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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 27.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6930/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Scognamiglio, con Parte_1 il quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'1.12.2023, la parte ricorrente ha dedotto che il Tribunale del Lavoro di Nola, con decreto di omologa del 20.6.2023 reso nel procedimento n. rg. 1362/2022, gli riconosceva il diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84 con decorrenza dall'ottobre 2021. CP_ L'anzidetto decreto di omologa veniva notificato all' a mezzo p.e.c. all'indirizzo di Nola il 23.7.2023. Decorso il termine di legge, stante il mancato pagamento da parte dell'istituto convenuto, ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: « 1) DICHIARARE che il ricorrente, in dipendenza della
RICONOSCIUTA invalidità ed in possesso dei prescritti requisiti contributivi, ha diritto al godimento dell'assegno ordinario d'invalidità previsto dalla legge 222/84 a decorrere dalla data di decorrenza dell'accertamento tecnico preventivo, e cioè dal 01/10/2021; 2) CONDANNARE per effetto il predetto
convenuto al pagamento delle relative prestazioni economiche a CP_1 decorrere dalla data di decorrenza dell'accertamento tecnico preventivo, e cioè dal 01/10/2021, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, al soddisfo. 3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario. 4) EMETTERE ogni consequenziale provvedimento di legge;
5) MUNIRE la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione».
Nelle more del giudizio, al fine di consentire la liquidazione del credito per cui è causa, il ricorrente ha provveduto alla notifica a mezzo p.e.c. del decreto di omologa anzidetto anche all'indirizzo di Napoli dell' convenuto in data CP_2
23.7.2024, come rappresentato con le note del 21.11.2024.
1 CP_ Costituitosi l ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. per l'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento degli importi spettanti per la causale di cui al ricorso, chiedendo, quindi, la cessazione della materia del contendere;
il giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa alla liquidazione, in favore del sig. , degli importi Parte_1 spettanti per la causale di cui al ricorso, come rappresentato con le note del
22.3.2025 (cfr. schermata allegata).
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso da € 26.001,00 e € 52.000,00 (Cass. 12460/20 e 32551/22) – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
CP_ tenuto conto che l ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il CP_2
2 ritardo nel pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente e liquidate solo a febbraio 2025 (cfr. schermata allegata alle note del 22.3.2025 di parte ricorrente), ben oltre il termine di 120 giorni previsto dalla normativa ed in ogni caso solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 1645,50, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv.to
Umberto Scognamiglio dichiaratosi antistatario.
Nola, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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