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Sentenza 28 febbraio 2026
Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2026, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20966/2020 R.G. proposto da: ED IA, RA PI, rappresentati e difesi dall’avvocato CH RE;
-ricorrenti- contro AL BA, rappresentata e difesa dagli avvocati Costantino Biello e AN NC;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 87/2020, depositata l’11/03/2020. Civile Sent. Sez. 2 Num. 4539 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 28/02/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere HI BE Marcheis. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Stefano Pepe, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso. Sentiti i difensori del controricorrente, che hanno chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. BA AL citava in giudizio davanti al Tribunale di Sassari IA ED, usufruttuaria del fondo confinante posto a un livello superiore rispetto al proprio, lamentando la realizzazione sul confine di una nuova costruzione in violazione dell’art. 873 c.c. L’attrice deduceva che la convenuta aveva realizzato a ridosso del muro preesistente un nuovo muro di un metro d’altezza sormontato da una recinzione in rete metallica di un ulteriore metro e venti centimetri, chiudendo in tal modo il passaggio della luce e dell’aria all’interno del proprio cortile. AL chiedeva quindi di condannare la convenuta all’abbattimento del manufatto e, in via subordinata, alla demolizione della porzione realizzata in eccedenza rispetto all’altezza preesistente. È stato integrato il contraddittorio nei confronti del nudo proprietario PI RA. Il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda dell’attrice, in quanto il nuovo manufatto, realizzato dalla convenuta, è da considerarsi muro di cinta, con esclusione dal computo delle distanze legali. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da AL. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 87/2020 ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato ED e RA alla demolizione del tratto del nuovo muro realizzato non in aderenza al muro di contenimento del terrapieno artificiale. La Corte d’appello ha osservato che l’alto muraglione che funge anche da delimitazione del confine tra le due proprietà ha la funzione di contenimento del terrapieno creato artificialmente dalle operazioni di 3 sbancamento eseguite per la realizzazione del fabbricato di AL, così che tale muro va considerato costruzione. Trattandosi di costruzione e non di muro di cinta, la disciplina applicabile, ad avviso della Corte d’appello, è quella dell’art. 873 c.c., che prescrive la distanza minima di tre metri tra costruzioni non unite o aderenti. È altrettanto inconfutabile - ha affermato la Corte d’appello - che il manufatto realizzato da ED all’interno del suo fondo sia costruzione, ai sensi dell’art. 873 c.c., e che tale manufatto sia stato realizzato in aderenza al muro preesistente per soli ottanta centimetri di altezza, inoltre il nuovo manufatto per la parte sopraelevata rispetto all’originaria altezza del muro si trova alla distanza di soli cinque metri dalle pareti finestrate dell’edificio di AL, con violazione del d.m. 1444/1968, che prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate. 3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione IA ED e PI RA. Resiste con controricorso BA AL. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria prima della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in sette motivi. 1) Il primo motivo lamenta violazione e/o errata applicazione dell’art. 345 c.p.c.: la Corte d’appello non si è pronunciata sulle eccezioni formulate in sede d’appello dai ricorrenti in merito alla tardività e alla inammissibilità delle eccezioni proposte da controparte in relazione all’espletata consulenza tecnica d’ufficio e all’istanza di richiamo del consulente tecnico d’ufficio; controparte non ha nominato un proprio consulente e non ha formulato alcuna osservazione nei termini concessi dal giudice prima del deposito della relazione definitiva e nemmeno alla successiva udienza fissata per l’esame della consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo è infondato. I ricorrenti lamentano il mancato accoglimento delle proprie eccezioni di tardività delle osservazioni di controparte in relazione 4 alla consulenza tecnica d’ufficio, non avendo la medesima formulato osservazioni nei termini concessi dal giudice prima del deposito della relazione definitiva del consulente. Al riguardo le sezioni unite di questa Corte hanno precisato che i termini previsti dall’art. 195 c.p.c., concessi alle parti dal giudice sulla base dei suoi poteri di organizzazione e direzione del processo, hanno natura ordinatoria e funzione acceleratoria ed esauriscono la loro funzione nel sub procedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte del consulente;
la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude pertanto alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio (cfr. in tal senso Cass., sez. un., n. 5624/2022). 2) I successivi motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il secondo motivo lamenta violazione e/o omessa applicazione dell’art. 878 c.c., per non avere qualificato il muro realizzato dalla ED come muro di cinta: la sentenza impugnata deduce caratteristiche tecniche del muro posto nella proprietà ED-RA non illustrate dal consulente tecnico d’ufficio, dalle quali viene fatta discendere l’esclusione dell’applicazione dell’art. 878 c.c. al caso concreto, e quindi negata la sussistenza del diritto dei ricorrenti alla costruzione del muro lungo il loro confine con le caratteristiche del muro di cinta. b) Il terzo motivo denuncia illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, essendo la Corte d’appello pervenuta a conclusioni incompatibili e/o comunque non connesse alle risultanze di causa, oltreché non rispettose delle disposizioni di legge di riferimento. c) Il quarto motivo contesta illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione: ulteriore motivo della illogicità manifesta della sentenza impugnata è costituito dal richiamo fatto dalla Corte d’appello alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza specificare che il muro 5 AL sporge dal livello di campagna per soli venti centimetri da un lato del fondo e sino a un’altezza massima di ottanta centimetri, che quaranta centimetri sono da considerarsi sotto al livello di campagna, che essendo in pendenza, vede aderire i due muri per un tratto variabile della loro altezza che va da un minimo di centimetri sessanta a un massimo di centimetri centoventi;
il muro dei ricorrenti si innalza con entrambe le facciate libere per un metro, ed è sormontato da una recinzione metallica alta un metro e venti centimetri. d) Il quinto motivo denuncia violazione e/o omessa applicazione dell’art. 877 c.c. e del principio di prevenzione: la sentenza appellata non ha considerato la possibilità che ED poteva costruire il muro nel suo terreno in aderenza a quello preesistente, purché non in appoggio. e) Il sesto motivo lamenta violazione e/o errata applicazione dell’art. 873 c.c., distanze nelle costruzioni: la Corte d’appello qualifica il muro di contenimento di AL quale costruzione e costruisce l’assunto per cui sarebbe altresì incontestato il carattere di costruzione del muro di ED;
la Corte d’appello non ha considerato che il muro della proprietà ED-RA è un muro isolato, è posto sul confine, è indipendente e non è unito o in appoggio rispetto al muro contiguo, ed è posto a protezione di un dislivello di oltre tre metri dal piano di campagna rispetto alla proprietà AL;
è quindi strumento che offre sicurezza rispetto a uno strapiombo creato artificialmente dalla controparte. f) Il settimo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione del d.m. 1114/1968: il giudice d’appello, esclusa la possibilità di applicare la deroga alle distanze di cui all’art. 873 c.c. e qualificato il muro di ED quale costruzione, ritiene senza alcuna motivazione violata la distanza prescritta dal d.m. 1114/1968, richiamando una pronuncia della Corte di cassazione invece relativa alla distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 6 I motivi sono fondati con le seguenti precisazioni. La Corte d’appello ha rilevato come l’alto muraglione che funge da delimitazione del confine tra le due proprietà abbia anche la funzione di contenimento del terrapieno creato artificialmente dalle operazioni di sbancamento eseguite per la realizzazione del fabbricato di AL;
le due proprietà erano poste all’origine sul medesimo livello e l’originario proprietario del fondo AL aveva effettuato uno sbancamento del terreno, riducendone la quota e quindi creando un dislivello con la proprietà ED-RA. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dal giudice d’appello, qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo, cosicché esso va equiparato a una costruzione in senso tecnico-giuridico (cfr. al riguardo Cass. n. 10512/2018). La Corte d’appello ha ancora accertato che il manufatto di ED è stato realizzato in aderenza al muro preesistente per ottanta centimetri di altezza e quindi sopraelevato di un ulteriore metro, a sua volta sormontato da una recinzione fissa di un metro e venti centimetri. La Corte d’appello ha poi però qualificato il muro costruito dai ricorrenti quale costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c., dovendosi considerare tale qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo. In tal modo il giudice d’appello non ha verificato se il manufatto, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e dei principi giurisprudenziali in materia, fosse invece inquadrabile quale muro di cinta, traendone le necessarie conseguenze in materia di rispetto delle distanze. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell’art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti 7 dall'isolamento delle facce, dall'altezza non superiore a metri tre, dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e alla chiusura della proprietà (cfr. in tal senso Cass. n. 8144/2001 e anche Cass. n. 649/1975, che ha precisato che l’esclusione dal computo delle distanze legali sussiste anche nei confronti del muro frapposto tra due fondi a dislivello). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Cagliari;
il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi dal secondo al settimo per quanto di ragione, rigettato il primo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 17 settembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente HI BE Marcheis ZO IL
-ricorrenti- contro AL BA, rappresentata e difesa dagli avvocati Costantino Biello e AN NC;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 87/2020, depositata l’11/03/2020. Civile Sent. Sez. 2 Num. 4539 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 28/02/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere HI BE Marcheis. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Stefano Pepe, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso. Sentiti i difensori del controricorrente, che hanno chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. BA AL citava in giudizio davanti al Tribunale di Sassari IA ED, usufruttuaria del fondo confinante posto a un livello superiore rispetto al proprio, lamentando la realizzazione sul confine di una nuova costruzione in violazione dell’art. 873 c.c. L’attrice deduceva che la convenuta aveva realizzato a ridosso del muro preesistente un nuovo muro di un metro d’altezza sormontato da una recinzione in rete metallica di un ulteriore metro e venti centimetri, chiudendo in tal modo il passaggio della luce e dell’aria all’interno del proprio cortile. AL chiedeva quindi di condannare la convenuta all’abbattimento del manufatto e, in via subordinata, alla demolizione della porzione realizzata in eccedenza rispetto all’altezza preesistente. È stato integrato il contraddittorio nei confronti del nudo proprietario PI RA. Il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda dell’attrice, in quanto il nuovo manufatto, realizzato dalla convenuta, è da considerarsi muro di cinta, con esclusione dal computo delle distanze legali. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da AL. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 87/2020 ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato ED e RA alla demolizione del tratto del nuovo muro realizzato non in aderenza al muro di contenimento del terrapieno artificiale. La Corte d’appello ha osservato che l’alto muraglione che funge anche da delimitazione del confine tra le due proprietà ha la funzione di contenimento del terrapieno creato artificialmente dalle operazioni di 3 sbancamento eseguite per la realizzazione del fabbricato di AL, così che tale muro va considerato costruzione. Trattandosi di costruzione e non di muro di cinta, la disciplina applicabile, ad avviso della Corte d’appello, è quella dell’art. 873 c.c., che prescrive la distanza minima di tre metri tra costruzioni non unite o aderenti. È altrettanto inconfutabile - ha affermato la Corte d’appello - che il manufatto realizzato da ED all’interno del suo fondo sia costruzione, ai sensi dell’art. 873 c.c., e che tale manufatto sia stato realizzato in aderenza al muro preesistente per soli ottanta centimetri di altezza, inoltre il nuovo manufatto per la parte sopraelevata rispetto all’originaria altezza del muro si trova alla distanza di soli cinque metri dalle pareti finestrate dell’edificio di AL, con violazione del d.m. 1444/1968, che prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate. 3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione IA ED e PI RA. Resiste con controricorso BA AL. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria prima della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in sette motivi. 1) Il primo motivo lamenta violazione e/o errata applicazione dell’art. 345 c.p.c.: la Corte d’appello non si è pronunciata sulle eccezioni formulate in sede d’appello dai ricorrenti in merito alla tardività e alla inammissibilità delle eccezioni proposte da controparte in relazione all’espletata consulenza tecnica d’ufficio e all’istanza di richiamo del consulente tecnico d’ufficio; controparte non ha nominato un proprio consulente e non ha formulato alcuna osservazione nei termini concessi dal giudice prima del deposito della relazione definitiva e nemmeno alla successiva udienza fissata per l’esame della consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo è infondato. I ricorrenti lamentano il mancato accoglimento delle proprie eccezioni di tardività delle osservazioni di controparte in relazione 4 alla consulenza tecnica d’ufficio, non avendo la medesima formulato osservazioni nei termini concessi dal giudice prima del deposito della relazione definitiva del consulente. Al riguardo le sezioni unite di questa Corte hanno precisato che i termini previsti dall’art. 195 c.p.c., concessi alle parti dal giudice sulla base dei suoi poteri di organizzazione e direzione del processo, hanno natura ordinatoria e funzione acceleratoria ed esauriscono la loro funzione nel sub procedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte del consulente;
la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude pertanto alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio (cfr. in tal senso Cass., sez. un., n. 5624/2022). 2) I successivi motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il secondo motivo lamenta violazione e/o omessa applicazione dell’art. 878 c.c., per non avere qualificato il muro realizzato dalla ED come muro di cinta: la sentenza impugnata deduce caratteristiche tecniche del muro posto nella proprietà ED-RA non illustrate dal consulente tecnico d’ufficio, dalle quali viene fatta discendere l’esclusione dell’applicazione dell’art. 878 c.c. al caso concreto, e quindi negata la sussistenza del diritto dei ricorrenti alla costruzione del muro lungo il loro confine con le caratteristiche del muro di cinta. b) Il terzo motivo denuncia illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, essendo la Corte d’appello pervenuta a conclusioni incompatibili e/o comunque non connesse alle risultanze di causa, oltreché non rispettose delle disposizioni di legge di riferimento. c) Il quarto motivo contesta illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione: ulteriore motivo della illogicità manifesta della sentenza impugnata è costituito dal richiamo fatto dalla Corte d’appello alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza specificare che il muro 5 AL sporge dal livello di campagna per soli venti centimetri da un lato del fondo e sino a un’altezza massima di ottanta centimetri, che quaranta centimetri sono da considerarsi sotto al livello di campagna, che essendo in pendenza, vede aderire i due muri per un tratto variabile della loro altezza che va da un minimo di centimetri sessanta a un massimo di centimetri centoventi;
il muro dei ricorrenti si innalza con entrambe le facciate libere per un metro, ed è sormontato da una recinzione metallica alta un metro e venti centimetri. d) Il quinto motivo denuncia violazione e/o omessa applicazione dell’art. 877 c.c. e del principio di prevenzione: la sentenza appellata non ha considerato la possibilità che ED poteva costruire il muro nel suo terreno in aderenza a quello preesistente, purché non in appoggio. e) Il sesto motivo lamenta violazione e/o errata applicazione dell’art. 873 c.c., distanze nelle costruzioni: la Corte d’appello qualifica il muro di contenimento di AL quale costruzione e costruisce l’assunto per cui sarebbe altresì incontestato il carattere di costruzione del muro di ED;
la Corte d’appello non ha considerato che il muro della proprietà ED-RA è un muro isolato, è posto sul confine, è indipendente e non è unito o in appoggio rispetto al muro contiguo, ed è posto a protezione di un dislivello di oltre tre metri dal piano di campagna rispetto alla proprietà AL;
è quindi strumento che offre sicurezza rispetto a uno strapiombo creato artificialmente dalla controparte. f) Il settimo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione del d.m. 1114/1968: il giudice d’appello, esclusa la possibilità di applicare la deroga alle distanze di cui all’art. 873 c.c. e qualificato il muro di ED quale costruzione, ritiene senza alcuna motivazione violata la distanza prescritta dal d.m. 1114/1968, richiamando una pronuncia della Corte di cassazione invece relativa alla distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 6 I motivi sono fondati con le seguenti precisazioni. La Corte d’appello ha rilevato come l’alto muraglione che funge da delimitazione del confine tra le due proprietà abbia anche la funzione di contenimento del terrapieno creato artificialmente dalle operazioni di sbancamento eseguite per la realizzazione del fabbricato di AL;
le due proprietà erano poste all’origine sul medesimo livello e l’originario proprietario del fondo AL aveva effettuato uno sbancamento del terreno, riducendone la quota e quindi creando un dislivello con la proprietà ED-RA. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dal giudice d’appello, qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo, cosicché esso va equiparato a una costruzione in senso tecnico-giuridico (cfr. al riguardo Cass. n. 10512/2018). La Corte d’appello ha ancora accertato che il manufatto di ED è stato realizzato in aderenza al muro preesistente per ottanta centimetri di altezza e quindi sopraelevato di un ulteriore metro, a sua volta sormontato da una recinzione fissa di un metro e venti centimetri. La Corte d’appello ha poi però qualificato il muro costruito dai ricorrenti quale costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c., dovendosi considerare tale qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo. In tal modo il giudice d’appello non ha verificato se il manufatto, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e dei principi giurisprudenziali in materia, fosse invece inquadrabile quale muro di cinta, traendone le necessarie conseguenze in materia di rispetto delle distanze. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell’art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti 7 dall'isolamento delle facce, dall'altezza non superiore a metri tre, dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e alla chiusura della proprietà (cfr. in tal senso Cass. n. 8144/2001 e anche Cass. n. 649/1975, che ha precisato che l’esclusione dal computo delle distanze legali sussiste anche nei confronti del muro frapposto tra due fondi a dislivello). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Cagliari;
il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi dal secondo al settimo per quanto di ragione, rigettato il primo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 17 settembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente HI BE Marcheis ZO IL