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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 747/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26501 DEL 20/09/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3171/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata ed assistita dall'avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti del COMUNE DI PALERMO, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento IMU n. 26501 del 20.09.2024, notificato in data 30.12.2024, con il quale le era stato intimato di pagare il complessivo importo di €. 646,56 di cui € 461,00 per omesso/parziale/tardivo versamento dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2019, € 138,30 a titolo di sanzione, € 38,51 per interessi ed € 8,75 per spese di notifica.
Premetteva che l'IMU oggetto della imposizione fiscale era relativa ai seguenti immobili:
1 – Indirizzo_1, piani T e 1, Dati catastali_1
2 – Indirizzo_2, piano T, Dati catastali_2
3 - Indirizzo_2, piano T, Dat catastali_3.
Aggiungeva, al riguardo:
che, in data 05.07.2018, era deceduto Nominativo_1, proprietario degli immobili di cui all'alinea che precede, per una quota pari ad 1\2, appartenendosi la restante metà alla di lui moglie, Nominativo_2
che, apertasi la successione, erano state assegnate le quote di proprietà relative ai suddetti cespiti nella misura di un terzo al coniuge superstite e per i restanti due terzi in favore dei tre figli Ricorrente_1, odierna ricorrente, Nominativo_3 e Nominativo_4
che l'immobile sito in Indirizzo_3 (oggi Indirizzo_1 ) costituiva da sempre la casa coniugale dei signori Nominativo_1 e Nominativo_2, la quale ultima vi aveva continuato risieduto ed abitato fino al 23.02.2023;
che gli altri due fabbricati, edificati sul terreno di pertinenza della villa poco prima della sua costruzione per consentire il ricovero di attrezzi e materiali di cantiere, erano stati adibiti a deposito attrezzi per il giardinaggio e a voliera a servizio dell'immobile residenziale (per gli stessi era stata chiesta la concessione in sanatoria in data 25.03.1987).
Tanto premesso, invocava l'esenzione di pagamento dell'IMU per la casa adibita a residenza della La Bua, nonché per i fabbricati accessori, costituenti pertinenza dello stabile principale e, in subordine, chiedeva riconoscersi quanto meno la esenzione di imposta all'abitazione principale della di lei genitrice.
Si costituiva il Comune di Palermo, rappresentando che pur non avendo mai gli onerati provveduto a presentare la dovuta dichiarazione ai fini IMU, nell'ottica della collaborazione e con l'obiettivo di applicare una corretta tassazione, era stata effettuata un'istruttoria sui rilievi mossi nel ricorso dalla ricorrente, all'esito della quale era stato accertato la presenza dei requisiti di legge affinché gli immobili distinti in catasto al fg.
6 Part. 1304 (id est la casa “familiare”), nonché al fg. 6 Part. 1305 Sub 2 (categoria C/2, costituente pertinenza del cespite medesimo) potessero beneficiare della esenzione dal pagamento del tributo locale.
Di contro, analogo requisito non era stato ravvisato per l'immobile di cu al FG. 6 Part. 1305 Sub 3 categoria C/2, per il quale richiedeva il rigetto del ricorso.
Aggiungeva parte resistente di aver proceduto alla riforma dell'avviso de quo rideterminando l'imposta ancora da versare in € 30,00 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per un totale di € 50,47.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, rilevato come, a seguito dell'annullamento parziale della pretesa fiscale, deve prendersi atto dell'avvenuta estinzione parziale del giudizio, per cessazione della materia del contendere, limitatamente alla imposta inerente ai cespiti sub 1 e 2 della superiore narrativa. Di contro, a fronte delle pertinenti osservazioni di parte resistente, che ha ricordato come non possa riconoscersi l'esenzione fiscale ad ambedue gli stabili di categoria C1, asseritamente costituenti volumi pertinenziali (onde, correttamente, la esenzione era stata estesa unicamente alla unità con rendita più elevata), parte ricorrente nulla ha dedotto.
Invero, le pertinenze sono riconducibili tendenzialmente ad elementi che sono accessori alla casa come, ad esempio, i box auto, la soffitta, le cantine o i depositi, i quali sono tutti riconducibili alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Ora, in linea di massima, relativamente alla prima casa, è possibile abbinare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale per un massimo di tre pertinenze: è pertanto usufruire possibile delle agevolazioni prima casa solo per una pertinenza che appartenga ad una delle suddette categorie, e ciò sta a significare che nel caso in cui si decida di acquistare due pertinenze che sono riconducibili alla stessa categoria, bisognerà scegliere a quale delle due applicare le agevolazioni fiscali in oggetto, non potendosene avvalere per entrambe.
Corretta appare, infine, la determinazione della quota del cespite tassato, ereditata dalla ricorrente, pari all'11,11% dell'intero, come da denuncia di successione.
Invero, divenuta la genitrice della ricorrente titolare di 1\2 (quota originaria pertinenza) + 1\6 (quota ereditata dal coniuge, pari ad 1\3 della metà del bene) del cespite tassato e, quindi, di quota indivisa pari a 2\3; la restante quota di 1\3 va suddivisa tra i tre figli, tra cui l'odierna ricorrente, che divengono ciascuno proprietari di 1\9 del bene (1\3 : 3 = 1\9), che convertito in decimali ed in percentuale va fissato nella percentuale tassata dell'11%.
Deve, pertanto, ritenersi la correttezza della residua tassazione.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, nei limiti di cui in parte motiva.
Per il resto rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 12, 12.2025. Il giudice Francesco Paolo
Pitarresi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 747/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26501 DEL 20/09/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3171/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata ed assistita dall'avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti del COMUNE DI PALERMO, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento IMU n. 26501 del 20.09.2024, notificato in data 30.12.2024, con il quale le era stato intimato di pagare il complessivo importo di €. 646,56 di cui € 461,00 per omesso/parziale/tardivo versamento dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2019, € 138,30 a titolo di sanzione, € 38,51 per interessi ed € 8,75 per spese di notifica.
Premetteva che l'IMU oggetto della imposizione fiscale era relativa ai seguenti immobili:
1 – Indirizzo_1, piani T e 1, Dati catastali_1
2 – Indirizzo_2, piano T, Dati catastali_2
3 - Indirizzo_2, piano T, Dat catastali_3.
Aggiungeva, al riguardo:
che, in data 05.07.2018, era deceduto Nominativo_1, proprietario degli immobili di cui all'alinea che precede, per una quota pari ad 1\2, appartenendosi la restante metà alla di lui moglie, Nominativo_2
che, apertasi la successione, erano state assegnate le quote di proprietà relative ai suddetti cespiti nella misura di un terzo al coniuge superstite e per i restanti due terzi in favore dei tre figli Ricorrente_1, odierna ricorrente, Nominativo_3 e Nominativo_4
che l'immobile sito in Indirizzo_3 (oggi Indirizzo_1 ) costituiva da sempre la casa coniugale dei signori Nominativo_1 e Nominativo_2, la quale ultima vi aveva continuato risieduto ed abitato fino al 23.02.2023;
che gli altri due fabbricati, edificati sul terreno di pertinenza della villa poco prima della sua costruzione per consentire il ricovero di attrezzi e materiali di cantiere, erano stati adibiti a deposito attrezzi per il giardinaggio e a voliera a servizio dell'immobile residenziale (per gli stessi era stata chiesta la concessione in sanatoria in data 25.03.1987).
Tanto premesso, invocava l'esenzione di pagamento dell'IMU per la casa adibita a residenza della La Bua, nonché per i fabbricati accessori, costituenti pertinenza dello stabile principale e, in subordine, chiedeva riconoscersi quanto meno la esenzione di imposta all'abitazione principale della di lei genitrice.
Si costituiva il Comune di Palermo, rappresentando che pur non avendo mai gli onerati provveduto a presentare la dovuta dichiarazione ai fini IMU, nell'ottica della collaborazione e con l'obiettivo di applicare una corretta tassazione, era stata effettuata un'istruttoria sui rilievi mossi nel ricorso dalla ricorrente, all'esito della quale era stato accertato la presenza dei requisiti di legge affinché gli immobili distinti in catasto al fg.
6 Part. 1304 (id est la casa “familiare”), nonché al fg. 6 Part. 1305 Sub 2 (categoria C/2, costituente pertinenza del cespite medesimo) potessero beneficiare della esenzione dal pagamento del tributo locale.
Di contro, analogo requisito non era stato ravvisato per l'immobile di cu al FG. 6 Part. 1305 Sub 3 categoria C/2, per il quale richiedeva il rigetto del ricorso.
Aggiungeva parte resistente di aver proceduto alla riforma dell'avviso de quo rideterminando l'imposta ancora da versare in € 30,00 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per un totale di € 50,47.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, rilevato come, a seguito dell'annullamento parziale della pretesa fiscale, deve prendersi atto dell'avvenuta estinzione parziale del giudizio, per cessazione della materia del contendere, limitatamente alla imposta inerente ai cespiti sub 1 e 2 della superiore narrativa. Di contro, a fronte delle pertinenti osservazioni di parte resistente, che ha ricordato come non possa riconoscersi l'esenzione fiscale ad ambedue gli stabili di categoria C1, asseritamente costituenti volumi pertinenziali (onde, correttamente, la esenzione era stata estesa unicamente alla unità con rendita più elevata), parte ricorrente nulla ha dedotto.
Invero, le pertinenze sono riconducibili tendenzialmente ad elementi che sono accessori alla casa come, ad esempio, i box auto, la soffitta, le cantine o i depositi, i quali sono tutti riconducibili alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Ora, in linea di massima, relativamente alla prima casa, è possibile abbinare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale per un massimo di tre pertinenze: è pertanto usufruire possibile delle agevolazioni prima casa solo per una pertinenza che appartenga ad una delle suddette categorie, e ciò sta a significare che nel caso in cui si decida di acquistare due pertinenze che sono riconducibili alla stessa categoria, bisognerà scegliere a quale delle due applicare le agevolazioni fiscali in oggetto, non potendosene avvalere per entrambe.
Corretta appare, infine, la determinazione della quota del cespite tassato, ereditata dalla ricorrente, pari all'11,11% dell'intero, come da denuncia di successione.
Invero, divenuta la genitrice della ricorrente titolare di 1\2 (quota originaria pertinenza) + 1\6 (quota ereditata dal coniuge, pari ad 1\3 della metà del bene) del cespite tassato e, quindi, di quota indivisa pari a 2\3; la restante quota di 1\3 va suddivisa tra i tre figli, tra cui l'odierna ricorrente, che divengono ciascuno proprietari di 1\9 del bene (1\3 : 3 = 1\9), che convertito in decimali ed in percentuale va fissato nella percentuale tassata dell'11%.
Deve, pertanto, ritenersi la correttezza della residua tassazione.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, nei limiti di cui in parte motiva.
Per il resto rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 12, 12.2025. Il giudice Francesco Paolo
Pitarresi