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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10441/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CANCELLI TERESA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZI MARIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
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FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da periodo in cui, si rendono più Persona_1 evidenti le difficoltà globali da cui è affetta la ricorrente. In particolare, il ctu ha così concluso: “
Nello specifico emerge che il soggetto è da intendersi portatore di malattia degenerativa artrosica ad estrinsecazione polidistrettuale, come da indagine radiografica e visite geriatriche effettuate anni 2023-2024, 'spondilartrosi cervico-dorso-lombare in discopatie multiple, crollo vertebrale di
D12, dorso curvo, gonartrosi bilaterale, turbe dell'equilibrio...deambulazione possibile per brevi percorsi e supervisione turbe equilibrio con facile tendenza a caduta, ricerca continua appoggi..'.
Patologia artrosica per definizione a carattere evolutivo e ingravescente con compromissione sempre maggiore di vari distretti articolari, colonna, anche e ginocchia nello specifico, sedi di deformazione, iperalgesia, deficit motorio evoluto fino all'accertato grado. Questa descritta la condizione base per la prescrizione geriatrica ASL di deambulatore del 02.11.24
(autorizzazione del 13.11.24) necessario per gli spostamenti. (…) Allo stato la evoluta condizione descritta, a parere di questo CTU, è da ritenersi inficiante in misura significativa e utile il grado di autonoma gestione quotidiana del soggetto sia in ambito domestico e per igiene e cura della persona che all'esterno per le mansioni di sostentamento e IADL in genere, risultando ridotta la capacità individuale di spostamento e movimento in genere, considerando che trattasi del punto di arrivo di una condizione patologica certamente progredita in termini peggiorativi.
Relativamente poi all'epoca di decorrenza del predetto beneficio, stante l'obiettività clinica attuale ma soprattutto valutate tutte le prove documentali disponibili con particolare riferimento alla condizione descritta nel novembre 2024, si reputa opportuno indicare un periodo non inferiore ai sei mesi precedenti detta epoca, quindi maggio '24.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all' e il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . Pt_2
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
25.09.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza da MAGGIO 2024 e condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione oltre interessi CP_1
o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 13.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo