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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5880 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 50516 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 50516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti il 15 gennaio 2025 come in atti e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, in via Parte_1 C.F._1
di Villa Sacchetti n. 9 presso lo studio dell'avv. Luca Ercolano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(cf ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Montevideo n. 21
presso lo studio dell'avv. Valeria Albini che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 49 lo studio dell'avv. Sveva Bernardini TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto di Persona_1
notaio in Treviso in data 16 gennaio 2015 rep.186915 racc. 30367e
[...]
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del a5 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio il CP_1
convenuto al fine di veder accertare la responsabilità dello stesso per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 23 marzo 2022, verso le ore 11,30, mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del stesso in attesa di CP_1
ripartire, avendo momentaneamente parcheggiato il suo motoveicolo, quando la porzione di pavimento sul quale era fermo il motociclo si era rotto mentre lo stava riavviando,
determinando la caduta del motociclo stesso che aveva colpito l'attrice cagionandole lesioni, e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.
Aveva denunziato al fatto sia al che alla Assicurazione chiedendo il CP_1
risarcimento del danno, ricevendo risposta solo dalla Assicurazione che aveva rifiutato il risarcimento in quanto essendo condomina era a conoscenza dello stato dei luoghi.
Ritenendo che sussistesse la responsabilità del per omessa custodia ai sensi CP_1
dell'articolo 2051 cc e per la insidia di cui all'articolo 2043 cc, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto..
Si è costituito il Condominio chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la
Assicurazione che garantiva il per la responsabilità. CP_1
RGAC 50516 ANNO 2023 Pag. 2 di 10 G.U. OB AL
OB AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha indicato di essere venuto a conoscenza del fatto il 24 marzo 2022 su segnalazione della attrice e di aver denunziato il sinistro alla Assicurazione il giorno successivo. Aveva, inoltre aderito alla negoziazione mentre la Assicurazione non aveva aderito e l'Assemblea di condominio, svoltasi il 27 giugno 2023 che aveva ritenuto di non provvedere sulla richiesta di risarcimento della attrice dovendo provvedere la Assicurazione.
Nel merito ha ritenuto infondata la domanda attrice in quanto l'attrice non aveva fornito la prova del fatto e del nesso di causalità.
Inoltre la attrice ha dedotto che la pavimentazione del garage era integro e di CP_3
conseguenza non vi era alcuna possibile manutenzione preventiva da eseguire da parte del
. CP_1
Invece risulta che la pavimentazione del garage era già danneggiata come confermato dalla stessa attrice e di conseguenza il fatto era avvenuto a seguito di un uso non prudente effettuato da parte della comproprietaria del bene stesso all'atto del parcheggio del motociclo.
Si è costituita la società deducendo la mancata prova del fatto e del Controparte_2
nesso di causalità da parte della attrice evidenziando come risultasse la conoscenza da parte della attrice dello stato dei luoghi che escludevano la possibilità di configurare una responsabilità da insidia.
Di conseguenza ove provato il fatto lo stesso si sarebbe verificato a causa del comportamento imprudente della attrice che in presenza di pavimentazione dissestata e visibile non aveva adottato la necessaria prudenza nel parcheggiare il motociclo mettendolo sul cavalletto.
Ha contestato la misura del danno del quale è stato richiesto il risarcimento.
RGAC 50516 ANNO 2023 Pag. 3 di 10 G.U. OB AL
OB AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel corso del giudizio è stato escusso un teste e la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 15 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a Parte_1
seguito della caduta del motoveicolo avvenuta il giorno 23 marzo 2022, verso le ore 11,30,
mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del CP_1
stesso in attesa di ripartire, avendo momentaneamente parcheggiato il suo motoveicolo,
quando la porzione di pavimento sul quale era fermo il motociclo, si era rotta mentre stava riavviando il motociclo stesso, determinando la caduta del motociclo stesso che la aveva colpita cagionandole lesioni, ponendo a base della domanda la responsabilità sia ai sensi dell'articolo 2051 per omessa custodia sia ai sensi dell'articolo 2043 per insidia.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede
RGAC 50516 ANNO 2023 Pag. 4 di 10 G.U. OB AL
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necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del garage al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
RGAC 50516 ANNO 2023 Pag. 5 di 10 G.U. OB AL
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configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della
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vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999).
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Nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 23 marzo
2022, verso le ore 11,30, mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del stesso in attesa di ripartire, avendo momentaneamente CP_1
parcheggiato il suo motoveicolo, quando la porzione di pavimento sul quale era fermo il motociclo si era rotta mentre lo stava riavviando, determinando la caduta del motociclo stesso che la aveva colpito.
Nel corso del giudizio è stato sentito il teste dipendente del condominio Testimone_1
convenuto in qualità di portiere, il quale ha indicato di non aver assistito ai fatti dedotti dalla attrice ma di essere stato chiamato per telefono dalla stessa. Quando era arrivato nel garage aveva visto il motociclo a terra ed ha indicato che il pavimento presentava più buchi da qualche parte già riparti.
Il motociclo era a terra davanti alla rampa di accesso al garage. Aveva aiutato a rialzare il motociclo era terra e vi era una buca, la stessa visibile nella fotografia n. 1 di parte attrice ed ha confermato che la situazione della pavimentazione del garage si presentava come si vede nella fotografia mostrata. Ha anche indicato di aver pulito il giorno dopo il pavimento del garage, come era uso fare tutti i giorni e aveva visto che non vi erano detriti.
Ha anche indicato che l'entrata del garage consente il passaggio di un solo veicolo e che la rottura della pavimentazione presente nella fotografia n. 1 che gli è stata mostrate era presente da molto tempo e che sulla buca non vi erano altri oggetti.
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Dalla deposizione testimoniale non è emersa la conferma della verificazione dell'incidente con le modalità descritte dalla attrice in quanto il teste, portiere dello stabile era arrivato quando la caduta era già avvenuta ed ha aiutato a rialzare il motociclo stesso.
Di conseguenza non ha visto il punto in cui si sarebbe rotta la pavimentazione del garage determinando la caduta del motociclo. Tuttavia al riguardo ha indicato che il motociclo della attrice lo aveva trovato a terra sopra una buca presente sulla pavimentazione dove mancava la pavimentazione, buca che, però era già presente da molto tempo. Inoltre, ha indicato di non aver trovato detriti sulla pavimentazione, detriti che avrebbe dovuto trovare e pulire il girono dopo ma che ha indicato di non aver trovato.
Non ha trovato alcuna conferma il fatto che si fossero rotte alcune mattonelle sotto il cavalletto sul quale poggiava il motociclo né, conseguentemente, il fatto che il motociclo fosse caduto a causa della rottura di mattonelle della pavimentazione.
Nulla è, quindi, emerso n ordine alla caduta ed alla modalità della stessa, né se l'attrice si trovasse a bordo del motociclo o accanto allo stesso.
La buca presente sotto il motociclo è stata riconosciuta dal teste nella fotografia indicata dove è presente un'area di medie dimensioni nella quale è assente la pavimentazione del garage, che a detta del teste era già presente da tempo, di colore scuro, chiaramente visibile rispetto alla pavimentazione di colore chiaro del garage.
Inoltre, la collocazione della buca da quanto si vede dalle fotografie è in corrispondenza della rampa di entrata nel garage e, di conseguenza, costituisce un'area di transito e non di parcheggio rendendo più probabile una caduta del motociclo mentre accedeva od usciva dal garage stesso, modalità diversa d quella indicata e non provata dall'attrice come causa de sinistro.
In ogni caso, poiché le alterazione della pavimentazione del garage erano presenti da tempo e conosciute dalla attrice, condomina in quanto comproprietaria di un appartamento
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nel condominio, la caduta, se avvenuta, sarebbe comunque stata causata dl comportamento non prudente della attrice nell'utilizzare un bene del quale era comproprietaria e che presentava delle alterazioni nella pavimentazione risalenti nel tempo.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del condominio di Parte_1
CP_1 CP_1
* rigetta la domanda attrice;
* condanna a rimborsare al condominio di Roma, ed Parte_1 Controparte_1
alla società le spese del presente giudizio, spese che liquida Controparte_2
complessivamente, per ciascun soggetto, in euro 4.000, di cui euro 4.000 per onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 14 aprile 2025.
Il Giudice
(OB AL)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 50516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti il 15 gennaio 2025 come in atti e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, in via Parte_1 C.F._1
di Villa Sacchetti n. 9 presso lo studio dell'avv. Luca Ercolano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(cf ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Montevideo n. 21
presso lo studio dell'avv. Valeria Albini che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 49 lo studio dell'avv. Sveva Bernardini TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto di Persona_1
notaio in Treviso in data 16 gennaio 2015 rep.186915 racc. 30367e
[...]
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del a5 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio il CP_1
convenuto al fine di veder accertare la responsabilità dello stesso per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 23 marzo 2022, verso le ore 11,30, mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del stesso in attesa di CP_1
ripartire, avendo momentaneamente parcheggiato il suo motoveicolo, quando la porzione di pavimento sul quale era fermo il motociclo si era rotto mentre lo stava riavviando,
determinando la caduta del motociclo stesso che aveva colpito l'attrice cagionandole lesioni, e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.
Aveva denunziato al fatto sia al che alla Assicurazione chiedendo il CP_1
risarcimento del danno, ricevendo risposta solo dalla Assicurazione che aveva rifiutato il risarcimento in quanto essendo condomina era a conoscenza dello stato dei luoghi.
Ritenendo che sussistesse la responsabilità del per omessa custodia ai sensi CP_1
dell'articolo 2051 cc e per la insidia di cui all'articolo 2043 cc, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto..
Si è costituito il Condominio chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la
Assicurazione che garantiva il per la responsabilità. CP_1
RGAC 50516 ANNO 2023 Pag. 2 di 10 G.U. OB AL
OB AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha indicato di essere venuto a conoscenza del fatto il 24 marzo 2022 su segnalazione della attrice e di aver denunziato il sinistro alla Assicurazione il giorno successivo. Aveva, inoltre aderito alla negoziazione mentre la Assicurazione non aveva aderito e l'Assemblea di condominio, svoltasi il 27 giugno 2023 che aveva ritenuto di non provvedere sulla richiesta di risarcimento della attrice dovendo provvedere la Assicurazione.
Nel merito ha ritenuto infondata la domanda attrice in quanto l'attrice non aveva fornito la prova del fatto e del nesso di causalità.
Inoltre la attrice ha dedotto che la pavimentazione del garage era integro e di CP_3
conseguenza non vi era alcuna possibile manutenzione preventiva da eseguire da parte del
. CP_1
Invece risulta che la pavimentazione del garage era già danneggiata come confermato dalla stessa attrice e di conseguenza il fatto era avvenuto a seguito di un uso non prudente effettuato da parte della comproprietaria del bene stesso all'atto del parcheggio del motociclo.
Si è costituita la società deducendo la mancata prova del fatto e del Controparte_2
nesso di causalità da parte della attrice evidenziando come risultasse la conoscenza da parte della attrice dello stato dei luoghi che escludevano la possibilità di configurare una responsabilità da insidia.
Di conseguenza ove provato il fatto lo stesso si sarebbe verificato a causa del comportamento imprudente della attrice che in presenza di pavimentazione dissestata e visibile non aveva adottato la necessaria prudenza nel parcheggiare il motociclo mettendolo sul cavalletto.
Ha contestato la misura del danno del quale è stato richiesto il risarcimento.
RGAC 50516 ANNO 2023 Pag. 3 di 10 G.U. OB AL
OB AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel corso del giudizio è stato escusso un teste e la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 15 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a Parte_1
seguito della caduta del motoveicolo avvenuta il giorno 23 marzo 2022, verso le ore 11,30,
mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del CP_1
stesso in attesa di ripartire, avendo momentaneamente parcheggiato il suo motoveicolo,
quando la porzione di pavimento sul quale era fermo il motociclo, si era rotta mentre stava riavviando il motociclo stesso, determinando la caduta del motociclo stesso che la aveva colpita cagionandole lesioni, ponendo a base della domanda la responsabilità sia ai sensi dell'articolo 2051 per omessa custodia sia ai sensi dell'articolo 2043 per insidia.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede
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necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del garage al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
RGAC 50516 ANNO 2023 Pag. 5 di 10 G.U. OB AL
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configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della
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vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999).
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Nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 23 marzo
2022, verso le ore 11,30, mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del stesso in attesa di ripartire, avendo momentaneamente CP_1
parcheggiato il suo motoveicolo, quando la porzione di pavimento sul quale era fermo il motociclo si era rotta mentre lo stava riavviando, determinando la caduta del motociclo stesso che la aveva colpito.
Nel corso del giudizio è stato sentito il teste dipendente del condominio Testimone_1
convenuto in qualità di portiere, il quale ha indicato di non aver assistito ai fatti dedotti dalla attrice ma di essere stato chiamato per telefono dalla stessa. Quando era arrivato nel garage aveva visto il motociclo a terra ed ha indicato che il pavimento presentava più buchi da qualche parte già riparti.
Il motociclo era a terra davanti alla rampa di accesso al garage. Aveva aiutato a rialzare il motociclo era terra e vi era una buca, la stessa visibile nella fotografia n. 1 di parte attrice ed ha confermato che la situazione della pavimentazione del garage si presentava come si vede nella fotografia mostrata. Ha anche indicato di aver pulito il giorno dopo il pavimento del garage, come era uso fare tutti i giorni e aveva visto che non vi erano detriti.
Ha anche indicato che l'entrata del garage consente il passaggio di un solo veicolo e che la rottura della pavimentazione presente nella fotografia n. 1 che gli è stata mostrate era presente da molto tempo e che sulla buca non vi erano altri oggetti.
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Dalla deposizione testimoniale non è emersa la conferma della verificazione dell'incidente con le modalità descritte dalla attrice in quanto il teste, portiere dello stabile era arrivato quando la caduta era già avvenuta ed ha aiutato a rialzare il motociclo stesso.
Di conseguenza non ha visto il punto in cui si sarebbe rotta la pavimentazione del garage determinando la caduta del motociclo. Tuttavia al riguardo ha indicato che il motociclo della attrice lo aveva trovato a terra sopra una buca presente sulla pavimentazione dove mancava la pavimentazione, buca che, però era già presente da molto tempo. Inoltre, ha indicato di non aver trovato detriti sulla pavimentazione, detriti che avrebbe dovuto trovare e pulire il girono dopo ma che ha indicato di non aver trovato.
Non ha trovato alcuna conferma il fatto che si fossero rotte alcune mattonelle sotto il cavalletto sul quale poggiava il motociclo né, conseguentemente, il fatto che il motociclo fosse caduto a causa della rottura di mattonelle della pavimentazione.
Nulla è, quindi, emerso n ordine alla caduta ed alla modalità della stessa, né se l'attrice si trovasse a bordo del motociclo o accanto allo stesso.
La buca presente sotto il motociclo è stata riconosciuta dal teste nella fotografia indicata dove è presente un'area di medie dimensioni nella quale è assente la pavimentazione del garage, che a detta del teste era già presente da tempo, di colore scuro, chiaramente visibile rispetto alla pavimentazione di colore chiaro del garage.
Inoltre, la collocazione della buca da quanto si vede dalle fotografie è in corrispondenza della rampa di entrata nel garage e, di conseguenza, costituisce un'area di transito e non di parcheggio rendendo più probabile una caduta del motociclo mentre accedeva od usciva dal garage stesso, modalità diversa d quella indicata e non provata dall'attrice come causa de sinistro.
In ogni caso, poiché le alterazione della pavimentazione del garage erano presenti da tempo e conosciute dalla attrice, condomina in quanto comproprietaria di un appartamento
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nel condominio, la caduta, se avvenuta, sarebbe comunque stata causata dl comportamento non prudente della attrice nell'utilizzare un bene del quale era comproprietaria e che presentava delle alterazioni nella pavimentazione risalenti nel tempo.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del condominio di Parte_1
CP_1 CP_1
* rigetta la domanda attrice;
* condanna a rimborsare al condominio di Roma, ed Parte_1 Controparte_1
alla società le spese del presente giudizio, spese che liquida Controparte_2
complessivamente, per ciascun soggetto, in euro 4.000, di cui euro 4.000 per onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 14 aprile 2025.
Il Giudice
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