distinte di prelievo dal conto corrente intestato alla ditta risultassero tutte apocrife e provenienti dalla stessa mano.
Affermava al riguardo che la convenuta, non tempestivamente contestando o negando le circostanze allegate dall'attore aveva implicitamente ammesso di aver firmato ordini di prelievo per complessivi euro 47.000, nonché emesso assegni a favore del marito per euro 8.700. La stessa, inoltre, non avrebbe assolto al proprio onere probatorio dimostrando la debita destinazione delle somme prelevate mediante consegna al titolare del conto o loro utilizzo per esigenze inerenti all'attività d'impresa, non risultando a ciò
sufficienti il lacunoso rendiconto depositato, né l'eccepito pareggio trimestrale del proprio conto corrente, né la non provata affermazione di pagamenti in contanti.
L'appellante sostiene come tra gli anni 2011 e 2012 la convenuta, in parte utilizzando la delega conferitale e in parte sottoscrivendo prelievi ed emettendo assegni con firma apocrifa si sia indebitamente appropriata di quanto più denaro potesse per un totale di euro
61.475, prima di rassegnare le dimissioni nell'agosto 2012.
Ribadiva che era illogica la tesi che la agisse con CP_1
la sua approvazione.
In conclusione, sulla base dei rilievi svolti, l'appellante chiede la condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a danno della Controparte_2
mediante prelievi con firma apocrifa ed incassi non
[...]
autorizzati con propria sottoscrizione quale delegata per complessivi euro 61.475, o, in subordine, alla restituzione delle
7 somme sottratte falsificando la firma del titolare del conto, pari ad euro 55.700.
5.Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello avversario del quale chiedeva il rigetto nel merito, unitamente alla conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
L'appellata eccepiva anzitutto come dalla consulenza grafologica svolta in primo grado fosse esclusivamente emersa la non attribuibilità al delle firme presenti Persona_1
sulle ricevute di prelievo dal conto corrente intestato alla di lui ditta e non la loro provenienza, né tanto meno la loro riconducibilità alla propria mano. Circostanze queste non dimostrate dall'odierno appellante né confermate dai testimoni escussi,
dipendenti della banca, limitatisi a riferire di non ricordare e comunque di non aver percepito alcuna irregolarità.
La proseguiva negando espressamente di aver apposto CP_1
alcuna firma apocrifa su ordini di prelievo dal conto corrente della ditta o su assegni ad esso riferibili. Ribadisce di non aver mai gestito alcunché, né tanto meno compiuto operazioni bancarie nel proprio esclusivo interesse.
Risultava pertanto assolutamente condivisibile e corretta la motivazione della decisione adottata dal giudice di prime cure. Ciò
considerato che all'epoca dei fatti contestati l'odierna appellata era impiegata munita di delega a operare sul conto corrente intestato alla la stessa avrebbe però Controparte_2
prestato mera attività esecutiva di ordini provenienti direttamente dal datore di lavoro che esercitava un controllo diretto ed assoluto sulla gestione dell'attività, come si evince dal “piano di lavoro”.
In altre parole, tutte le operazioni e/o prelievi sarebbero stati
8 previamente autorizzati se non ordinati dallo stesso titolare del conto e comunque compiuti nel suo esclusivo interesse, come dimostrato dal fatto che durante il rapporto di lavoro – terminato per dimissioni volontarie nell'agosto 2012 – non sarebbero mai state fatte censure all'operato dell'appellata, contestato solo a distanza di anni.
Da ultimo la rimarcava come la documentazione in atti, CP_1
ed in particolare il transito di ingenti somme di denaro e l'assoluto pareggio degli estratti trimestrali del proprio conto corrente personale dimostrerebbe l'uso di tale conto – in forza del rapporto di fiducia intercorrente tra le parti – per le movimentazioni legate all'attività della carrozzeria, caratterizzata dalla prassi di effettuare pagamenti in contanti.
In conclusione, secondo l'appellata la decisione impugnata risultava corretta ed adeguatamente motivata laddove respingendo la domanda restitutoria ha ritenuto legittima la condotta da ella tenuta nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'originario attore.
6.In appello era svolto un supplemento di CTU volto a verificare l'autenticità o meno delle firme apposte sui tre assegni depositati in copia, già oggetto del quesito in primo grado, seppur non esaminati.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
Collegio all'udienza del 6 novembre 2025 e successivamente decisa in Camera di consiglio.
9 7.Le consulenze tecniche di ufficio svolte in primo ed in secondo grado hanno dato esiti difformi fra assegni e verbali di prelievo in banca di somme di denaro.
8.Circa i tre assegni contestati per un valore complessivo di
Euro 8.700, non è stato possibile accertare se la sottoscrizione apposta sia autentica o apocrifa in quanto sulla base delle copie a disposizione non è stato possibile da parte del consulente tecnico di ufficio esprimere un giudizio attendibile circa la autenticità
o meno delle firme.
Inoltre se si esamina la comparsa di costituzione e risposta dell'appellata non vi è alcun chiaro riconoscimento di avere apposto lei delle firme false sui tre assegni.
Sul punto pertanto l'appello deve essere respinto.
Del pari, non può accordarsi la restituzione dell'importo di Euro
3.750 oggetto di assegno emesso a firma dell'odierna appellata in qualità di delegata a favore del coniuge perché dalla documentazione in atti, e in particolare dal “piano di lavoro” in cui si riconosce al il ruolo di collaboratore, non si può Persona_2
escludere che tale importo sia stato trasferito per espressa volontà
del titolare del conto al fine di retribuire il nipote per l'attività
lavorativa prestata nella CP_2
E neppure può essere accolta la domanda restitutoria in riferimento all'importo di euro 2.025 di cui all'assegno emesso dall'assicurazione Van Ameyde Italia srl a favore della
[...]
ed incassato dalla perché, Controparte_2 CP_1
considerato l'ammontare dell'importo, l'attività lavorativa esercita, ed il periodo di riferimento, è possibile che sia stata effettuata una riparazione parziale ed il residuo consegnato al
10 datore di lavoro o comunque utilizzato, almeno in parte, nel di lui interesse.
9.Per contro non vi sono dubbi sul fatto che le firme apposte apparentemente da sui prelievi effettuati Persona_1
in banca fossero apocrife.
La consulenza tecnica di ufficio infatti è chiara sul punto, risulta metodologicamente corretta e non è contestata.
La consulenza tecnica di ufficio nulla dice però su chi sia stato l'autore o l'autrice delle firme false I due testimoni sentiti che lavoravano in banca nulla hanno detto in proposito, né chi avesse redatto le firme false né, se l'autrice delle firme false fosse stata la , né come mai gli impiegati di banca non CP_1
rilevassero che la sottoscrizione apparentemente del Persona_1
non fosse riferibile alla donna che avevano davanti allo sportello.
La riconducibilità alla delle firme apocrife apposte sui CP_1
prelievi bancari deriva tuttavia dall'espresso riconoscimento fatto dalla difesa dell'appella nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado in cui si legge:
11 La tesi della accolta in primo grado è che quindi i CP_1
prelievi vennero fatti per la gestione delle diverse spese della carrozzeria e su ordine di Persona_1
Il Tribunale in proposito sottolinea i seguenti quattro elementi favorevoli all'accoglimento della tesi difensiva dell'appellata:
Esiste un documento indicato quale “piano di lavoro” che sarebbe la prova di una gestione autoritaria ed iper controllante del
, volta a escludere qualsiasi autonomia gestoria della Persona_1
dipendente delegata.
Il transito di cospicue somme unitamente al pareggio trimestrale tra entrate e uscite del conto corrente intestato alla CP_1
dimostrava l'utilizzo delle stesse per esigenze delle CP_2
Il rapporto di parentela intercorrente tra le parti rendesse del tutto plausibile il modo di operare di cui sopra.
La frequenza dei prelievi e la assenza di eccezioni da parte dei dipendi della banca escussi faceva presumere che si trattasse di una prassi avallata dal Persona_1
Nessuno di questi argomenti regge ad una analisi approfondita.
Il “piano di lavoro” è costituito da un unico foglio manoscritto volante inerente tempistiche di pagamento di dipendenti e collaboratori che qui si riporta
12 Non è certo una prova idonea di stringenti direttive del titolare per oltre un anno e mezzo ed in esso non vi è alcun riferimento ad effettuare prelievi falsificando la sua firma.
13 Se questo poi era il modo di operare della , e sappiamo CP_2
che la vi lavorò fra il 2005 ed il 2012 quando diede le CP_1
dimissioni, allora come mai i prelievi cominciano solo nel gennaio
2011 e mancano negli anni precedenti?
Tenendo conto che la sarebbe stata chiusa nel dicembre CP_2
2012 risulta più plausibile che l'appellata abbia ritenuto di approfittare di una disorganizzazione crescente di una impresa ormai al tramonto.
Inoltre in genere le “spese in nero” si pagano con i ricavi in nero.
In questo caso invece i prelievi avvengono sul conto corrente in cui i soldi risultavano alla luce del sole ed aveva senso non fare uno strano giro di pagamenti tramite la ma effettuare i CP_1
pagamenti in modo chiaro e trasparente.
Se i prelievi erano fatti per le spese della non si CP_2
capisce perché la non facesse lei direttamente i prelievi CP_1
avendo la delega sul conto corrente.
Mentre la falsificazione della firma ha senso nell'ottica di prelievi non autorizzati per fini personali della CP_1
La non indica alcuna prova di almeno uno degli asseriti CP_1
pagamenti fatti nell'interesse della sappiamo invece di CP_2
cospicue rimesse (in due casi giustificati in relazione a misteriore vendite di auto d'epoca) sul suo conto corrente intestato a lei ed al marito che poi vengono controbilanciati da prelievi non si sa a quale scopo ed a favore di chi.
Risulta poi perfettamente plausibile che il ormai Persona_1
vicino alla vecchiaia e che aveva fiducia nella moglie di suo nipote,
si sia accorto dei prelievi solo dopo un anno e mezzo che erano in corso.
14 Quanto poi al mancato rilievo da parte dei bancari allo sportello che qualche cosa non andava si osserva che non sarebbe la prima volta che degli impiegati di banca effettuano i controlli in modo approssimativo.
Ne segue che la domanda di parte appellante di restituzione delle somme indebitamente prelevate dalla può essere accolta CP_1
nel limite dell'importo di 47.000,00 Euro.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dell'importo riconosciuto :
per il primo grado in Euro 6.700,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 1.700,00 Euro per la fase di studio,
1.200,00 Euro per la fase introduttiva, 1.800,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 2.000,00 Euro per la fase della decisione )
per il secondo grado in Euro 8.400,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 2000,00 Euro per la fase di studio,
1.400,00 Euro per la fase introduttiva,1.600,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 3.400,00 Euro per la fase della decisione ).
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 102 del
[...]
30/01/2024, respinta ogni contraria o diversa istanza, accoglie
parzialmente l'appello ed in modifica dell'appellata sentenza
condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
15 l'importo di Euro 47.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda
al saldo .
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio di primo e di secondo
grado a carico di . Controparte_1
Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese legali dei due gradi di giudizio liquidate:
per il primo grado in Euro 6.700,00 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A. ;
per il secondo grado in Euro 8.400,00 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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