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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2024
Tribunale di Catania
NT
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 889/2024 tra
, in proprio e n.q. Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28/10/2529 ottobre 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. TT RU Parte_1
Per e per la Controparte_1 Controparte_1
nessuno è comparso.
L'Avv. Brunetto ha precisato le conclusioni come da deposito che costituisce parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE NT CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. TT RU ( ) e dall'avv. CodiceFiscale_2
RR NA ( ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
via Ghibellina n. 77 98122 Messina Italia
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dell'avv. RUSSO ER
( ) ed elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 35 CodiceFiscale_4
80023 CAIVANO
pagina 2 di 18 (C.F Controparte_1 P.IVA_2
e Partita Iva n. ) rappresentata e difesa dell'avv. RUSSO P.IVA_3
ER ( ) ed elettivamente domiciliato in VIA CodiceFiscale_5
GRAMSCI 35 80023 CAIVANO
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 32 decreto legislativo 150/11 e 281 decies Cpc, la signora in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, adiva questo Tribunale contro il e Controparte_1
la , per l'annullamento Controparte_1
dell'accertamento esecutivo entrate patrimoniali 2023/2318 del 18/12/23, codice identificativo 1327, notificato in data 27 dicembre 2023 tramite pec, per l'importo complessivo di euro 14.343, 21, di cui 2 per spese di notifica e 841,60 per interessi, asseritamente dovuti per entrate patrimoniali dovute per l'anno
2018- 2029- 2020, specificatamente elettrico 2018- 2019- 2020 ed idrico 2019-
2020, afferente due utenze come da dettaglio, per i seguenti motivi:
- Nullità, annullabilità, inefficacia dell'atto, indeterminatezza della pretesa, omessa notifica atti prodromici, omessa indicazione dei contenuti prescritti dalla legge;
il aveva emesso Controparte_1
l'accertamento esecutivo a distanza di oltre due anni dalla fornitura del servizio elettrico ed idrico, di cui chiedeva il pagamento, sulla base di fatture che non erano state notificate o comunicate all'opponente nè allegate all'accertamento, nel quale venivano citate per numero, data di pagina 3 di 18 emissione, importo, sicché rimaneva ignoto il titolo di dette fatture e impedito alla ricorrente di effettuare qualsiasi valutazione circa la dovutezza degli importi richiesti;
- le fatture di luce ed acqua, emesse dopo oltre due anni dall'avvenuta fornitura, non erano mai state inviate, né alcun sollecito era pervenuto una volta scaduto il termine del pagamento della fattura, né una raccomandata con la specificazione di un termine ultimo entro cui procedere al pagamento;
- l'accertamente esecutivo concentrava in sé una triplice funzione: monitoria, impositiva ed esecutiva e, nel caso che occupa, alla ricorrente era omessa persino la conoscenza del titolo in forza del quale tale procedura era stata attivata;
- con la procedura della riscossione potenziata il titolo accertativo doveva essere munito della formula esecutiva e precettiva, costruita nel rispetto della disciplina per l'accertamento del credito prevista dalle norme che reggono la singola entrata;
ne conseguiva che, per le entrate patrimoniali di diritto privato, la richiesta di adempimento, l'avviso di messa in mora e la diffida ad adempiere dovevano essere propedeutici alla costruzione dell'avviso di accertamento esecutivo;
- intervenuta prescrizione delle pretese fatte valere attraverso solo accertamento esecutivo: non ravvisandosi, prima dello stesso, alcun atto interruttivo, dal momento in cui il diritto asseritamente vantato poteva essere esercitato, a norma dell'art. 1 commi 4- 11 della legge 205/ 2017, la prescrizione per forniture di acqua luce e gas era passata dai 5 ai 2 anni pagina 4 di 18 e, con deliberazione 97/2018.com del 22 Febbraio 2018, l' , in CP_2
applicazione a quanto stabilito dalla citata legge di bilancio, aveva precisato che la prescrizione a due anni si applicava a consumatori e microimprese con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio al di sotto di due milioni di euro e per gas ed elettricità si applicava anche i rapporti tra venditori e distributori;
la prescrizione biennale era entrata in vigore l'1/03/2018 senza effetto retroattivo e ciò imponeva una precisazione in ordine alla pretesa indicata come elettrico 2018, fattura
1153 del 15/12/20 periodo Gennaio Febbraio 2018, ugualmente prescritta anche sotto la previgente disciplina in virtù della prescrizione quinquennale ex art. 2948 che, prima della novità normativa su indicata, comunque disponeva la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, tra cui le fatture relative a consumi periodici di energia elettrica e acqua;
per tale prestazione, quindi, concernente il periodo gennaio-febbraio 2018,
l'effetto prescrittivo era comunque spirato irrimediabilmente a Febbraio
2023, prima dell'emissione dell'atto impositivo qui opposto, che era del
18/12/23;
- istanza di sospensione dell'accertamento esecutivo opposto;
lamentava che l'eventuale esecuzione avrebbe creato un grave irreparabile pregiudizio addebitabile unicamente ai molteplici e sopra evidenziati errori dell'amministrazione precedente.
Chiedeva:
pagina 5 di 18 - in via preliminare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, ritenuta la manifesta sussistenza del fumus boni juris nonché nel periculum di un danno ingiusto, grave ed irreparabile, sospendere inaudita altera parte l'efficacia dell'accertamento esecutivo opposto ovvero, previa fissazione di udienza di comparizione, sospendere l'efficacia dell'accertamento esecutivo nelle more della decisione;
- annullare e dichiarare nullo o comunque inefficace, nei confronti della deducente, l'accertamento esecutivo entrate patrimoniali per le ragioni illustrate;
- in subordine dichiarare le inesigibilità del credito vantato per intervenuta prescrizione degli importi richiesti;
- condannare parte opposta a titolo di responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 c pc nella misura da ritenersi equa per aver comunque provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo con la consapevolezza della non dovutezza delle somme esposte per maturata prescrizione delle medesime;
- vittoria di spese e compensi difensivi.
Con comparsa di Costituzione e risposta si costituivano la ed il CP_1
, deducendo quanto segue: Controparte_1
- la era concessionaria del servizio di riscossione delle CP_1
entrate patrimoniali dei tributi del;
CP_1 Controparte_1
- il accertava autonomamente l'omesso Controparte_1
pagamento di importi dovuti a titolo di entrate patrimoniali annualità
pagina 6 di 18 2018- 2019 e 2020 a carico della signora e, pertanto, Parte_1
emetteva le fatture conseguenti, tutte del periodo dal 2020 al 2022;
- l'ente formava la lista di carico e la trasmetteva alla per la CP_1
riscossione, liste di carico redatte, approvate e rese esecutive esclusivamente dall'ente impositore, venivano consegnate al concessionario il quale, in quanto soggetto iscritto all'albo in virtù del contratto di affidamento, procedeva alla riscossione coattiva delle somme trasmesse;
- il concessionario, in assenza di pagamento spontaneo della debitrice o di eventuali opposizioni, dava seguito alla riscossione coattiva, emettendo il seguente atto: accertamento esecutivo 2023/ 2318 notificato il
27/12/2023;
- contestava in diritto, in via preliminare, l'inammissibilità delle contestazioni sulla regolarità formale dell'atto segnato ex articolo 617 per tardività dell'impugnazione oltre i 20 giorni: ex art. 617 CPC era previsto che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, si proponevano, prima che fosse iniziata l'esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
secondo la Cassazione,
l'opposizione avverso l'irregolarità formale della cartella esattoriale, anche sotto il profilo della carenza di motivazione, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi per la quale è applicabile il decreto legislativo 46 /99 art. 29 e non il decreto legislativo 46/ 99 art. 24, che prevede diverso termine di 40 giorni e che riguarda l'opposizione del pagina 7 di 18 merito della pretesa azionata;
in questo caso la tardività era ictu oculi, in quanto l'accertamento era stato notificato il 27/12/23 mentre l'atto di opposizione veniva depositato presso la cancelleria in data 29/1/24;
- chiedeva, pertanto, dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione perché proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
- il riscontro ai rilievi del ricorso di controparte sul difetto di motivazione dell'accertamento esecutivo evidenziava che nessuna violazione era stata commessa dal concessionario della riscossione, in quanto l'accertamento esecutivo, stante la notifica dell'atto presupposto, conteneva tutti i documenti necessari per permettere al debitore di risalire alla causale della debenza;
il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolveva all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3 primo comma ed era pienamente legittimo;
sulla motivazione per relationem l'art. 7 comma uno della legge 212/ 2000 prevedeva che, se nella motivazione si faceva riferimento ad altro atto, questo doveva essere allegato all'atto che lo richiamava, mentre nel 2001 erano state introdotte altre due disposizioni,
l'art. 42 comma tre DPR 673, secondo cui se la motivazione faceva riferimento ad altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo doveva essere allegato all'atto che lo richiamava, salvo che quest'ultimo non ne riproducesse il contenuto;
se l'atto richiamato per relationem era già in possesso del contribuente, come nel caso che si discute, con la notifica dell'avviso di pagamento, trattandosi di pagina 8 di 18 documentazione posseduta dal destinatario dell'ingiunzione, non si verificava alcuna lesione del suo diritto di difesa;
difatti, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, l'atto ex adverso impugnato era perfettamente motivato, infatti si indicavano i precedenti atti prodromici, con indicazione della data di notifica nonché degli importi dovuti, indicazione delle modalità di impugnazione;
a pagina due riportava quanto segue: avverso la presenta ingiunzione, ai sensi degli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 546/92, è ammesso ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta;
il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto l'atto impugnato. L'atto era quindi sufficientemente motivato perché richiamava atti che potevano essere richiesti dal contribuente con una semplice richiesta di accesso agli atti o perché già accessibili con la normale diligenza;
il fatto che il ricorrente si fosse adeguatamente difeso evidenziava come nessun significativo pregiudizio al diritto di difesa era pervenuto dell'incompletezza delle informazioni riportate sulla cartella;
- sanatoria dei vizi di motivazione per raggiungimento dello scopo: era principio ormai consolidato che chi intendesse opporsi alla pretesa di pagamento era tenuto ad allegare e provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione dell'atto impugnato, perciò l'eccezione di difetto di motivazione era infondata;
pagina 9 di 18 - sulla rituale notifica dell'accertamento esecutivo emesso dal concessionario a mezzo pec: controparte aveva ritualmente ricevuto la notifica dell'accertamento esecutivo numero 2023/2318 emesso dal concessionario a mezzo pec;
contestava il rilievo con cui controparte voleva minare la legittimità della notificazione degli atti a mezzo pec perché il concessionario aveva utilizzato, per l'invio, un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, ma ciò non era vero in quanto gli atti in parola erano stati notificati utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro ipa, ovvero errata era, quindi, l'affermazione che l'indirizzo Email_1
pec non fosse riconducibile alla società agente in quanto non presente in alcuno dei pubblici registri dedicati: di fatto non era l'indirizzo mittente a dover essere tratto dai pubblici registri bensì solo quello del destinatario;
- sulla mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione;
sull'omessa notifica delle fatture la contestazione era inconferente in quanto le fatture erano state inoltrate dall'ente creditore agli utenti tramite posta ordinaria;
- Sull'eccezione di prescrizione: l'eccezione era inammissibile in quanto la legge di bilancio 2018, come modificata dalla legge di bilancio 2020, aveva ridotto i termini di prescrizione della fornitura del servizio elettrico del servizio del gas e del servizio del canone idrico;
per quanto qui di interesse il legislatore aveva specificamente previsto che, per quanto attiene la fornitura dell'elettrico, il termine biennale di prescrizione si applicava per le fatture con scadenza del pagamento a partire dal 2/03/18
pagina 10 di 18 mentre, per quanto attiene al canone idrico, il termine biennale di prescrizione si applicava per le fatture con la scadenza del pagamento a partire dall'01/01/20;
- per individuare la decorrenza del termine di prescrizione, il comma 10 dell'articolo uno legge 205/2017 faceva riferimento alla data di scadenza delle fatture, prescindendo dalla data di effettuazione o erogazione dei consumi;
ne derivava che il dies a quo dal quale far partire la prescrizione era il giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, quindi il termine di prescrizione quinquennale decorreva dall'ultima rata non pagata;
per quanto qui di interesse il legislatore aveva specificamente previsto, per quanto attiene la fornitura del consumo elettrico, il termine biennale di prescrizione si applicava per le fatture con scadenza di pagamento a partire dal 2/03/18 e, per il canone idrico, per le fatture con scadenza di pagamento 1/01/20; pertanto il termine di prescrizione biennale non era decorso, atteso che, in merito alle fatture con data di emissione 2020, a partire dalla dichiarazione dello Stato emergenziale da coronavirus, risalente alla fine di gennaio 2020, si assisteva ad un'incessante produzione normativa, inizialmente l'art. 12 del decreto legislativo 159 /2015, richiamato nell'art. 68 del DL 18 20, decreto cura
Italia, aveva sancito un principio generale in base al quale ci doveva essere una sostanziale equiparazione tra termini di sospensione dei pagamenti per i periodi emergenziali con quelli processuali di decadenza o prescrizione degli atti;
l'art. 12 del richiamato decreto legislativo prevedeva una soluzione molto equilibrata, perché stabiliva che la pagina 11 di 18 sospensione dei termini di versamento dei tributi per eventi eccezionali comportava in maniera automatica anche la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali;
inoltre l'art.18 e l'art. 67 del decreto legge 18/2020, rubricato sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, specificamente disponeva la sospensione, dall'otto Marzo al 31 maggio, dei termini relativi alle attività di liquidazione di controllo di accertamento di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei termini per la risposta alle istanze di interpello;
secondo l'ultimo comma del citato articolo 67 era prevista una proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori;
ne conseguiva che l'amministrazione, a fronte della sospensione concessa per tutte le scadenze fiscali comprese nel periodo tra l'otto Marzo e il 31 maggio 2020, usufruiva del medesimo lasso di tempo in più per l'attività di accertamento per tutti i controlli fiscali, spostando in avanti il corso dei termini di ulteriori 85 giorni rispetto all'ordinaria scadenza;
da un'analisi della suddetta norma emergeva come il legislatore avesse inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo la sospensione dall'otto Marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione controllo accertamento riscossione e contenzioso;
- sulla scorta di quanto esposto e commentato chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
pagina 12 di 18 - contestava ancora la violazione della delibera ARERA per non aver rispettato i termini per l'emissione della fatturazione rispetto al periodo di consumo che prevedeva che il tempo per l'emissione della fattura individuato in 45 giorni successivi alla chiusura del periodo di riferimento in quanto nettamente ed evidentemente contra legem con il dettato normativo previsto dal legislatore;
- sulle spese, in ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, chiedeva la compensazione delle spese per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni;
Chiedeva:
- in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine utile per impugnare;
- ancora in via preliminare, in ordine alla sospensione, rigettare la richiesta perché insussistenti i requisiti del fumus e del periculum;
- nel merito prendere atto della regolare attività posta in essere dal concessionario;
- rigettare, perché infondata in fatto e in diritto e non provata, la sollevata doglianza stante la legittimità dell'accertamento, poiché sufficientemente motivato;
- accertare dichiarare non prescritte le fatture contenute nell'accertamento;
- dichiarare l'inapplicabilità della previsione dell' ; CP_2
- con condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell'attore in favore del difensore antistatario;
- nell'ipotesi di accoglimento compensare le spese di lite.
pagina 13 di 18 Con le successive note di udienza il ricorrente, preliminarmente, eccepiva la tardività della costituzione nonché l'inutilizzabilità di tutti i documenti prodotti, applicandosi il rito del lavoro: vigevano le decadenze dell'art. 416 c pc;
eccepiva, inoltre, che la comparsa sembrava intestata anche nel
[...]
ma che mancava la procura alle liti e la determina di incarico;
CP_1
perciò, chiedeva si dichiarasse la contumacia dell'ente impositore. Diceva infondata la prima contestazione di controparte, in quanto la stessa CP_1
alla voce “contenzioso” scriveva nell'atto impugnato: “avverso il predetto avviso di accertamento esecutivo entro 30 giorni dalla notificazione il debitore può produrre ricorso in opposizione davanti al giudice ordinario competente per valore e per territorio”, quindi la strumentale eccezione formulata da controparte meritava di essere rigettata ed avvalorava la richiesta di condanna ex articolo 96; evidenziava che il resistente prestava quiescenza a quanto lamentato dall'opponente, e cioè l'omessa notifica delle fatture, quando affermava che le stesse sarebbero state inoltrate dall'ente creditore tramite posta ordinaria nonché recapitate ed immesse in cassetta postale;
sulla prescrizione era pacifico che il termine prescrizionale decorreva dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ovvero da quando il fornitore poteva e doveva fare la lettura dei contatori;
anche il riferimento alla normativa emergenziale era inconducente, non trattandosi di tributi ma di entrate patrimoniali;
instava per l'accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto introduttivo.
Alla prima udienza era sospesa l'esecutorietà del provvedimento e, successivamente, la causa era rinviata per discussione e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 14 di 18 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
Nella comparsa di costituzione l'Avv. Russo ha dichiarato di costituirsi anche nell'interesse del ma non ha depositato né la procura né la delibera di CP_1
incarico. Anche a seguito dell'eccezione formulata da parte opponente alla prima udienza tale documentazione non è stata mai prodotta, con la conseguenza che la parte non può considerarsi costituita.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Secondo il recentissimo arresto giurisprudenziale delle SS.UU. del 13/07/2025,
(ud. 15/04/2025, dep. 13/07/2025), n.19213 “ In base all'art. 1, comma 792, lettera b), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate patrimoniali dell'ente pubblico acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e non richiede, ai fini della eventuale successiva esecuzione forzata, la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.”
Per questa ragione l'atto impugnato non può assimilarsi alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, che danno origine alle opposizioni ex Titolo V c.p.c. per la mancanza di efficacia esecutiva del titolo notificato prima che siano decorsi 60 gg. dalla notifica.
pagina 15 di 18 Pertanto, le doglianze mosse sono pienamente ammissibili e la parte non è decaduta dal diritto di proporle.
Parte opponente, nel presente giudizio, ha lamentato la mancata notifica degli atti prodromici alla notifica dell'accertamento esecutivo, circostanza confermata dalla SO.GE.R.T., la quale ha dichiarato che le fatture sarebbero state inviate a mezzo posta ordinaria. Invero, non sembra che l'avviso di accertamento previsto dal c. 792 art. 1 L.160/19 preveda espressamente che si provveda a notifica separata degli atti oggetto dell'avviso quindi, nella fattispecie, alla notifica delle fatture, anche se la loro mancata notifica potrebbe comportare un serio vulnus per il diritto di difesa dell'obbligato.
Tuttavia, nella circostanza, la SO.GE.R.T., che ha notificato l'atto e se ne rende autrice (l'atto è sottoscritto dal Presidente), è soggetto diverso dal
[...]
che, per quanto sopra detto, non partecipa al presente giudizio. La CP_1
società, nell'emanare l'avviso di accertamento, ha dichiarato di essere il soggetto affidatario contemplato nel capo a) della norma citata ma di tale veste non ha fornito alcun titolo legittimante, omettendo di versare in atti il relativo provvedimento. Non risultano versate in atti neppure le liste di carico predisposte dal per la trasmissione alla del credito CP_1 CP_1
azionato e del diritto a riscuotere le somme.
Poiché la autrice dell'atto opposto, nel presente giudizio riveste il CP_1
ruolo di attore in senso sostanziale, doveva dare prova della propria legittimazione e non risulta l'abbia fatto. “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per
l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto
pagina 16 di 18 privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero
l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.” Cassazione civile sez. III, 08/04/2021, n.9381.
Mancando, quindi, il titolo che legittima la all'emanazione del CP_1
provvedimento opposto in nome e per conto del va Controparte_1
dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva nell'emanazione dell'atto che va, pertanto, annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'opponente ed a carico di CP_1
Nulla sulle spese del in quanto non formalmente Controparte_1
costituito.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Annulla l'avviso di accertamento esecutivo entrate patrimoniali
2023/2318 del 18/12/23, codice identificativo 1327, notificato in data 27 dicembre 2023 tramite pec, per l'importo complessivo di euro 14.343, 21;
2) Condanna la al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1
sig.ra in proprio e n.q., delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 264,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 28/10/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 18 di 18
Tribunale di Catania
NT
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 889/2024 tra
, in proprio e n.q. Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28/10/2529 ottobre 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. TT RU Parte_1
Per e per la Controparte_1 Controparte_1
nessuno è comparso.
L'Avv. Brunetto ha precisato le conclusioni come da deposito che costituisce parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE NT CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. TT RU ( ) e dall'avv. CodiceFiscale_2
RR NA ( ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
via Ghibellina n. 77 98122 Messina Italia
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dell'avv. RUSSO ER
( ) ed elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 35 CodiceFiscale_4
80023 CAIVANO
pagina 2 di 18 (C.F Controparte_1 P.IVA_2
e Partita Iva n. ) rappresentata e difesa dell'avv. RUSSO P.IVA_3
ER ( ) ed elettivamente domiciliato in VIA CodiceFiscale_5
GRAMSCI 35 80023 CAIVANO
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 32 decreto legislativo 150/11 e 281 decies Cpc, la signora in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, adiva questo Tribunale contro il e Controparte_1
la , per l'annullamento Controparte_1
dell'accertamento esecutivo entrate patrimoniali 2023/2318 del 18/12/23, codice identificativo 1327, notificato in data 27 dicembre 2023 tramite pec, per l'importo complessivo di euro 14.343, 21, di cui 2 per spese di notifica e 841,60 per interessi, asseritamente dovuti per entrate patrimoniali dovute per l'anno
2018- 2029- 2020, specificatamente elettrico 2018- 2019- 2020 ed idrico 2019-
2020, afferente due utenze come da dettaglio, per i seguenti motivi:
- Nullità, annullabilità, inefficacia dell'atto, indeterminatezza della pretesa, omessa notifica atti prodromici, omessa indicazione dei contenuti prescritti dalla legge;
il aveva emesso Controparte_1
l'accertamento esecutivo a distanza di oltre due anni dalla fornitura del servizio elettrico ed idrico, di cui chiedeva il pagamento, sulla base di fatture che non erano state notificate o comunicate all'opponente nè allegate all'accertamento, nel quale venivano citate per numero, data di pagina 3 di 18 emissione, importo, sicché rimaneva ignoto il titolo di dette fatture e impedito alla ricorrente di effettuare qualsiasi valutazione circa la dovutezza degli importi richiesti;
- le fatture di luce ed acqua, emesse dopo oltre due anni dall'avvenuta fornitura, non erano mai state inviate, né alcun sollecito era pervenuto una volta scaduto il termine del pagamento della fattura, né una raccomandata con la specificazione di un termine ultimo entro cui procedere al pagamento;
- l'accertamente esecutivo concentrava in sé una triplice funzione: monitoria, impositiva ed esecutiva e, nel caso che occupa, alla ricorrente era omessa persino la conoscenza del titolo in forza del quale tale procedura era stata attivata;
- con la procedura della riscossione potenziata il titolo accertativo doveva essere munito della formula esecutiva e precettiva, costruita nel rispetto della disciplina per l'accertamento del credito prevista dalle norme che reggono la singola entrata;
ne conseguiva che, per le entrate patrimoniali di diritto privato, la richiesta di adempimento, l'avviso di messa in mora e la diffida ad adempiere dovevano essere propedeutici alla costruzione dell'avviso di accertamento esecutivo;
- intervenuta prescrizione delle pretese fatte valere attraverso solo accertamento esecutivo: non ravvisandosi, prima dello stesso, alcun atto interruttivo, dal momento in cui il diritto asseritamente vantato poteva essere esercitato, a norma dell'art. 1 commi 4- 11 della legge 205/ 2017, la prescrizione per forniture di acqua luce e gas era passata dai 5 ai 2 anni pagina 4 di 18 e, con deliberazione 97/2018.com del 22 Febbraio 2018, l' , in CP_2
applicazione a quanto stabilito dalla citata legge di bilancio, aveva precisato che la prescrizione a due anni si applicava a consumatori e microimprese con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio al di sotto di due milioni di euro e per gas ed elettricità si applicava anche i rapporti tra venditori e distributori;
la prescrizione biennale era entrata in vigore l'1/03/2018 senza effetto retroattivo e ciò imponeva una precisazione in ordine alla pretesa indicata come elettrico 2018, fattura
1153 del 15/12/20 periodo Gennaio Febbraio 2018, ugualmente prescritta anche sotto la previgente disciplina in virtù della prescrizione quinquennale ex art. 2948 che, prima della novità normativa su indicata, comunque disponeva la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, tra cui le fatture relative a consumi periodici di energia elettrica e acqua;
per tale prestazione, quindi, concernente il periodo gennaio-febbraio 2018,
l'effetto prescrittivo era comunque spirato irrimediabilmente a Febbraio
2023, prima dell'emissione dell'atto impositivo qui opposto, che era del
18/12/23;
- istanza di sospensione dell'accertamento esecutivo opposto;
lamentava che l'eventuale esecuzione avrebbe creato un grave irreparabile pregiudizio addebitabile unicamente ai molteplici e sopra evidenziati errori dell'amministrazione precedente.
Chiedeva:
pagina 5 di 18 - in via preliminare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, ritenuta la manifesta sussistenza del fumus boni juris nonché nel periculum di un danno ingiusto, grave ed irreparabile, sospendere inaudita altera parte l'efficacia dell'accertamento esecutivo opposto ovvero, previa fissazione di udienza di comparizione, sospendere l'efficacia dell'accertamento esecutivo nelle more della decisione;
- annullare e dichiarare nullo o comunque inefficace, nei confronti della deducente, l'accertamento esecutivo entrate patrimoniali per le ragioni illustrate;
- in subordine dichiarare le inesigibilità del credito vantato per intervenuta prescrizione degli importi richiesti;
- condannare parte opposta a titolo di responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 c pc nella misura da ritenersi equa per aver comunque provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo con la consapevolezza della non dovutezza delle somme esposte per maturata prescrizione delle medesime;
- vittoria di spese e compensi difensivi.
Con comparsa di Costituzione e risposta si costituivano la ed il CP_1
, deducendo quanto segue: Controparte_1
- la era concessionaria del servizio di riscossione delle CP_1
entrate patrimoniali dei tributi del;
CP_1 Controparte_1
- il accertava autonomamente l'omesso Controparte_1
pagamento di importi dovuti a titolo di entrate patrimoniali annualità
pagina 6 di 18 2018- 2019 e 2020 a carico della signora e, pertanto, Parte_1
emetteva le fatture conseguenti, tutte del periodo dal 2020 al 2022;
- l'ente formava la lista di carico e la trasmetteva alla per la CP_1
riscossione, liste di carico redatte, approvate e rese esecutive esclusivamente dall'ente impositore, venivano consegnate al concessionario il quale, in quanto soggetto iscritto all'albo in virtù del contratto di affidamento, procedeva alla riscossione coattiva delle somme trasmesse;
- il concessionario, in assenza di pagamento spontaneo della debitrice o di eventuali opposizioni, dava seguito alla riscossione coattiva, emettendo il seguente atto: accertamento esecutivo 2023/ 2318 notificato il
27/12/2023;
- contestava in diritto, in via preliminare, l'inammissibilità delle contestazioni sulla regolarità formale dell'atto segnato ex articolo 617 per tardività dell'impugnazione oltre i 20 giorni: ex art. 617 CPC era previsto che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, si proponevano, prima che fosse iniziata l'esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
secondo la Cassazione,
l'opposizione avverso l'irregolarità formale della cartella esattoriale, anche sotto il profilo della carenza di motivazione, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi per la quale è applicabile il decreto legislativo 46 /99 art. 29 e non il decreto legislativo 46/ 99 art. 24, che prevede diverso termine di 40 giorni e che riguarda l'opposizione del pagina 7 di 18 merito della pretesa azionata;
in questo caso la tardività era ictu oculi, in quanto l'accertamento era stato notificato il 27/12/23 mentre l'atto di opposizione veniva depositato presso la cancelleria in data 29/1/24;
- chiedeva, pertanto, dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione perché proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
- il riscontro ai rilievi del ricorso di controparte sul difetto di motivazione dell'accertamento esecutivo evidenziava che nessuna violazione era stata commessa dal concessionario della riscossione, in quanto l'accertamento esecutivo, stante la notifica dell'atto presupposto, conteneva tutti i documenti necessari per permettere al debitore di risalire alla causale della debenza;
il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolveva all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3 primo comma ed era pienamente legittimo;
sulla motivazione per relationem l'art. 7 comma uno della legge 212/ 2000 prevedeva che, se nella motivazione si faceva riferimento ad altro atto, questo doveva essere allegato all'atto che lo richiamava, mentre nel 2001 erano state introdotte altre due disposizioni,
l'art. 42 comma tre DPR 673, secondo cui se la motivazione faceva riferimento ad altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo doveva essere allegato all'atto che lo richiamava, salvo che quest'ultimo non ne riproducesse il contenuto;
se l'atto richiamato per relationem era già in possesso del contribuente, come nel caso che si discute, con la notifica dell'avviso di pagamento, trattandosi di pagina 8 di 18 documentazione posseduta dal destinatario dell'ingiunzione, non si verificava alcuna lesione del suo diritto di difesa;
difatti, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, l'atto ex adverso impugnato era perfettamente motivato, infatti si indicavano i precedenti atti prodromici, con indicazione della data di notifica nonché degli importi dovuti, indicazione delle modalità di impugnazione;
a pagina due riportava quanto segue: avverso la presenta ingiunzione, ai sensi degli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 546/92, è ammesso ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta;
il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto l'atto impugnato. L'atto era quindi sufficientemente motivato perché richiamava atti che potevano essere richiesti dal contribuente con una semplice richiesta di accesso agli atti o perché già accessibili con la normale diligenza;
il fatto che il ricorrente si fosse adeguatamente difeso evidenziava come nessun significativo pregiudizio al diritto di difesa era pervenuto dell'incompletezza delle informazioni riportate sulla cartella;
- sanatoria dei vizi di motivazione per raggiungimento dello scopo: era principio ormai consolidato che chi intendesse opporsi alla pretesa di pagamento era tenuto ad allegare e provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione dell'atto impugnato, perciò l'eccezione di difetto di motivazione era infondata;
pagina 9 di 18 - sulla rituale notifica dell'accertamento esecutivo emesso dal concessionario a mezzo pec: controparte aveva ritualmente ricevuto la notifica dell'accertamento esecutivo numero 2023/2318 emesso dal concessionario a mezzo pec;
contestava il rilievo con cui controparte voleva minare la legittimità della notificazione degli atti a mezzo pec perché il concessionario aveva utilizzato, per l'invio, un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, ma ciò non era vero in quanto gli atti in parola erano stati notificati utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro ipa, ovvero errata era, quindi, l'affermazione che l'indirizzo Email_1
pec non fosse riconducibile alla società agente in quanto non presente in alcuno dei pubblici registri dedicati: di fatto non era l'indirizzo mittente a dover essere tratto dai pubblici registri bensì solo quello del destinatario;
- sulla mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione;
sull'omessa notifica delle fatture la contestazione era inconferente in quanto le fatture erano state inoltrate dall'ente creditore agli utenti tramite posta ordinaria;
- Sull'eccezione di prescrizione: l'eccezione era inammissibile in quanto la legge di bilancio 2018, come modificata dalla legge di bilancio 2020, aveva ridotto i termini di prescrizione della fornitura del servizio elettrico del servizio del gas e del servizio del canone idrico;
per quanto qui di interesse il legislatore aveva specificamente previsto che, per quanto attiene la fornitura dell'elettrico, il termine biennale di prescrizione si applicava per le fatture con scadenza del pagamento a partire dal 2/03/18
pagina 10 di 18 mentre, per quanto attiene al canone idrico, il termine biennale di prescrizione si applicava per le fatture con la scadenza del pagamento a partire dall'01/01/20;
- per individuare la decorrenza del termine di prescrizione, il comma 10 dell'articolo uno legge 205/2017 faceva riferimento alla data di scadenza delle fatture, prescindendo dalla data di effettuazione o erogazione dei consumi;
ne derivava che il dies a quo dal quale far partire la prescrizione era il giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, quindi il termine di prescrizione quinquennale decorreva dall'ultima rata non pagata;
per quanto qui di interesse il legislatore aveva specificamente previsto, per quanto attiene la fornitura del consumo elettrico, il termine biennale di prescrizione si applicava per le fatture con scadenza di pagamento a partire dal 2/03/18 e, per il canone idrico, per le fatture con scadenza di pagamento 1/01/20; pertanto il termine di prescrizione biennale non era decorso, atteso che, in merito alle fatture con data di emissione 2020, a partire dalla dichiarazione dello Stato emergenziale da coronavirus, risalente alla fine di gennaio 2020, si assisteva ad un'incessante produzione normativa, inizialmente l'art. 12 del decreto legislativo 159 /2015, richiamato nell'art. 68 del DL 18 20, decreto cura
Italia, aveva sancito un principio generale in base al quale ci doveva essere una sostanziale equiparazione tra termini di sospensione dei pagamenti per i periodi emergenziali con quelli processuali di decadenza o prescrizione degli atti;
l'art. 12 del richiamato decreto legislativo prevedeva una soluzione molto equilibrata, perché stabiliva che la pagina 11 di 18 sospensione dei termini di versamento dei tributi per eventi eccezionali comportava in maniera automatica anche la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali;
inoltre l'art.18 e l'art. 67 del decreto legge 18/2020, rubricato sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, specificamente disponeva la sospensione, dall'otto Marzo al 31 maggio, dei termini relativi alle attività di liquidazione di controllo di accertamento di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei termini per la risposta alle istanze di interpello;
secondo l'ultimo comma del citato articolo 67 era prevista una proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori;
ne conseguiva che l'amministrazione, a fronte della sospensione concessa per tutte le scadenze fiscali comprese nel periodo tra l'otto Marzo e il 31 maggio 2020, usufruiva del medesimo lasso di tempo in più per l'attività di accertamento per tutti i controlli fiscali, spostando in avanti il corso dei termini di ulteriori 85 giorni rispetto all'ordinaria scadenza;
da un'analisi della suddetta norma emergeva come il legislatore avesse inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo la sospensione dall'otto Marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione controllo accertamento riscossione e contenzioso;
- sulla scorta di quanto esposto e commentato chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
pagina 12 di 18 - contestava ancora la violazione della delibera ARERA per non aver rispettato i termini per l'emissione della fatturazione rispetto al periodo di consumo che prevedeva che il tempo per l'emissione della fattura individuato in 45 giorni successivi alla chiusura del periodo di riferimento in quanto nettamente ed evidentemente contra legem con il dettato normativo previsto dal legislatore;
- sulle spese, in ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, chiedeva la compensazione delle spese per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni;
Chiedeva:
- in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine utile per impugnare;
- ancora in via preliminare, in ordine alla sospensione, rigettare la richiesta perché insussistenti i requisiti del fumus e del periculum;
- nel merito prendere atto della regolare attività posta in essere dal concessionario;
- rigettare, perché infondata in fatto e in diritto e non provata, la sollevata doglianza stante la legittimità dell'accertamento, poiché sufficientemente motivato;
- accertare dichiarare non prescritte le fatture contenute nell'accertamento;
- dichiarare l'inapplicabilità della previsione dell' ; CP_2
- con condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell'attore in favore del difensore antistatario;
- nell'ipotesi di accoglimento compensare le spese di lite.
pagina 13 di 18 Con le successive note di udienza il ricorrente, preliminarmente, eccepiva la tardività della costituzione nonché l'inutilizzabilità di tutti i documenti prodotti, applicandosi il rito del lavoro: vigevano le decadenze dell'art. 416 c pc;
eccepiva, inoltre, che la comparsa sembrava intestata anche nel
[...]
ma che mancava la procura alle liti e la determina di incarico;
CP_1
perciò, chiedeva si dichiarasse la contumacia dell'ente impositore. Diceva infondata la prima contestazione di controparte, in quanto la stessa CP_1
alla voce “contenzioso” scriveva nell'atto impugnato: “avverso il predetto avviso di accertamento esecutivo entro 30 giorni dalla notificazione il debitore può produrre ricorso in opposizione davanti al giudice ordinario competente per valore e per territorio”, quindi la strumentale eccezione formulata da controparte meritava di essere rigettata ed avvalorava la richiesta di condanna ex articolo 96; evidenziava che il resistente prestava quiescenza a quanto lamentato dall'opponente, e cioè l'omessa notifica delle fatture, quando affermava che le stesse sarebbero state inoltrate dall'ente creditore tramite posta ordinaria nonché recapitate ed immesse in cassetta postale;
sulla prescrizione era pacifico che il termine prescrizionale decorreva dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ovvero da quando il fornitore poteva e doveva fare la lettura dei contatori;
anche il riferimento alla normativa emergenziale era inconducente, non trattandosi di tributi ma di entrate patrimoniali;
instava per l'accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto introduttivo.
Alla prima udienza era sospesa l'esecutorietà del provvedimento e, successivamente, la causa era rinviata per discussione e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 14 di 18 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
Nella comparsa di costituzione l'Avv. Russo ha dichiarato di costituirsi anche nell'interesse del ma non ha depositato né la procura né la delibera di CP_1
incarico. Anche a seguito dell'eccezione formulata da parte opponente alla prima udienza tale documentazione non è stata mai prodotta, con la conseguenza che la parte non può considerarsi costituita.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Secondo il recentissimo arresto giurisprudenziale delle SS.UU. del 13/07/2025,
(ud. 15/04/2025, dep. 13/07/2025), n.19213 “ In base all'art. 1, comma 792, lettera b), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate patrimoniali dell'ente pubblico acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e non richiede, ai fini della eventuale successiva esecuzione forzata, la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.”
Per questa ragione l'atto impugnato non può assimilarsi alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, che danno origine alle opposizioni ex Titolo V c.p.c. per la mancanza di efficacia esecutiva del titolo notificato prima che siano decorsi 60 gg. dalla notifica.
pagina 15 di 18 Pertanto, le doglianze mosse sono pienamente ammissibili e la parte non è decaduta dal diritto di proporle.
Parte opponente, nel presente giudizio, ha lamentato la mancata notifica degli atti prodromici alla notifica dell'accertamento esecutivo, circostanza confermata dalla SO.GE.R.T., la quale ha dichiarato che le fatture sarebbero state inviate a mezzo posta ordinaria. Invero, non sembra che l'avviso di accertamento previsto dal c. 792 art. 1 L.160/19 preveda espressamente che si provveda a notifica separata degli atti oggetto dell'avviso quindi, nella fattispecie, alla notifica delle fatture, anche se la loro mancata notifica potrebbe comportare un serio vulnus per il diritto di difesa dell'obbligato.
Tuttavia, nella circostanza, la SO.GE.R.T., che ha notificato l'atto e se ne rende autrice (l'atto è sottoscritto dal Presidente), è soggetto diverso dal
[...]
che, per quanto sopra detto, non partecipa al presente giudizio. La CP_1
società, nell'emanare l'avviso di accertamento, ha dichiarato di essere il soggetto affidatario contemplato nel capo a) della norma citata ma di tale veste non ha fornito alcun titolo legittimante, omettendo di versare in atti il relativo provvedimento. Non risultano versate in atti neppure le liste di carico predisposte dal per la trasmissione alla del credito CP_1 CP_1
azionato e del diritto a riscuotere le somme.
Poiché la autrice dell'atto opposto, nel presente giudizio riveste il CP_1
ruolo di attore in senso sostanziale, doveva dare prova della propria legittimazione e non risulta l'abbia fatto. “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per
l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto
pagina 16 di 18 privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero
l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.” Cassazione civile sez. III, 08/04/2021, n.9381.
Mancando, quindi, il titolo che legittima la all'emanazione del CP_1
provvedimento opposto in nome e per conto del va Controparte_1
dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva nell'emanazione dell'atto che va, pertanto, annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'opponente ed a carico di CP_1
Nulla sulle spese del in quanto non formalmente Controparte_1
costituito.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Annulla l'avviso di accertamento esecutivo entrate patrimoniali
2023/2318 del 18/12/23, codice identificativo 1327, notificato in data 27 dicembre 2023 tramite pec, per l'importo complessivo di euro 14.343, 21;
2) Condanna la al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1
sig.ra in proprio e n.q., delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 264,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 28/10/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
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