Articolo 4 della Legge 11 febbraio 1991, n. 53
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 febbraio 1991
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Versione
30 agosto 1994
Art. 4. 1. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'accordo medesimo.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 1994, N. 516, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1994, N. 598)) .
Entrata in vigore il 30 agosto 1994