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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1401/2019 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 23/05/2019 al n. 1401/2019 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._2
dagli avv.ti Giuseppe Iacoviello, Donato Bellasalma e Mauro Lotumulo, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec dei propri difensori;
ATTORI e CONVENUTI IN VIA RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ettore Lo Nigro Guida, presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera alla
Piazza G. Matteotti n. 10;
CONVENUTO e ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
NONCHÉ
C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ettore Lo Nigro Guida, presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera alla Piazza G. Matteotti n. 10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Proc. n. 1401/2019 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 13/05/2019, ritualmente notificato, e Parte_1 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_3 [...]
Contr (sin d'ora, per brevità, e la società al fine di Controparte_2 Controparte_1 conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei rapporti di conto corrente nn. 1396,49, 1368,51, 1399,281 e dei relativi saldi per l'evidente usurarietà degli stessi, sia originaria che sopravvenuta, per assenza di forma scritta ad substantiam, per
l'illegittimità tanto della capitalizzazione trimestrale quanto delle variazioni unilaterali Contr delle condizioni economiche applicate da n grave violazione di legge, per assenza di trasparenza bancaria, per prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale e per tutte le altre contestazioni sollevate. 2) Per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme ingiustamente pretese dalla cessionaria pari rispettivamente ad € CP_1
11.031,13 ed € 33.382,93, che non sono quindi dovute dagli attori. 3) Condannare
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale/morale da usura e Controparte_2 patrimoniale per la chiusura dell'impresa agricola della sig.ra in Parte_1
conseguenza delle illegittime segnalazioni a sofferenza ed incaglio inviate negli anni in controversia alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e alle banche dati private Crif per un importo complessivo di euro 7.000, salvo diversa somma (maggiore e/o minore) che dovesse essere ritenuta di giustizia”. Contr 1.1. Gli attori esponevano: di aver ripetutamente contestato a l'illegittimità dei rapporti bancari intessuti con la filiale di Lavello, e precisamente l'apertura non autorizzata del conto corrente n. 13299,28 per l'accredito del credito agrario che la cliente aveva pattuito per l'importo di € 11.000,00, invece da regolarsi, secondo contratto, con apertura di conto corrente numero 1396,49, e tanto con addebito dei relativi costi di gestione, confluiti sul conto corrente numero 1368,51 intestato alla stessa e al coniuge Parte_1
di aver contestato l'assenza di sottoscrizione di alcun contratto in Parte_2
ordine al rapporto di conto corrente n. 13299,28, diffidando la banca dal provvedere all'addebito delle relative poste passive;
di non aver mai ricevuto alcun estratto conto corrente in ordine ai rapporti indicati;
di aver subito, in relazione alle poste passive illegittimamente pretese, segnalazioni alla centrale dei rischi di Bankitalia e alle Crif private, tali da condurre alla chiusura dell'impresa agricola gestita da ambedue i coniugi;
di aver inutilmente esperito il tentativo di mediazione.
2 Proc. n. 1401/2019 R.G.
1.2. In diritto, gli attori eccepivano: l'usurarietà dei tassi praticati;
l'usurarietà della commissione di massimo scoperto;
la nullità dei contratti per assenza di sottoscrizione, e dunque l'illegittimità di tutte le condizioni economiche praticate, in quanto non pattuite per iscritto;
l'indebito esercizio dello ius variandi; l'omessa indicazione del TAEG.
1.3. Precisavano che, pur a fronte dell'intervenuta cessione dei crediti oggetto dei rapporti Contr bancari per cui è causa in favore di la cedente veniva evocata in Controparte_1 giudizio in ragione dell'omessa consegna della documentazione contabile inerente agli Contr anzidetti conti correnti, e in virtù della responsabilità attribuita a per le illegittime segnalazioni della sig.ra quale cattiva pagatrice. Parte_1
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del 18/01/2020, la società avversando nel merito la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1
e dispiegando domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna della controparte al pagamento di € 44.288,72, oltre interessi, a titolo di debitoria residua derivante dai saldi di chiusura degli anzidetti conti correnti e dalle aperture di credito ivi confluite.
Si costituiva altresì, con comparsa del 21/01/2020, la , avversando la domanda CP_4
attorea nel merito e, pertanto, concludendo per il relativo rigetto.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica e relativa integrazione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 02/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, è d'uopo evidenziare come oggetto del contendere (quanto alla domanda attorea principale) sia anzitutto l'accertamento dei saldi effettivi dei conti correnti di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione;
viene dunque in rilievo una domanda di accertamento negativo del credito.
4.1. Così qualificata la domanda attorea, occorre premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
4.2. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo, l'onere probatorio che grava sull'istante (in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le
3 Proc. n. 1401/2019 R.G.
tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n.
11294/2020).
4.3. In particolare, laddove l'incompletezza degli estratti conto può essere sanata – anche attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, come chiarito dalla giurisprudenza ormai maggioritaria – l'omessa produzione dei titoli contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del documento contrattuale è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass.
n. 1547/2022; Cass. n. 33009/2019).
4.4. E infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive
– assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
4.5. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
4.6. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova
4 Proc. n. 1401/2019 R.G.
applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
4.7. Tali criteri di riparto non mutano allorquando sia dispiegata una domanda riconvenzionale dalla parte convenuta, essendo, in tal caso, ciascuna parte chiamata a dare dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa: la giurisprudenza di legittimità, nel caso di azioni reciproche, ha infatti confermato che, essendo sia la che il correntista CP_2
onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione del estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione, di modo che, in mancanza di prove quanto alle movimentazioni occorse nel periodo iniziale del rapporto (non documentato), la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa, e il rapporto di dare-avere andrà ricostruito in base agli estratti conto prodotti in giudizio (Cass. n. 23852/2020; Cass. n. 22387/2021; Cass. n. 22388/2021; Cass.
Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022, secondo la quale “In tema di rapporti di conto corrente bancario, ogni qualvolta sia accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica
l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto”).
4.8. La questione del riparto degli oneri probatori in subiecta materia è stata ulteriormente sceverata e approfondita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta peraltro in fattispecie analoghe alla presente (ovvero in controversie connotate da una domanda di ripetizione di indebito da parte del cliente a cui si contrappone una domanda riconvenzionale di pagamento avanzata dall'istituto bancario): nello specifico, nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1763 del 17/01/2024, si legge testualmente che “[…]nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo
5 Proc. n. 1401/2019 R.G.
scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n.
22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n.
23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, ... anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. […]”; specificamente soffermandosi CP_5 sulle conseguenze delle omissioni documentali, la Corte della legittimità chiarisce che “[…] se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: i) per
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quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente
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documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che
l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto” (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024, con sottolineatura del redigente;
conforme anche la successiva Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024).
4.9. A ciò deve aggiungersi il fatto che la giurisprudenza ha delineato diversi criteri di riparto probatorio qualora venga dallo stesso correntista dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultralegali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib.
Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 Email_2
in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero Email_3 che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
5. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche rilevanti nel caso di specie, venendo al merito, occorre prendere le mosse dall'espletata CTU, le cui risultanze, in quanto coerenti con la documentazione in atti e congruamente motivate, il Tribunale ritiene utilizzabili al fine di delibare le domande quivi incardinate.
5.1. Il consulente, ante omnia, ha operato una ricognizione dei rapporti di causa, rappresentati da: a) Conto corrente n. 1368,51 cointestato ai sig.ri coniugi e Pt_2
Contr
, acceso in data 21/12/2005 presso la filiale di Lavello della banca al fine Parte_1 di gestire un finanziamento agrario di euro 24.822,50; b) Conto corrente “tecnico” n.
1396,49 intestato a , sul quale la concedeva un ulteriore Parte_1 CP_4
8 Proc. n. 1401/2019 R.G.
fido agrario CAE di € 11.000,00; c) Conto corrente n. 1399,28 intestato a Parte_1
.
[...]
Il CTU, inoltre, sulla scorta della documentazione disponibile, evidenzia come vi sia una
“circolarità dei rapporti oggetto di causa, intesa come interdipendenza e correlazione simultanea”, sottolineando come “ognuno di detti conti sviluppa relazioni con i restanti”
(pag. 9 CTU),
5.2. In seconda battuta il CTU ha riscontrato delle gravi (e pregiudizievoli) carenze documentali, rappresentando come, con riguardo al Conto corrente n. 1368,51, non si riscontri alcun estratto conto né documentazione contrattuale;
con riguardo al Conto corrente n. 1396,49, il CTU ha evidenziato che, ad esclusione di una “Lettera-Contratto di credito” e di un tabulato contabile al 31/03/2006 rigenerato dagli archivi della banca riferito alla messa a disposizione dell'affidamento (contenente un unico movimento con data contabile e data valuta 20/03/2006 con importo a debito di euro 11.000,00 con la seguente descrizione: “A favore Disponibilità Affidamento” cod.rif. Parte_2 Parte_1
07493300300285), “Non sono presenti altre schede contabili e tantomeno estratti conto, riassunti scalari, elenco movimenti, elementi per il conteggio delle competenze e riepilogo competenze fino alla data di chiusura del 30/11/2017”, sottolineando come “Tale deficienza documentale non permette una ricostruzione del saldo in quanto non è possibile verificare che ci siano stati nel corso del tempo ulteriori addebiti e/o accrediti, non permette di verificare la corretta applicazione della normativa anti-usura e la corretta applicazione degli interessi e/o delle commissioni che, a partire dal 30/06/2008, sono state puntualmente addebitate trimestralmente sul c/c 1399,28 attraverso movimenti con dicitura “Giro competenze da c/c 1396,49”. (pag. 13 CTU); infine, quanto al Conto corrente n. 1399,28, il consulente ha evidenziato come siano presenti, agli atti, solamente le schede contabili rigenerate dalla banca nelle quali, come avvenuto per il conto 1396,49, non sono dettagliati gli elementi per il conteggio delle competenze e il riepilogo delle competenze stesse, ciò che “non permette di verificare la corretta applicazione dei tassi di interesse che, essendo il contratto del conto corrente soggetto allo potrebbero essere stati variati CP_6
rispetto a quelli inizialmente previsti;
inoltre non permette di verificare la corretta applicazione della normativa anti-usura in quanto non vi è il dettaglio degli interessi, le commissioni e le spese, dati fondamentali per l'espletamento del calcolo dei tassi da rapportare ai tassi soglia” (pag. 14 CTU).
5.3. In ragione di ciò, il consulente ha chiarito, in ordine alla metodologia di ricalcolo dei rapporti dare/avere, quanto, per comodità, si riporta di seguito:
9 Proc. n. 1401/2019 R.G.
“Il conto n. 1368,51 non risulta ricostruibile a causa della mancata produzione della documentazione relativa sia alla parte contrattuale sia in riferimento agli estratti conto comprensivi di elenco movimenti, elementi per il conteggio competenze e riepilogo competenze dalla data di apertura alla data di chiusura, pertanto non è possibile accertarne il saldo ed effettuare le verifiche richieste in termini di usura;
”
“Il conto tecnico n. 1396,49 non risulta ricostruibile e non può essere sottoposto alla verifica del rispetto della normativa anti-usura a causa della mancata produzione della documentazione relativa alla evoluzione nel tempo del rapporto ed in particolare agli estratti conto comprensivi di elenco movimenti, elementi per il conteggio competenze e riepilogo competenze a partire dal 31/03/2006 e fino al 30/11/2017; in ogni caso essendo presente il contratto iniziale ed essendo stata verificata, attraverso l'unica scheda contabile prodotta, l'effettiva messa a disposizione dell'affidamento concesso, si ritiene, come descritto sopra, di dover evidenziare, in via prudenziale e lasciando comunque ogni eventuale più ampia decisione in merito all'Ill.mo G.I., che nulla lasci intendere che tale affidamento sia stato ridotto o estinto quindi il saldo residuo al 30/11/2017 presumibilmente corrisponde all'importo iniziale messo a disposizione, ossia euro 11.000,00; in riferimento alle competenze prodottesi in costanza di rapporto e addebitate trimestralmente sul conto ordinario n. 1399,28 a partire dal 30/06/2008, queste, si ritiene, debbano essere ricalcolate ed in particolare gli interessi debitori applicando i tassi minimi Bot dei 12 mesi precedenti in quanto, seppur risultano pattuiti gli interessi convenzionali nella lettera-contratto, la mancata produzione documentale non permette di verificare in concreto le modalità di applicazione e il corretto calcolo degli stessi;
la commissione di massimo scoperto, si ritiene debba essere esclusa perché seppur prevista in contratto non vi è documentazione contabile che evidenzi la modalità di calcolo e la corretta applicazione della stessa. Le competenze così ricalcolate (Allegato C) sono state inserite nella ricostruzione IPOTESI
A relativa al c/c n. 1399,28.”
“Il conto ordinario n. 1399,28 risulta completamente ricostruibile ai fini della rielaborazione del saldo di conto corrente, al contrario la verifica ai fini della normativa anti-usura può essere effettuata esclusivamente a partire dal IV trimestre 2008 in quanto da tale data sono presenti gli estratti conto completi di elenco movimenti, elementi per il conteggio delle competenze e riepilogo competenze necessari ai fini del rilevamento dei tassi applicati da confrontare con i tassi soglia.
10 Proc. n. 1401/2019 R.G.
Per il periodo precedente, ossia dal 20/03/2006 al 30/09/2008, in presenza solo ed esclusivamente delle schede contabili che non permettono di verificare concretamente le modalità di calcolo degli interessi, come adottato precedentemente in riferimento al conto tecnico, questi devono essere calcolati applicando i tassi minimi e massimi dei Bot dei 12 mesi precedenti.”.
5.4. Su tali basi, il CTU è pervenuto a formulare tre ipotesi ricostruttive in merito al conto corrente n. 1399,28, unico ritenuto ricostruibile: quella connotata dalla lett. A) porta, alla data del 30/11/2017, giorno di chiusura dell'ultimo estratto conto prodotto agli atti, ad un debito del cliente di € 1.121,83; quella di cui alla lett. B.1 (caratterizzata dal mantenimento delle competenze derivanti dal c/c 1396,49 come risultanti da estratto conto, nonostante l'assenza di documentazione contrattuale e contabile precisa) porta ad un debito del cliente di € 22.756,78; quella di cui alla lett. B.2 (connotata dall'espunzione totale degli addebiti provenienti da c/c 1396,49 e da c/c 1368,51), conduce, sempre alla data del 30/11/2017, giorno di chiusura dell'ultimo estratto conto prodotto agli atti, ad un credito del cliente di €
5.905,15.
5.5. Tali conclusioni, inoltre, sono state integrate all'esito del conferimento di un incarico ulteriore, volto a riconteggiare i rapporti partendo dal cd. saldo zero: in questo caso (come da conclusioni rese con CTU integrativa depositata in data 22/12/2021), la ricostruzione A) porta ad € 2.380,29 a debito del cliente, quella B.1 ad € 23.393,28 a debito del cliente e quella B.2 ad € 88,93 a debito del cliente.
6. Orbene, la scelta dell'ipotesi ricostruttiva corretta non può prescindere dal richiamo ai principi poc'anzi esposti circa il riparto dell'onere probatorio: se è vero che gli attori hanno incardinato un giudizio volto a conseguire un accertamento negativo del credito, è altrettanto
CP vero che la società cessionaria ha dispiegato una domanda riconvenzionale, così addossandosi l'onere di dimostrare, sul piano giuridico e contabile, la spettanza delle somme pretese;
inoltre, è sin dall'atto introduttivo che gli attori hanno contestato l'omessa stipula per iscritto delle condizioni applicate (sub specie di carenza dei contratti e di sottoscrizione), il ché trasla l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di una valida pattuizione in capo all'istituto di credito.
Se così è, pare evidente che le carenze documentali riscontrate dal CTU (relative sia ai titoli contrattuali che alle evidenze contabili) vanno poste a carico della convenuta/attrice riconvenzionale, con la conseguenza che tutte le poste relative ai rapporti del c/c n. 1396,49
e dell'altro conto corrente n. 1368,51 non possono in alcun modo riconoscersi in suo favore;
11 Proc. n. 1401/2019 R.G.
il ché, specularmente, induce a ritenere non condivisibili le ipotesi ricostruttive A e B.
1. profilate dal consulente.
Né vi osta il rilievo, operato dalla convenuta, per cui, trattandosi di conti tecnici, le relative sorti sono ininfluenti rispetto al conto corrente principale, n. 1399,28: invero, laddove ad un conto corrente siano collegati conti “satellite”, i cui saldi negativi vengono addebitati sul primo (come nel caso di specie) non può ignorarsene la rilevanza al fine di vagliare l'effettivo andamento del rapporto.
Tanto si ricava, per relationem, dalla pronuncia n. 30848 del 6/11/2023 della Corte di
Cassazione, in cui, nel delibare un caso analogo a quello di specie, i giudici della legittimità hanno condiviso la soluzione per cui, nell'operare una ricostruzione dell'andamento di un rapporto di conto corrente, vadano ricompresi anche i conti “satellite” i cui saldi negativi siano stati addebitati nel conto corrente principale.
7. La conclusione è che l'ipotesi ricostruttiva condivisibile è quella B.2 articolata nella prima CTU (depositata il 12/08/2021), ovvero quella secondo cui, alla data del 30/11/2017, giorno di chiusura dell'ultimo estratto conto prodotto agli atti, il saldo del rapporto di conto corrente n. 1399,28 è a credito del cliente per l'importo di € 5.905,15.
Tale soluzione si impone in quanto, da un lato (come supra ampiamente enucleato) le carenze documentali relative ai conti “satellite” – a addossarsi a carico della parte convenuta/attrice riconvenzionale – impongono l'annullamento di ogni posta debitoria ad essi relativa, come effettivamente operato in tale ipotesi ricostruttiva;
da altro lato, non è necessario provvedere (come fatto dal CTU nella consulenza integrativa) ad azzerare il saldo iniziale, dal momento che esso è risultato ricostruibile.
8. Ne consegue che la domanda di accertamento dispiegata dagli attori va accolta, e per l'effetto va accertato e dichiarato che il saldo del rapporto di conto corrente n. 1399,28 è, alla data del 30/11/2017, a credito del cliente per l'importo di € 5.905,15, laddove nulla è dovuto in relazione ai c/c n. 1396,49 e n. 1368,51.
9. È appena il caso di rilevare che, riscontrata l'assenza di una posizione debitoria a carico degli attori, la domanda riconvenzionale dispiegata da è destituita di ogni Controparte_1
fondamento, e pertanto va rigettata.
10. Infine, si presenta meritevole di reiezione la domanda risarcitoria dispiegata dagli
Contr attori nei confronti di la stessa è rimasta del tutto sfornita di prova in ordine al profilo del quantum debeatur, alla cui dimostrazione non avrebbe contribuito tampoco l'ammissione della prova testimoniale richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., la cui formulazione non presenta capi di prova utili a tal scopo.
12 Proc. n. 1401/2019 R.G.
Tanto preclude anche il ricorso al potere di liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Tale norma, infatti, codifica uno strumento di liquidazione del danno rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 1636/2020), il cui esercizio è, però, limitato ai soli casi in cui, provata l'effettiva esistenza di danni risarcibili (Cass. n. 20889/2016; Cass. n.
4310/2018), risulti obiettivamente impossibile o eccessivamente difficile provare il nocumento nel suo preciso ammontare (Cass. n. 2831/2021; Cass. n. 8941/2022, sottolineatura aggiunta), posto che la liquidazione equitativa è funzionale a sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non assume valenza surrogatoria della prova (Cass. n. 13288/2007).
Così come non può trovare seguito la richiesta, articolata in comparsa conclusionale, di condanna delle convenute alla restituzione della somma a credito risultante dalla ricostruzione operata dal CTU, posto che tale domanda è stata formulata per la prima volta soltanto in sede conclusionale, e pertanto è inammissibile.
11. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali, in ragione della reciproca soccombenza, possono interamente compensarsi tra tutte le parti in causa.
12. Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n.
1401/2019/2014 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. 1399,28 è, alla data del
30/11/2017, a credito del cliente per l'importo di € 5.905,15, laddove nulla è dovuto in relazione ai c/c n. 1396,49 e n. 1368,51;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno dispiegata dagli attori nei confronti della convenuta Controparte_2
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Controparte_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, e pone gli oneri di consulenza, come liquidati con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 15/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 23/05/2019 al n. 1401/2019 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._2
dagli avv.ti Giuseppe Iacoviello, Donato Bellasalma e Mauro Lotumulo, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec dei propri difensori;
ATTORI e CONVENUTI IN VIA RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ettore Lo Nigro Guida, presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera alla
Piazza G. Matteotti n. 10;
CONVENUTO e ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
NONCHÉ
C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ettore Lo Nigro Guida, presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera alla Piazza G. Matteotti n. 10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Proc. n. 1401/2019 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 13/05/2019, ritualmente notificato, e Parte_1 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_3 [...]
Contr (sin d'ora, per brevità, e la società al fine di Controparte_2 Controparte_1 conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei rapporti di conto corrente nn. 1396,49, 1368,51, 1399,281 e dei relativi saldi per l'evidente usurarietà degli stessi, sia originaria che sopravvenuta, per assenza di forma scritta ad substantiam, per
l'illegittimità tanto della capitalizzazione trimestrale quanto delle variazioni unilaterali Contr delle condizioni economiche applicate da n grave violazione di legge, per assenza di trasparenza bancaria, per prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale e per tutte le altre contestazioni sollevate. 2) Per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme ingiustamente pretese dalla cessionaria pari rispettivamente ad € CP_1
11.031,13 ed € 33.382,93, che non sono quindi dovute dagli attori. 3) Condannare
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale/morale da usura e Controparte_2 patrimoniale per la chiusura dell'impresa agricola della sig.ra in Parte_1
conseguenza delle illegittime segnalazioni a sofferenza ed incaglio inviate negli anni in controversia alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e alle banche dati private Crif per un importo complessivo di euro 7.000, salvo diversa somma (maggiore e/o minore) che dovesse essere ritenuta di giustizia”. Contr 1.1. Gli attori esponevano: di aver ripetutamente contestato a l'illegittimità dei rapporti bancari intessuti con la filiale di Lavello, e precisamente l'apertura non autorizzata del conto corrente n. 13299,28 per l'accredito del credito agrario che la cliente aveva pattuito per l'importo di € 11.000,00, invece da regolarsi, secondo contratto, con apertura di conto corrente numero 1396,49, e tanto con addebito dei relativi costi di gestione, confluiti sul conto corrente numero 1368,51 intestato alla stessa e al coniuge Parte_1
di aver contestato l'assenza di sottoscrizione di alcun contratto in Parte_2
ordine al rapporto di conto corrente n. 13299,28, diffidando la banca dal provvedere all'addebito delle relative poste passive;
di non aver mai ricevuto alcun estratto conto corrente in ordine ai rapporti indicati;
di aver subito, in relazione alle poste passive illegittimamente pretese, segnalazioni alla centrale dei rischi di Bankitalia e alle Crif private, tali da condurre alla chiusura dell'impresa agricola gestita da ambedue i coniugi;
di aver inutilmente esperito il tentativo di mediazione.
2 Proc. n. 1401/2019 R.G.
1.2. In diritto, gli attori eccepivano: l'usurarietà dei tassi praticati;
l'usurarietà della commissione di massimo scoperto;
la nullità dei contratti per assenza di sottoscrizione, e dunque l'illegittimità di tutte le condizioni economiche praticate, in quanto non pattuite per iscritto;
l'indebito esercizio dello ius variandi; l'omessa indicazione del TAEG.
1.3. Precisavano che, pur a fronte dell'intervenuta cessione dei crediti oggetto dei rapporti Contr bancari per cui è causa in favore di la cedente veniva evocata in Controparte_1 giudizio in ragione dell'omessa consegna della documentazione contabile inerente agli Contr anzidetti conti correnti, e in virtù della responsabilità attribuita a per le illegittime segnalazioni della sig.ra quale cattiva pagatrice. Parte_1
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del 18/01/2020, la società avversando nel merito la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1
e dispiegando domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna della controparte al pagamento di € 44.288,72, oltre interessi, a titolo di debitoria residua derivante dai saldi di chiusura degli anzidetti conti correnti e dalle aperture di credito ivi confluite.
Si costituiva altresì, con comparsa del 21/01/2020, la , avversando la domanda CP_4
attorea nel merito e, pertanto, concludendo per il relativo rigetto.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica e relativa integrazione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 02/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, è d'uopo evidenziare come oggetto del contendere (quanto alla domanda attorea principale) sia anzitutto l'accertamento dei saldi effettivi dei conti correnti di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione;
viene dunque in rilievo una domanda di accertamento negativo del credito.
4.1. Così qualificata la domanda attorea, occorre premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
4.2. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo, l'onere probatorio che grava sull'istante (in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le
3 Proc. n. 1401/2019 R.G.
tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n.
11294/2020).
4.3. In particolare, laddove l'incompletezza degli estratti conto può essere sanata – anche attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, come chiarito dalla giurisprudenza ormai maggioritaria – l'omessa produzione dei titoli contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del documento contrattuale è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass.
n. 1547/2022; Cass. n. 33009/2019).
4.4. E infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive
– assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
4.5. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
4.6. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova
4 Proc. n. 1401/2019 R.G.
applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
4.7. Tali criteri di riparto non mutano allorquando sia dispiegata una domanda riconvenzionale dalla parte convenuta, essendo, in tal caso, ciascuna parte chiamata a dare dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa: la giurisprudenza di legittimità, nel caso di azioni reciproche, ha infatti confermato che, essendo sia la che il correntista CP_2
onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione del estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione, di modo che, in mancanza di prove quanto alle movimentazioni occorse nel periodo iniziale del rapporto (non documentato), la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa, e il rapporto di dare-avere andrà ricostruito in base agli estratti conto prodotti in giudizio (Cass. n. 23852/2020; Cass. n. 22387/2021; Cass. n. 22388/2021; Cass.
Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022, secondo la quale “In tema di rapporti di conto corrente bancario, ogni qualvolta sia accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica
l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto”).
4.8. La questione del riparto degli oneri probatori in subiecta materia è stata ulteriormente sceverata e approfondita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta peraltro in fattispecie analoghe alla presente (ovvero in controversie connotate da una domanda di ripetizione di indebito da parte del cliente a cui si contrappone una domanda riconvenzionale di pagamento avanzata dall'istituto bancario): nello specifico, nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1763 del 17/01/2024, si legge testualmente che “[…]nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo
5 Proc. n. 1401/2019 R.G.
scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n.
22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n.
23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, ... anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. […]”; specificamente soffermandosi CP_5 sulle conseguenze delle omissioni documentali, la Corte della legittimità chiarisce che “[…] se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: i) per
6 Proc. n. 1401/2019 R.G.
quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente
7 Proc. n. 1401/2019 R.G.
documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che
l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto” (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024, con sottolineatura del redigente;
conforme anche la successiva Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024).
4.9. A ciò deve aggiungersi il fatto che la giurisprudenza ha delineato diversi criteri di riparto probatorio qualora venga dallo stesso correntista dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultralegali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib.
Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 Email_2
in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero Email_3 che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
5. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche rilevanti nel caso di specie, venendo al merito, occorre prendere le mosse dall'espletata CTU, le cui risultanze, in quanto coerenti con la documentazione in atti e congruamente motivate, il Tribunale ritiene utilizzabili al fine di delibare le domande quivi incardinate.
5.1. Il consulente, ante omnia, ha operato una ricognizione dei rapporti di causa, rappresentati da: a) Conto corrente n. 1368,51 cointestato ai sig.ri coniugi e Pt_2
Contr
, acceso in data 21/12/2005 presso la filiale di Lavello della banca al fine Parte_1 di gestire un finanziamento agrario di euro 24.822,50; b) Conto corrente “tecnico” n.
1396,49 intestato a , sul quale la concedeva un ulteriore Parte_1 CP_4
8 Proc. n. 1401/2019 R.G.
fido agrario CAE di € 11.000,00; c) Conto corrente n. 1399,28 intestato a Parte_1
.
[...]
Il CTU, inoltre, sulla scorta della documentazione disponibile, evidenzia come vi sia una
“circolarità dei rapporti oggetto di causa, intesa come interdipendenza e correlazione simultanea”, sottolineando come “ognuno di detti conti sviluppa relazioni con i restanti”
(pag. 9 CTU),
5.2. In seconda battuta il CTU ha riscontrato delle gravi (e pregiudizievoli) carenze documentali, rappresentando come, con riguardo al Conto corrente n. 1368,51, non si riscontri alcun estratto conto né documentazione contrattuale;
con riguardo al Conto corrente n. 1396,49, il CTU ha evidenziato che, ad esclusione di una “Lettera-Contratto di credito” e di un tabulato contabile al 31/03/2006 rigenerato dagli archivi della banca riferito alla messa a disposizione dell'affidamento (contenente un unico movimento con data contabile e data valuta 20/03/2006 con importo a debito di euro 11.000,00 con la seguente descrizione: “A favore Disponibilità Affidamento” cod.rif. Parte_2 Parte_1
07493300300285), “Non sono presenti altre schede contabili e tantomeno estratti conto, riassunti scalari, elenco movimenti, elementi per il conteggio delle competenze e riepilogo competenze fino alla data di chiusura del 30/11/2017”, sottolineando come “Tale deficienza documentale non permette una ricostruzione del saldo in quanto non è possibile verificare che ci siano stati nel corso del tempo ulteriori addebiti e/o accrediti, non permette di verificare la corretta applicazione della normativa anti-usura e la corretta applicazione degli interessi e/o delle commissioni che, a partire dal 30/06/2008, sono state puntualmente addebitate trimestralmente sul c/c 1399,28 attraverso movimenti con dicitura “Giro competenze da c/c 1396,49”. (pag. 13 CTU); infine, quanto al Conto corrente n. 1399,28, il consulente ha evidenziato come siano presenti, agli atti, solamente le schede contabili rigenerate dalla banca nelle quali, come avvenuto per il conto 1396,49, non sono dettagliati gli elementi per il conteggio delle competenze e il riepilogo delle competenze stesse, ciò che “non permette di verificare la corretta applicazione dei tassi di interesse che, essendo il contratto del conto corrente soggetto allo potrebbero essere stati variati CP_6
rispetto a quelli inizialmente previsti;
inoltre non permette di verificare la corretta applicazione della normativa anti-usura in quanto non vi è il dettaglio degli interessi, le commissioni e le spese, dati fondamentali per l'espletamento del calcolo dei tassi da rapportare ai tassi soglia” (pag. 14 CTU).
5.3. In ragione di ciò, il consulente ha chiarito, in ordine alla metodologia di ricalcolo dei rapporti dare/avere, quanto, per comodità, si riporta di seguito:
9 Proc. n. 1401/2019 R.G.
“Il conto n. 1368,51 non risulta ricostruibile a causa della mancata produzione della documentazione relativa sia alla parte contrattuale sia in riferimento agli estratti conto comprensivi di elenco movimenti, elementi per il conteggio competenze e riepilogo competenze dalla data di apertura alla data di chiusura, pertanto non è possibile accertarne il saldo ed effettuare le verifiche richieste in termini di usura;
”
“Il conto tecnico n. 1396,49 non risulta ricostruibile e non può essere sottoposto alla verifica del rispetto della normativa anti-usura a causa della mancata produzione della documentazione relativa alla evoluzione nel tempo del rapporto ed in particolare agli estratti conto comprensivi di elenco movimenti, elementi per il conteggio competenze e riepilogo competenze a partire dal 31/03/2006 e fino al 30/11/2017; in ogni caso essendo presente il contratto iniziale ed essendo stata verificata, attraverso l'unica scheda contabile prodotta, l'effettiva messa a disposizione dell'affidamento concesso, si ritiene, come descritto sopra, di dover evidenziare, in via prudenziale e lasciando comunque ogni eventuale più ampia decisione in merito all'Ill.mo G.I., che nulla lasci intendere che tale affidamento sia stato ridotto o estinto quindi il saldo residuo al 30/11/2017 presumibilmente corrisponde all'importo iniziale messo a disposizione, ossia euro 11.000,00; in riferimento alle competenze prodottesi in costanza di rapporto e addebitate trimestralmente sul conto ordinario n. 1399,28 a partire dal 30/06/2008, queste, si ritiene, debbano essere ricalcolate ed in particolare gli interessi debitori applicando i tassi minimi Bot dei 12 mesi precedenti in quanto, seppur risultano pattuiti gli interessi convenzionali nella lettera-contratto, la mancata produzione documentale non permette di verificare in concreto le modalità di applicazione e il corretto calcolo degli stessi;
la commissione di massimo scoperto, si ritiene debba essere esclusa perché seppur prevista in contratto non vi è documentazione contabile che evidenzi la modalità di calcolo e la corretta applicazione della stessa. Le competenze così ricalcolate (Allegato C) sono state inserite nella ricostruzione IPOTESI
A relativa al c/c n. 1399,28.”
“Il conto ordinario n. 1399,28 risulta completamente ricostruibile ai fini della rielaborazione del saldo di conto corrente, al contrario la verifica ai fini della normativa anti-usura può essere effettuata esclusivamente a partire dal IV trimestre 2008 in quanto da tale data sono presenti gli estratti conto completi di elenco movimenti, elementi per il conteggio delle competenze e riepilogo competenze necessari ai fini del rilevamento dei tassi applicati da confrontare con i tassi soglia.
10 Proc. n. 1401/2019 R.G.
Per il periodo precedente, ossia dal 20/03/2006 al 30/09/2008, in presenza solo ed esclusivamente delle schede contabili che non permettono di verificare concretamente le modalità di calcolo degli interessi, come adottato precedentemente in riferimento al conto tecnico, questi devono essere calcolati applicando i tassi minimi e massimi dei Bot dei 12 mesi precedenti.”.
5.4. Su tali basi, il CTU è pervenuto a formulare tre ipotesi ricostruttive in merito al conto corrente n. 1399,28, unico ritenuto ricostruibile: quella connotata dalla lett. A) porta, alla data del 30/11/2017, giorno di chiusura dell'ultimo estratto conto prodotto agli atti, ad un debito del cliente di € 1.121,83; quella di cui alla lett. B.1 (caratterizzata dal mantenimento delle competenze derivanti dal c/c 1396,49 come risultanti da estratto conto, nonostante l'assenza di documentazione contrattuale e contabile precisa) porta ad un debito del cliente di € 22.756,78; quella di cui alla lett. B.2 (connotata dall'espunzione totale degli addebiti provenienti da c/c 1396,49 e da c/c 1368,51), conduce, sempre alla data del 30/11/2017, giorno di chiusura dell'ultimo estratto conto prodotto agli atti, ad un credito del cliente di €
5.905,15.
5.5. Tali conclusioni, inoltre, sono state integrate all'esito del conferimento di un incarico ulteriore, volto a riconteggiare i rapporti partendo dal cd. saldo zero: in questo caso (come da conclusioni rese con CTU integrativa depositata in data 22/12/2021), la ricostruzione A) porta ad € 2.380,29 a debito del cliente, quella B.1 ad € 23.393,28 a debito del cliente e quella B.2 ad € 88,93 a debito del cliente.
6. Orbene, la scelta dell'ipotesi ricostruttiva corretta non può prescindere dal richiamo ai principi poc'anzi esposti circa il riparto dell'onere probatorio: se è vero che gli attori hanno incardinato un giudizio volto a conseguire un accertamento negativo del credito, è altrettanto
CP vero che la società cessionaria ha dispiegato una domanda riconvenzionale, così addossandosi l'onere di dimostrare, sul piano giuridico e contabile, la spettanza delle somme pretese;
inoltre, è sin dall'atto introduttivo che gli attori hanno contestato l'omessa stipula per iscritto delle condizioni applicate (sub specie di carenza dei contratti e di sottoscrizione), il ché trasla l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di una valida pattuizione in capo all'istituto di credito.
Se così è, pare evidente che le carenze documentali riscontrate dal CTU (relative sia ai titoli contrattuali che alle evidenze contabili) vanno poste a carico della convenuta/attrice riconvenzionale, con la conseguenza che tutte le poste relative ai rapporti del c/c n. 1396,49
e dell'altro conto corrente n. 1368,51 non possono in alcun modo riconoscersi in suo favore;
11 Proc. n. 1401/2019 R.G.
il ché, specularmente, induce a ritenere non condivisibili le ipotesi ricostruttive A e B.
1. profilate dal consulente.
Né vi osta il rilievo, operato dalla convenuta, per cui, trattandosi di conti tecnici, le relative sorti sono ininfluenti rispetto al conto corrente principale, n. 1399,28: invero, laddove ad un conto corrente siano collegati conti “satellite”, i cui saldi negativi vengono addebitati sul primo (come nel caso di specie) non può ignorarsene la rilevanza al fine di vagliare l'effettivo andamento del rapporto.
Tanto si ricava, per relationem, dalla pronuncia n. 30848 del 6/11/2023 della Corte di
Cassazione, in cui, nel delibare un caso analogo a quello di specie, i giudici della legittimità hanno condiviso la soluzione per cui, nell'operare una ricostruzione dell'andamento di un rapporto di conto corrente, vadano ricompresi anche i conti “satellite” i cui saldi negativi siano stati addebitati nel conto corrente principale.
7. La conclusione è che l'ipotesi ricostruttiva condivisibile è quella B.2 articolata nella prima CTU (depositata il 12/08/2021), ovvero quella secondo cui, alla data del 30/11/2017, giorno di chiusura dell'ultimo estratto conto prodotto agli atti, il saldo del rapporto di conto corrente n. 1399,28 è a credito del cliente per l'importo di € 5.905,15.
Tale soluzione si impone in quanto, da un lato (come supra ampiamente enucleato) le carenze documentali relative ai conti “satellite” – a addossarsi a carico della parte convenuta/attrice riconvenzionale – impongono l'annullamento di ogni posta debitoria ad essi relativa, come effettivamente operato in tale ipotesi ricostruttiva;
da altro lato, non è necessario provvedere (come fatto dal CTU nella consulenza integrativa) ad azzerare il saldo iniziale, dal momento che esso è risultato ricostruibile.
8. Ne consegue che la domanda di accertamento dispiegata dagli attori va accolta, e per l'effetto va accertato e dichiarato che il saldo del rapporto di conto corrente n. 1399,28 è, alla data del 30/11/2017, a credito del cliente per l'importo di € 5.905,15, laddove nulla è dovuto in relazione ai c/c n. 1396,49 e n. 1368,51.
9. È appena il caso di rilevare che, riscontrata l'assenza di una posizione debitoria a carico degli attori, la domanda riconvenzionale dispiegata da è destituita di ogni Controparte_1
fondamento, e pertanto va rigettata.
10. Infine, si presenta meritevole di reiezione la domanda risarcitoria dispiegata dagli
Contr attori nei confronti di la stessa è rimasta del tutto sfornita di prova in ordine al profilo del quantum debeatur, alla cui dimostrazione non avrebbe contribuito tampoco l'ammissione della prova testimoniale richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., la cui formulazione non presenta capi di prova utili a tal scopo.
12 Proc. n. 1401/2019 R.G.
Tanto preclude anche il ricorso al potere di liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Tale norma, infatti, codifica uno strumento di liquidazione del danno rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 1636/2020), il cui esercizio è, però, limitato ai soli casi in cui, provata l'effettiva esistenza di danni risarcibili (Cass. n. 20889/2016; Cass. n.
4310/2018), risulti obiettivamente impossibile o eccessivamente difficile provare il nocumento nel suo preciso ammontare (Cass. n. 2831/2021; Cass. n. 8941/2022, sottolineatura aggiunta), posto che la liquidazione equitativa è funzionale a sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non assume valenza surrogatoria della prova (Cass. n. 13288/2007).
Così come non può trovare seguito la richiesta, articolata in comparsa conclusionale, di condanna delle convenute alla restituzione della somma a credito risultante dalla ricostruzione operata dal CTU, posto che tale domanda è stata formulata per la prima volta soltanto in sede conclusionale, e pertanto è inammissibile.
11. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali, in ragione della reciproca soccombenza, possono interamente compensarsi tra tutte le parti in causa.
12. Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n.
1401/2019/2014 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. 1399,28 è, alla data del
30/11/2017, a credito del cliente per l'importo di € 5.905,15, laddove nulla è dovuto in relazione ai c/c n. 1396,49 e n. 1368,51;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno dispiegata dagli attori nei confronti della convenuta Controparte_2
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Controparte_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, e pone gli oneri di consulenza, come liquidati con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 15/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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