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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/07/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maila Casale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2959/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, CF: nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Amato Rizzo (CF: ), in forza CodiceFiscale_2
di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E
P. IVA in persona della sua Controparte_1 P.IVA_1
Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa giusta procura CP_2
notaio di Venezia-Mestre, (rep. 39721; racc. 14050) - rappresentata e Persona_1
difesa in forza di mandato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Marco Pesenti (C.F.: ) , elettivamente domiciliati come in CodiceFiscale_3
atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha svolto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 471/2020 emesso in data 21/04/2020 dal Tribunale di Avellino con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € CP_1
13.545,24 oltre interessi e spese del monitorio per rate insolute di finanziamento.
L'opponente eccepiva preliminarmente la validità della cessione del credito e la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 TUB, non avendo indicato l'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'importo già versato dal
. Parte_1
L'opponente contestava altresì l'inesattezza del credito ingiunto rilevando che la somma posta fondamento del decreto ingiuntivo era la risultanza di due finanziamenti.
Il primo contratto . 20078830172416 prevedeva l'erogazione di € 9.140,00 di cui l'opponente aveva avuto quale somma accreditata in conto, € 4.999,17 in data
10/10/2016 e a fronte del quale era stata già restituita la somma di € 4.343,10 residuando quindi a saldo di ogni altra pretesa la somma di € 656,07. In ordine a tale contratto di finanziamento l'opponente eccepiva l'esattezza del TAEG indicato in contratto nella misura del 10,16% in quanto considerando tutti i costi dovuti e collegati al finanziamento si giungeva ad un TAEG del il 19,36%, come da calcolo allegato, con sforamento della soglia usura.
Quanto al secondo contratto di credito al consumo recante n. 20078830172404 specificava l'opponente che era stato pattuito l'importo totale del credito-limite massimo in € 1.500,00, da restituire con rata minima concordata di € 75 con ammortamento alla francese, TAN 15,36%, e TAEG 21,28%. L'opponente contestava l'accordo contrattuale rilevando un esubero del limite massimo concesso da € 1.500,00 a € 1.905,00 riferito all'anno 2017 mentre la rata concordata lievitava da € 75,00 a € 100,00 oltre il mancato rispetto dell'ammortamento alla francese .
Contestava quindi i contratti depositati dalla , disconoscendo la copia CP_1
dei contratti ai sensi degli artt. 214 e 215 cpc, oltre le liste dei movimenti ex art. 50
TUB, non riconducibile a dirigente della DO Banca Spa. Il ravvisava Pt_1
nei contratti di finanziamento de quibus la sussistenza di interessi usurai e/o ultra soglia.
Infine l'opponente lamentava l'omessa comunicazione degli estratti conto e l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Chiedeva pertanto sentire accogliere le seguenti conclusioni :
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento delle spiegate eccezioni e domande della opposizione così decidere: IN VIA PRELIMINARE
1. In favore dell'opponente e a danno della opposta, accertare e dichiarare il difetto delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto n° 471/2020 e dichiararne la nullità/annullabilità, per illeggibilità delle annotazioni riportate nell'estratto conto ex art 50 TUB dedotto in premessa, in uno alla impossibilità di ricondurre la paternità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ad un determinato/determinabile dirigente della DO Banca Spa come spiegato in premessa;
2. In via gradata, di accertare e dichiarare la nullità del D.I. n° 471/2020, sulla scorta della dedotti eccezioni da rilevarsi con giudizio di natura prognostica ex ante, che il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 640 cpc, non poteva essere emesso per violazione dell'artt. 633 cpc e 50 TUB, in uno alla documentazione allegata al ricorso per ingiunzione un documento contabile illeggibile a giustificazione dell'asserito saldo debitore dell'opponete (tra l'altro errato nei numeri), il diritto costituzionalmente garantito di difesa e diritto ad un corretto contraddittorio processuale;
3. In via subordinata, accertare e dichiarare che nulla, o solo una minima parte, è dovuto dall'opponente per le ragioni spiegate e per i motivi posti a fondamento del presente atto di citazione in opposizione a in quanto la DO Banca Spa, ha versato CP_3
in relazione al contratto n. 20078830172416 la sola somma di € 4999,17 come risulta dalla estratti conti bancari del , ed ha ricevuto in restituzione la somma di € Pt_1
4.343,10, e per eventuali accertamento dei tassi oltre la legge ed altre irregolarità contabili in quanto è evidente che il calcolo dei soli interessi sono state calcolate su importi sbagliati;
In via principale in relazione al secondo contratto di credito al consumo recante n.
20078830172404, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le ragioni spiegate in premessa e per i motivi posti a fondamento del presente atto di citazione in opposizione a D.I., in quanto la DO Banca Spa, ha violato ogni condizione di contratto limite minimo, importo rata, Taeg, errore ammortamento interessi, tassi oltre la legge ed altre irregolarità contabili, calcoli anatocistici, ius variandi in peius non comunicati;
4. in via ulteriormente gradata, ed in caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, ridurre l'eventuale credito compensando con quanto già versato dall'opponente, revocando l'opposto d.i. anche in modo compensativo tra i due finanziamenti;
5. condannare parte avversa al risarcimento dei danni ulteriori per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi anche in via equitativa;
6. in ultimo condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1
delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che in via preliminare Controparte_1
chiedeva, all'esito dei provvedimenti ex art. 648 c.p.c., un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Contestava l'avversa eccezione di violazione dell'art. 125 c.p.c., nonché della nullità del decreto per mancata indicazione della misura dell'adempimento parziale di parte opponente rilevandone la genericità ed evidenziando che sin dall'introduzione del giudizio monitorio aveva depositato i contratti nr. 20078830172416 e nr.
20078830172404, gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, il contratto di cessione del credito e le diffide di pagamento e contestuale comunicazione della cessione del credito.
Quanto agli estratti conto certificati ex art. 50 TUB rappresentava che le sottoscrizioni in calce erano state apposte dal Dott. nominato, con atto del Persona_2
29-04-2016, Procuratore Speciale dell'allora DO Banca S.p.a. mentre in merito alla contestata violazione dello ius variandi ne rilevava la genericità.
In ordine al disconoscimento operato di conformità delle copie dei contratti di finanziamento agli originali specificava che l'opponente non aveva indicato espressamente in cosa la copia differisse dall'originale ma dichiarando in ogni caso di volersi avvalere dei detti documenti.
Nello specifico contenuto dei contratti, l'opposta evidenziava, quanto al contratto nr.
20078830172416 di € 9.140,00,che in parte era stato impiegato dal sig. per Pt_1
rientrare di una precedente esposizione debitoria giusto mandato di pagamento dallo stesso sottoscritto e quanto al contratto nr. 20078830172404 osservava che lo stesso rappresentava un'apertura di credito utilizzabile mediante carta revolving che prevedeva un rimborso minimo mensile concordato € 75,00, non inferiore al 3% dell'esposizione complessiva del cliente, per cui nella specie non si era in presenza di un contratto di finanziamento caratterizzato da rate dall'ammontare fisso e da un piano di ammortamento alla francese.
Quanto alla paventata usura, con riferimento al contratto nr. 20078830172416 di cui controparte lamentava l'applicazione di un TAEG difforme rispetto a quello dichiarato in contratto specificava che il TAEG indicato in contratto era stato calcolato considerando le spese di istruttoria, con esclusione del costo della polizza assicurativa perché facoltativa .
Quanto alla lamentata usurarietà degli interessi previsti nei contratti de quibus ne eccepiva l'erroneità del calcolo avendo parte opponente sommato gli interessi corrispettivi con quelli moratori. Parte opponente eccepiva infine la nullità dell'atto di citazione laddove solo nelle conclusioni rassegnate in atti parte opponente lamentava la presenza di “calcoli anatocistici” chiedendo la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Ritenuto di conseguenza provato il credito ingiunto, l'opposta così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 13.545,24, oltre interessi di mora da Controparte_1
calcolarsi al tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Ci si oppone sin d'ora alla CTU contabile ex adverso richiesta.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Alla prima udienza di comparizione veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 17 ottobre 2023 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. In tale udienza, alla luce delle rilevanti osservazioni mosse da parte opponente veniva disposta CTU contabile al fine di accertare l'esatto dare/avere tra le parti. Depositata la relazione peritale definitiva, comprensiva dei chiarimenti richiesti, all'udienza del 15/04/2025, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Va preliminarmente dato atto del fatto che la procedura di mediazione è stata regolarmente avviata nel corso del presente giudizio di opposizione e si è conclusa con esito negativo, come da pacifica ammissione di entrambe le parti
In via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente per carenza di prova scritta del credito, evidenziandosi che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria. Nella fase monitoria la creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, il contratto di cessione del credito e le diffide di pagamento e contestuale comunicazione della cessione del credito..
Di conseguenza il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso legittimamente.
Va rigettata altresì l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata dall'opposta, per assunta incertezza e genericità del “petitum” e della “causa petendi”. Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad essa allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa della domanda nonché del risultato cui tende parte attrice, anche alla luce della documentazione versata in atti in occasione dell'instaurazione del giudizio (cfr. sul punto Cassazione civile sentenza n. 1681/2015 ) che ha consentito una valida difesa.
Quanto infine all'efficacia della cessione del credito, come evidenziato in dottrina ed in giurisprudenza, il contratto di cessione del credito ha natura consensuale e quindi il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto del semplice accordo tra le parti (creditore cedente e cessionario), ai sensi dell'art. 1376
c.c., indipendentemente dal consenso del debitore ceduto, per il quale è normalmente indifferente eseguire la prestazione nei confronti di un creditore piuttosto che di un altro;
il cessionario, quindi, per effetto del consenso, assume la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione. L'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o la notificazione della cessione sono viceversa necessarie per rendere efficace la cessione medesima anche nei confronti del debitore ceduto e, più precisamente, per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari: in sostanza, la cessione determina l'immediata efficacia traslativa del credito, cosicché il debitore, a seguito della cessione, diviene obbligato nei confronti del cessionario e non più del cedente ma, fino a quando è in buona fede, è liberato dalla propria obbligazione anche se paga al cedente, mentre l'accettazione o la notificazione della cessione valgono a rimuovere l'efficacia liberatoria di tale pagamento (in questo senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 luglio
2011, n. 15364). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l'opposta ha allegato al ricorso monitorio copia dell'atto del 05/12/2019 (doc. 3 fascicolo monitorio) per la cessione del credito de quo da DO Banca S.p.A. e CP_4
a Risulta certamente idonea quale “notificazione ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 1264 c.c.”, la raccomandata del 05/12/2019, spedita il 22/01/2020 contenente anche l'intimazione di pagamento inviata a e dallo stesso ricevuta il Parte_1
24/01/2020 ed espressamente contenente il riferimento all'avvenuta cessione del credito. Da ultimo, poi, è noto che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., proprio in quanto atto a forma libera, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 gennaio 2014, n. 1770). Ne consegue che la cessione del credito è divenuta efficace ed opponibile nei confronti dell' opponente a decorrere dal 24/01/2020, data di ricezione della raccomandata inviata dalla banca opposta.
Del tutto generico e, dunque, privo di qualsiasi valore giuridico è il paventato disconoscimento “dei contratti di finanziamento prodotti dalla solo in CP_5
copia, nemmeno conformi, rispetto agli originali”.
L'istante si limita ad articolare nell'atto introduttivo un'unica frase sul punto, non negando la paternità delle sottoscrizioni. Come noto, infatti, “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile - n.d.e. come avvenuto nella specie - con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (cfr., ad es., Cass. n.
24456/2011 e Cass. n. 12448/2012)” (così, Cass. Sez. 2, 22/01/2018 n. 1537, punto 5 in motivazione).
Deriva dunque l'inammissibilità della sollevata doglianza.
Nel merito va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio, nonché la CTU contabile redatta dal dott. . Persona_3
Espressi tali principi di diritto occorre verificare la pretesa creditoria della . CP_1
La pretesa di parte attorea trova il suo fondamento nel contratto di finanziamento n.
Finanziamento n. 20078830172416 – Prestito personale stipulato in data 03/10/2016 per € 9.140,00 oltre interessi e spese da restituire in n. 84 rate costanti di € 160,30,
TAN 9,71%, TAEG 10,16%, Costo assicurazione € 831.60, Interessi totali dell'operazione € 3.493.60 e nel Contratto n. 20078830172404 – Linea di credito con carta – credito revolving – stipulato in data 03/10/2016, TAN 15,36%, TAEG 21,28%,
Spese di tenuta conto € 3,99, Assicurazione 4,90% sulla rata.
A seguito dell'inadempimento del debitore opponente la Società ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate rimaste insolute, del solo capitale residuo epurato degli interessi, oltre interessi convenzionali di mora. Parte opponente ha sostenuto di aver ricevuto soltanto l'erogazione di € 4.999,17 contestando altresì l'usurarietà dei contratti.
Ed orbene, e proprio sulla scorta delle risultanze documentali prodotte, e dei rilievi in diritto in precedenza menzionati e riportati, ritiene il Giudice di dover espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal CTU nel corso della trattazione – istruzione quale ragione di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal consulente tecnico d'ufficio le quali considerazioni vengono da questo giudice fatte integralmente proprie in considerazione della correttezza del ragionamento logico così svolto e della congruità delle risposte rese dal consulente d'ufficio.
La rilevanza delle questioni dedotte ed esaminate impone di ripercorrere e seguire, anche richiamando i passaggi salienti della CTU, tutte le osservazioni e conclusioni dell'ausiliario del giudice, costituenti i risultati dell'attività istruttoria (esclusivamente documentale) espletata.
Il C.T.U. , sulla base dei quesiti posti dal precedente giudicante verificava quanto al contratto di finanziamento che “L'importo effettivamente erogato al sig. è pari Pt_1
ad € 9.140,00 ed è stato così imputato: - € 4.999,17 accreditati sul c/c n. 0073 MPS filiale di Montemarano intestato a e;
- € 4.140,83 utilizzati Parte_1 CP_6
per estinguere un precedente debito vs DO Banca spa pratica n.
20078830172415, come da richiesta a firma del sig. del 03/10/2016 Parte_1
allegata al contratto di finanziamento de quo”.
Sempre con riferimento al detto contratto di finanziamento n. 20078830172416 il CTU così deduce:” Dai documenti in atti risulta che il sig. abbia regolarmente pagato Pt_1
con addebito in conto corrente le rate dalla n. 1 alla n. 29 compresa. Le successive cinque rate, scadenti dal 20/03/19 al 20/07/19, risultano impagate e su di esse l'istituto finanziatore ha calcolato penale per ritardato pagamento di € 12,82 su ciascuna, fino al 05/08/2019,quando il debito residuo è stato classificato a sofferenza.
L'art 18 del contratto di finanziamento prevede, in caso di ritardato pagamento, un'indennità pari al 10% delle mensilità scadute ed impagate. Di fatto sulle rate insolute, ognuna di € 160,30, è stata applicata una penale dell'8% inferiore, quindi, a quella prevista in contratto.
Il capitale residuo girato a sofferenza è di € 6.263.41 e la penale addebitata è di €
501,00, pari anch'essa all'8% dello stesso, nonostante all'art. 19 del contratto sia prevista una percentuale del 10%. In conclusione il debito residuo alla data del
05/08/2019 ammonta ad € 7.630,01” con ciò evidenziando che al finanziamento n.
20078830172416 non risultano applicati tassi usurari”.
Quanto invece al contratto n. 20078830172404 – Linea di credito con carta – credito revolving, il CTU ha verificato che applicando le istruzioni della Banca d'Italia per la verifica dell'usurarietà del tasso ai dati risultanti dall'estratto conto, il TEG risultante
è superiore al tasso soglia di periodo per cui ha provveduto a ricalcolare il saldo elidendo interessi, spese e commissioni giungendo al minor saldo debitore dovuto dal sig. nella misura di € 4.080,06 alla data del 03/08/2019. Pt_1
L'Ausiliario quindi così concludeva anche all'esito delle osservazioni delle parti:”
“L'effettiva somma dovuta dal sig. ad ammonta ad € 11.710,07, Pt_1 CP_1
composta dal debito relativo al finanziamento n. 20078830172416 per € 7.630,01, rimasto invariato rispetto alla richiesta originaria, ed € 4.080,06 relativi al saldo ricalcolato del prestito revolving n. 20078830172404. La differenza a favore del sig.
ammonta, quindi, ad € 1.835,17”. Pt_1
Depositata la relazione peritale, parte opponente contestava che il CTU non aveva risposto alle proprie osservazioni per cui la scrivente disponeva che il CTU desse conto nella sua relazione anche delle osservazioni di parte opponente inviate in data
02/08/2024. Di conseguenza il CTU, premettendo di aver depositato la relazione definitiva di CTU alle ore 17:55 del 2 agosto e che le osservazioni dell'Avv. Rizzo erano state ricevuta alle ore 17:57 dello stesso giorno, forniva i chiesti chiarimenti osservando che:” quanto esposto dall'Avv. Rizzo in merito all'assenza di un documento illustrativo dell'importo del debito pregresso (n° 20078830172415) risponde a verità;
nessuna delle parti ha fornito al sottoscritto documentazione idonea a dimostrare l'entità del debito pregresso che il sig. ha autorizzato a saldare, con firma in calce Pt_1
al contratto di finanziamento del 3 ottobre 2016 n° 20078830172416;
l'importo (euro 4.140,83) del suddetto finanziamento n° 20078830172415 è stato ricavato per differenza tra l'ammontare del finanziamento n° 20078830172416 e quanto accreditato (euro 4.999,17) sul conto corrente MPS n° 0073 intestato al Sig.
ed alla Sig.a . Parte_1 CP_6
In assenza di documentazione idonea alla quantificazione del precedente debito lo scrivente CTU può fornire all'Ill.mo G.I. le seguenti due ipotesi di calcolo:
1. si ritiene corretto il calcolo per deduzione dell'importo del debito pregresso.
In tal caso la somma a debito dell'opponente ammonta ad euro 11.710,07 composta dal debito per il finanziamento n°20078830172416 (euro 7.630,01) e dal saldo ricalcolato del prestito revolving n° 20078830172404 di euro 4.080,06);
2. si ritiene che il finanziamento deliberato di euro 9.140,00 si stato poi accreditato all'opponente per soli euro 4.999,17.
Secondo tale ipotesi l'importo da restituire risulta essere di euro 7.569,24, costituito dalla somma dell'importo di euro 3.489,18 per il finanziamento n°20078830172416 e dell'importo del saldo ricalcolato del prestito revolving n° 20078830172404 di euro
4.080,06”.
Il Tribunale ritiene di aderire al primo conteggio sviluppato dal CTU in quanto, sebbene non risulti agli atti di causa un documento illustrativo dell'importo del debito pregresso (n° 20078830172415), si osserva che in caso di effettiva erogazione di importo inferiore a quello contrattualmente previsto, vi sarebbero state, presumibilmente, delle contestazioni, delle quali non c'è traccia. Inoltre non ricorre invalidità del contratto di prestito personale per destinazione dello stesso anche ad estinzione di passività pregressa, sia perché non trattasi di mutuo di scopo, sia perché dal documento contrattuale del finanziamento n. n°20078830172416, prodotto in fase monitoria, risulta che lo stesso era destinato ad estinguere l'esposizione del distinto rapporto n. n° 20078830172415, come da espresso mandato all'incasso sottoscritto da parte del , la cui firma non è stata disconosciuta . Proprio tale ultimo documento Pt_1
menzionato, datato 03/10/2016, sottoscritto da (e dallo stesso Parte_1
opponente non disconosciuto) assume precipua rilevanza (in uno con l'allegazione dell'estratto conto, che dunque costituisce conferma nelle scritture contabili di annotazione, pure prodotto da Banca Ifis s.p.a.) quale prova dell'erogazione del credito e quale effettiva quietanza, e dunque quale concreta prova della destinazione della somma finanziata e che il contratto aveva avuto effettiva esecuzione. Tale dichiarazione, assume, in tal senso, prova del conseguimento della giuridica disponibilità della somma finanziata in favore del soggetto richiedente il finanziamento, e che può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, essendosi creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del soggetto beneficiario del finanziamento (destinato all'estinzione di antecedenti prestiti e delegando la banca ingiungente a provvedervi direttamente).
Pertanto alla luce delle considerazioni del CTU e dei principi di diritto sopra esposti, presi a base della decisione il conteggio del dare-avere, effettuato dall'Ausiliario e a cui si rimanda, riferito al solo capitale, parte opponente va condannata al pagamento del detto minor importo di € 11.710,07 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Sul capitale vanno calcolati gli interessi legali. L'oggetto della domanda del creditore contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo risulta comprensiva degli interessi, che in mancanza di alcuna specificazione si presumono corrispettivi, dovuti nella misura legale dalla data della domanda al soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Il parziale accoglimento dell'opposizione, seppur in minima parte, è motivo per compensare in ragione di 1/3 le spese di lite del presente giudizio, ponendo i rimanenti 2/3, liquidati come in dispositivo, a carico dell'opponente . Restano a carico di parte opponente altresì i 2/3 delle spese di CTU già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 471/2020 del 21/04/2020;
CONDANNA al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di € 11.710,07, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
COMPENSA per 1/3 le spese di lite;
PONE i rimanenti 2/3 a carico dell' opponente che si liquidano in € 3.385,00( pari ai 2/3 di € 5.077,00) oltre 15% per spese generali,
I.V.A.,se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
COMPENSA per 1/3 le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
PONE i rimanenti 2/3 a carico dell' opponente.
Così deciso in Avellino il 23 luglio 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale