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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/08/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1436 /2020 R.G. vertente
T R A
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Cardinale Mazzarino N. 71 67100 L'Aquila, presso e nello studio dell'Avv. PASQUALI FABIO dal quale è rappresentata e difesa attrice
E
elettivamente domiciliato in via Aldo Moro Controparte_1
28/D L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. MEOGROSSI LUCA dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
La società con atto di citazione di data 25/08/2025, regolarmente Parte_2
notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di L'Aquila i sigg.ri e , in qualità di eredi della PA Controparte_1
sig.ra al fine di sentirli condannare ex art. 653, comma 2°, c.p.c. Persona_1
ed ex art. 2033 cod.civ. alla restituzione della somma di € 15.529,19 o di diversa somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito del giudizio oltre interessi moratori (in subordine legali) a far data dal 22 luglio 2014 alla data dell'effettivo pagamento.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare – per effetto del pagamento complessivo di euro 46.433,16 (37.484,95 + 8.948,21 quale ritenuta d'acconto) effettuato dalla in data 22 luglio 2014 in esecuzione del Decreto ingiuntivo Parte_3
di codesto Tribunale n. 27/2014, nonché per effetto della successiva sentenza di codesto Tribunale n. 247/2019, in giudicato, che revocando il predetto Decreto 2 ingiuntivo n. 27/2014, ha sostituito la somma originariamente ingiunta con la minor somma di euro 26.566,075 oltre metà delle spese di lite, per un ammontare complessivo di euro 30.903,97 – il diritto della ad ottenere il pagamento ex art. Parte_2
653 c.p.c. e 2033 c.c., ovvero in subordine ex art. 2041 c.c., da parte de i sig.ri
[...]
e , in solido tra loro, della somma di PA Controparte_1
euro 15.529,19, oltre interessi moratori (in subordine legali) a far data dal 22 luglio
2014 fino alla data di effettivo pagamento.
Per l'effetto, Voglia condannare i sig.ri e PA [...]
, in solido tra loro, a pagare alla in persona del suo Controparte_1 Parte_2
legale rappresentante, la somma di euro 15.529,19, oltre interessi moratori (in subordine interessi legali) dal 22 luglio 2014 fino alla data di effettivo pagamento.
In via subordinata, Voglia condannare i sig.ri e PA
, in solido tra loro, a pagare alla la diversa Controparte_1 Parte_2
somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e PA Controparte_1
per contestare il quantum della domanda ritenendo dovuta alla società attrice
[...]
la diversa somma di € 1.245,84.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che quanto dovuto dalla
alla SI.ra , e per essa agli eredi, per le attività svolte Pt_3 Parte_4
in favore dell'attrice, e già oggetto di altro giudizio esitato nella sentenza 247/2019, ammonta a complessivi € 48.495,32;
b) Accertare e dichiarare che, pertanto, la domanda formulata dalla parte attrice è destituita di ogni fondamento, e conseguentemente rigettarla;
c) In subordine,
3 accertare e dichiarare che gli odierni convenuti sono debitori della minor somma di €
1.245,84;
d) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 20/09/2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. per intervenuta morte del convenuto sig.
Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi del de PA
cuius il processo proseguiva nei confronti del sig. Controparte_1
costituitosi nel giudizio di riassunzione nella qualità di unico erede del sig.
[...]
. Concesso il triplice termine ex art. 183, comma 6°, c.p.c., istruito PA
il giudizio a mezzo prove documentali , sulle conclusioni precisate dalle parti la causa
è stata trattenuta a decisione.
Il presente giudizio verte sulla domanda di restituzione delle somme già percepite in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo revocato dalla sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione.
La domanda restitutoria spiegata ex art. 2033 cod.civ. dalla nei Parte_2
confronti di appare fondata e, pertanto, meritevole di Controparte_1
accoglimento.
Con decreto ingiuntivo n. 27 del 10/01/2014, il Tribunale, in accoglimento della richiesta della sig.ra aveva ingiunto alla il Persona_1 Parte_2
pagamento della somma richiesta di € 42.677,25, oltre oneri ed accessori di legge ed interessi, nonché spese e compensi della procedura monitoria per l'attività professionale prestata dalla ricorrente (consulente del lavoro) nei confronti della nel periodo 2010-2012. Parte_2
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 14/03/2014 la ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo proponendo Parte_2
domanda riconvenzionale di risarcimento danni da responsabilità professionale della sig.ra Persona_1
4 Nelle more del giudizio di opposizione, la stante la concessione della Parte_2
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha pagato la somma richiesta da per un ammontare complessivo di € 46.433,16. Persona_1
Il Tribunale di L'Aquila, a definizione del giudizio di opposizione n. 464/ 2014 R.G. con sentenza n. 247/2019 ha disposto: la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la condanna della al pagamento, in favore di della Parte_2 Persona_1
somma di € 26.566,075, oltre interessi legali sino al soddisfo;
la condanna della al pagamento in favore dell'opposta della metà delle spese di giudizio Parte_2
liquidati per intero in complessivi € 7.254.00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante metà sull'intero sopra determinato.
In punto di diritto qualora un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si conclude in parziale accoglimento dell'opposizione con una sentenza di revoca del decreto ingiuntivo opposto e con un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza di condanna e il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto non trova più alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito contestato e non accettato.
La fattispecie va, certamente inquadrata nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., istituto che in sé ricomprende fattispecie sprovviste di causa originaria giustificativa di pagamento (condictio indebiti sine causa) sia fattispecie, come quella all'odierno esame, in cui la causa del pagamento, inizialmente esistente, sia venuta meno in virtù di eventi successivi che l'hanno posta nel nulla (condictio ob causam finitam). La Suprema Corte ha statuito che "colui che avendo pagato per evitare l'esecuzione forzata minacciata in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato con sentenza pronunciata in seguito a giudizio di opposizione, chiede la restituzione della somma, propone azione di ripetizione
5 dell'indebito oggettivo (ai sensi dell'art. 2033 c.c.) e non di ingiustificato arricchimento
(art. 2041 c.c.)” (cfr. Cass. Civ. n. 9018 del 26.08.1993).
Nella fattispecie, in applicazione del suddetto principio l'opponente -debitore ha diritto alla restituzione della differenza tra quanto pagato a seguito del decreto ingiuntivo n.
27/2014 provvisoriamente esecutivo e quanto effettivamente dovuto in virtù della sentenza n. 247/2019 resa a definizione del giudizio di opposizione.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr. ex multis: Cass. civ. n. 5017 del 26/02/2024; Cass. civ. n. 19252 del 19 luglio 2018).
Occorre osservare che nella suddetta sentenza n. 247/2019, nella motivazione il
Tribunale, sulla premessa che il compenso (da interpretarsi come sorte capitale) richiesto in via monitoria vada ridotto equitativamente del 30% ha determinato il quantum dovuto per le prestazioni professionali in € 29.874,075 (€ 42.677,25- 30% =
€ 29.874,075) e in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla il Tribunale ha accertato e ha liquidato in Parte_2
favore della medesima la somma di € 3.308,00 oltre interessi legali. Operando una compensazione tra il credito vantato dagli eredi di di € 29.566.07 Persona_1
e il controcredito vantato dalla dalla di € 3.308,00 ha determinato in € Parte_2
26.566,07 il quantum totale dovuto dalla Parte_2
Ciò posto, al fine di determinare quanto effettivamente dovuto in restituzione alla attrice è necessario che le operazioni matematiche volte alla determinazione del dare- avere vengano eseguite su grandezze omogenee ossia tra € 44.741,05 pagati per sorte capitale comprensiva di interessi (€ 42.677,25 per sorte capitale- di cui al decreto ingiuntivo opposto- ed € 2.063,80 per interessi), ed € 29.874,074 effettivamente dovuti per sorte capitale da pagare, oltre € 1.444,66 per interessi. Ne consegue che avendo pagato per sorte capitale ed interessi la somma maggiore di € 44.741,05 (di cui €
37.484,95 direttamente in favore degli eredi di ed € 8.948,21 a Persona_1
6 titolo di ritenuta d'acconto come richiesto espressamente dalla creditrice) anziché la somma accertata come dovuta di complessivi € 31.318,734 (€ 29.874,074 + € 1.444,66) la differenza dovuta in restituzione è pari ad € 13.422,316.
Alla somma di € 13.422,316 per sorte capitale ed interessi vanno aggiunti in restituzione € 1.692,11 pagati per spese della procedura monitoria (€ 46.433,16 somma complessiva pagata- € 44.741,05 somma pagata per sorte capitale ed interessi) per complessivi € 15.114,426.
In definitiva la ha diritto alla restituzione della somma versata in Parte_2
eccedenza rispetto a quanto dovuto pari ad € 15.114,426 oltre interessi legali dal 22 luglio 2014 all'effettivo saldo.
Oltre all'importo dovuto a titolo di restituzione di € 15.114,426, oltre interessi legali,
è dovuta alla a titolo risarcitorio la somma accertata e liquidata di € Parte_2
3.308,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Resta l'obbligo per la di pagare in favore del convenuto Parte_2 [...]
erede di e di Controparte_1 Persona_1 CP_2 PA
le spese di giudizio pari ad € 3.627,00 oltre accessori di legge come liquidati dalla citata sentenza n. 247/2019.
Le censure mosse alla citata sentenza n. 247/2019, dal convenuto sul rilievo che il
Tribunale avrebbe errato per avere frettolosamente applicato la riduzione del 30% sull'intera somma di € 42.677,25 senza tener conto delle voci relative ai compensi e quelle relative alle spese a cui invece non andava applicata la riduzione come da distinzione risultante nei prospetto di liquidazione vistati e vidimati dall'Ordine dei consulenti del lavoro non sono fondate. Invero, nel riepilogo dei suddetti prospetti allegati in atti leggesi che per il saldo delle prestazioni professionali sono dovuti €
42.449,00 (iva 21% esclusa+ cassa previdenziale 4% esclusa) senza alcuna distinzione tra quanto dovuto per compensi e quanto dovuto per spese non imponibili. Nel decreto ingiuntivo la somma ingiunta è stata di complessivi € 42.449,00 come richiesto nel ricorso nella cui narrativa non è dato ravvisare alcuna distinzione tra la voce compensi 7 e la voce spese. La ritenuta d'acconto di € 8.948,21, pagata dall'attrice come richiesta dagli eredi di è stata conteggiata sull' intera sorte capitale Persona_1
comprensiva di interessi per complessivi € 44.741,05 e non soltanto sulla asserita voce
“compensi” per essere le “spese” normativamente non soggette a ritenuta d'acconto.
In ogni caso le suddette censure di errore dare-avere mosse alla sentenza citata perché il Tribunale avrebbe errato nel calcolo determinando un decisum sbagliato, sarebbero dovute essere motivo di impugnazione in appello. Ne consegue che la citata sentenza, passata in giudicato, certamente non può essere rivisitata, interpretata e applicata in modo difforme da quanto deciso.
Quanto alla applicabilità, ai compensi, del contributo previdenziale e dell'iva, gli eredi hanno richiesto il pagamento della sorte capitale ingiunta comprensiva dei soli interessi e spese della procedura monitoria, e sulla somma incassata nel luglio 2019 di
€ 46.433,16 non hanno rilasciato relativa fattura e non hanno pagato né Iva né CP_3
per cui questi non possono essere conteggiati in detrazione nella somma da restituire alla società attrice.
La domanda attorea è risultata fondata e il quantum dovuto all'attrice per le motivazioni esposte è di € 18.422,426 oltre interessi legali come sopra specificati.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda attorea , condanna erede di Controparte_1
e di al pagamento in favore della Persona_1 PA
della complessiva somma € 18.422,426 oltre interessi legali come in Parte_2
parte motiva.
8 -condanna erede di e di Controparte_1 Persona_1 [...]
al pagamento in favore della delle spese del PA Parte_2
giudizio che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 26/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1436 /2020 R.G. vertente
T R A
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Cardinale Mazzarino N. 71 67100 L'Aquila, presso e nello studio dell'Avv. PASQUALI FABIO dal quale è rappresentata e difesa attrice
E
elettivamente domiciliato in via Aldo Moro Controparte_1
28/D L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. MEOGROSSI LUCA dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
La società con atto di citazione di data 25/08/2025, regolarmente Parte_2
notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di L'Aquila i sigg.ri e , in qualità di eredi della PA Controparte_1
sig.ra al fine di sentirli condannare ex art. 653, comma 2°, c.p.c. Persona_1
ed ex art. 2033 cod.civ. alla restituzione della somma di € 15.529,19 o di diversa somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito del giudizio oltre interessi moratori (in subordine legali) a far data dal 22 luglio 2014 alla data dell'effettivo pagamento.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare – per effetto del pagamento complessivo di euro 46.433,16 (37.484,95 + 8.948,21 quale ritenuta d'acconto) effettuato dalla in data 22 luglio 2014 in esecuzione del Decreto ingiuntivo Parte_3
di codesto Tribunale n. 27/2014, nonché per effetto della successiva sentenza di codesto Tribunale n. 247/2019, in giudicato, che revocando il predetto Decreto 2 ingiuntivo n. 27/2014, ha sostituito la somma originariamente ingiunta con la minor somma di euro 26.566,075 oltre metà delle spese di lite, per un ammontare complessivo di euro 30.903,97 – il diritto della ad ottenere il pagamento ex art. Parte_2
653 c.p.c. e 2033 c.c., ovvero in subordine ex art. 2041 c.c., da parte de i sig.ri
[...]
e , in solido tra loro, della somma di PA Controparte_1
euro 15.529,19, oltre interessi moratori (in subordine legali) a far data dal 22 luglio
2014 fino alla data di effettivo pagamento.
Per l'effetto, Voglia condannare i sig.ri e PA [...]
, in solido tra loro, a pagare alla in persona del suo Controparte_1 Parte_2
legale rappresentante, la somma di euro 15.529,19, oltre interessi moratori (in subordine interessi legali) dal 22 luglio 2014 fino alla data di effettivo pagamento.
In via subordinata, Voglia condannare i sig.ri e PA
, in solido tra loro, a pagare alla la diversa Controparte_1 Parte_2
somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e PA Controparte_1
per contestare il quantum della domanda ritenendo dovuta alla società attrice
[...]
la diversa somma di € 1.245,84.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che quanto dovuto dalla
alla SI.ra , e per essa agli eredi, per le attività svolte Pt_3 Parte_4
in favore dell'attrice, e già oggetto di altro giudizio esitato nella sentenza 247/2019, ammonta a complessivi € 48.495,32;
b) Accertare e dichiarare che, pertanto, la domanda formulata dalla parte attrice è destituita di ogni fondamento, e conseguentemente rigettarla;
c) In subordine,
3 accertare e dichiarare che gli odierni convenuti sono debitori della minor somma di €
1.245,84;
d) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 20/09/2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. per intervenuta morte del convenuto sig.
Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi del de PA
cuius il processo proseguiva nei confronti del sig. Controparte_1
costituitosi nel giudizio di riassunzione nella qualità di unico erede del sig.
[...]
. Concesso il triplice termine ex art. 183, comma 6°, c.p.c., istruito PA
il giudizio a mezzo prove documentali , sulle conclusioni precisate dalle parti la causa
è stata trattenuta a decisione.
Il presente giudizio verte sulla domanda di restituzione delle somme già percepite in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo revocato dalla sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione.
La domanda restitutoria spiegata ex art. 2033 cod.civ. dalla nei Parte_2
confronti di appare fondata e, pertanto, meritevole di Controparte_1
accoglimento.
Con decreto ingiuntivo n. 27 del 10/01/2014, il Tribunale, in accoglimento della richiesta della sig.ra aveva ingiunto alla il Persona_1 Parte_2
pagamento della somma richiesta di € 42.677,25, oltre oneri ed accessori di legge ed interessi, nonché spese e compensi della procedura monitoria per l'attività professionale prestata dalla ricorrente (consulente del lavoro) nei confronti della nel periodo 2010-2012. Parte_2
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 14/03/2014 la ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo proponendo Parte_2
domanda riconvenzionale di risarcimento danni da responsabilità professionale della sig.ra Persona_1
4 Nelle more del giudizio di opposizione, la stante la concessione della Parte_2
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha pagato la somma richiesta da per un ammontare complessivo di € 46.433,16. Persona_1
Il Tribunale di L'Aquila, a definizione del giudizio di opposizione n. 464/ 2014 R.G. con sentenza n. 247/2019 ha disposto: la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la condanna della al pagamento, in favore di della Parte_2 Persona_1
somma di € 26.566,075, oltre interessi legali sino al soddisfo;
la condanna della al pagamento in favore dell'opposta della metà delle spese di giudizio Parte_2
liquidati per intero in complessivi € 7.254.00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante metà sull'intero sopra determinato.
In punto di diritto qualora un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si conclude in parziale accoglimento dell'opposizione con una sentenza di revoca del decreto ingiuntivo opposto e con un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza di condanna e il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto non trova più alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito contestato e non accettato.
La fattispecie va, certamente inquadrata nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., istituto che in sé ricomprende fattispecie sprovviste di causa originaria giustificativa di pagamento (condictio indebiti sine causa) sia fattispecie, come quella all'odierno esame, in cui la causa del pagamento, inizialmente esistente, sia venuta meno in virtù di eventi successivi che l'hanno posta nel nulla (condictio ob causam finitam). La Suprema Corte ha statuito che "colui che avendo pagato per evitare l'esecuzione forzata minacciata in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato con sentenza pronunciata in seguito a giudizio di opposizione, chiede la restituzione della somma, propone azione di ripetizione
5 dell'indebito oggettivo (ai sensi dell'art. 2033 c.c.) e non di ingiustificato arricchimento
(art. 2041 c.c.)” (cfr. Cass. Civ. n. 9018 del 26.08.1993).
Nella fattispecie, in applicazione del suddetto principio l'opponente -debitore ha diritto alla restituzione della differenza tra quanto pagato a seguito del decreto ingiuntivo n.
27/2014 provvisoriamente esecutivo e quanto effettivamente dovuto in virtù della sentenza n. 247/2019 resa a definizione del giudizio di opposizione.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr. ex multis: Cass. civ. n. 5017 del 26/02/2024; Cass. civ. n. 19252 del 19 luglio 2018).
Occorre osservare che nella suddetta sentenza n. 247/2019, nella motivazione il
Tribunale, sulla premessa che il compenso (da interpretarsi come sorte capitale) richiesto in via monitoria vada ridotto equitativamente del 30% ha determinato il quantum dovuto per le prestazioni professionali in € 29.874,075 (€ 42.677,25- 30% =
€ 29.874,075) e in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla il Tribunale ha accertato e ha liquidato in Parte_2
favore della medesima la somma di € 3.308,00 oltre interessi legali. Operando una compensazione tra il credito vantato dagli eredi di di € 29.566.07 Persona_1
e il controcredito vantato dalla dalla di € 3.308,00 ha determinato in € Parte_2
26.566,07 il quantum totale dovuto dalla Parte_2
Ciò posto, al fine di determinare quanto effettivamente dovuto in restituzione alla attrice è necessario che le operazioni matematiche volte alla determinazione del dare- avere vengano eseguite su grandezze omogenee ossia tra € 44.741,05 pagati per sorte capitale comprensiva di interessi (€ 42.677,25 per sorte capitale- di cui al decreto ingiuntivo opposto- ed € 2.063,80 per interessi), ed € 29.874,074 effettivamente dovuti per sorte capitale da pagare, oltre € 1.444,66 per interessi. Ne consegue che avendo pagato per sorte capitale ed interessi la somma maggiore di € 44.741,05 (di cui €
37.484,95 direttamente in favore degli eredi di ed € 8.948,21 a Persona_1
6 titolo di ritenuta d'acconto come richiesto espressamente dalla creditrice) anziché la somma accertata come dovuta di complessivi € 31.318,734 (€ 29.874,074 + € 1.444,66) la differenza dovuta in restituzione è pari ad € 13.422,316.
Alla somma di € 13.422,316 per sorte capitale ed interessi vanno aggiunti in restituzione € 1.692,11 pagati per spese della procedura monitoria (€ 46.433,16 somma complessiva pagata- € 44.741,05 somma pagata per sorte capitale ed interessi) per complessivi € 15.114,426.
In definitiva la ha diritto alla restituzione della somma versata in Parte_2
eccedenza rispetto a quanto dovuto pari ad € 15.114,426 oltre interessi legali dal 22 luglio 2014 all'effettivo saldo.
Oltre all'importo dovuto a titolo di restituzione di € 15.114,426, oltre interessi legali,
è dovuta alla a titolo risarcitorio la somma accertata e liquidata di € Parte_2
3.308,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Resta l'obbligo per la di pagare in favore del convenuto Parte_2 [...]
erede di e di Controparte_1 Persona_1 CP_2 PA
le spese di giudizio pari ad € 3.627,00 oltre accessori di legge come liquidati dalla citata sentenza n. 247/2019.
Le censure mosse alla citata sentenza n. 247/2019, dal convenuto sul rilievo che il
Tribunale avrebbe errato per avere frettolosamente applicato la riduzione del 30% sull'intera somma di € 42.677,25 senza tener conto delle voci relative ai compensi e quelle relative alle spese a cui invece non andava applicata la riduzione come da distinzione risultante nei prospetto di liquidazione vistati e vidimati dall'Ordine dei consulenti del lavoro non sono fondate. Invero, nel riepilogo dei suddetti prospetti allegati in atti leggesi che per il saldo delle prestazioni professionali sono dovuti €
42.449,00 (iva 21% esclusa+ cassa previdenziale 4% esclusa) senza alcuna distinzione tra quanto dovuto per compensi e quanto dovuto per spese non imponibili. Nel decreto ingiuntivo la somma ingiunta è stata di complessivi € 42.449,00 come richiesto nel ricorso nella cui narrativa non è dato ravvisare alcuna distinzione tra la voce compensi 7 e la voce spese. La ritenuta d'acconto di € 8.948,21, pagata dall'attrice come richiesta dagli eredi di è stata conteggiata sull' intera sorte capitale Persona_1
comprensiva di interessi per complessivi € 44.741,05 e non soltanto sulla asserita voce
“compensi” per essere le “spese” normativamente non soggette a ritenuta d'acconto.
In ogni caso le suddette censure di errore dare-avere mosse alla sentenza citata perché il Tribunale avrebbe errato nel calcolo determinando un decisum sbagliato, sarebbero dovute essere motivo di impugnazione in appello. Ne consegue che la citata sentenza, passata in giudicato, certamente non può essere rivisitata, interpretata e applicata in modo difforme da quanto deciso.
Quanto alla applicabilità, ai compensi, del contributo previdenziale e dell'iva, gli eredi hanno richiesto il pagamento della sorte capitale ingiunta comprensiva dei soli interessi e spese della procedura monitoria, e sulla somma incassata nel luglio 2019 di
€ 46.433,16 non hanno rilasciato relativa fattura e non hanno pagato né Iva né CP_3
per cui questi non possono essere conteggiati in detrazione nella somma da restituire alla società attrice.
La domanda attorea è risultata fondata e il quantum dovuto all'attrice per le motivazioni esposte è di € 18.422,426 oltre interessi legali come sopra specificati.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda attorea , condanna erede di Controparte_1
e di al pagamento in favore della Persona_1 PA
della complessiva somma € 18.422,426 oltre interessi legali come in Parte_2
parte motiva.
8 -condanna erede di e di Controparte_1 Persona_1 [...]
al pagamento in favore della delle spese del PA Parte_2
giudizio che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 26/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
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