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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 708 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CI TE e dell'avv. CI NICOLA LUIGI, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPIAZZI Controparte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 575/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
13/03/2025 e notificata in data 17/03/2025
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione
Nel merito: dichiararsi, per le ragioni illustrate, la nullità e/o inefficacia e/o disporsi l'annullamento della sentenza n. 575/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 13/03/2025, n. cronol.
1326/2025 del 13/03/2025, notificata in data 17/03/2025, pronunciata nel giudizio n. 1083/2025
R.G. e per l'effetto:
1) dichiararsi nullo il precetto notificato al in data Parte_1
30/01/2024 e per l'effetto accertarsi che il convenuto non ha diritto a procedere ad esecuzione sulla base del precetto;
2) disporsi la restituzione delle spese di precetto illegittimamente incassate da;
Controparte_1
In ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio refuse.
Per parte appellata
“In via preliminare: ex art.348 bis c.p.c. dichiararsi inammissibile l'appello in quanto manifestamente infondato
Nel merito: respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa, confermandosi in toto l'impugnata sentenza, con rifusione di spese e competenze di causa oltre rimb. for. 15%, IVA e CPA”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato, il
[...] conveniva in giudizio chiedendo l'accertamento della Parte_1 Controparte_1 nullità del precetto e la condanna alla restituzione di quanto pagato. L'opponente assumeva che l'atto di precetto era stato notificato unitamente al titolo costituito dalla sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 2264/2023 senza rispettare il termine di 120 giorni previsto in favore della Pubblica Amministrazione dall'art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996. Deduceva di aver provveduto al pagamento con riserva di ripetizione dell'importo precettato al fine di evitare
2 l'inizio dell'esecuzione forzata e chiedeva la restituzione di quanto versato.
2. Si costituiva il convenuto, eccependo la carenza di interesse all'opposizione in ragione dell'avvenuto pagamento e contestando la fondatezza dell'azione, evidenziando che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'amministrazione si era impegnata al pagamento. In via subordinata eccepiva la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio dell'opponente e il proprio credito risultante dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
3. Riassunta la causa davanti al Tribunale, per essere stata precedentemente introdotta davanti al Giudice di Pace, con la sentenza n. 575/25 il Tribunale di Verona dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e rigettava la domanda di ripetizione, condannando il
[...]
alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale rilevava che il termine dilatorio previsto dall'art. 14, primo comma, D. L. n.
669/1996 risponde alla finalità di consentire all'amministrazione di definire il procedimento amministrativo necessario per la previsione e l'esecuzione dell'impegno di spesa, senza subire il rischio di azioni esecutive che possano paralizzarne l'attività. Il Parte_1 aveva previsto l'impegno di spesa prima del decorso del termine e, pertanto, era venuto
[...] meno l'interesse a farne valere la violazione. Rigettava, poi, la domanda di ripetizione poiché il aveva pagato prima della scadenza del termine previsto in suo Parte_1 favore, trovando applicazione l'art. 1185, II comma, c.c., con conseguente applicabilità del solo arricchimento senza causa, domanda non esercitata.
Il giudizio di appello
4. Contro la sentenza n. 575/25 del Tribunale di Verona il Parte_1 ha proposto tempestivo appello, formulando i seguenti motivi di impugnazione.
4.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza ove ha rigettato la domanda di ripetizione sul presupposto che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento di un debito anteriormente alla scadenza del termine previsto a suo favore. L'appellante ha rilevato l'applicabilità dell'art. 1185 c.c. esclusivamente con riferimento alle somme effettivamente dovute, costituite nel caso di specie dal solo capitale e non alle spese di precetto, non dovute in conseguenza della nullità della notifica del precetto per violazione dell'art. 14 D. L. n. 669/1996.
3 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza ove ha ritenuto l'opposizione all'esecuzione inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il
[...]
, infatti, ha provveduto al pagamento allo scopo di evitare l'azione esecutiva e Parte_1 proteggere le risorse pubbliche, non trovando applicazione l'art. 1185, secondo comma, c.c. nei casi in cui il pagamento sia stato determinato da iniziative esecutive o atti coattivi.
5. Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. Controparte_1
348 bis c.p.c. del gravame e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
6. All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
7. Così ricostruite le posizioni delle parti può, dunque, procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
7.1. I motivi di impugnazione, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini di seguito indicati.
7.1.1 L'articolo 14, secondo comma, del D.L. 669/1996 prevede che: “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Controparte_2 completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
(convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n.
388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale
l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene
4 condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata” (Cass. Civ. n. 7360/2009).
L'art. 14 del D.L. n. 669/1996 riconosce alla pubblica amministrazione un tempo per adempiere di quattro mesi a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, da impiegare per lo svolgimento del procedimento contabile di spesa. La protezione è tanto estesa “da non consentire al creditore di procedere all'azione esecutiva neppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a suo favore da parte dell'ente pubblico” (Cass. Civ. n. 23084/2005).
Essendo pacifico che, nel caso di specie, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, primo comma,
D.L. n. 669/96 non è stato rispettato, poiché la notifica del titolo esecutivo è avvenuta unitamente all'atto di precetto in data 30.01.2024, l'opposizione a precetto va accolta stante la nullità del precetto stesso.
Quanto alla circostanza che il ha, tuttavia, emesso il mandato Parte_1 di pagamento della somma precettata in data 29.02.2024 non può condividersi quanto osservato dal Tribunale, ovvero che “l'amministrazione è riuscita a prevedere ed eseguire l'impegno di spesa prima del decorso del termine in questione, per cui è venuto meno l'interesse a farne valere la violazione” (cfr. sentenza impugnata).
In proposito, ritiene il Collegio che non sia condivisibile la sentenza impugnata ove ha rilevato che l'avvenuto pagamento della somma intimata con il precetto determina il venir meno dell'interesse dell'opponente a far valere la nullità del precetto intimato anteriormente al termine di legge, posto che la violazione del termine determina la nullità del precetto e tale nullità può esser fatta valere con l'opposizione, tenuto conto che a seguito della minacciata esecuzione sorgono per ciò stesso ulteriori spese non dovute, tra cui quelle legali del precetto medesimo.
In ragione di quanto sopra, va, dunque, accolta l'opposizione a precetto proposta dal
[...] in riforma della sentenza impugnata. Parte_1
5 7.1.2 Quanto alla domanda restitutoria va, tuttavia, considerato che, come già osservato nella sentenza impugnata, la somma capitale indicata nel titolo oltre agli interessi di cui al precetto non può essere oggetto di domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., trovando applicazione l'articolo 1185, secondo comma, c.c., avendo il saldato il debito, stabilito nel titolo Pt_1 giudiziale, prima del termine previsto a suo favore. Nel presente giudizio di impugnazione il non ha formulato tale domanda restitutoria del capitale, chiedendo solo la restituzione Pt_1 delle spese di precetto, del valore di euro 343,36. Tale ultima domanda, già formulata in primo grado, è fondata, in quanto la nullità del precetto rende nulle le spese allo stesso relative.
Va, quindi, disposta la restituzione di quanto indicato nel precetto a titolo di spese e compensi per la minacciata esecuzione, oltre interessi legali dalla data dell'incasso effettivo del pagamento al saldo.
Conclusioni e spese di lite
8. La sentenza appellata n. 575/25 pronunciata dal Tribunale di Verona va, dunque, riformata, con accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il precetto notificato da e quest'ultimo va condannato a corrispondere Controparte_1 al a titolo di restituzione le spese di precetto ricevute pari ad Parte_1 euro 343,36, oltre interessi legali dalla data di incasso effettivo del pagamento fino al saldo.
9. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione sulle spese di lite, che vanno valutate unitariamente in relazione al complessivo esito del giudizio e seguono la soccombenza, dovendo quindi porsi a carico di Le stesse vengono liquidate Controparte_1 secondo il D.M. 55/2014 e nei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e, per l'appello, in relazione al valore dichiarato della causa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 575/25 del Tribunale di
Verona, pubblicata in data 13/03/2025:
a) Accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal Parte_1
[...
[...] avverso il precetto notificato da in data 30.1.2024; Parte_2 Controparte_1
b) Condanna alla restituzione a favore del Controparte_1 Controparte_3 delle spese di precetto pari ad euro 343,36, oltre interessi legali dalla data di incasso
[...] effettivo del pagamento al saldo.
2) Condanna al pagamento a favore del Controparte_1 Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, delle le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA, se dovuta e CPA, oltre esborsi (CU e marca) e delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 247,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali,
IVA se dovuta e CPA, oltre esborsi (CU e marca).
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 708 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CI TE e dell'avv. CI NICOLA LUIGI, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPIAZZI Controparte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 575/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
13/03/2025 e notificata in data 17/03/2025
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione
Nel merito: dichiararsi, per le ragioni illustrate, la nullità e/o inefficacia e/o disporsi l'annullamento della sentenza n. 575/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 13/03/2025, n. cronol.
1326/2025 del 13/03/2025, notificata in data 17/03/2025, pronunciata nel giudizio n. 1083/2025
R.G. e per l'effetto:
1) dichiararsi nullo il precetto notificato al in data Parte_1
30/01/2024 e per l'effetto accertarsi che il convenuto non ha diritto a procedere ad esecuzione sulla base del precetto;
2) disporsi la restituzione delle spese di precetto illegittimamente incassate da;
Controparte_1
In ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio refuse.
Per parte appellata
“In via preliminare: ex art.348 bis c.p.c. dichiararsi inammissibile l'appello in quanto manifestamente infondato
Nel merito: respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa, confermandosi in toto l'impugnata sentenza, con rifusione di spese e competenze di causa oltre rimb. for. 15%, IVA e CPA”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato, il
[...] conveniva in giudizio chiedendo l'accertamento della Parte_1 Controparte_1 nullità del precetto e la condanna alla restituzione di quanto pagato. L'opponente assumeva che l'atto di precetto era stato notificato unitamente al titolo costituito dalla sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 2264/2023 senza rispettare il termine di 120 giorni previsto in favore della Pubblica Amministrazione dall'art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996. Deduceva di aver provveduto al pagamento con riserva di ripetizione dell'importo precettato al fine di evitare
2 l'inizio dell'esecuzione forzata e chiedeva la restituzione di quanto versato.
2. Si costituiva il convenuto, eccependo la carenza di interesse all'opposizione in ragione dell'avvenuto pagamento e contestando la fondatezza dell'azione, evidenziando che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'amministrazione si era impegnata al pagamento. In via subordinata eccepiva la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio dell'opponente e il proprio credito risultante dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
3. Riassunta la causa davanti al Tribunale, per essere stata precedentemente introdotta davanti al Giudice di Pace, con la sentenza n. 575/25 il Tribunale di Verona dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e rigettava la domanda di ripetizione, condannando il
[...]
alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale rilevava che il termine dilatorio previsto dall'art. 14, primo comma, D. L. n.
669/1996 risponde alla finalità di consentire all'amministrazione di definire il procedimento amministrativo necessario per la previsione e l'esecuzione dell'impegno di spesa, senza subire il rischio di azioni esecutive che possano paralizzarne l'attività. Il Parte_1 aveva previsto l'impegno di spesa prima del decorso del termine e, pertanto, era venuto
[...] meno l'interesse a farne valere la violazione. Rigettava, poi, la domanda di ripetizione poiché il aveva pagato prima della scadenza del termine previsto in suo Parte_1 favore, trovando applicazione l'art. 1185, II comma, c.c., con conseguente applicabilità del solo arricchimento senza causa, domanda non esercitata.
Il giudizio di appello
4. Contro la sentenza n. 575/25 del Tribunale di Verona il Parte_1 ha proposto tempestivo appello, formulando i seguenti motivi di impugnazione.
4.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza ove ha rigettato la domanda di ripetizione sul presupposto che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento di un debito anteriormente alla scadenza del termine previsto a suo favore. L'appellante ha rilevato l'applicabilità dell'art. 1185 c.c. esclusivamente con riferimento alle somme effettivamente dovute, costituite nel caso di specie dal solo capitale e non alle spese di precetto, non dovute in conseguenza della nullità della notifica del precetto per violazione dell'art. 14 D. L. n. 669/1996.
3 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza ove ha ritenuto l'opposizione all'esecuzione inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il
[...]
, infatti, ha provveduto al pagamento allo scopo di evitare l'azione esecutiva e Parte_1 proteggere le risorse pubbliche, non trovando applicazione l'art. 1185, secondo comma, c.c. nei casi in cui il pagamento sia stato determinato da iniziative esecutive o atti coattivi.
5. Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. Controparte_1
348 bis c.p.c. del gravame e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
6. All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
7. Così ricostruite le posizioni delle parti può, dunque, procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
7.1. I motivi di impugnazione, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini di seguito indicati.
7.1.1 L'articolo 14, secondo comma, del D.L. 669/1996 prevede che: “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Controparte_2 completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
(convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n.
388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale
l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene
4 condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata” (Cass. Civ. n. 7360/2009).
L'art. 14 del D.L. n. 669/1996 riconosce alla pubblica amministrazione un tempo per adempiere di quattro mesi a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, da impiegare per lo svolgimento del procedimento contabile di spesa. La protezione è tanto estesa “da non consentire al creditore di procedere all'azione esecutiva neppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a suo favore da parte dell'ente pubblico” (Cass. Civ. n. 23084/2005).
Essendo pacifico che, nel caso di specie, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, primo comma,
D.L. n. 669/96 non è stato rispettato, poiché la notifica del titolo esecutivo è avvenuta unitamente all'atto di precetto in data 30.01.2024, l'opposizione a precetto va accolta stante la nullità del precetto stesso.
Quanto alla circostanza che il ha, tuttavia, emesso il mandato Parte_1 di pagamento della somma precettata in data 29.02.2024 non può condividersi quanto osservato dal Tribunale, ovvero che “l'amministrazione è riuscita a prevedere ed eseguire l'impegno di spesa prima del decorso del termine in questione, per cui è venuto meno l'interesse a farne valere la violazione” (cfr. sentenza impugnata).
In proposito, ritiene il Collegio che non sia condivisibile la sentenza impugnata ove ha rilevato che l'avvenuto pagamento della somma intimata con il precetto determina il venir meno dell'interesse dell'opponente a far valere la nullità del precetto intimato anteriormente al termine di legge, posto che la violazione del termine determina la nullità del precetto e tale nullità può esser fatta valere con l'opposizione, tenuto conto che a seguito della minacciata esecuzione sorgono per ciò stesso ulteriori spese non dovute, tra cui quelle legali del precetto medesimo.
In ragione di quanto sopra, va, dunque, accolta l'opposizione a precetto proposta dal
[...] in riforma della sentenza impugnata. Parte_1
5 7.1.2 Quanto alla domanda restitutoria va, tuttavia, considerato che, come già osservato nella sentenza impugnata, la somma capitale indicata nel titolo oltre agli interessi di cui al precetto non può essere oggetto di domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., trovando applicazione l'articolo 1185, secondo comma, c.c., avendo il saldato il debito, stabilito nel titolo Pt_1 giudiziale, prima del termine previsto a suo favore. Nel presente giudizio di impugnazione il non ha formulato tale domanda restitutoria del capitale, chiedendo solo la restituzione Pt_1 delle spese di precetto, del valore di euro 343,36. Tale ultima domanda, già formulata in primo grado, è fondata, in quanto la nullità del precetto rende nulle le spese allo stesso relative.
Va, quindi, disposta la restituzione di quanto indicato nel precetto a titolo di spese e compensi per la minacciata esecuzione, oltre interessi legali dalla data dell'incasso effettivo del pagamento al saldo.
Conclusioni e spese di lite
8. La sentenza appellata n. 575/25 pronunciata dal Tribunale di Verona va, dunque, riformata, con accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il precetto notificato da e quest'ultimo va condannato a corrispondere Controparte_1 al a titolo di restituzione le spese di precetto ricevute pari ad Parte_1 euro 343,36, oltre interessi legali dalla data di incasso effettivo del pagamento fino al saldo.
9. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione sulle spese di lite, che vanno valutate unitariamente in relazione al complessivo esito del giudizio e seguono la soccombenza, dovendo quindi porsi a carico di Le stesse vengono liquidate Controparte_1 secondo il D.M. 55/2014 e nei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e, per l'appello, in relazione al valore dichiarato della causa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 575/25 del Tribunale di
Verona, pubblicata in data 13/03/2025:
a) Accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal Parte_1
[...
[...] avverso il precetto notificato da in data 30.1.2024; Parte_2 Controparte_1
b) Condanna alla restituzione a favore del Controparte_1 Controparte_3 delle spese di precetto pari ad euro 343,36, oltre interessi legali dalla data di incasso
[...] effettivo del pagamento al saldo.
2) Condanna al pagamento a favore del Controparte_1 Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, delle le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA, se dovuta e CPA, oltre esborsi (CU e marca) e delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 247,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali,
IVA se dovuta e CPA, oltre esborsi (CU e marca).
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
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