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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/09/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
154/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. AGOSTINO SCAFFIDI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. STEFANO CERAOLO in sostituzione dell'avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 154/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il 1° aprile CodiceFiscale_1 Parte_2
1968 (c.f. ) entrambi residenti in [...]di Brolo (ME) CodiceFiscale_2
C/da Colantoni n. 42 ed elettivamente domiciliati in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via
Armando Diaz n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Agostino Scaffidi, che li rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
(c.f. , corrente in Milano alla Via San Prospero Controparte_1 P.IVA_1
n.4, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 25 gennaio 2023 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto n. 453/2022 con cui questo Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento di € 10.349,02 – oltre interessi e spese – in favore di
[...]
a titolo di rimborso del prestito finalizzato originariamente stipulato con CP_1
ND S.p.A.
Nella resistenza dell'opposta costituitasi con comparsa del 1° giugno 2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto e le parti erano più volte sollecitate a comporre bonariamente la lite anche mediante l'invio in mediazione delegata.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
Peraltro, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Con il primo motivo gli opponenti censurano la legittimazione attiva di controparte, contestando in particolare l'esistenza dei contratti di cessione tra ND S.p.A.
– Eclipse 1 e tra Eclipse 1 e (“Sulla mera base della produzione degli Controparte_1 estratti della non può aversi alcuna certezza sull'effettiva esistenza dei contratti di cessione Pt_3 intervenuti rispettivamente tra la ND S.p.A. e la Eclipse 1 e, successivamente, tra quest'ultima e la né, dall'altra, che in tali asserite cessioni via sia realmente Controparte_1 compreso anche il credito vantato nei confronti del IG. e della IG.ra , quale Pt_1 Parte_2 fideiussore”, v. pag. 4 dell'atto di opposizione).
Premesso che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso (v. Cass., S.U., n. 2951/2016), la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., n. 5857/2022; Cass., n. 24798/2020).
L'art. 58 cit. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass., n. 20495/2020).
Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione ha affermato che, in linea di principio, ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi di per sé sufficiente la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. né, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco,
l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit. Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass., n. 22151/2019). Sulla base di tali puntualizzazione, il Giudice di legittimità ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete. In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale profilo, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v. Cass., n. 9412/2023).
Diverso è il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB. È stato, però, precisato che tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: “[c]iò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”. In tali casi, ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità”
(Cass., n. 17944/2023).
In altre parole, in presenza di censure come quelle avanzate dall'opponente, la società che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e assume di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altri soggetti ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta non contestandola (Cass., n. 10518/2016 e Cass. n.
4116/2016).
Nella specie, pur potendosi servire dell'appendice di trattazione scritta costituita dalla concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile,
[...] non ha prodotto i contratti di cessione, ma solo gli avvisi di volta in volta CP_1 pubblicati in G.U. su iniziativa della cessionaria (i.e. Eclipse 1, prima, e CP_1 poi).
[...]
In questo contesto il possesso della documentazione relativa al contratto originario costituisce mero elemento indiziario inidoneo a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass., n. 2780/2019).
È vero che risulta depositato insieme alla comparsa di risposta l'estratto dell'elenco debitori a firma del Notaio n. Repertorio 11.356 numero di Raccolta Persona_1
6742 relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 145 del
12/12/2020 riportante la cessione dei crediti da Eclipse a e che da essa si CP_1 evince il nome di . Nondimeno tale documentazione potrebbe al più Parte_1 lasciar ritenere esistente la seconda cessione, ma nulla dice in merito alla prima tra
ND S.p.A. ed Eclipse 1.
In presenza di plurime cessioni di uno stesso credito grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine ai trasferimenti medio tempore intervenuti che abbiano determinato l'attuale titolarità.
Pertanto, in difetto di tale integrale dimostrazione l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e ogni altro motivo di censura è assorbito.
3. – Le spese di lite vanno tuttavia integralmente compensate giacché gli orientamenti giurisprudenziali richiamati in motivazione si sono consolidati in tempi recenti, vale a dire dopo l'introduzione della lite e nelle more della sua pendenza sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 154/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 453/2022 emesso da questo Tribunale l'11 novembre
(dep. 14 novembre) 2022, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
154/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. AGOSTINO SCAFFIDI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. STEFANO CERAOLO in sostituzione dell'avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 154/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il 1° aprile CodiceFiscale_1 Parte_2
1968 (c.f. ) entrambi residenti in [...]di Brolo (ME) CodiceFiscale_2
C/da Colantoni n. 42 ed elettivamente domiciliati in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via
Armando Diaz n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Agostino Scaffidi, che li rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
(c.f. , corrente in Milano alla Via San Prospero Controparte_1 P.IVA_1
n.4, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 25 gennaio 2023 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto n. 453/2022 con cui questo Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento di € 10.349,02 – oltre interessi e spese – in favore di
[...]
a titolo di rimborso del prestito finalizzato originariamente stipulato con CP_1
ND S.p.A.
Nella resistenza dell'opposta costituitasi con comparsa del 1° giugno 2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto e le parti erano più volte sollecitate a comporre bonariamente la lite anche mediante l'invio in mediazione delegata.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
Peraltro, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Con il primo motivo gli opponenti censurano la legittimazione attiva di controparte, contestando in particolare l'esistenza dei contratti di cessione tra ND S.p.A.
– Eclipse 1 e tra Eclipse 1 e (“Sulla mera base della produzione degli Controparte_1 estratti della non può aversi alcuna certezza sull'effettiva esistenza dei contratti di cessione Pt_3 intervenuti rispettivamente tra la ND S.p.A. e la Eclipse 1 e, successivamente, tra quest'ultima e la né, dall'altra, che in tali asserite cessioni via sia realmente Controparte_1 compreso anche il credito vantato nei confronti del IG. e della IG.ra , quale Pt_1 Parte_2 fideiussore”, v. pag. 4 dell'atto di opposizione).
Premesso che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso (v. Cass., S.U., n. 2951/2016), la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., n. 5857/2022; Cass., n. 24798/2020).
L'art. 58 cit. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass., n. 20495/2020).
Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione ha affermato che, in linea di principio, ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi di per sé sufficiente la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. né, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco,
l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit. Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass., n. 22151/2019). Sulla base di tali puntualizzazione, il Giudice di legittimità ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete. In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale profilo, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v. Cass., n. 9412/2023).
Diverso è il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB. È stato, però, precisato che tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: “[c]iò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”. In tali casi, ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità”
(Cass., n. 17944/2023).
In altre parole, in presenza di censure come quelle avanzate dall'opponente, la società che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e assume di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altri soggetti ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta non contestandola (Cass., n. 10518/2016 e Cass. n.
4116/2016).
Nella specie, pur potendosi servire dell'appendice di trattazione scritta costituita dalla concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile,
[...] non ha prodotto i contratti di cessione, ma solo gli avvisi di volta in volta CP_1 pubblicati in G.U. su iniziativa della cessionaria (i.e. Eclipse 1, prima, e CP_1 poi).
[...]
In questo contesto il possesso della documentazione relativa al contratto originario costituisce mero elemento indiziario inidoneo a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass., n. 2780/2019).
È vero che risulta depositato insieme alla comparsa di risposta l'estratto dell'elenco debitori a firma del Notaio n. Repertorio 11.356 numero di Raccolta Persona_1
6742 relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 145 del
12/12/2020 riportante la cessione dei crediti da Eclipse a e che da essa si CP_1 evince il nome di . Nondimeno tale documentazione potrebbe al più Parte_1 lasciar ritenere esistente la seconda cessione, ma nulla dice in merito alla prima tra
ND S.p.A. ed Eclipse 1.
In presenza di plurime cessioni di uno stesso credito grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine ai trasferimenti medio tempore intervenuti che abbiano determinato l'attuale titolarità.
Pertanto, in difetto di tale integrale dimostrazione l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e ogni altro motivo di censura è assorbito.
3. – Le spese di lite vanno tuttavia integralmente compensate giacché gli orientamenti giurisprudenziali richiamati in motivazione si sono consolidati in tempi recenti, vale a dire dopo l'introduzione della lite e nelle more della sua pendenza sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 154/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 453/2022 emesso da questo Tribunale l'11 novembre
(dep. 14 novembre) 2022, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi