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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2723/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f.: , Parte_3 C.F._3
, c.f.: , Parte_4 C.F._4 quali eredi di (deceduta il 26.4.2018); Persona_1 nonché
, c.f.: Parte_5 C.F._5 anche quale esercente la potestà parentale sul figlio minore
, Persona_2
, c.f.: , Parte_6 C.F._6 quali figli di;
Parte_1 tutti assistiti dall'avv. MEDEI PIERLUIGI, elettivamente domiciliati in VIA GIOACCHINO MURAT,3 - TREIA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._7
, c.f. Parte_7 non rappresentati né difesi --- CONTUMACI
C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 assistita e difesa dall'avv. Andrea Netti, presso il suo Studio elettivamente domiciliata in Macerata, via Carducci n. 63;
OGGETTO: risarcimento danni – sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
pagina 1 di 4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione, la sola domanda di
, di condanna di , e al Parte_1 Controparte_1 Parte_7 Controparte_3 risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale in relazione al decesso della propria sorella , avvenuto in seguito all'investimento operato in corrispondenza delle Persona_1 strisce pedonali all'altezza del civico 57 di Via Indipendenza nel centro urbano di Macerata in data 25.04.2018 h. 12:00 circa, ad opera dell'autovettura Fiat PA tg. DS558PH, di proprietà di
, assicurata con la e condotta nell'occasione da , Controparte_1 Controparte_3 Parte_7 investimento che provocava contusioni varie e fratture multiple –alla gamba sx. all'emitorace sx, all'anca sx– alla (classe 1932), la quale, ricoverata d'urgenza al locale nosocomio di Per_1
Macerata, decedeva alle h. 2:30 del 26.04.2018 per arresto cardiaco dovuto a shock emorragico per lesione dei vasi pelvici.
2 – La prova testimoniale assunta induce a ritenere la sussistenza di una corresponsabilità della de cuius nel sinistro occorso, nella misura prudenzialmente quantificata del 20%, stante da un lato la repentina immissione seppure sulle strisce pedonali sulla carreggiata da parte della stessa –in quanto dichiaratamente non accortasi del sopraggiungere della Fiat PA (V. deposizione degli unici testi presenti all'urto, -sul marciapiede, alle spalle della Tes_1 danneggiata, che riferisce essersi la stessa immessa sulla carreggiata senza guardare il traffico sulla strada- e , trasportata sulla vettura investitrice)- e dall'altro la ridotta velocità Testimone_2 tenuta dal veicolo al momento dell'impatto, per come è indirettamente dimostrato dai minimi danni subiti dalla Fiat stessa (V. fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri di Macerata).
3 – Sulla richiesta risarcitoria, la prova testimoniale genericamente articolata da parte attrice non è idonea a comprovare nel modo rigoroso richiesto dalla Suprema Corte (V. Cass.
Civ. 28/10/2016, n. 21230; Cass. 22/10/2013, n. 23917; Cass. 21/01/2011, n. 1410; Cass. n.
29332 del 07/12/2017; Cass. n. 18069 del 10/07/2018; Cass. n. 7743 del 08/04/2020) l'esistenza, per ogni nipote qui parte in causa, di quel rapporto duraturo e costante caratterizzato da reciproco affetto e solidarietà da sè costituente presupposto indefettibile per l'accertamento di una lesione del legame parentale;
si rileva in particolare che tutti i nipoti costituitisi in giudizio pagina 2 di 4 risiedono altrove rispetto all'ultimo indirizzo della defunta zia, e non hanno né dedotto, né tantomeno provato, di aver mai convissuto con la stessa;
inoltre, manca in atti qualsiasi supporto documentale (fotografie, corrispondenza, ecc.) che dimostri l'assiduità e la costanza nella frequentazione con la Per_1
4 – Nello stesso tempo va escluso il danno biologico terminale in capo alla de cuius, stante la repentinità del fattore morte rispetto al sinistro, così come va escluso il danno morale catastrofale in capo alla vittima, stante l'assoluta mancanza di supporti probatori in punto di ricorrenza di un'ipotesi di “sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita” (Corte di Cassazione, ordinanza nr. 36841 del 15 dicembre 2022).
5 - Il danno da lesione del rapporto parentale va quindi ragionevolmente ravvisato esclusivamente in capo alla germana, non più convivente, della vittima, e prudenzialmente quantificato nell'80% del danno da perdita del rapporto parentale, danno da quantificarsi facendo ricorso alla Tabella integrata a punti (valore del punto € 1.698,20) dell'Osservatorio della Giustizia civile di Milano – Edizione 2022, e quindi nella seguente misura, tenuto conto del parametro dell'età delle vittime, primaria e secondaria e dell'esistenza di superstiti di quest'ultima:
1 - DANNO PERSONALE DI (sorella non convivente) Parte_1
1.A) DANNO PER LA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE … (punti 4+ 4+9) x 80%...
€ 23.095,52;
TOTALE DANNO PERSONALE DI ... € 23.095,52 Parte_1
Decorrono gli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del sinistro (25.4.2018) e di anno in anno rivalutata;
oltre interessi sulla somma odiernamente liquidata, dalla sentenza al soddisfo.
6 – Stante la reciproca soccombenza (di tutti gli attori viene accolta la sola domanda di uno), le spese vanno compensate per la metà, con onere in capo ai convenuti in solido di sostenere la restante quota, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, condanna , e , in persona del legale Controparte_1 Parte_7 Controparte_3 rappresentante P.T., in solido, al pagamento della somma di € 23.095,52 in favore di Parte_1
, oltre interessi e rivalutazione dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
[...]
pagina 3 di 4 Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà e condanna , Controparte_1
e , in solido, al pagamento della restante quota, e liquida quelle in Parte_7 Controparte_3 favore di nella detta quota di un mezzo in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso Parte_1 delle spese documentate, anche di registrazione e di negoziazione assistita, ed accessori di legge.
Macerata, 29 gennaio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2723/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f.: , Parte_3 C.F._3
, c.f.: , Parte_4 C.F._4 quali eredi di (deceduta il 26.4.2018); Persona_1 nonché
, c.f.: Parte_5 C.F._5 anche quale esercente la potestà parentale sul figlio minore
, Persona_2
, c.f.: , Parte_6 C.F._6 quali figli di;
Parte_1 tutti assistiti dall'avv. MEDEI PIERLUIGI, elettivamente domiciliati in VIA GIOACCHINO MURAT,3 - TREIA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._7
, c.f. Parte_7 non rappresentati né difesi --- CONTUMACI
C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 assistita e difesa dall'avv. Andrea Netti, presso il suo Studio elettivamente domiciliata in Macerata, via Carducci n. 63;
OGGETTO: risarcimento danni – sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
pagina 1 di 4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione, la sola domanda di
, di condanna di , e al Parte_1 Controparte_1 Parte_7 Controparte_3 risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale in relazione al decesso della propria sorella , avvenuto in seguito all'investimento operato in corrispondenza delle Persona_1 strisce pedonali all'altezza del civico 57 di Via Indipendenza nel centro urbano di Macerata in data 25.04.2018 h. 12:00 circa, ad opera dell'autovettura Fiat PA tg. DS558PH, di proprietà di
, assicurata con la e condotta nell'occasione da , Controparte_1 Controparte_3 Parte_7 investimento che provocava contusioni varie e fratture multiple –alla gamba sx. all'emitorace sx, all'anca sx– alla (classe 1932), la quale, ricoverata d'urgenza al locale nosocomio di Per_1
Macerata, decedeva alle h. 2:30 del 26.04.2018 per arresto cardiaco dovuto a shock emorragico per lesione dei vasi pelvici.
2 – La prova testimoniale assunta induce a ritenere la sussistenza di una corresponsabilità della de cuius nel sinistro occorso, nella misura prudenzialmente quantificata del 20%, stante da un lato la repentina immissione seppure sulle strisce pedonali sulla carreggiata da parte della stessa –in quanto dichiaratamente non accortasi del sopraggiungere della Fiat PA (V. deposizione degli unici testi presenti all'urto, -sul marciapiede, alle spalle della Tes_1 danneggiata, che riferisce essersi la stessa immessa sulla carreggiata senza guardare il traffico sulla strada- e , trasportata sulla vettura investitrice)- e dall'altro la ridotta velocità Testimone_2 tenuta dal veicolo al momento dell'impatto, per come è indirettamente dimostrato dai minimi danni subiti dalla Fiat stessa (V. fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri di Macerata).
3 – Sulla richiesta risarcitoria, la prova testimoniale genericamente articolata da parte attrice non è idonea a comprovare nel modo rigoroso richiesto dalla Suprema Corte (V. Cass.
Civ. 28/10/2016, n. 21230; Cass. 22/10/2013, n. 23917; Cass. 21/01/2011, n. 1410; Cass. n.
29332 del 07/12/2017; Cass. n. 18069 del 10/07/2018; Cass. n. 7743 del 08/04/2020) l'esistenza, per ogni nipote qui parte in causa, di quel rapporto duraturo e costante caratterizzato da reciproco affetto e solidarietà da sè costituente presupposto indefettibile per l'accertamento di una lesione del legame parentale;
si rileva in particolare che tutti i nipoti costituitisi in giudizio pagina 2 di 4 risiedono altrove rispetto all'ultimo indirizzo della defunta zia, e non hanno né dedotto, né tantomeno provato, di aver mai convissuto con la stessa;
inoltre, manca in atti qualsiasi supporto documentale (fotografie, corrispondenza, ecc.) che dimostri l'assiduità e la costanza nella frequentazione con la Per_1
4 – Nello stesso tempo va escluso il danno biologico terminale in capo alla de cuius, stante la repentinità del fattore morte rispetto al sinistro, così come va escluso il danno morale catastrofale in capo alla vittima, stante l'assoluta mancanza di supporti probatori in punto di ricorrenza di un'ipotesi di “sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita” (Corte di Cassazione, ordinanza nr. 36841 del 15 dicembre 2022).
5 - Il danno da lesione del rapporto parentale va quindi ragionevolmente ravvisato esclusivamente in capo alla germana, non più convivente, della vittima, e prudenzialmente quantificato nell'80% del danno da perdita del rapporto parentale, danno da quantificarsi facendo ricorso alla Tabella integrata a punti (valore del punto € 1.698,20) dell'Osservatorio della Giustizia civile di Milano – Edizione 2022, e quindi nella seguente misura, tenuto conto del parametro dell'età delle vittime, primaria e secondaria e dell'esistenza di superstiti di quest'ultima:
1 - DANNO PERSONALE DI (sorella non convivente) Parte_1
1.A) DANNO PER LA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE … (punti 4+ 4+9) x 80%...
€ 23.095,52;
TOTALE DANNO PERSONALE DI ... € 23.095,52 Parte_1
Decorrono gli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del sinistro (25.4.2018) e di anno in anno rivalutata;
oltre interessi sulla somma odiernamente liquidata, dalla sentenza al soddisfo.
6 – Stante la reciproca soccombenza (di tutti gli attori viene accolta la sola domanda di uno), le spese vanno compensate per la metà, con onere in capo ai convenuti in solido di sostenere la restante quota, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, condanna , e , in persona del legale Controparte_1 Parte_7 Controparte_3 rappresentante P.T., in solido, al pagamento della somma di € 23.095,52 in favore di Parte_1
, oltre interessi e rivalutazione dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
[...]
pagina 3 di 4 Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà e condanna , Controparte_1
e , in solido, al pagamento della restante quota, e liquida quelle in Parte_7 Controparte_3 favore di nella detta quota di un mezzo in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso Parte_1 delle spese documentate, anche di registrazione e di negoziazione assistita, ed accessori di legge.
Macerata, 29 gennaio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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