Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/03/2026, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6159 del 2025, proposto da
MB D’SI, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Amicolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 455/2025 pubbl. il 15/01/2025, del Tribunale Civile di Roma IV Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto, nella causa avente RG n. 17430/2023 tra le parti MB D’SI contro Ministero dell’Istruzione e del Merito
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. EL La MA BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 21 maggio 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Quarta Sezione Lavoro, n. 455/2025 pubblicata in data 15 gennaio 2025, nel procedimento n.r.g. 17430/2023, notificata in data 16 gennaio 2025, passata in giudicato, con la quale il Giudice adito ha così statuito, per quanto qui di interesse: “ dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 della Carta elettronica del docente di cuiall’art.1, comma 121, L. 107/2015; per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire al ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di €1.000,00 oltre accessori, con decorrenza dall’anno scolastico 2021/2022 ”.
2. In data 26 febbraio 2026 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
5. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 1.000) e delle fasi di studio della controversia e redazione del ricorso (Cons. Stato 8993/2025), con distrazione dei relativi importi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Nicola Amicolo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF CI, Presidente FF
EL La MA BO, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL La MA BO | FF CI |
IL SEGRETARIO