Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03894/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02256/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2023, proposto da CE CA, IO GA, IC AN e PP Di OR, rappresentati e difesi dall'avvocato CE CA, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Cantù, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera di Consiglio Comunale n. del 26 luglio 2023 nella parte in cui ha approvato il regolamento per lo svolgimento in teleconferenza delle sedute degli organi collegiali, consiglio comunale, anch'esso impugnato in relazione alla modalità di svolgimento in forma mista o ibrida; delle delibere di Consiglio Comunale del 29.9.2023 nn. 32, 33 e 34, tenutesi in base al regolamento approvato in forma mista, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cantù;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. DE GI SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2023 il Comune di Cantù approvava il “ Regolamento per lo svolgimento in teleconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale – Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza Capigruppo ”;
- il regolamento prevedeva, in particolare, all’art. 5, comma 3 la possibilità che la seduta del Consiglio Comunale potesse essere tenuta:
a) in seduta integralmente telematica, tipicamente in casi straordinari o di emergenza;
b) in seduta mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza presso la Casa Comunale e altri collegati da remoto, su disposizione del Presidente del Consiglio Comunale “ a seguito di consultazione con i Capigruppo, su richiesta motivata del membro impossibilitato a presenziare solo a fronte di esigenze personali di carattere straordinario ed imprevedibile e lavorative ove per ragioni di carattere personale fossero impossibilitati a prendere parte alla seduta fisicamente ”;
Rilevato che:
- avverso la descritta disposizione del Regolamento, nonché le successive deliberazioni di C.C. n. 32/2023, 33/2023 e 34/2023 assunte nella seduta tenutasi in forma mista del 29.09.2023, insorgevano i sig.ri CE CA, IO GA, IC AN e PP Di OR con il ricorso in epigrafe, tutti in qualità di consiglieri comunali del Comune di Cantù;
- per mezzo dell’impugnativa, in particolare, i ricorrenti censuravano la legittimità del Regolamento comunale in parete qua – e per riflesso le ulteriori delibere – sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:
(1) In relazione alla delibera di approvazione del regolamento ed allo stesso regolamento nella parte impugnata (art. 5): violazione dell’art. 43 TU. Eccesso di potere per disparità di trattamento ;
(2) Ancora violazione degli artt. 36 e 43 TU (diritti dei Consiglieri), dell’art. 20 dello Statuto del Comune di Cantù e dell’art. 4 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Cantù (funzioni dei Consiglieri). Violazione degli artt. 3 e 8 del regolamento per lo svolgimento in teleconferenza delle sedute degli organi collegiali;
- resisteva in giudizio il Comune di Cantù; nello specifico, con memoria ex art. 73 del cod.proc.amm. del 13 settembre 2025 il Comune eccepiva, in primis, il sopravvenuto deficit di legittimazione e/o di interesse del ricorso con riferimento ai ricorrenti CA, AN e Di OR, avendo nelle more perso lo status di consiglieri comunali; sollevava, altresì, l’inammissibilità del gravame per carenza di una lesione concreta e attuale delle prerogative dei consiglieri comunali, anche in ragione della natura generale ed astratta della disposizione regolamentare gravata; infine, con riguardo alle successive delibere comunali gravate il Comune riscontrava un’ipotesi di inammissibilità in ragione della sostanziale acquiescenza prestata dai ricorrenti nell’adozione del provvedimento; in subordine, deduceva l’infondatezza complessiva del gravame;
- parte ricorrente, inoltre, oltre a insistere per l’accoglimento delle proprie tesi, chiedeva che venisse disposta un’ordinanza istruttoria al fine di acquisire un numero di registrazioni telematiche che consentisse al Collegio di verificare se il regolamento effettivamente permettesse di accertare la presenza, durante tutto il corso delle sedute, del consigliere in videoconferenza per mezzo della tecnica del riconoscimento facciale;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 15 ottobre 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto, preliminarmente, che, in adesione in parte qua dell’eccezione sollevata dalla resistente, che debba essere dichiarata l’inammissibilità della presente impugnativa per difetto di legittimazione attiva con riferimenti ai ricorrenti CA, AN e Di OR, in ragione della sopravvenuta perdita della loro qualità di consiglieri comunali (cfr. T.A.R. per la Lombardia – Milano, sez. I, 3 novembre 2025, n, 3514); questi devono, pertanto, essere estromessi dal presente giudizio, mentre l’impugnativa persiste limitatamente alla posizione del ricorrente IO GA;
Considerato, sempre in via preliminare, di poter soprassedere alle ulteriori questioni di inammissibilità del presente gravame, sollevate dalla resistente nelle proprie difese, essendo il ricorso destituito di fondamento nel merito;
Ritenuto, infatti, che per le ragioni che seguono l’impugnativa è infondata;
Osservato che con il primo motivo viene contestata le legittimità dell’art. 5, comma 3 del Regolamento in tema di sedute consiliari ibride:
a) per aver previsto che la sua indizione sia subordinata alla determinazione del Presidente del Consiglio;
b) per mancanza di chiarezza dei suoi presupposti applicativi con riferimento alle “esigenze personali di carattere straordinario ed imprevedibile e lavorative”, oltre per un possibile profilo di disparità di trattamento con riguardo ad eventuali esigenze familiari;
Considerato, nondimeno, che dette argomentazioni non possano essere condivise;
Osservato, preliminarmente, che:
- l'art. 73 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha consentito anche ai comuni che non avessero regolamentato modalità di svolgimento delle sedute del consiglio comunale in videoconferenza di riunirsi secondo tale modalità “ nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente ”;
- nell’interpretazione di detta disposizione il Ministero dell’Interno, con il parere n. 40965 del 20.12.2024 ha ravvisato la legittimità dei regolamenti che attribuiscano le modalità di gestione delle sedute all’insindacabile decisione del Presidente del Consiglio, eventualmente valutando l'opportunità di adottare una normativa regolamentare volta a declinare in modo puntuale le situazioni in cui possa essere richiesta dai consiglieri la convocazione in modalità videoconferenza o in modalità mista;
Ritenuto, invero, che, ad avviso del Collegio, nel caso di specie la scelta da parte del regolamento impugnato di attribuire al Presidente del Consiglio comunale il potere di disporre la seduta del consiglio in modalità ibrida è rispondente ai principi di pubblicità, trasparenza e tracciabilità di cui all'art. 38 TUEL ed ai criteri dell'art. 73 del d.l. n. 18/2020, senza che sia riscontrabile un vulnus, anche potenziale, alle prerogative di tutti i consiglieri comunali (arg. ex Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2024, n. 4128);
Considerato, infatti, che la scelta di far attribuire al Presidente siffatto potere è giustificabile in ragione della posizione di garanzia e imparzialità a questi riconosciutagli dalla legge e dallo statuto comunale nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza e gestione concreta dei lavori del consiglio secondo il canone di buon andamento (cfr. artt. 15 e 17 dello Statuto Comunale);
Considerato, altresì, che anche gli ulteriori profili di illegittimità in ordine all’indeterminatezza e contraddittorietà dei requisiti applicativi non appaiono configurabili in quanto:
- l’ampiezza della formula “straordinari e imprevedibili” si inscrive in una logica di favor partecipationis , idonea a includere una molteplicità di casi di carattere personale e lavorative non prevedibili né configurabili ex ante in disposizioni regolamentari;
- l’asserita disparità di trattamento non risulta evincibile dal tenore testuale della disposizione, ben potendo essere assorbite nelle esigenze di carattere “personale” quelle di natura “familiare”; né appare corroborata in concreto con elementi di prova;
Ritenuto, inoltre, che anche il secondo motivo di ricorso non può essere condiviso;
Osservato, invero, che con detta doglianza viene cesurata siffatta modalità ibrida in quanto:
- il diritto alla discussione in sede all’organo consiliare e la possibilità di deliberare con la piena conoscenza degli argomenti previsti all’ordine del giorno sarebbero risultati preclusi, in violazione degli art. 36 e 43 del TUEL oltre che del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, come dimostrato dalle ulteriori delibere gravate in relazione alla posizione del consigliere Paolo Di Febo;
- si sarebbe determinata la violazione dell’art. 3 del regolamento, che prevede come la partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali presupponga la disponibilità di strumenti telematici idonei a verificare l’identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza il regolare svolgimento delle adunanze; la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento, garantendo a tutti i membri la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni, assicurando la parità di partecipazione al dibattito;
Ritenuto, tuttavia, che siffatte censure non sono riscontrabili atteso che:
a) dalla stessa disciplinare regolamentari non può ravvisarsi ex se alcuna preclusione tanto sul piano conoscitivo quanto sulle garanzie partecipative;
b) guardando, poi, alle ulteriori delibere gravate, come ben dimostrato dall’Amministrazione, il Cons. Febo ha avuto modo di partecipare ed esprimere il proprio voto in relazione alle deliberazioni nn. 32 e 33, mentre in quella n. 34, attese le problematiche del collegamento, è stato correttamente considerato quale assente;
c) non è stata, infine, data dimostrazione né fornito adeguata prova in ordine all’asserito vulnus alle garanzie partecipative discendente dall’uso della forma ibrida; né possono essere considerate, a sostegno di alcune paventate disfunzionalità, le successive deliberazioni relative il Cons. Brianza, atteso che, a prescindere da eventuali profili di sussistenza delle condizioni delle azioni, dette deliberazioni non risultano essere state contestate con motivi aggiunti;
le ragioni di infondatezza del secondo motivo in analisi, infine, sono sufficienti a respingere l’istanza istruttoria avanzata dalla parte ricorrente nelle memorie ex art. 73 del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che per le ragioni sopra esposte, previa estromissione dal giudizio dei ricorrenti CA, AN e Di OR, l’impugnativa deve essere respinta;
ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- estromette dal giudizio gli ex consiglieri CA, AN e Di OR per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva;
- lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RA, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
DE GI SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE GI SO | IO RA |
IL SEGRETARIO