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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/12/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 318/2024 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
in persona del suo amministratore p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Stefania Di Benedetto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mosciano Sant'Angelo (TE), via Marx n. 1;
APPELLANTE
E in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Patrizia Cartone, Foro di Teramo, giusta procura in atti, domiciliato presso lo studio del difensore, in Giulianova (TE) via Indipendenza n. 17.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 857/23 pubblicata il 27.09.2023.
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante:
<Voglia l'On. Corte d'Appello adita, adversis reiectis, …
Nel merito: - Revocare e porre nel nulla la sentenza impugnata e, per l'effetto:
a) dichiarare tenuto e condannare il al risarcimento, in favore dell'istante, dei Controparte_1 danni tutti subiti, ovvero al rimborso delle somme pagate dalla ricorrente, nella misura di €
34.244,08, o, di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del diritto al saldo;
b) diversamente, accertare l'arricchimento senza causa del , dichiarandolo Controparte_1 tenuto e condannandolo alla corresponsione di un indennizzo nella misura di € 34.244,08, ovvero di quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) In mero subordine, per scrupolo difensivo, si chiede che la somma dovuta, così come ai punti a) e Cont b), venga determinata di giustizia stabilendola sulla base della differenza tra 43,61 e Ml. 200 come stabilito dalla L.R. 50/2001.
Con vittoria di spese e compensi difensivi tutti del procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo, dati da competenze di difesa e spettanze del C.T.U., come al decreto di liquidazione allegato, e spese e competenze di difesa del doppio grado di giudizio con liquidazione in favore del sottoscritto difensore in via antistataria. >>
Per la parte appellata:
<Voglia l'll.ma Corte d'Appello de L'Aquila
- in via preliminare dichiarare inammissibile e improcedibile, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc
l'atto di appello promosso da per tutte le ragioni espresse in premessa;
Parte_1
- nel merito ritenere e dichiarare infondati in fatto ed in diritto i motivi di gravame proposti e conseguentemente rigettare l'appello proposto, e confermare integralmente la sentenza n. 857/2023 pubbl. il 27/09/2023 RG n. 1206/2020 Repert. n. 1233/2023 del 27/09/2023 emessa dal Tribunale di
Teramo, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, ed onorari del doppio grado di giudizio. …>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo ha respinto, con condanna alle spese di lite, le domande avanzate dalla la quale aveva chiesto che il Parte_1 Controparte_3
2
[...] fosse condannato a risarcimento del danno, patito per l'esborso di euro 34.244,08 necessario alla realizzazione di opere fognarie, omessa per suo conto dalla parte convenuta.
1.1. In sintesi, la parte attrice deduceva che, dopo avere realizzato delle unità immobiliari in CP_1 lungo la SS 16, si vedeva costretta, per evitare difficoltà nel commercializzare detti appartamenti, a realizzare il collettore fognario di collegamento alla rete pubblica, incaricando un'impresa edile privata e assumendone i relativi costi, così supplendo a quanto, invece, sarebbe stata tenuta a fare l'amministrazione comunale ex lege, in quanto opera rientrante tra quelle di urbanizzazione.
Alternativamente alla domanda di risarcimento, l'attrice chiedeva l'accertamento dell'indebito arricchimento del , per le stesse ragioni di fatto e nella stessa misura dell'esborso Controparte_1 necessario alla costruzione del collettore fognario.
1.2. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 6.11.2020, il , il quale, chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda, eccepiva in particolare che nessun obbligo di realizzazione del raccordo fognario gravava su di esso, poiché finalizzato ad esclusivo beneficio privato e non alla generale utilità pubblica.
2. Il Tribunale, istruita la causa per prova documentale ed escluse le richieste di ammissione testi di parte attrice, ha rigettato la richiesta risarcitoria, ravvisando l'assenza dei presupposti dedotti a fondamento dell'asserito obbligo di parte convenuta, in quanto l'opera fognaria era ad esclusivo uso dell'immobile privato di parte attrice e non di terzi e, dunque, di uso generale.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la affidandosi ai tre motivi di Parte_1 gravame di seguito riassunti.
3.1. Con il primo, si eccepisce un errore di fatto, individuato a pag. 4 della gravata sentenza, per essere stato travisato l'accertamento della consulenza eseguita in sede di procedimento cautelare per
ATP: il fabbricato edificato si trova, infatti, a metri 243,61 anziché dentro i 200 metri, come erroneamente inteso dal giudice di prime cure.
Il Tribunale, secondo il gravame, avrebbe deciso sulla base di tale errore dato di fatto, con l'esclusione dell'obbligo di fare in capo all'amministrazione convenuta.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violato l'art. 112 c.p.c., poiché il giudice avrebbe ignorato la domanda, alternativamente posta, di accertamento dell'arricchimento indebito da parte del
[...]
, e, per l'effetto, la richiesta di indennizzo pari ad euro 34.244,08. CP_1
3.3. Con l'ultima doglianza, si deduce l'errata valutazione della CTU da parte del provvedimento impugnato, poiché da essa risulterebbe, tra l'altro, la prova che anche altre utenze, in particolare altri
3 due condomini, siano state rilevate allacciate al collettore fognario oggetto di questo giudizio. Da tanto se ne dovrebbe concludere il non esclusivo asservimento dell'opera al condominio edificato dalla società attrice, sulla considerazione della quale il Giudice di primo grado ha rifiutato il rimborso delle spese di costruzione sostenute.
4. Con comparsa depositata il 07.03.2024, si è costituito il , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c., nonché la manifesta infondatezza nel merito ex art. 348 bis c.p.c., e, comunque, resistendo nel merito.
5. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 12.11.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
Invero, quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto di impugnazione consente di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
7. Ciò posto, il primo ed il terzo motivo d'appello – strettamente connessi e da esaminarsi pertanto congiuntamente – sono infondati.
7.1. Come di è evidenziato, l'appellante sostiene che il Tribunale è incorso in un errore “marchiano” di fatto: muovendo dall'erroneo presupposto che il collegamento alla rete fognaria fosse lungo “circa
200 mt” ha escluso l'obbligo del di provvedere alla sua realizzazione e quindi Controparte_1 il diritto risarcitorio o indennitario della società , mentre, in base alla CTU, il Parte_1
4 collegamento ha una estensione di 243,61 mt. sicché, secondo la legge regionale 60/2001, l'obbligo sussiste.
7.2. L'assunto non ha tuttavia fondamento non essendovi alcuna norma che imponga al CP_1 appellato di provvedere ad eseguire l'allaccio fognario degli immobili privati (e quindi nella specie del fabbricato di civile abitazione realizzato dalla parte appellante) ossia la condotta di collegamento tra gli stessi e la rete fognaria pubblica.
7.3. La parte appellante, nel proporre la domanda nell'atto introduttivo del giudizio, si è limitata ad invocare genericamente un obbligo “ex lege”, ben guardandosi dall'indicare la fonte normativa dello stesso.
7.4. Nel gravame, riprendendo il riferimento normativo contenuto nella sentenza gravata, l'appellante ha richiamato l'art. 4, comma 1.3, della l.r. 60/2001 che così recita: “
1.3. Per zone servite da pubbliche fognature si intendono quelle per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza non superiore a duecento metri dall'asse della pubblica fognatura”. Ma tale disposizione, come si evince dallo stesso oggetto della legge (“Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”) e dell'art. 4 (“Disciplina autorizzativa degli scarichi”), regola il regime autorizzatorio in materia di scarichi urbani di acque reflue domestiche, in attuazione delle norme, di fonte statale, contenute nel d.lgs. n. 152/99 (art. 45) e successive modificazioni
(“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue”). In particolare, il succitato comma 1.3. definisce la nozione di “zone servite da pubbliche fognature” evidentemente a chiarimento delle norme contenute nei due commi precedenti che così recitano: “
1.1 Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi in pubblica fognatura, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura;
qualora tale regolamento non sia stato emanato, l'autorità locale vi provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1.2 Dalla data di entrata in vigore della presente normativa non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione…”.
7.5. In sintesi, tali disposizioni sanciscono l'obbligo di condurre gli scarichi delle proprie acque reflue domestiche alla rete fognaria pubblica qualora i confini degli insediamenti distino non oltre duecento metri da essa. Pertanto, entro questa distanza, vi è il divieto di scaricare le acque reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura. Per converso, è consentito sversare con recapito alternativo, oppure
5 con sistemi diversi come pozzi neri, fosse settiche o altri eventuali sistemi di smaltimento, qualora la proprietà disti più di duecento metri dalla rete pubblica, va da sé previa autorizzazione dell'autorità preposta.
7.6. Dunque, l'oggetto delle disposizioni appena illustrate è disciplina, a tutela delle esigenze sanitarie e ambientali, dello sversamento delle acque reflue domestiche, rispetto alla quale la citata misura di metri duecento è (soltanto) il discrimine tra la regola (cioè l'obbligo di allaccio alla rete pubblica) e l'eccezione (ossia la possibilità di scarichi con mezzi alternativi o destinazioni diverse), con i conseguenti diversi regimi autorizzativi. Pertanto, le disposizioni nulla hanno a che vedere con il profilo di chi debba eseguire l'allaccio alla pubblica fognatura e/o all'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedervi ovvero di assumersene l'onere economico.
7.7. Ed il punto essenziale della controversia è proprio che – come, in definitiva, ritenuto dal giudice di prime cure, il quale lo ha esplicitato nella parte finale della motivazione della sentenza, seppur preceduta da una premessa normativa esposta in modo equivoco – l'allaccio alla rete pubblica fognaria è sempre eseguito a cura e a spese dell'utente, previa autorizzazione dell'ente gestore del servizio idrico comunale.
7.8. La circostanza che, alla stregua della CTU, sia emerso che altri quattro utenti (senza che risulti l'autorizzazione da parte dell'ente gestore del servizio) risultino collegati all'allaccio fognario realizzato dalla parte appellante a servizio del fabbricato di civile abitazione, non sposta i termini della questione (essa, semmai, rileverebbe nel rapporto tra la società appellante e tali ulteriori utenti).
Infatti, si tratta pur sempre di un collegamento che collega gli scarichi di acque reflue alla condotta pubblica, cioè di una condotta privata a servizio in via esclusiva dei relativi fabbricati. Non si tratta certamente di una rete fognaria pubblica cioè di un'opera di urbanizzazione primaria di cui, del resto, non risulta alcuna approvazione da parte del neppure sotto forma di inserimento di una CP_1 qualche progettazione di un più ampio intervento di opere pubbliche. Né alcuna rilevanza ha il tema del pagamento degli oneri di urbanizzazione che hanno ovviamente diversa causale (appunto la realizzazione, tra le altre cose, della rete pubblica fognaria a cui l'appellante è stato autorizzato a collegarsi, ovviamente a sue spese).
7.9. Infine, alla luce di quanto sin qui esposto, è appena il caso di evidenziare che, neppure nella infondata prospettiva della parte appellante, avrebbe senso la pretesa fatta valere dalla medesima.
Invero, anche interpretando malamente le sopraccitate disposizioni, non ha alcun appiglio testuale né un minimo di ragionevolezza la tesi per cui entro la distanza di 300 metri il privato debba provvedere
6 al collegamento alla rete fognaria pubblica a sue spese, mentre oltre la stessa il relativo onere, per tutta la estensione del collegamento, sia a carico dell'ente comunale e quindi della collettività locale.
7.10. In ultimo, le istanze istruttorie dell'appellante sono state giustamente disattese dal giudice di prime cure perché irrilevanti e non conducenti a fini decisori.
8. Anche il secondo motivo è infondato.
8.1. Infatti, il Comune appellato non si è arricchito in alcun modo né tanto meno in modo ingiustificato. La società appellante ha provveduto ad eseguire un intervento di carattere privato che era a suo esclusivo carico sicché non vi è alcun depauperamento ingiustificato. D'altro canto, rispetto all'intervento eseguito, il è completamente estraneo. Si ribadisce che l'accertato utilizzo CP_1
(peraltro, apparentemente non autorizzato) da parte di altri quattro utenti del collegamento fognario non concerne il rapporto tra l'appellante ed il CP_1
9. In conclusione, l'appello va respinto.
10. Per il principio della soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare in base ai parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, scaglione conforme al valore della domanda, valori medi.
11. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovuta e come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco Filocamo)
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