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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Silvia Fanesi, visti gli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 e promossa da
, elettivamente domiciliato in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), al Corso Adriatico Parte_1
n. 214, presso lo studio dell'Avv. UI ZI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrente contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dal Controparte_1 CP_2 funzionario Dott. Manuel Lelii resistente nonché contro
, in persona del Direttore pro tempore Controparte_3 resistente contumace
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come d verbale di udienza del 15.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2025 UI ZI, quale difensore di Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto emesso in data 31.12.2024, comunicato in
[...] data 8.1.2025, nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. Lavoro 1716/2021, con il quale il giudice revocava l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, sul Parte_1 presupposto del mancato deposito della documentazione legittimante il riconoscimento del diritto.
Opponendosi al decreto di revoca del beneficio, il ricorrente contestava le omissioni rilevate dal giudice, evidenziando di aver provveduto a versare in atti dichiarazioni sostitutive di certificazione relative agli anni 2022 e 2023, attestanti l'esistenza e la permanenza del requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Evidenziava, inoltre, che la carenza di documentazione non costituiva legittima causa di rigetto dell'istanza di liquidazione e revoca del beneficio, non rientrando tra le cause tassative previste dall'art. 112 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Sulla scorta di tali motivi di doglianza, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e di disporre la liquidazione dei compensi maturati dal difensore nel giudizio sopra indicato, oppure di disporre la remissione in termini per produrre ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'ammissione al beneficio e alla liquidazione dei compensi al difensore.
Con memoria depositata in data 30.5.2025, si costituiva il , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, atteso che la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato era stata correttamente disposta, in ragione dell'assenza di adeguata documentazione prodotta dall'odierno ricorrente sulle proprie condizioni reddituali.
La causa, istruita in via documentale, giungeva all'udienza in data 15.10.2025, celebrata ai sensi degli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., e veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della
[...]
che, regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_4
pagina 2 di 5 Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni e i limiti di seguito esposti.
In punto di diritto, giova osservare che il quadro normativo che disciplina il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato consente, in caso di carenza della documentazione attestante i requisiti prescritti per l'accesso al beneficio, di disporre un'integrazione documentale. In particolare, l'art. 79 ult. comma D.P.R. n. 115 del 2002 prevede espressamente che gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto da esse indicato.
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che l'intero procedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (cfr. Cassazione penale sez. IV, 09/01/2018, n. 6529).
È opportuno precisare ulteriormente che, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata verifica all'attualità, delle condizioni reddituali, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del
2002 e art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del quantum, ma anche dell'an e non può perciò ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell'interessato per difetto di prova della permanente sussistenza dei presupposti (cfr. Cass., Sez. III, Ord.,
23 giugno 2023, n. 18034; Cass. n. 23133 del 2021; Cass. n. 2206 del 2020).
Tanto considerato, va rilevato che il ricorrente, nel presente giudizio, ha depositato: copia del provvedimento di ammissione al P.S.S. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo del 14.7.2022 (su istanza depositata in data 11.05.2022); dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione reddituale per gli anni 2022 e
2023, con autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale abilitato.
pagina 3 di 5 Dalla documentazione in atti risulta che il giudizio in cui è stato emesso il provvedimento impugnato è stato introdotto nel 2021, pertanto deve ritenersi che il ricorrente ha documentato la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dall'art. 76 D.P.R.
30 maggio 2002 n.115 a partire dall'anno 2022, sino alla conclusione del giudizio.
Com'è noto, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24729, nel processo civile, l'individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato, in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza e spiega i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono, senza nessun effetto retroattivo, ad atti e spese compiuti prima della presentazione dell'istanza, effetto quest'ultimo non espressamente previsto dalla normativa in oggetto.
Da quanto sopra deriva che il ricorrente deve essere ammesso al beneficio a far data dalla domanda e deve essere liquidata in favore dell'avv. UI ZI, per l'attività defensionale svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo R.G. Lavoro n. 1716/2021, considerate le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 (scaglione di riferimento indeterminabile complessità bassa), tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata e della nota spese allegata, nonché del dimezzamento di cui all'art. 130 D.P.R. 115/2002, la somma di € 2.405,00 per compensi, oltre accessori se dovuti.
In considerazione della scarsa difficoltà della questione trattata e della natura documentale della controversia, si ritiene la sussistenza di validi motivi ex art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. 173/2025 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_4
- in parziale accoglimento dell'opposizione, ammette al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato e liquida in favore dell'avv. UI ZI, a titolo di compensi, la complessiva somma di € 2.405,00, oltre accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
pagina 4 di 5 Teramo, 3.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Silvia Fanesi, visti gli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 e promossa da
, elettivamente domiciliato in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), al Corso Adriatico Parte_1
n. 214, presso lo studio dell'Avv. UI ZI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrente contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dal Controparte_1 CP_2 funzionario Dott. Manuel Lelii resistente nonché contro
, in persona del Direttore pro tempore Controparte_3 resistente contumace
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come d verbale di udienza del 15.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2025 UI ZI, quale difensore di Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto emesso in data 31.12.2024, comunicato in
[...] data 8.1.2025, nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. Lavoro 1716/2021, con il quale il giudice revocava l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, sul Parte_1 presupposto del mancato deposito della documentazione legittimante il riconoscimento del diritto.
Opponendosi al decreto di revoca del beneficio, il ricorrente contestava le omissioni rilevate dal giudice, evidenziando di aver provveduto a versare in atti dichiarazioni sostitutive di certificazione relative agli anni 2022 e 2023, attestanti l'esistenza e la permanenza del requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Evidenziava, inoltre, che la carenza di documentazione non costituiva legittima causa di rigetto dell'istanza di liquidazione e revoca del beneficio, non rientrando tra le cause tassative previste dall'art. 112 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Sulla scorta di tali motivi di doglianza, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e di disporre la liquidazione dei compensi maturati dal difensore nel giudizio sopra indicato, oppure di disporre la remissione in termini per produrre ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'ammissione al beneficio e alla liquidazione dei compensi al difensore.
Con memoria depositata in data 30.5.2025, si costituiva il , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, atteso che la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato era stata correttamente disposta, in ragione dell'assenza di adeguata documentazione prodotta dall'odierno ricorrente sulle proprie condizioni reddituali.
La causa, istruita in via documentale, giungeva all'udienza in data 15.10.2025, celebrata ai sensi degli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., e veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della
[...]
che, regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_4
pagina 2 di 5 Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni e i limiti di seguito esposti.
In punto di diritto, giova osservare che il quadro normativo che disciplina il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato consente, in caso di carenza della documentazione attestante i requisiti prescritti per l'accesso al beneficio, di disporre un'integrazione documentale. In particolare, l'art. 79 ult. comma D.P.R. n. 115 del 2002 prevede espressamente che gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto da esse indicato.
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che l'intero procedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (cfr. Cassazione penale sez. IV, 09/01/2018, n. 6529).
È opportuno precisare ulteriormente che, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata verifica all'attualità, delle condizioni reddituali, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del
2002 e art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del quantum, ma anche dell'an e non può perciò ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell'interessato per difetto di prova della permanente sussistenza dei presupposti (cfr. Cass., Sez. III, Ord.,
23 giugno 2023, n. 18034; Cass. n. 23133 del 2021; Cass. n. 2206 del 2020).
Tanto considerato, va rilevato che il ricorrente, nel presente giudizio, ha depositato: copia del provvedimento di ammissione al P.S.S. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo del 14.7.2022 (su istanza depositata in data 11.05.2022); dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione reddituale per gli anni 2022 e
2023, con autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale abilitato.
pagina 3 di 5 Dalla documentazione in atti risulta che il giudizio in cui è stato emesso il provvedimento impugnato è stato introdotto nel 2021, pertanto deve ritenersi che il ricorrente ha documentato la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dall'art. 76 D.P.R.
30 maggio 2002 n.115 a partire dall'anno 2022, sino alla conclusione del giudizio.
Com'è noto, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24729, nel processo civile, l'individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato, in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza e spiega i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono, senza nessun effetto retroattivo, ad atti e spese compiuti prima della presentazione dell'istanza, effetto quest'ultimo non espressamente previsto dalla normativa in oggetto.
Da quanto sopra deriva che il ricorrente deve essere ammesso al beneficio a far data dalla domanda e deve essere liquidata in favore dell'avv. UI ZI, per l'attività defensionale svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo R.G. Lavoro n. 1716/2021, considerate le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 (scaglione di riferimento indeterminabile complessità bassa), tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata e della nota spese allegata, nonché del dimezzamento di cui all'art. 130 D.P.R. 115/2002, la somma di € 2.405,00 per compensi, oltre accessori se dovuti.
In considerazione della scarsa difficoltà della questione trattata e della natura documentale della controversia, si ritiene la sussistenza di validi motivi ex art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. 173/2025 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_4
- in parziale accoglimento dell'opposizione, ammette al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato e liquida in favore dell'avv. UI ZI, a titolo di compensi, la complessiva somma di € 2.405,00, oltre accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
pagina 4 di 5 Teramo, 3.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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