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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.8420/2024 R.G.L promossa
D A
, C.F. , con sede in Palermo Via Emerico Amari n.32, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante e amministratore unico, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Oddo,
per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti Alessandro Nicolodi e Elisa Morici, per mandato in atti
Resistente
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 26.3.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, la proponeva opposizione avverso la cartella Parte_1
di pagamento n. 296 2024 00177295 14 000, notificata a mezzo pec il 26/4/2024, della somma complessiva di €. 260,88 per il mancato pagamento dei contributi relativi alle annualità CP_1
2018 – 2019.
A sostegno dell'opposizione eccepiva preliminarmente la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione quinquennale dei crediti.
Nel merito contestava l'insussistenza del requisito legittimante la pretesa tributaria in quanto l'attività
svolta dalla stessa era di “consulenza, orientamento ed assistenza ad imprese private e al settore
pubblico” e non comprendeva attività di studi di fattibilità, ricerche, progettazioni o direzione di lavori, studi di impatto ambientale che qualificava le società di ingegneria. Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Preliminarmente precisava che oggetto della cartella impugnata erano sanzioni per inosservanza di obblighi previdenziali relativi all'omessa comunicazione annuale obbligatoria del volume di affari
IVA complessivo, ai fini del pagamento (se dovuto) del contributo integrativo ex art. 2 Regolamento
Generale Previdenza per gli anni 2018-2019.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione per mancata notifica di atti prodromici precisando che l'iscrizione a ruolo non doveva essere preceduta da alcun avviso bonario che comunque era stato inviato, deduceva, altresì, d'aver interrotto il termine prescrizionale con le pec del 14 giugno 2021 e del 25 maggio 2022.
Nel merito rivendicava la legittimità del proprio operato richiamando la normativa di settore che stabiliva l'obbligo delle società di ingegneria di registrazione e di comunicazione ad del CP_1
volume di affari IVA complessivo. Deduceva che la società ricorrente presentava le caratteristiche per essere qualificata società di ingegneria (forma sociale) e, rilevato che nell'atto costitutivo della società era indicato lo svolgimento di attività ricomprese nell'art. 46 D.lgs. n. 50/201, era decisiva la potenzialità dell'attività e non l'esercizio effettivo della stessa.
L' , benché evocata ritualmente in giudizio, non si costituiva, Controparte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 26/03/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,è stata decisa.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della cartella impugnata per la mancata notifica di atti prodromici atteso che nessun avviso bonario andava preventivamente notificato al ricorrente.
Secondo la Suprema Corte infatti (Ord. N. 28311 del 15/10/2021) l'avviso bonario è “rivolto
esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito
dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio… in difetto del presupposto della sussistenza
di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta
maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito
preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'Amministrazione finanziaria”.
Va parimente disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto, dalla documentazione in atti , risulta che interrompeva il decorso del termine quinquennale con le comunicazione pec del CP_1
14 giugno 2021 e del 25 maggio 2022 .
Ciò posto, venendo al merito della questione, ai fini sulla sussistenza dell'obbligo d'iscrizione e di comunicazione (ed eventualmente l'obbligo contributivo) della società ricorrente e quindi della legittimità della pretesa sanzionatoria, occorre stabilire se alla luce del quadro normativo di riferimento, la ricorrente sia una società di ingegneria.
Va premesso che le società di ingegneria sono regolate, ratione temporis, dall'art. 46 D.leg.vo 18
aprile 2016 n. 50 che recita: “Si intendono per: ...b) società di ingegneria: le società di capitali di cui
ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società
cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Dispone poi l'art. 8 del D.M 2 dicembre 2016 n. 263: “Fermo restando quanto previsto in materia di
DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli
2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la
Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”
In applicazione di tale disposizione, l'art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA
(RGP) recita: “ Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero
all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite
online, direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini
IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la
quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a
favore di . La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state
presentate o sono negative... Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono
trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari
complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a
contributo integrativo a favore di ”. L'art. 52 dello stesso Regolamento precisa che: “Le società di
ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi
rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo
ammontare ad ”. CP_1
Quindi per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica della società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale dell'estratta previsione di svolgere attività proprie della società di ingegneria e non rileva l'esercizio in concreto di attività protetta,
essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume di affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume di affari e della quota parte derivante da attività
professionale assoggettabile a contributo integrativo. Solo se poi si sarà svolta effettivamente l'attività che produce contribuzione integrativa, sarà anche dovuto il pagamento del contributo integrativo.
In tal senso la giurisprudenza di merito ha ritenuto “ L'assolvimento dell'obbligo - meramente
comunicativo - è quindi previsto per tutte le società di ingegneria, a prescindere dall'effettivo
esercizio dell'attività e dalla produzione di redditi professionali: ove assenti questi ultimi, nessun
obbligo di versamento del contributo integrativo sarà individuabile in capo alla società; se l'attività
sia effettivamente esercitata e vi siano redditi ad essa imputabili, invece, la società ingegneristica
dovrà - oltre che adempiere all'obbligo di comunicazione - pagare il contributo integrativo.
….....Invero, prima di tutto, vi è il dato normativo: l'obbligo di iscrizione ed invio dell'annuale
comunicazione del volume di affari IVA (v. art.21 RGP INARCASSA) è comunque dovuto per il solo
fatto (oggettivo) che, nell'atto costitutivo, sia previsto lo svolgimento di una delle attività sopra
indicate.” (Corte di appello di Torino sent n.119/2025)
Nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato la mancanza del requisito oggettivo per essere assoggettata agli obblighi previsti dall'ente previdenziale in quanto l'attività prevalente, esercitata dalla stessa, era quella di “ consulenza, orientamento ed assistenza ad imprese private e al settore
pubblico” (e non di attività di studi di fattibilità, ricerche, progettazioni o direzione di lavori, studi di impatto ambientale) con codice Ateco, 70.22.098(–altre attività di consulenza imprenditoriale e
altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale-) non ricompreso tra i codici delle società di ingegneria.
Tale assunto appare in fondato
Invero dalla lettura della visura camerale emerge che nell'oggetto sociale della società ricorrente,
all'art. 3 dell'atto costitutivo, tra le attività è previsto che la società può svolgere “- … …- la
prestazione di servizi di consulenza tecnico-economica; studi e pianificazioni;
progettazione;
assistenza ad acquisti ed appalti;
direzione dei lavori; servizi computerizzati;
assistenza per il
risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;
monitoraggio e valutazione di progetti d'investimento, servizi di tutor;
- la prestazione di servizi di trasferimento tecnologico e di
intermediazione dell'informazione utile all'impresa; assistenza all'introduzione e/o all'adattamento
di nuove tecnologie e nuovi processi;
sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il
disinquinamento; - la costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di immobili o loro parti, anche
in appalto; - costruzione e/o gestione di impianti tecnologici;
…. -…
Appare allora evidente, alla luce della normativa richiamata, che la presenza nell'oggetto sociale di attività tipicamente “ingegneristiche” è sufficiente a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico né il codice
ATECO, riportato nel certificato camerale, è idoneo a dimostrare la reale attività svolta da parte di una impresa avendo finalità essenzialmente statistiche. (Consiglio di Stato, Sez. V, 17/01/2023, n.
564)
Da quanto sopra esposto si ritiene che la costituisca una società di ingegneria e, come Parte_1
tale, obbligata a trasmettere a il volume d'affari IVA complessivo con conseguente CP_1
legittimità della sanzione irrogata.
Il ricorso va quindi rigettato.
Per la peculiarità della vicenda e la giurisprudenza non conforme in merito, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 26.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.8420/2024 R.G.L promossa
D A
, C.F. , con sede in Palermo Via Emerico Amari n.32, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante e amministratore unico, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Oddo,
per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti Alessandro Nicolodi e Elisa Morici, per mandato in atti
Resistente
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 26.3.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, la proponeva opposizione avverso la cartella Parte_1
di pagamento n. 296 2024 00177295 14 000, notificata a mezzo pec il 26/4/2024, della somma complessiva di €. 260,88 per il mancato pagamento dei contributi relativi alle annualità CP_1
2018 – 2019.
A sostegno dell'opposizione eccepiva preliminarmente la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione quinquennale dei crediti.
Nel merito contestava l'insussistenza del requisito legittimante la pretesa tributaria in quanto l'attività
svolta dalla stessa era di “consulenza, orientamento ed assistenza ad imprese private e al settore
pubblico” e non comprendeva attività di studi di fattibilità, ricerche, progettazioni o direzione di lavori, studi di impatto ambientale che qualificava le società di ingegneria. Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Preliminarmente precisava che oggetto della cartella impugnata erano sanzioni per inosservanza di obblighi previdenziali relativi all'omessa comunicazione annuale obbligatoria del volume di affari
IVA complessivo, ai fini del pagamento (se dovuto) del contributo integrativo ex art. 2 Regolamento
Generale Previdenza per gli anni 2018-2019.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione per mancata notifica di atti prodromici precisando che l'iscrizione a ruolo non doveva essere preceduta da alcun avviso bonario che comunque era stato inviato, deduceva, altresì, d'aver interrotto il termine prescrizionale con le pec del 14 giugno 2021 e del 25 maggio 2022.
Nel merito rivendicava la legittimità del proprio operato richiamando la normativa di settore che stabiliva l'obbligo delle società di ingegneria di registrazione e di comunicazione ad del CP_1
volume di affari IVA complessivo. Deduceva che la società ricorrente presentava le caratteristiche per essere qualificata società di ingegneria (forma sociale) e, rilevato che nell'atto costitutivo della società era indicato lo svolgimento di attività ricomprese nell'art. 46 D.lgs. n. 50/201, era decisiva la potenzialità dell'attività e non l'esercizio effettivo della stessa.
L' , benché evocata ritualmente in giudizio, non si costituiva, Controparte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 26/03/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,è stata decisa.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della cartella impugnata per la mancata notifica di atti prodromici atteso che nessun avviso bonario andava preventivamente notificato al ricorrente.
Secondo la Suprema Corte infatti (Ord. N. 28311 del 15/10/2021) l'avviso bonario è “rivolto
esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito
dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio… in difetto del presupposto della sussistenza
di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta
maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito
preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'Amministrazione finanziaria”.
Va parimente disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto, dalla documentazione in atti , risulta che interrompeva il decorso del termine quinquennale con le comunicazione pec del CP_1
14 giugno 2021 e del 25 maggio 2022 .
Ciò posto, venendo al merito della questione, ai fini sulla sussistenza dell'obbligo d'iscrizione e di comunicazione (ed eventualmente l'obbligo contributivo) della società ricorrente e quindi della legittimità della pretesa sanzionatoria, occorre stabilire se alla luce del quadro normativo di riferimento, la ricorrente sia una società di ingegneria.
Va premesso che le società di ingegneria sono regolate, ratione temporis, dall'art. 46 D.leg.vo 18
aprile 2016 n. 50 che recita: “Si intendono per: ...b) società di ingegneria: le società di capitali di cui
ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società
cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Dispone poi l'art. 8 del D.M 2 dicembre 2016 n. 263: “Fermo restando quanto previsto in materia di
DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli
2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la
Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”
In applicazione di tale disposizione, l'art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA
(RGP) recita: “ Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero
all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite
online, direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini
IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la
quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a
favore di . La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state
presentate o sono negative... Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono
trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari
complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a
contributo integrativo a favore di ”. L'art. 52 dello stesso Regolamento precisa che: “Le società di
ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi
rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo
ammontare ad ”. CP_1
Quindi per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica della società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale dell'estratta previsione di svolgere attività proprie della società di ingegneria e non rileva l'esercizio in concreto di attività protetta,
essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume di affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume di affari e della quota parte derivante da attività
professionale assoggettabile a contributo integrativo. Solo se poi si sarà svolta effettivamente l'attività che produce contribuzione integrativa, sarà anche dovuto il pagamento del contributo integrativo.
In tal senso la giurisprudenza di merito ha ritenuto “ L'assolvimento dell'obbligo - meramente
comunicativo - è quindi previsto per tutte le società di ingegneria, a prescindere dall'effettivo
esercizio dell'attività e dalla produzione di redditi professionali: ove assenti questi ultimi, nessun
obbligo di versamento del contributo integrativo sarà individuabile in capo alla società; se l'attività
sia effettivamente esercitata e vi siano redditi ad essa imputabili, invece, la società ingegneristica
dovrà - oltre che adempiere all'obbligo di comunicazione - pagare il contributo integrativo.
….....Invero, prima di tutto, vi è il dato normativo: l'obbligo di iscrizione ed invio dell'annuale
comunicazione del volume di affari IVA (v. art.21 RGP INARCASSA) è comunque dovuto per il solo
fatto (oggettivo) che, nell'atto costitutivo, sia previsto lo svolgimento di una delle attività sopra
indicate.” (Corte di appello di Torino sent n.119/2025)
Nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato la mancanza del requisito oggettivo per essere assoggettata agli obblighi previsti dall'ente previdenziale in quanto l'attività prevalente, esercitata dalla stessa, era quella di “ consulenza, orientamento ed assistenza ad imprese private e al settore
pubblico” (e non di attività di studi di fattibilità, ricerche, progettazioni o direzione di lavori, studi di impatto ambientale) con codice Ateco, 70.22.098(–altre attività di consulenza imprenditoriale e
altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale-) non ricompreso tra i codici delle società di ingegneria.
Tale assunto appare in fondato
Invero dalla lettura della visura camerale emerge che nell'oggetto sociale della società ricorrente,
all'art. 3 dell'atto costitutivo, tra le attività è previsto che la società può svolgere “- … …- la
prestazione di servizi di consulenza tecnico-economica; studi e pianificazioni;
progettazione;
assistenza ad acquisti ed appalti;
direzione dei lavori; servizi computerizzati;
assistenza per il
risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;
monitoraggio e valutazione di progetti d'investimento, servizi di tutor;
- la prestazione di servizi di trasferimento tecnologico e di
intermediazione dell'informazione utile all'impresa; assistenza all'introduzione e/o all'adattamento
di nuove tecnologie e nuovi processi;
sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il
disinquinamento; - la costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di immobili o loro parti, anche
in appalto; - costruzione e/o gestione di impianti tecnologici;
…. -…
Appare allora evidente, alla luce della normativa richiamata, che la presenza nell'oggetto sociale di attività tipicamente “ingegneristiche” è sufficiente a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico né il codice
ATECO, riportato nel certificato camerale, è idoneo a dimostrare la reale attività svolta da parte di una impresa avendo finalità essenzialmente statistiche. (Consiglio di Stato, Sez. V, 17/01/2023, n.
564)
Da quanto sopra esposto si ritiene che la costituisca una società di ingegneria e, come Parte_1
tale, obbligata a trasmettere a il volume d'affari IVA complessivo con conseguente CP_1
legittimità della sanzione irrogata.
Il ricorso va quindi rigettato.
Per la peculiarità della vicenda e la giurisprudenza non conforme in merito, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 26.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile