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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17248 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15284/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv.
[...] CodiceFiscale_2 CI ND, elettivamente domiciliato in Via Barnaba Oriani 91 00197 ROMA, presso il difensore avv. CI ND PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. RINALDI EMILIO, elettivamente domiciliato in VIA BUCCARI, 3 00195 ROMA, presso il difensore avv. RINALDI EMILIO PARTE CONVENUTA
ONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato il 23.02.2023, i IG.ri e Parte_1 [...]
in qualità di proprietari a seguito di consolidamento di usufrutto Parte_2 per morte dell'usufruttuario superstite IG.ra , convenivano in Parte_3 giudizio la Dott.ssa , figlia della predetta IG.ra Controparte_1
, al fine di sentir condannare la predetta convenuta: a. al rilascio e Parte_3 consegna dei seguenti beni: i) appartamento nel fabbricato sito in Roma al Viale Libia n. 58, posto al piano primo, distinto con il numero di interno 3, composto da pagina 1 di 4 quattro camere e servizi, confinante con appartamento interno 3, vano scala e terrazza condominiale, salvo altri, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 565, particella 3, sub. 524, vani 9, mq. 185 escluso aree scoperte (terrazzo di circa 30 mq), superficie catastale 197 mq;
• comprensivo dei seguenti mobili: libreria nello studio con due letti incorporati, la boiserie della camera da pranzo e gli armadi a muro nel corridoio ii) box auto nel fabbricato sito in Roma alla Via Poggio Catino n. 5, posto al piano seminterrato, distinto con la lettera “A”, confinante con box n. 9, spazio di manovra condominiale, box n. 7, salvo altri, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 568, particella 260, sub. 12; b. al risarcimento dei danni da occupazione abusiva e da ritardata consegna dei suddetti immobili, per un importo non inferiore a 2.500,00 €/mese per ogni mese, o frazione di mese, di occupazione e ritardata consegna degli immobili, con decorrenza dal 17.02.2023 sino all'effettivo rilascio o riconsegna. B.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 4.07.2023, la dott.ssa si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, CP_1 l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione, mentre nel merito, oltre alla cessazione della materia del contendere sulla domanda principale di “rivendicazione” (recte: “restituzione”) data l'intervenuta riconsegna degli immobili: - la pretesa inammissibilità della domanda per “abuso del processo e del diritto” (!); - la pretesa carenza di legittimazione passiva della convenuta;
- infine, la pretesa infondatezza della domanda risarcitoria per eccessiva onerosità sopravvenuta del termine ovvero per inesistenza del danno prospettato.
Alla prima udienza di comparizione del 6.07.2023 il procuratore di parte attrice, viste le difese di controparte, precisava la domanda chiedendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 5, c.p.c. anche l'accertamento della qualità di erede in capo alla convenuta.
Il Giudice, rigettata la preliminare eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 14.12.2023. F. Le parti attrici provvedevano al deposito di tutte e tre le memorie ex art. 183, comma 6, mentre la controparte provvedeva al deposito della sola seconda memoria.
All'esito dell'udienza in data 14.12.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti e, in particolare, quanto alle parti attrici, l'ordine di esibizione dell'integrale del documento sub. 5 depositato per estratto dalla controparte (testamento olografo IG.ra ) e, quanto Parte_3 alla parte convenuta, la prova per testi e per interpello, rinviando per l'assunzione Dopo alcuni rinvii per sentire uno dei testi ammessi, il procuratore di parte convenuta dato atto della mancata comparsa del teste, rinunciava alla relativa escussione e,
pagina 2 di 4 dall'altro, insisteva nella istanza di ammissione alla prova tardiva come articolata in atti. Il procuratore di parte attrice si opponeva alla richiesta di controparte evidenziando, da un lato, la mancata richiesta di rimessione in termini e la mancata dimostrazione dei fatti che ne giustificherebbero l'ammissione tardiva e, dall'altro, la relativa irrilevanza, chiedendo comunque, in caso di ammissione, termine per prova contraria. Il Tribunale rigettava la richiesta istruttoria tardiva avanzata di controparte, rinviando per la precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta, in seguito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle difese conclusionali.
Deve preliminarmente darsi atto della cessata materia del contendere in relazione alla domanda principale di restituzione dell'immobile dopo il consolidamento dell'usufrutto che ha reso illegittimo il protrarsi dell'occupazione dello stesso. La convenuta infatti dopo poco tempo dalla notificazione dell'atto di citazione ha restituito l'immobile stesso, in tal modo rendendo priva di interesse l'invocata domanda di rilascio.
Il fatto che tale richiesta di rilascio sia stata oggetto di adempimento solo dopo l'introduzione del giudizio non rende la condotta della parte convenuta giustificata, il che rileva sotto il profilo della soccombenza virtuale, essendo stata dimostrata la preventiva comunicazione con mail fin dal 22.12.2022 (doc. 5).
Né può ritenersi giustificato l'inadempimento da una legittima causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, atteso che il ritardo è dipeso evidentemente da un difetto di programmazione, imputabile alla parte convenuta, e atteso il carattere non oggettivo e non assoluto di tale inadempimento.
Riguardo alla domanda di risarcimento dei danni da illegittima o abusiva occupazione, la stessa deve essere rigettata in quanto parte attrice non ha né allegato né documentato il concreto danno da mancato guadagno che avrebbe subito in conseguenza del breve periodo di protrazione dell'occupazione.
Costituisce, infatti, ormai ius receptum e diritto vivente il principio di diritto sancito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022) in base al quale, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i pagina 3 di 4 fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante.
Ebbene, nel caso in esame, parte attrice si è limitata a far discendere la prova dell'esistenza di un danno risarcibile dal valore locativo da lei stimato dell'immobile senza dedurre né documentare alcun “danno conseguenza” della indisponibilità del bene. In particolare, non ha dedotto se non implicitamente che lo avrebbe effettivamente locato e non ha in alcun modo documentato che l'immobile in tale lasso di tempo fosse in condizioni per essere locato in modo redditizio. Anzi, nella documentazione allegata alla memoria istruttoria, risulta un preventivo di ristrutturazione dell'appartamento da parte di una società del settore, che consente di ipotizzare che l'immobile non fosse idoneo alla locazione.
In ogni caso, facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza, è davvero difficile ipotizzare che l'immobile avrebbe potuto esser locato in un lasso di tempo così breve, necessario solo a reperire un inquilino e locare l'immobile, oltre che a ristrutturarlo.
Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza parziale della convenuta e ridotte in modo proporzionale del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale di restituzione o rilascio dell'immobile per cui è lite;
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. Compensa tra le parti le spese nella misura del 50% e condanna
[...]
al pagamento in favore degli attori del restante 50% Controparte_1 che liquida in € 300,00 per spese vive ed € 1.904,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15284/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv.
[...] CodiceFiscale_2 CI ND, elettivamente domiciliato in Via Barnaba Oriani 91 00197 ROMA, presso il difensore avv. CI ND PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. RINALDI EMILIO, elettivamente domiciliato in VIA BUCCARI, 3 00195 ROMA, presso il difensore avv. RINALDI EMILIO PARTE CONVENUTA
ONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato il 23.02.2023, i IG.ri e Parte_1 [...]
in qualità di proprietari a seguito di consolidamento di usufrutto Parte_2 per morte dell'usufruttuario superstite IG.ra , convenivano in Parte_3 giudizio la Dott.ssa , figlia della predetta IG.ra Controparte_1
, al fine di sentir condannare la predetta convenuta: a. al rilascio e Parte_3 consegna dei seguenti beni: i) appartamento nel fabbricato sito in Roma al Viale Libia n. 58, posto al piano primo, distinto con il numero di interno 3, composto da pagina 1 di 4 quattro camere e servizi, confinante con appartamento interno 3, vano scala e terrazza condominiale, salvo altri, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 565, particella 3, sub. 524, vani 9, mq. 185 escluso aree scoperte (terrazzo di circa 30 mq), superficie catastale 197 mq;
• comprensivo dei seguenti mobili: libreria nello studio con due letti incorporati, la boiserie della camera da pranzo e gli armadi a muro nel corridoio ii) box auto nel fabbricato sito in Roma alla Via Poggio Catino n. 5, posto al piano seminterrato, distinto con la lettera “A”, confinante con box n. 9, spazio di manovra condominiale, box n. 7, salvo altri, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 568, particella 260, sub. 12; b. al risarcimento dei danni da occupazione abusiva e da ritardata consegna dei suddetti immobili, per un importo non inferiore a 2.500,00 €/mese per ogni mese, o frazione di mese, di occupazione e ritardata consegna degli immobili, con decorrenza dal 17.02.2023 sino all'effettivo rilascio o riconsegna. B.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 4.07.2023, la dott.ssa si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, CP_1 l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione, mentre nel merito, oltre alla cessazione della materia del contendere sulla domanda principale di “rivendicazione” (recte: “restituzione”) data l'intervenuta riconsegna degli immobili: - la pretesa inammissibilità della domanda per “abuso del processo e del diritto” (!); - la pretesa carenza di legittimazione passiva della convenuta;
- infine, la pretesa infondatezza della domanda risarcitoria per eccessiva onerosità sopravvenuta del termine ovvero per inesistenza del danno prospettato.
Alla prima udienza di comparizione del 6.07.2023 il procuratore di parte attrice, viste le difese di controparte, precisava la domanda chiedendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 5, c.p.c. anche l'accertamento della qualità di erede in capo alla convenuta.
Il Giudice, rigettata la preliminare eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 14.12.2023. F. Le parti attrici provvedevano al deposito di tutte e tre le memorie ex art. 183, comma 6, mentre la controparte provvedeva al deposito della sola seconda memoria.
All'esito dell'udienza in data 14.12.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti e, in particolare, quanto alle parti attrici, l'ordine di esibizione dell'integrale del documento sub. 5 depositato per estratto dalla controparte (testamento olografo IG.ra ) e, quanto Parte_3 alla parte convenuta, la prova per testi e per interpello, rinviando per l'assunzione Dopo alcuni rinvii per sentire uno dei testi ammessi, il procuratore di parte convenuta dato atto della mancata comparsa del teste, rinunciava alla relativa escussione e,
pagina 2 di 4 dall'altro, insisteva nella istanza di ammissione alla prova tardiva come articolata in atti. Il procuratore di parte attrice si opponeva alla richiesta di controparte evidenziando, da un lato, la mancata richiesta di rimessione in termini e la mancata dimostrazione dei fatti che ne giustificherebbero l'ammissione tardiva e, dall'altro, la relativa irrilevanza, chiedendo comunque, in caso di ammissione, termine per prova contraria. Il Tribunale rigettava la richiesta istruttoria tardiva avanzata di controparte, rinviando per la precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta, in seguito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle difese conclusionali.
Deve preliminarmente darsi atto della cessata materia del contendere in relazione alla domanda principale di restituzione dell'immobile dopo il consolidamento dell'usufrutto che ha reso illegittimo il protrarsi dell'occupazione dello stesso. La convenuta infatti dopo poco tempo dalla notificazione dell'atto di citazione ha restituito l'immobile stesso, in tal modo rendendo priva di interesse l'invocata domanda di rilascio.
Il fatto che tale richiesta di rilascio sia stata oggetto di adempimento solo dopo l'introduzione del giudizio non rende la condotta della parte convenuta giustificata, il che rileva sotto il profilo della soccombenza virtuale, essendo stata dimostrata la preventiva comunicazione con mail fin dal 22.12.2022 (doc. 5).
Né può ritenersi giustificato l'inadempimento da una legittima causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, atteso che il ritardo è dipeso evidentemente da un difetto di programmazione, imputabile alla parte convenuta, e atteso il carattere non oggettivo e non assoluto di tale inadempimento.
Riguardo alla domanda di risarcimento dei danni da illegittima o abusiva occupazione, la stessa deve essere rigettata in quanto parte attrice non ha né allegato né documentato il concreto danno da mancato guadagno che avrebbe subito in conseguenza del breve periodo di protrazione dell'occupazione.
Costituisce, infatti, ormai ius receptum e diritto vivente il principio di diritto sancito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022) in base al quale, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i pagina 3 di 4 fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante.
Ebbene, nel caso in esame, parte attrice si è limitata a far discendere la prova dell'esistenza di un danno risarcibile dal valore locativo da lei stimato dell'immobile senza dedurre né documentare alcun “danno conseguenza” della indisponibilità del bene. In particolare, non ha dedotto se non implicitamente che lo avrebbe effettivamente locato e non ha in alcun modo documentato che l'immobile in tale lasso di tempo fosse in condizioni per essere locato in modo redditizio. Anzi, nella documentazione allegata alla memoria istruttoria, risulta un preventivo di ristrutturazione dell'appartamento da parte di una società del settore, che consente di ipotizzare che l'immobile non fosse idoneo alla locazione.
In ogni caso, facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza, è davvero difficile ipotizzare che l'immobile avrebbe potuto esser locato in un lasso di tempo così breve, necessario solo a reperire un inquilino e locare l'immobile, oltre che a ristrutturarlo.
Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza parziale della convenuta e ridotte in modo proporzionale del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale di restituzione o rilascio dell'immobile per cui è lite;
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. Compensa tra le parti le spese nella misura del 50% e condanna
[...]
al pagamento in favore degli attori del restante 50% Controparte_1 che liquida in € 300,00 per spese vive ed € 1.904,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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