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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice CA Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 299/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CESARO CARLO, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Manno 11, presso il difensore avv. DE CESARO CARLO appellante
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MULTAZZU GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Via Don Minzoni 3, Sennori, presso il difensore avv. MULTAZZU GIOVANNA appellata
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante:
“In via principale ed in riforma della sentenza impugnata, 1) confermare l'atto di ingiunzione di pagamento n. 468/2017 del 09.01.2017 mandando assolta da qualsivoglia avverso Parte_1 diritto e/o pretesa;
In via subordinata, 2) condannare in forza dei titoli per cui è causa la sig.ra al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 3.102,37, oltre Parte_1 interessi come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
In ogni caso,
pagina 1 di 7 3) con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
“- contrariis reiectis;
- rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
- confermare la decisione di primo grado;
Si confermano le conclusioni già formulate in primo grado: Contrariis reiectis
- in via preliminare: mancata e/o genericità della indicazione della autorità competente all'opposizione;
- in via principale: nullità/inefficacia dell'atto di intimazione per assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato e/o insussistenza dello stesso;
- in via subordinata sempre nel merito: Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui all'espositiva l'insussistenza integrale/parziale ovvero l'intervenuta prescrizione del credito vantato da nella fattura n. 2013/302229992 del 13/03/2013 di € 3.090,57. Pt_1
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 2.2.2021, Pt_1 ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 203/2020 con cui il
[...]
Giudice di Pace di Sassari, accogliendo la domanda dell'attrice in primo grado , ha annullato l'ingiunzione di pagamento fondata CP_1 sulla fattura n. 2013/302229992 del 13.03.2013 per € 3.090,57, ordinando ad il ricalcolo delle eventuali somme dovute ed ha Pt_1 dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti “come scandito in motivazione”, con condanna alle spese del giudizio. A sostegno dell'impugnazione proposta, ha addotto i seguenti Pt_1 motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2938 c.c., per essersi pronunciato il giudice di primo grado oltre i limiti della domanda proposta da CP_1
pagina 2 di 7 CA e su eccezioni non rilevabili d'ufficio, avendo dichiarato la prescrizione anche di crediti non oggetto di contestazione e rispetto ai quali non era stata formulata eccezione di prescrizione;
2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2943 e 2944 c.c., per aver dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla fattura del 13.3.2013 (l'unica oggetto di causa), nonostante l'espresso riconoscimento del credito da parte della e l'intervenuta interruzione della prescrizione;
CP_1
3) erroneità della sentenza impugnata, che non si fonda sui documenti in atti e sui fatti dedotti dalle parti ed accerta l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
4) contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove ordina il ricalcolo delle eventuali somme dovute nonostante la pronuncia di prescrizione;
5) erroneità delle statuizioni circa le spese di lite, al cui pagamento la stessa è stata condannata con la sentenza impugnata.
Per tali motivi, chiede, in riforma della sentenza appellata, di Parte_1 confermare l'ingiunzione di pagamento n. 468/2017 del 9.1.2017 o, in subordine, di condannare al pagamento di € 3.102,37, CP_1 oltre interessi, o della diversa somma risultante dal giudizio.
1.2. Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza CP_1 dell'appello, sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado, in quanto, in particolare:
1) le fatture citate nella sentenza impugnata e in atto di citazione erano precedenti ed incluse nella fattura per cui è causa;
2) la richiesta di rateizzazione era stata formulata in sede di reclamo in data 7/5/2013 per l'ipotesi in cui una somma fosse risultata dovuta.
Per tali motivi, chiede il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza appellata, confermando le conclusioni precisate in primo grado.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rigettata, con ordinanza in data 19.5.2022, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, previo mutamento del giudice istruttore, è stata riservata in decisione, sulle conclusioni come pagina 3 di 7 innanzi precisate, all'udienza del 6.6.2024, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
- In primo luogo, deve essere accolta la censura di parte appellante in relazione al vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata. Risulta, invero, dagli atti del giudizio di primo grado che la domanda e l'eccezione di prescrizione formulate dall'attrice avevano ad CP_1 oggetto esclusivamente il credito di cui all'ingiunzione di pagamento di n. 468/2017 del 9.1.2017, fondata sulla sola fattura n. Parte_1
2013/302229992 del 13.03.2013 per € 3.090,57 per i consumi dall'1.1.2007 al 31.8.2012 (come ben risulta dall'ultimo paragrafo della quarta pagina dell'atto di citazione in primo grado). I crediti di cui alle ulteriori fatture elencate nell'atto di citazione, invece, non erano stati contestati in prime cure. Né, in merito agli stessi, era stata eccepita la prescrizione, stante peraltro l'intervenuto regolare pagamento di tali importi, per quanto allegato dalla stessa . CP_1
- L'appello proposto deve, poi, essere accolto anche con riferimento alla declaratoria di intervenuta prescrizione del credito di cui all'unica fattura oggetto di causa, con scadenza al 15.10.2013. In proposito, deve anzitutto rilevarsi che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie è quello quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. e non quello biennale di cui all'art. 1 della legge 205/2017, che riguarda solamente le fatture aventi scadenza successiva all'1.1.2020. Ciò premesso, il Tribunale osserva che, errando, il Giudice di Pace di Sassari ha ritenuto integralmente prescritto il credito di senza Pt_1 dare alcun rilievo né alla richiesta di rateizzazione contenuta nel reclamo proposto da in data 7.5.2013 (doc. 3 allegato all'atto di CP_1 citazione), né ai successivi atti interruttivi della prescrizione posti in essere e provati da (doc. 7 fascicolo di primo grado . Pt_1 Pt_1
In particolare, nel reclamo in questione l'attuale appellata risulta aver scritto: “contesta la non lettura del contatore per 6 anni e si chiede una ulteriore rateizzazione”. Emerge quindi che, nel proporre tale reclamo, la stessa non abbia contestato integralmente il credito di cui alla fattura, limitandosi a contestare la mancata lettura periodica del contatore da pagina 4 di 7 parte di e chiedendo, comunque, una rateizzazione dell'importo Pt_1 dovuto. Così ricostruite le risultanze documentali, il Tribunale ritiene che tale istanza di rateizzazione, chiaramente formulata dall'utente - a prescindere dall'accoglimento della stessa e dall'eventuale esecuzione di pagamenti parziali - sia un comportamento incompatibile con l'eccezione di prescrizione ed integri, pertanto, da un lato, un'implicita rinuncia alla volontà di avvalersi della prescrizione eventualmente già maturata, ai sensi dell'art. 2937, ultimo comma c.c., e, dall'altro, l'interruzione della prescrizione con riferimento ai crediti ancora non prescritti ex art. 2944 c.c. Si condivide, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. 8/04/2024, n. 9242). Di conseguenza, riconosciuto effetto interruttivo della prescrizione al reclamo de quo, a far tempo dal 7.5.2013, risulta allora essere decorso un nuovo termine quinquennale, poi nuovamente interrotto da ulteriori atti successivi di sollecito del 18.06.2013, ricevuto in data Pt_1
24.07.2013; sollecito del 24.11.2014, ricevuto in data 7.01.2015; sollecito del 4.05.2015, ricevuto in data 20.05.2015 (doc. 7); ingiunzione di pagamento impugnata, notificata in data 16.01.2017; comparsa di costituzione in primo grado di depositata in data 19/9/2017. Pt_1
Tutto ciò considerato, deve quindi concludersi che il credito portato dall'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione proposta da
[...]
non sia estinto per prescrizione, così che l'eccezione de qua deve CP_1 essere rigettata, con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.
- Ciò posto e considerati gli ulteriori motivi di appello proposti, occorre allora valutare nel merito la pretesa creditoria dell'appellante.
pagina 5 di 7 In proposito, il Tribunale ritiene che il credito vantato da risulti Pt_1 provato, alla luce dei documenti prodotti e dell'istruttoria orale esperita in primo grado. Deve, infatti, osservarsi innanzitutto che l'utente non ha CP_1 mai contestato né il titolo contrattuale, né la fruizione del servizio idrico e, quindi, la ricezione della somministrazione da parte di nel Pt_1 periodo oggetto della fattura di cui all'ingiunzione di pagamento, essendo quindi pacifico l'an della pretesa creditoria di Pt_1
L'attuale appellata ha, invece, contestato l'entità dei consumi per come risultanti dalla fattura a saldo de qua, allegandone l'anomalia e la contraddittorietà, senza tuttavia specificamente contestare, né tantomeno provare un malfunzionamento del contatore. Né, del resto, sono state dimostrate le perdite occulte o le paventate manipolazioni del contatore, del resto allegate in termini meramente probabilistici dall'attuale appellata. Sul punto, deve essere menzionata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass., ord. n. 18195/2021). Nel caso di specie, come sopra rilevato, l'opponente in primo grado si è limitata a una generica contestazione sul quantum dei consumi indicati nella fattura (contestazione non sufficiente quindi ad onerare il soggetto somministrante di provare il corretto funzionamento del contatore), senza per altro verso assolvere l'onere probatorio delineato dalla Corte di Cassazione. A ciò deve aggiungersi che, in primo grado, è stata esperita prova testimoniale, mediante la quale sono stati confermati (cfr. verbale udienza 18.7.2019): i dati contenuti nella scheda di accertamento del 29.5.2014 (doc. 15) ed il funzionamento del contatore (teste ; le letture effettive Tes_1 eseguite dagli operatori di in data 4.2.2011 e in data 31.7.2012 Pt_1
(doc. 6), nonché i consumi periodicamente rilevati ed indicati nella fattura a saldo oggetto di ingiunzione (teste ). Tes_2
pagina 6 di 7 Quanto poi alla contestata mancata lettura periodica del contatore, si osserva che l'inadempimento del gestore alla propria obbligazione di eseguire, almeno due volte all'anno, la lettura del contatore e di procedere alla conseguente, regolare fatturazione dei consumi non fa venir meno l'obbligazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura ricevuta. Né risulta allegato, nel caso di specie, il concreto pregiudizio che sarebbe stato effettivamente patito dall'utente a causa di tali omissioni.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Sassari n. 203/2020, va allora respinta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 468/2017 emessa da da intendersi integralmente confermata. Parte_1
3. Di conseguenza, anche il capo di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza impugnata deve essere riformato. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono, infatti, la soccombenza (a carico di ) e sono liquidate come da CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (con esclusione della fase istruttoria in grado di appello) e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 468/2017 emessa da Parte_1
2. condanna a rifondere ad le spese di lite, di CP_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.485,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge. Sassari, 23/01/2025 Il Giudice CA Fiorentini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice CA Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 299/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CESARO CARLO, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Manno 11, presso il difensore avv. DE CESARO CARLO appellante
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MULTAZZU GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Via Don Minzoni 3, Sennori, presso il difensore avv. MULTAZZU GIOVANNA appellata
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante:
“In via principale ed in riforma della sentenza impugnata, 1) confermare l'atto di ingiunzione di pagamento n. 468/2017 del 09.01.2017 mandando assolta da qualsivoglia avverso Parte_1 diritto e/o pretesa;
In via subordinata, 2) condannare in forza dei titoli per cui è causa la sig.ra al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 3.102,37, oltre Parte_1 interessi come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
In ogni caso,
pagina 1 di 7 3) con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
“- contrariis reiectis;
- rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
- confermare la decisione di primo grado;
Si confermano le conclusioni già formulate in primo grado: Contrariis reiectis
- in via preliminare: mancata e/o genericità della indicazione della autorità competente all'opposizione;
- in via principale: nullità/inefficacia dell'atto di intimazione per assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato e/o insussistenza dello stesso;
- in via subordinata sempre nel merito: Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui all'espositiva l'insussistenza integrale/parziale ovvero l'intervenuta prescrizione del credito vantato da nella fattura n. 2013/302229992 del 13/03/2013 di € 3.090,57. Pt_1
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 2.2.2021, Pt_1 ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 203/2020 con cui il
[...]
Giudice di Pace di Sassari, accogliendo la domanda dell'attrice in primo grado , ha annullato l'ingiunzione di pagamento fondata CP_1 sulla fattura n. 2013/302229992 del 13.03.2013 per € 3.090,57, ordinando ad il ricalcolo delle eventuali somme dovute ed ha Pt_1 dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti “come scandito in motivazione”, con condanna alle spese del giudizio. A sostegno dell'impugnazione proposta, ha addotto i seguenti Pt_1 motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2938 c.c., per essersi pronunciato il giudice di primo grado oltre i limiti della domanda proposta da CP_1
pagina 2 di 7 CA e su eccezioni non rilevabili d'ufficio, avendo dichiarato la prescrizione anche di crediti non oggetto di contestazione e rispetto ai quali non era stata formulata eccezione di prescrizione;
2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2943 e 2944 c.c., per aver dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla fattura del 13.3.2013 (l'unica oggetto di causa), nonostante l'espresso riconoscimento del credito da parte della e l'intervenuta interruzione della prescrizione;
CP_1
3) erroneità della sentenza impugnata, che non si fonda sui documenti in atti e sui fatti dedotti dalle parti ed accerta l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
4) contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove ordina il ricalcolo delle eventuali somme dovute nonostante la pronuncia di prescrizione;
5) erroneità delle statuizioni circa le spese di lite, al cui pagamento la stessa è stata condannata con la sentenza impugnata.
Per tali motivi, chiede, in riforma della sentenza appellata, di Parte_1 confermare l'ingiunzione di pagamento n. 468/2017 del 9.1.2017 o, in subordine, di condannare al pagamento di € 3.102,37, CP_1 oltre interessi, o della diversa somma risultante dal giudizio.
1.2. Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza CP_1 dell'appello, sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado, in quanto, in particolare:
1) le fatture citate nella sentenza impugnata e in atto di citazione erano precedenti ed incluse nella fattura per cui è causa;
2) la richiesta di rateizzazione era stata formulata in sede di reclamo in data 7/5/2013 per l'ipotesi in cui una somma fosse risultata dovuta.
Per tali motivi, chiede il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza appellata, confermando le conclusioni precisate in primo grado.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rigettata, con ordinanza in data 19.5.2022, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, previo mutamento del giudice istruttore, è stata riservata in decisione, sulle conclusioni come pagina 3 di 7 innanzi precisate, all'udienza del 6.6.2024, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
- In primo luogo, deve essere accolta la censura di parte appellante in relazione al vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata. Risulta, invero, dagli atti del giudizio di primo grado che la domanda e l'eccezione di prescrizione formulate dall'attrice avevano ad CP_1 oggetto esclusivamente il credito di cui all'ingiunzione di pagamento di n. 468/2017 del 9.1.2017, fondata sulla sola fattura n. Parte_1
2013/302229992 del 13.03.2013 per € 3.090,57 per i consumi dall'1.1.2007 al 31.8.2012 (come ben risulta dall'ultimo paragrafo della quarta pagina dell'atto di citazione in primo grado). I crediti di cui alle ulteriori fatture elencate nell'atto di citazione, invece, non erano stati contestati in prime cure. Né, in merito agli stessi, era stata eccepita la prescrizione, stante peraltro l'intervenuto regolare pagamento di tali importi, per quanto allegato dalla stessa . CP_1
- L'appello proposto deve, poi, essere accolto anche con riferimento alla declaratoria di intervenuta prescrizione del credito di cui all'unica fattura oggetto di causa, con scadenza al 15.10.2013. In proposito, deve anzitutto rilevarsi che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie è quello quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. e non quello biennale di cui all'art. 1 della legge 205/2017, che riguarda solamente le fatture aventi scadenza successiva all'1.1.2020. Ciò premesso, il Tribunale osserva che, errando, il Giudice di Pace di Sassari ha ritenuto integralmente prescritto il credito di senza Pt_1 dare alcun rilievo né alla richiesta di rateizzazione contenuta nel reclamo proposto da in data 7.5.2013 (doc. 3 allegato all'atto di CP_1 citazione), né ai successivi atti interruttivi della prescrizione posti in essere e provati da (doc. 7 fascicolo di primo grado . Pt_1 Pt_1
In particolare, nel reclamo in questione l'attuale appellata risulta aver scritto: “contesta la non lettura del contatore per 6 anni e si chiede una ulteriore rateizzazione”. Emerge quindi che, nel proporre tale reclamo, la stessa non abbia contestato integralmente il credito di cui alla fattura, limitandosi a contestare la mancata lettura periodica del contatore da pagina 4 di 7 parte di e chiedendo, comunque, una rateizzazione dell'importo Pt_1 dovuto. Così ricostruite le risultanze documentali, il Tribunale ritiene che tale istanza di rateizzazione, chiaramente formulata dall'utente - a prescindere dall'accoglimento della stessa e dall'eventuale esecuzione di pagamenti parziali - sia un comportamento incompatibile con l'eccezione di prescrizione ed integri, pertanto, da un lato, un'implicita rinuncia alla volontà di avvalersi della prescrizione eventualmente già maturata, ai sensi dell'art. 2937, ultimo comma c.c., e, dall'altro, l'interruzione della prescrizione con riferimento ai crediti ancora non prescritti ex art. 2944 c.c. Si condivide, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. 8/04/2024, n. 9242). Di conseguenza, riconosciuto effetto interruttivo della prescrizione al reclamo de quo, a far tempo dal 7.5.2013, risulta allora essere decorso un nuovo termine quinquennale, poi nuovamente interrotto da ulteriori atti successivi di sollecito del 18.06.2013, ricevuto in data Pt_1
24.07.2013; sollecito del 24.11.2014, ricevuto in data 7.01.2015; sollecito del 4.05.2015, ricevuto in data 20.05.2015 (doc. 7); ingiunzione di pagamento impugnata, notificata in data 16.01.2017; comparsa di costituzione in primo grado di depositata in data 19/9/2017. Pt_1
Tutto ciò considerato, deve quindi concludersi che il credito portato dall'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione proposta da
[...]
non sia estinto per prescrizione, così che l'eccezione de qua deve CP_1 essere rigettata, con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.
- Ciò posto e considerati gli ulteriori motivi di appello proposti, occorre allora valutare nel merito la pretesa creditoria dell'appellante.
pagina 5 di 7 In proposito, il Tribunale ritiene che il credito vantato da risulti Pt_1 provato, alla luce dei documenti prodotti e dell'istruttoria orale esperita in primo grado. Deve, infatti, osservarsi innanzitutto che l'utente non ha CP_1 mai contestato né il titolo contrattuale, né la fruizione del servizio idrico e, quindi, la ricezione della somministrazione da parte di nel Pt_1 periodo oggetto della fattura di cui all'ingiunzione di pagamento, essendo quindi pacifico l'an della pretesa creditoria di Pt_1
L'attuale appellata ha, invece, contestato l'entità dei consumi per come risultanti dalla fattura a saldo de qua, allegandone l'anomalia e la contraddittorietà, senza tuttavia specificamente contestare, né tantomeno provare un malfunzionamento del contatore. Né, del resto, sono state dimostrate le perdite occulte o le paventate manipolazioni del contatore, del resto allegate in termini meramente probabilistici dall'attuale appellata. Sul punto, deve essere menzionata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass., ord. n. 18195/2021). Nel caso di specie, come sopra rilevato, l'opponente in primo grado si è limitata a una generica contestazione sul quantum dei consumi indicati nella fattura (contestazione non sufficiente quindi ad onerare il soggetto somministrante di provare il corretto funzionamento del contatore), senza per altro verso assolvere l'onere probatorio delineato dalla Corte di Cassazione. A ciò deve aggiungersi che, in primo grado, è stata esperita prova testimoniale, mediante la quale sono stati confermati (cfr. verbale udienza 18.7.2019): i dati contenuti nella scheda di accertamento del 29.5.2014 (doc. 15) ed il funzionamento del contatore (teste ; le letture effettive Tes_1 eseguite dagli operatori di in data 4.2.2011 e in data 31.7.2012 Pt_1
(doc. 6), nonché i consumi periodicamente rilevati ed indicati nella fattura a saldo oggetto di ingiunzione (teste ). Tes_2
pagina 6 di 7 Quanto poi alla contestata mancata lettura periodica del contatore, si osserva che l'inadempimento del gestore alla propria obbligazione di eseguire, almeno due volte all'anno, la lettura del contatore e di procedere alla conseguente, regolare fatturazione dei consumi non fa venir meno l'obbligazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura ricevuta. Né risulta allegato, nel caso di specie, il concreto pregiudizio che sarebbe stato effettivamente patito dall'utente a causa di tali omissioni.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Sassari n. 203/2020, va allora respinta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 468/2017 emessa da da intendersi integralmente confermata. Parte_1
3. Di conseguenza, anche il capo di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza impugnata deve essere riformato. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono, infatti, la soccombenza (a carico di ) e sono liquidate come da CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (con esclusione della fase istruttoria in grado di appello) e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 468/2017 emessa da Parte_1
2. condanna a rifondere ad le spese di lite, di CP_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.485,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge. Sassari, 23/01/2025 Il Giudice CA Fiorentini
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