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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1742/2024 avente per oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento dei figli
Promossa da:
, nato alla Spezia il 28.05.1979 (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcantoni
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata alla Spezia il 12.12.1979 (cod. fisc. ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“La figlia minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio Persona_1
disgiunto dei poteri di inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con Per_1 almeno un giorno nei giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola sino a dopo cena (consumando quindi con il padre anche la cena); un fine settimana alternato (con pernottamento), dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 (dopo aver consumato insieme la cena), allorquando la stessa verrà riaccompagnata presso la casa materna;
una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi
24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alternerà fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
infine trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive (ma con periodi non inferiori a 7 giorni) durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
le modalità e tempi di frequentazione tra il padre ed saranno lasciati al libero accordo Per_2
padre/figlia; dovrà versare la somma mensile di complessivi € 250,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento in via indiretta di da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT, mentre nulla dovrà versare per il mantenimento di;
Per_2
le spese straordinarie saranno (solo per la figlia minore a carico di e Per_1 CP_1
nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo in vigore preso questo Parte_1
Tribunale”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 ha dedotto: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con dalla quale sono nate le figlie ed (nate rispettivamente il CP_1 Per_1 Per_2
28.02.2012 ed il 21.12.2003), regolarmente riconosciute da entrambi i genitori;
che il Tribunale della
Spezia, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 967/2021 e con provvedimento n. 3098/2021 emesso in data 15.09.2021, ha disposto (nella contumacia di l'affidamento condiviso Parte_1
delle due figlie (allora entrambe minorenni), la collocazione delle stesse presso la madre, un calendario delle visite con il genitore non collocatario, l'obbligo in capo al padre di contribuire al loro mantenimento tramite il versamento di un assegno mensile di 500,00 euro complessivamente (oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie); che nelle more la figlia avrebbe raggiunto Per_2
l'autosufficienza economica, svolgendo attività lavorativa presso il ristorante “Roadhouse” alla
Spezia; che la ragazza, inoltre, vivrebbe da circa un anno con un'amica; che le proprie condizioni economiche in ogni caso avrebbero subito un peggioramento, tenuto conto del reddito mensile percepito e dei tre prestiti “Agos” contratti, secondo quanto documentato;
di aver tentato di raggiungere un accordo per la definizione della vertenza, senza esito (cfr. lettera del 28.08.2024, allega sub doc. 10 al ricorso, nella quale veniva in particolare evidenziato il fatto che la ragazza, che all'epoca ancora non aveva iniziato a lavorare, non stesse più vivendo con la madre).
La parte ha quindi chiesto la modifica parziale delle condizioni di cui al provvedimento succitato.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza tenutasi il giorno 26.02.2025 la convenuta non è comparsa. In quella sede il ricorrente, interrogato liberamente, ha dichiarato quanto segue: “ lavora dallo Per_2
scorso ottobre part time presso Roadhouse, guadagnerà circa 700,00 euro al mese e vive con una sua amica alla Spezia, in una casa di proprietà di questa amica;
lei ha finito le superiori e non ha fatto l'università; sta cercando lavoro come diplomata elettronica. Prima di Roadhouse ha lavorato alle Terrazze per Iliad, a chiamata”.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 26.2.2025 è stata disposta – a modifica provvisoria delle condizioni in essere – la revoca di quanto dovuto da per il mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne.
Alla successiva udienza parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, nei termini riportati in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia della convenuta, stante la regolarità della notifica effettuata nei confronti della stessa.
Nel merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di ricorso, confermando quanto già disposto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Le circostanze dedotte a fondamento della richiesta trovano, infatti, adeguato riscontro nella documentazione in atti: il certificato di residenza del ricorrente;
il contratto di assunzione di apprendistato part-time in data 03.10.2024 di;
la dichiarazione scritta a firma della ragazza, Per_2
in cui ella rappresenta di essere autosufficiente economicamente.
Deve, poi, essere considerato il comportamento processuale di che rimanendo contumace CP_1
non ha introdotto in giudizio elementi eventualmente di segno contrario.
Per il resto, si precisa che nulla è da disporre in merito al regime di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti, in assenza di domande di modifica;
con conseguente conferma sul punto di quanto già stabilito nel precedente provvedimento del Tribunale.
Le spese di lite sostenute dal ricorrente sono da dichiararsi non ripetibili in ragione di un mezzo, considerata la natura del procedimento e la necessità di un provvedimento giudiziale.
La restante parte deve essere posta a carico della convenuta contumace, che avrebbe potuto aderire alla domanda e così consentire una semplificazione del giudizio.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2024, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe: a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale della Spezia citato in parte motiva, dichiara che nulla più deve per il mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1
; Per_2
condanna parte convenuta contumace a pagare al ricorrente la metà delle spese di lite, metà che si liquida in 13,50 euro per esborsi e 1.452,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
dichiarando non ripetibile il restante mezzo.
Così deciso alla Spezia in data 03.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1742/2024 avente per oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento dei figli
Promossa da:
, nato alla Spezia il 28.05.1979 (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcantoni
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata alla Spezia il 12.12.1979 (cod. fisc. ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“La figlia minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio Persona_1
disgiunto dei poteri di inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con Per_1 almeno un giorno nei giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola sino a dopo cena (consumando quindi con il padre anche la cena); un fine settimana alternato (con pernottamento), dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 (dopo aver consumato insieme la cena), allorquando la stessa verrà riaccompagnata presso la casa materna;
una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi
24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alternerà fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
infine trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive (ma con periodi non inferiori a 7 giorni) durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
le modalità e tempi di frequentazione tra il padre ed saranno lasciati al libero accordo Per_2
padre/figlia; dovrà versare la somma mensile di complessivi € 250,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento in via indiretta di da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT, mentre nulla dovrà versare per il mantenimento di;
Per_2
le spese straordinarie saranno (solo per la figlia minore a carico di e Per_1 CP_1
nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo in vigore preso questo Parte_1
Tribunale”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 ha dedotto: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con dalla quale sono nate le figlie ed (nate rispettivamente il CP_1 Per_1 Per_2
28.02.2012 ed il 21.12.2003), regolarmente riconosciute da entrambi i genitori;
che il Tribunale della
Spezia, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 967/2021 e con provvedimento n. 3098/2021 emesso in data 15.09.2021, ha disposto (nella contumacia di l'affidamento condiviso Parte_1
delle due figlie (allora entrambe minorenni), la collocazione delle stesse presso la madre, un calendario delle visite con il genitore non collocatario, l'obbligo in capo al padre di contribuire al loro mantenimento tramite il versamento di un assegno mensile di 500,00 euro complessivamente (oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie); che nelle more la figlia avrebbe raggiunto Per_2
l'autosufficienza economica, svolgendo attività lavorativa presso il ristorante “Roadhouse” alla
Spezia; che la ragazza, inoltre, vivrebbe da circa un anno con un'amica; che le proprie condizioni economiche in ogni caso avrebbero subito un peggioramento, tenuto conto del reddito mensile percepito e dei tre prestiti “Agos” contratti, secondo quanto documentato;
di aver tentato di raggiungere un accordo per la definizione della vertenza, senza esito (cfr. lettera del 28.08.2024, allega sub doc. 10 al ricorso, nella quale veniva in particolare evidenziato il fatto che la ragazza, che all'epoca ancora non aveva iniziato a lavorare, non stesse più vivendo con la madre).
La parte ha quindi chiesto la modifica parziale delle condizioni di cui al provvedimento succitato.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza tenutasi il giorno 26.02.2025 la convenuta non è comparsa. In quella sede il ricorrente, interrogato liberamente, ha dichiarato quanto segue: “ lavora dallo Per_2
scorso ottobre part time presso Roadhouse, guadagnerà circa 700,00 euro al mese e vive con una sua amica alla Spezia, in una casa di proprietà di questa amica;
lei ha finito le superiori e non ha fatto l'università; sta cercando lavoro come diplomata elettronica. Prima di Roadhouse ha lavorato alle Terrazze per Iliad, a chiamata”.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 26.2.2025 è stata disposta – a modifica provvisoria delle condizioni in essere – la revoca di quanto dovuto da per il mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne.
Alla successiva udienza parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, nei termini riportati in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia della convenuta, stante la regolarità della notifica effettuata nei confronti della stessa.
Nel merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di ricorso, confermando quanto già disposto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Le circostanze dedotte a fondamento della richiesta trovano, infatti, adeguato riscontro nella documentazione in atti: il certificato di residenza del ricorrente;
il contratto di assunzione di apprendistato part-time in data 03.10.2024 di;
la dichiarazione scritta a firma della ragazza, Per_2
in cui ella rappresenta di essere autosufficiente economicamente.
Deve, poi, essere considerato il comportamento processuale di che rimanendo contumace CP_1
non ha introdotto in giudizio elementi eventualmente di segno contrario.
Per il resto, si precisa che nulla è da disporre in merito al regime di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti, in assenza di domande di modifica;
con conseguente conferma sul punto di quanto già stabilito nel precedente provvedimento del Tribunale.
Le spese di lite sostenute dal ricorrente sono da dichiararsi non ripetibili in ragione di un mezzo, considerata la natura del procedimento e la necessità di un provvedimento giudiziale.
La restante parte deve essere posta a carico della convenuta contumace, che avrebbe potuto aderire alla domanda e così consentire una semplificazione del giudizio.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2024, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe: a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale della Spezia citato in parte motiva, dichiara che nulla più deve per il mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1
; Per_2
condanna parte convenuta contumace a pagare al ricorrente la metà delle spese di lite, metà che si liquida in 13,50 euro per esborsi e 1.452,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
dichiarando non ripetibile il restante mezzo.
Così deciso alla Spezia in data 03.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani