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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5718/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5718/2024
Il 10 novembre 2025 il Giudice:
dato atto che la presente udienza veniva fissata in modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le conclusioni delle parti:
parte attrice come da note finali del 13 ottobre 2025;
parte convenuta come da note finali del 22 ottobre 2025;
lette le note difensive sostitutive della discussione orale depositate da entrambe le parti;
pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
LI CC
1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI CC, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5718/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1 Vandelli Amministratore di Sostegno, con il patrocinio dell'avv. SOLA OLGA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 5, 41121 MODENA presso il difensore avv. SOLA OLGA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ZANOLI GIULIA, elettivamente domiciliato in VIALE REITER 8, MODENA presso il difensore avv. ZANOLI GIULIA C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ZANOLI GIULIA, elettivamente domiciliato in VIALE REITER 8, MODENA presso il difensore avv. ZANOLI GIULIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali: “In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'incapacità del Sig. , già Parte_1 sottoposto ad amministrazione di sostegno, di stipulare in qualità di cessionario l'atto di cessione di quota di partecipazione di SNC del 20/12/2016 a ministero Notaio Dott.
n. rep. 24167 n. racc. 9885 in quanto esorbitante dagli atti che lo Persona_1 stesso poteva validamente compiere in proprio come da decreto di apertura del
08/11/2010 e per l'effetto: - per tutti i motivi sopra esposti, annullare con effetto
2 di 4 Cont retroattivo l'atto di cessione di quota di partecipazione di del 20/12/2016 a ministero Notaio Dott. n. rep. 24167 n. racc. 9885; - condannare i Persona_1 convenuti a tenere indenne e manlevare dagli effetti pregiudizievoli Parte_1 riconducibili alla stipula dell'atto di cui si chiede l'annullamento e comunque da ogni spesa inerente e conseguente. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso
d'avvocato, oltre accessori come per Legge.
La parte convenuta come da note finali: “il convenuto aderisce alla domanda attorea per tutte le ragioni dedotte, cui ci si riporta integralmente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'Avv. Filippo Vandelli, in nome e per conto di , Parte_1 sottoposto ad amministrazione di sostegno, chiedeva l'annullamento dell'atto di cessione del 20.12.2016 con cui aveva acquistato una quota di Parte_1 partecipazione nella amministrata dal Controparte_2 fratello, a causa dell'assenza di specifica autorizzazione da parte dell'amministratore di sostegno.
Si costituivano e la aderendo alla domanda Controparte_1 Controparte_2 attorea.
Tutto ciò premesso, la domanda è fondata.
È pacifico che l'atto di nomina dell'amministratore di sostegno specificamente prevedeva che sarebbe stato assistito “nella riscossione della Parte_1 pensione mensile e nell'utilizzo della rendita per le esigenze della persona e
l'ordinaria amministrazione dei suoi beni;
prestazione consenso informato per le cure
e trattamenti sanitari necessari per la salute della persona;
presentazione di istanze di assistenza;
presentazione delle denunce dei redditi e sottoscrizione di atti di natura fiscale;
supporto ai servizi nel progetto di cura e di assistenza”, residuando in capo allo stesso “gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana” (decreto di nomina dell'amministratore di sostegno – n. 2425/2010 ADS – 08 novembre 2010 – dott.ssa e che, pertanto, l'atto di cessione in parola non avrebbe Persona_2 potuto essere autonomamente contratto da parte dell'amministrato , Parte_1 poiché eccedente le prerogative specificamente riconosciutegli.
3 di 4 In accoglimento alla domanda proposta dalla parte attrice, a cui le parti convenute si associavano, il Tribunale annulla quindi l'atto di cessione di quota di partecipazione alla società sottoscritto dal sig. Controparte_2 Pt_1 in data 20 dicembre 2016 dinnanzi al ministero Notaio dott.
[...] Persona_1
n. rep. 24167 n. racc. 9885.
Infondata è, invece, la domanda di condanna dei convenuti “a tenere indenne e manlevare dagli effetti pregiudizievoli riconducibili alla stipula Parte_1 dell'atto di cui si chiede l'annullamento e comunque da ogni spesa inerente e conseguente”, attesa la genericità e l'assenza di specifica allegazione e prova di esborsi o danni.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con liquidazione a favore dell'Erario, essendo l'attore ammesso a patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande dell'Amministratore di Sostegno avv. Filippo Vandelli del beneficiario nei confronti Parte_1 di ed Controparte_1 Controparte_2 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
[...]
1- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA L'ANNULLAMENTO dell'atto di cessione di quota di partecipazione alla società
[...] ottoscritto dal sig. in data 20 dicembre Controparte_2 Parte_1
2016 dinnanzi al ministero Notaio dott. n. rep. 24167 n. racc. 9885. Persona_1
2- CONDANNA le parti convenute in solido al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida come in separato decreto, essendo la parte attorea ammessa a patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 10 novembre 2025
Il Giudice
LI CC
4 di 4
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5718/2024
Il 10 novembre 2025 il Giudice:
dato atto che la presente udienza veniva fissata in modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le conclusioni delle parti:
parte attrice come da note finali del 13 ottobre 2025;
parte convenuta come da note finali del 22 ottobre 2025;
lette le note difensive sostitutive della discussione orale depositate da entrambe le parti;
pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
LI CC
1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI CC, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5718/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1 Vandelli Amministratore di Sostegno, con il patrocinio dell'avv. SOLA OLGA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 5, 41121 MODENA presso il difensore avv. SOLA OLGA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ZANOLI GIULIA, elettivamente domiciliato in VIALE REITER 8, MODENA presso il difensore avv. ZANOLI GIULIA C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ZANOLI GIULIA, elettivamente domiciliato in VIALE REITER 8, MODENA presso il difensore avv. ZANOLI GIULIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali: “In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'incapacità del Sig. , già Parte_1 sottoposto ad amministrazione di sostegno, di stipulare in qualità di cessionario l'atto di cessione di quota di partecipazione di SNC del 20/12/2016 a ministero Notaio Dott.
n. rep. 24167 n. racc. 9885 in quanto esorbitante dagli atti che lo Persona_1 stesso poteva validamente compiere in proprio come da decreto di apertura del
08/11/2010 e per l'effetto: - per tutti i motivi sopra esposti, annullare con effetto
2 di 4 Cont retroattivo l'atto di cessione di quota di partecipazione di del 20/12/2016 a ministero Notaio Dott. n. rep. 24167 n. racc. 9885; - condannare i Persona_1 convenuti a tenere indenne e manlevare dagli effetti pregiudizievoli Parte_1 riconducibili alla stipula dell'atto di cui si chiede l'annullamento e comunque da ogni spesa inerente e conseguente. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso
d'avvocato, oltre accessori come per Legge.
La parte convenuta come da note finali: “il convenuto aderisce alla domanda attorea per tutte le ragioni dedotte, cui ci si riporta integralmente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'Avv. Filippo Vandelli, in nome e per conto di , Parte_1 sottoposto ad amministrazione di sostegno, chiedeva l'annullamento dell'atto di cessione del 20.12.2016 con cui aveva acquistato una quota di Parte_1 partecipazione nella amministrata dal Controparte_2 fratello, a causa dell'assenza di specifica autorizzazione da parte dell'amministratore di sostegno.
Si costituivano e la aderendo alla domanda Controparte_1 Controparte_2 attorea.
Tutto ciò premesso, la domanda è fondata.
È pacifico che l'atto di nomina dell'amministratore di sostegno specificamente prevedeva che sarebbe stato assistito “nella riscossione della Parte_1 pensione mensile e nell'utilizzo della rendita per le esigenze della persona e
l'ordinaria amministrazione dei suoi beni;
prestazione consenso informato per le cure
e trattamenti sanitari necessari per la salute della persona;
presentazione di istanze di assistenza;
presentazione delle denunce dei redditi e sottoscrizione di atti di natura fiscale;
supporto ai servizi nel progetto di cura e di assistenza”, residuando in capo allo stesso “gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana” (decreto di nomina dell'amministratore di sostegno – n. 2425/2010 ADS – 08 novembre 2010 – dott.ssa e che, pertanto, l'atto di cessione in parola non avrebbe Persona_2 potuto essere autonomamente contratto da parte dell'amministrato , Parte_1 poiché eccedente le prerogative specificamente riconosciutegli.
3 di 4 In accoglimento alla domanda proposta dalla parte attrice, a cui le parti convenute si associavano, il Tribunale annulla quindi l'atto di cessione di quota di partecipazione alla società sottoscritto dal sig. Controparte_2 Pt_1 in data 20 dicembre 2016 dinnanzi al ministero Notaio dott.
[...] Persona_1
n. rep. 24167 n. racc. 9885.
Infondata è, invece, la domanda di condanna dei convenuti “a tenere indenne e manlevare dagli effetti pregiudizievoli riconducibili alla stipula Parte_1 dell'atto di cui si chiede l'annullamento e comunque da ogni spesa inerente e conseguente”, attesa la genericità e l'assenza di specifica allegazione e prova di esborsi o danni.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con liquidazione a favore dell'Erario, essendo l'attore ammesso a patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande dell'Amministratore di Sostegno avv. Filippo Vandelli del beneficiario nei confronti Parte_1 di ed Controparte_1 Controparte_2 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
[...]
1- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA L'ANNULLAMENTO dell'atto di cessione di quota di partecipazione alla società
[...] ottoscritto dal sig. in data 20 dicembre Controparte_2 Parte_1
2016 dinnanzi al ministero Notaio dott. n. rep. 24167 n. racc. 9885. Persona_1
2- CONDANNA le parti convenute in solido al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida come in separato decreto, essendo la parte attorea ammessa a patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 10 novembre 2025
Il Giudice
LI CC
4 di 4