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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 814/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
OS ON SI Presidente
AN ON Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AS RB e dall'avv. DI FRANCIA LAURA
( ) Indirizzo Telematico;
con domicilio eletto in C.F._2
VIA GOITO 3 40126 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'Avv. CARDONE ANTONIA e dall'avv. PARADISI
RA ( ) C/O AVV. CARDONE C.F._4 ANTONIA - VIA SANTO STEFANO N. 43 BOLOGNA;
con domicilio eletto in VIA SANTO STEFANO 43 40124 BOLOGNA appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24.10.2023 dinanzi al Tribunale di
Bologna ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c. Controparte_1
chiedeva una diversa regolamentazione dei rapporti con in Parte_1
relazione al mantenimento della figlia minore nata a [...] Per_1
l'8.12.2012 dalla loro relazione more uxorio come disciplinato con decreto n. 7816/15 del 30.07.2015 su ricorso della madre, poi definito su conclusioni congiunte, che avevano previsto l'affido condiviso della minore, la collocazione prevalente con la madre, un calendario di visite studiato in funzione della tenera età della bambina (all'epoca di tre anni) e un assegno di mantenimento a carico del padre dell'importo di € 450,00 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie e la corresponsione degli assegni familiari in favore della sola madre.
Il ricorrente deduceva di avere avuto nel frattempo un'altra figlia, nata il
03.09.2019 da un'altra relazione, per la quale versa all'attualità un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili oltre il 70% delle spese straordinarie,
e che, nelle more, il proprio reddito si era ridotto mentre quello della Pt_1
si era incrementato. Chiedeva pertanto la riduzione dell'assegno di pag. 2/8 mantenimento per la figlia ad € 350,00 mensili, oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie, e suddivisione dell'assegno unico al 50% per ciascun genitore.
Si costituiva in giudizio contestando l'asserito peggioramento Parte_1
delle condizioni economiche del ricorrente, pur ammettendo un miglioramento delle proprie, seppur non significativo. Riferiva, in particolare, che mentre nel 2015 lavorava part-time a tempo determinato, all'attualità continuava a lavorare presso la stessa azienda ma full-time e con contratto a tempo indeterminato, ma che, essendo inquadrata al terzo livello CCNL, l'importo netto percepito non aveva ricevuto un miglioramento significativo. Precisava, inoltre, di convivere con un nuovo compagno, da cui aveva avuto un'altra figlia e, sostenendo l'assenza di un cambiamento sostanziale delle rispettive posizioni reddituali rispetto al tempo del primo decreto, chiedeva il rigetto della domanda avversaria.
Con sentenza n. 3148/2024, pubblicata il 03.12.2024 – successivamente integrata con ordinanza di correzione - il Tribunale di Bologna fissava a carico del padre l'assegno di mantenimento per la minore di € 450,00 Per_1
mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
suddivideva le spese straordinarie per la minore al 50% tra i genitori;
riconosceva la spettanza dell'assegno unico in favore di entrambi nella misura di metà ciascuno. Condannava la alle spese di lite. Pt_1
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo la Parte_1
sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento;
nel merito, fermo l'obbligo in capo al padre di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della minore nella misura di € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Istat, porre a pag. 3/8 carico della controparte l'80% delle spese straordinarie (ovvero il 70%, come da proposta conciliativa formulata dal Giudice di prime cure) e la previsione dell'assegno unico al 100% in favore della madre. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante contesta il riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, lamentando l'erronea/omessa valutazione del Giudice di primo grado con riferimento alle condizioni economiche delle parti, nonché la mancata puntuale disamina di tutta la documentazione prodotta e di fatti decisivi oggetto di discussione. Il Tribunale avrebbe operato una frettolosa ricostruzione delle condizioni economiche delle parti, senza operare un corretto bilanciamento tra le stesse e senza tenere conto dei compiti domestici e di cura svolta dal genitore collocatario, oltre le esigenze della minore oggi adolescente. Riferisce inoltre che il reddito mensile della controparte non ammonta ad € 3.300,00 come indicato in sentenza, ma ad € 4.087,00, senza considerare i numerosi benefit aziendali.
Con il secondo motivo censura la ripartizione al 50% dell'assegno unico, deducendo che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che la normativa in materia non pone una preclusione assoluta circa la devoluzione dell'intero importo in favore del genitore collocatario in caso di affido condiviso e insiste sull'assegno in suo esclusivo favore sulla base della maggiore debolezza economica, delle aumentate esigenze della figlia, della maggiore valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti della madre.
Con il terzo motivo censura il regolamento delle spese a suo carico, posto che il ricorrente dapprima aveva rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice di primo grado, salvo poi modificare le conclusioni e ridurre la pag. 4/8 richiesta di assegno di mantenimento della minore dall'importo di € 350,00
a quello di € 450,00, così aderendo alla richiesta della resistente.
3.- Si è costituto in giudizio deducendo Controparte_1
l'insussistenza dei presupposti per la sospensiva.
Nel merito, sui primi due motivi di gravame rileva la fondatezza delle avverse doglianze, evidenziando che il giudice di prime cure ha compiuto una valutazione adeguata e approfondita delle risultanze reddituali, valorizzando i sensibili cambiamenti che hanno interessato le condizioni personali e patrimoniali delle parti, a distanza di quasi dieci anni dalla separazione, quando aveva solo una figlia, un reddito più elevato e la Pt_1
lavorava part -time. All'attualità i suoi redditi sono diminuiti e, se entrambi hanno altri figli nati da altre relazioni, la ha ricostituito un nuovo Pt_1
nucleo con un nuovo compagno e lavora full-time con una retribuzione di €
1.700,00 mensili. Deduce inoltre che, rispetto al 2015, i tempi di permanenza della minore presso il padre sono aumentati e che la cura dell'educazione della ragazza, a seguito di diagnosi di DSA, è stata per buona parte delegata a professionisti (su concorde volontà dei genitori); osserva, infine, che indebitamente la chiede l'erogazione Pt_1
dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva, nonostante l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e i nuovi e aumentati tempi di frequentazione e di cura in capo al padre.
Sul terzo motivo rileva che la decisione finale del giudice si è nettamente discostata dalla proposta conciliativa dallo stesso formulata nel corso del giudizio, evidenziando, comunque, la prevalente soccombenza della controparte.
4.- Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
pag. 5/8 5.- L'appello va parzialmente accolto.
L'appellante chiede che, in modifica del provvedimento impugnato, come integrato con ordinanza di correzione, sia disposto un diverso riparto delle spese straordinarie per la figlia (a carico del padre non al 50%, come disposto dal primo giudice, ma all'80%-70%), l'assegnazione alla madre dell'AU in via esclusiva, un diverso riparto delle spese di lite in ragione della non prevalente soccombenza della madre riconosciuta dal primo giudice.
Dagli atti risulta che, come già rilevato dal primo giudice, rispetto al 2015
(anno di regolamentazione dei rapporti alla cessazione della convivenza more uxorio, quando la figlia aveva 3 anni), la posizione reddituale del padre è rimasta sostanzialmente costante, mentre quella della madre è migliorata, essendo la stessa passata da un contratto part-time ad un contratto full-time con incremento dei relativi redditi. Sono anche aumentati i tempi di visita della minore da parte del padre (come confermato da entrambe le parti al momento della comparizione davanti al primo giudice).
Sia il padre che la madre hanno avuto altri figli nati da successive relazioni.
Entrambi conducono in locazione due appartamenti.
La madre, tuttavia, ha una nuova relazione stabile con un compagno che lavora, con il quale condivide i costi di gestione della nuova famiglia.
In ordine al rapporto di lavoro della madre si rileva poi che il primo giudice aveva correttamente rilevato che la stessa, dopo essere passata negli anni da un lavoro a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno (con inevitabile incremento dei suoi redditi), aveva nuovamente scelto il ritorno al part-time per determinazione unilaterale (per assistere la madre del compagno e la pag. 6/8 figlia). Dalla dichiarazione resa all'ultima udienza del 9.10.2025 risulta che la stessa allo stato lavoro nuovamente a tempo pieno.
Entrambe le parti hanno inoltre disponibilità di liquidità ulteriori derivanti da rimborsi spese variabili in busta paga.
Per tutti tali motivi appare congruo rigettare l'appello in ordine ad una diversa ripartizione delle spese straordinarie, considerato anche il contestuale accoglimento dell'altro motivo di appello relativamente all'AU nei seguenti termini.
La Corte ritiene infatti che vada disposta l'assegnazione in via esclusiva alla madre dell per la figlia considerata la ratio e la finalità Parte_2
dell'istituto, trattandosi del genitore che convive prevalentemente con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, lì dove l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, proprio perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità, in linea anche con quanto previsto dalla Circolare dell' n. CP_2
23/22 che specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente
l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento" (Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672).
Il parziale accoglimento dell'appello conduce ad un nuovo regolamento delle spese di lite di primo e secondo grado secondo il criterio della pag. 7/8 soccombenza – con conseguente assorbimento dell'impugnazione relativa al capo delle spese – e, considerato l'esito finale della lite rispetto alle domande originarie (con riduzione del contributo per le spese straordinarie come richiesto dal padre e accoglimento della richiesta per l'AU richiesta dalla madre), si procede all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3148/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e dispone che l'AU per la figlia minore sia percepito in via esclusiva dalla madre;
Per_1
spese integralmente compensate per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
AN ON OS ON SI
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 814/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
OS ON SI Presidente
AN ON Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AS RB e dall'avv. DI FRANCIA LAURA
( ) Indirizzo Telematico;
con domicilio eletto in C.F._2
VIA GOITO 3 40126 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'Avv. CARDONE ANTONIA e dall'avv. PARADISI
RA ( ) C/O AVV. CARDONE C.F._4 ANTONIA - VIA SANTO STEFANO N. 43 BOLOGNA;
con domicilio eletto in VIA SANTO STEFANO 43 40124 BOLOGNA appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24.10.2023 dinanzi al Tribunale di
Bologna ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c. Controparte_1
chiedeva una diversa regolamentazione dei rapporti con in Parte_1
relazione al mantenimento della figlia minore nata a [...] Per_1
l'8.12.2012 dalla loro relazione more uxorio come disciplinato con decreto n. 7816/15 del 30.07.2015 su ricorso della madre, poi definito su conclusioni congiunte, che avevano previsto l'affido condiviso della minore, la collocazione prevalente con la madre, un calendario di visite studiato in funzione della tenera età della bambina (all'epoca di tre anni) e un assegno di mantenimento a carico del padre dell'importo di € 450,00 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie e la corresponsione degli assegni familiari in favore della sola madre.
Il ricorrente deduceva di avere avuto nel frattempo un'altra figlia, nata il
03.09.2019 da un'altra relazione, per la quale versa all'attualità un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili oltre il 70% delle spese straordinarie,
e che, nelle more, il proprio reddito si era ridotto mentre quello della Pt_1
si era incrementato. Chiedeva pertanto la riduzione dell'assegno di pag. 2/8 mantenimento per la figlia ad € 350,00 mensili, oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie, e suddivisione dell'assegno unico al 50% per ciascun genitore.
Si costituiva in giudizio contestando l'asserito peggioramento Parte_1
delle condizioni economiche del ricorrente, pur ammettendo un miglioramento delle proprie, seppur non significativo. Riferiva, in particolare, che mentre nel 2015 lavorava part-time a tempo determinato, all'attualità continuava a lavorare presso la stessa azienda ma full-time e con contratto a tempo indeterminato, ma che, essendo inquadrata al terzo livello CCNL, l'importo netto percepito non aveva ricevuto un miglioramento significativo. Precisava, inoltre, di convivere con un nuovo compagno, da cui aveva avuto un'altra figlia e, sostenendo l'assenza di un cambiamento sostanziale delle rispettive posizioni reddituali rispetto al tempo del primo decreto, chiedeva il rigetto della domanda avversaria.
Con sentenza n. 3148/2024, pubblicata il 03.12.2024 – successivamente integrata con ordinanza di correzione - il Tribunale di Bologna fissava a carico del padre l'assegno di mantenimento per la minore di € 450,00 Per_1
mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
suddivideva le spese straordinarie per la minore al 50% tra i genitori;
riconosceva la spettanza dell'assegno unico in favore di entrambi nella misura di metà ciascuno. Condannava la alle spese di lite. Pt_1
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo la Parte_1
sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento;
nel merito, fermo l'obbligo in capo al padre di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della minore nella misura di € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Istat, porre a pag. 3/8 carico della controparte l'80% delle spese straordinarie (ovvero il 70%, come da proposta conciliativa formulata dal Giudice di prime cure) e la previsione dell'assegno unico al 100% in favore della madre. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante contesta il riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, lamentando l'erronea/omessa valutazione del Giudice di primo grado con riferimento alle condizioni economiche delle parti, nonché la mancata puntuale disamina di tutta la documentazione prodotta e di fatti decisivi oggetto di discussione. Il Tribunale avrebbe operato una frettolosa ricostruzione delle condizioni economiche delle parti, senza operare un corretto bilanciamento tra le stesse e senza tenere conto dei compiti domestici e di cura svolta dal genitore collocatario, oltre le esigenze della minore oggi adolescente. Riferisce inoltre che il reddito mensile della controparte non ammonta ad € 3.300,00 come indicato in sentenza, ma ad € 4.087,00, senza considerare i numerosi benefit aziendali.
Con il secondo motivo censura la ripartizione al 50% dell'assegno unico, deducendo che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che la normativa in materia non pone una preclusione assoluta circa la devoluzione dell'intero importo in favore del genitore collocatario in caso di affido condiviso e insiste sull'assegno in suo esclusivo favore sulla base della maggiore debolezza economica, delle aumentate esigenze della figlia, della maggiore valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti della madre.
Con il terzo motivo censura il regolamento delle spese a suo carico, posto che il ricorrente dapprima aveva rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice di primo grado, salvo poi modificare le conclusioni e ridurre la pag. 4/8 richiesta di assegno di mantenimento della minore dall'importo di € 350,00
a quello di € 450,00, così aderendo alla richiesta della resistente.
3.- Si è costituto in giudizio deducendo Controparte_1
l'insussistenza dei presupposti per la sospensiva.
Nel merito, sui primi due motivi di gravame rileva la fondatezza delle avverse doglianze, evidenziando che il giudice di prime cure ha compiuto una valutazione adeguata e approfondita delle risultanze reddituali, valorizzando i sensibili cambiamenti che hanno interessato le condizioni personali e patrimoniali delle parti, a distanza di quasi dieci anni dalla separazione, quando aveva solo una figlia, un reddito più elevato e la Pt_1
lavorava part -time. All'attualità i suoi redditi sono diminuiti e, se entrambi hanno altri figli nati da altre relazioni, la ha ricostituito un nuovo Pt_1
nucleo con un nuovo compagno e lavora full-time con una retribuzione di €
1.700,00 mensili. Deduce inoltre che, rispetto al 2015, i tempi di permanenza della minore presso il padre sono aumentati e che la cura dell'educazione della ragazza, a seguito di diagnosi di DSA, è stata per buona parte delegata a professionisti (su concorde volontà dei genitori); osserva, infine, che indebitamente la chiede l'erogazione Pt_1
dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva, nonostante l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e i nuovi e aumentati tempi di frequentazione e di cura in capo al padre.
Sul terzo motivo rileva che la decisione finale del giudice si è nettamente discostata dalla proposta conciliativa dallo stesso formulata nel corso del giudizio, evidenziando, comunque, la prevalente soccombenza della controparte.
4.- Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
pag. 5/8 5.- L'appello va parzialmente accolto.
L'appellante chiede che, in modifica del provvedimento impugnato, come integrato con ordinanza di correzione, sia disposto un diverso riparto delle spese straordinarie per la figlia (a carico del padre non al 50%, come disposto dal primo giudice, ma all'80%-70%), l'assegnazione alla madre dell'AU in via esclusiva, un diverso riparto delle spese di lite in ragione della non prevalente soccombenza della madre riconosciuta dal primo giudice.
Dagli atti risulta che, come già rilevato dal primo giudice, rispetto al 2015
(anno di regolamentazione dei rapporti alla cessazione della convivenza more uxorio, quando la figlia aveva 3 anni), la posizione reddituale del padre è rimasta sostanzialmente costante, mentre quella della madre è migliorata, essendo la stessa passata da un contratto part-time ad un contratto full-time con incremento dei relativi redditi. Sono anche aumentati i tempi di visita della minore da parte del padre (come confermato da entrambe le parti al momento della comparizione davanti al primo giudice).
Sia il padre che la madre hanno avuto altri figli nati da successive relazioni.
Entrambi conducono in locazione due appartamenti.
La madre, tuttavia, ha una nuova relazione stabile con un compagno che lavora, con il quale condivide i costi di gestione della nuova famiglia.
In ordine al rapporto di lavoro della madre si rileva poi che il primo giudice aveva correttamente rilevato che la stessa, dopo essere passata negli anni da un lavoro a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno (con inevitabile incremento dei suoi redditi), aveva nuovamente scelto il ritorno al part-time per determinazione unilaterale (per assistere la madre del compagno e la pag. 6/8 figlia). Dalla dichiarazione resa all'ultima udienza del 9.10.2025 risulta che la stessa allo stato lavoro nuovamente a tempo pieno.
Entrambe le parti hanno inoltre disponibilità di liquidità ulteriori derivanti da rimborsi spese variabili in busta paga.
Per tutti tali motivi appare congruo rigettare l'appello in ordine ad una diversa ripartizione delle spese straordinarie, considerato anche il contestuale accoglimento dell'altro motivo di appello relativamente all'AU nei seguenti termini.
La Corte ritiene infatti che vada disposta l'assegnazione in via esclusiva alla madre dell per la figlia considerata la ratio e la finalità Parte_2
dell'istituto, trattandosi del genitore che convive prevalentemente con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, lì dove l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, proprio perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità, in linea anche con quanto previsto dalla Circolare dell' n. CP_2
23/22 che specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente
l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento" (Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672).
Il parziale accoglimento dell'appello conduce ad un nuovo regolamento delle spese di lite di primo e secondo grado secondo il criterio della pag. 7/8 soccombenza – con conseguente assorbimento dell'impugnazione relativa al capo delle spese – e, considerato l'esito finale della lite rispetto alle domande originarie (con riduzione del contributo per le spese straordinarie come richiesto dal padre e accoglimento della richiesta per l'AU richiesta dalla madre), si procede all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3148/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e dispone che l'AU per la figlia minore sia percepito in via esclusiva dalla madre;
Per_1
spese integralmente compensate per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
AN ON OS ON SI
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