Articolo 6 della Legge 17 dicembre 1986, n. 880
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 dicembre 1986
Art. 6. 1. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , alla lettera d) le parole "duecentomila" e "centomila" sono rispettivamente sostituite con le parole "un milione" e "cinquecentomila".
Nota all' art. 6 :
L' art. 9 del D.P.R. n. 637/1972 riguarda i beni trasferiti negli ultimi sei mesi e, al primo comma, stabilisce che si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto.
Il terzo comma del predetto articolo, per le modifiche apportate dalla presente legge, risulta essere come segue: "Dal valore dei beni e diritti di cui al primo comma, determinato secondo le disposizioni del capo II. deve essere detratto l'ammontare:
(omissis);
a) delle somme erogate per le spese di malattia nonche' per spese per il mantenimento dell'autore della successione e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono detraibili fino a concorrenza di un ammontare massimo mensile di lire un milione per l'autore della successione e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi intercorsi tra l'alienazione e l'apertura della successione".
Entrata in vigore il 23 dicembre 1986