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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/10/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8228/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 2 ottobre 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8228/2019 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura depositata Parte_1 C.F._1 telematicamente in allegato all' atto di citazione, dagli Avv. Gianmarco Scerbo e Giovanni Tarallo ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Miguel Cervantes, n. 55/27;
- attore
e
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 P.IVA_1 procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
IO CC, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. E/2
- convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni riportati all' autocarro tg. AX542FF, di sua proprietà, in occasione del sinistro verificatosi in data 1 luglio 1026, alle ore 15.10, in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Panoramica, a causa di un tombino della sottostante condotta idrico- fognaria che, al passaggio del mezzo pesante, improvvisamente, ed in maniera imprevedibile, fuoriusciva dalla propria sede (pag. 1, punto C atto di citazione), provocando danni meccanici al veicolo quantificati in €. 7.316,00 oltre IVA.
L' attore ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta in quanto proprietaria CP_1 del tombino ed ente tenuto alla manutenzione (pag. 6 dell' atto di citazione).
Si è costituita la ed ha resistito alla avversa domanda, contestando, in particolare, di CP_1 assumere la qualità di custode del bene in oggetto (chiusino), evidenziando che l' obbligo manutentivo degli stessi, in forza del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, è del solo l'
[...] proprietario della strada;
la convenuta ha, altresì, eccepito l'inapplicabilità dell'articolo CP_2
2051 c.c., essendo l'evento storico riconducibile al caso fortuito (pag. 3 della comparsa) e ha, in ogni caso, invocato il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento (pag. 4); sulla scorta di tali difese, ha concluso per il rigetto della domanda attorea o, nella denegata ipotesi di accoglimento, per la riduzione dell'importo risarcitorio richiesto, con vittoria di spese ed onorari.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e veniva rinviata all'udienza del 2.10.2025 per la discussione ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In via assorbente rispetto ad ogni questione, pur proposta dalle parti, va infatti escluso che la società convenuta possa assumere la qualità di custode del bene dannoso, idonea a configurare la sua responsabilità ai sensi dell' art. 2051 c.c.
È pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato (verbale della P.M., intervenuta sui luoghi nell' immediatezza del fatto) che il sinistro si sia verificato per effetto dello spostamento della parte superiore di un tombino posto sul manto stradale il quale, al momento del “passaggio dell'autocarro, si era smosso dalla propria sede”, con la conseguenza che “il coperchio era finito sotto al proprio mezzo” ( v. verbale della Polizia Municipale del Comune di San Sebastiano , allegato alla memoria
183, co. 6, n. 2 di parte attrice).
2
Quanto alla individuazione del soggetto tenuto alla manutenzione del bene in esame (ai fini della individuazione del responsabile ex art. 2051 c.c.), dando continuità all' orientamento già espresso da questo Tribunale (sent. n. 1209/2024, sent. n. 1872/2025; sent n. 1543/2016) è da escludere che possa affermarsi la responsabilità della società in qualità di gestore del servizio idrico integrato CP_1 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio.
Sul punto giova premettere che con il Codice dell'Ambiente si è avuta l'istituzione del Sistema Idrico
Integrato che, in estrema sintesi, vede il concorso sia dello Stato (che ha potestà legislativa in materia) sia delle Regioni (cui essenzialmente è affidato il Coordinamento delle Risorse e l'istituzione di
Ambiti Territoriali Ottimizzati con i relativi Enti d'Ambito, cioè i consorzi obbligatori fra i vari
Comuni ricadenti nell'ambito) sia dei Comuni (che restano proprietari delle strutture idriche (il
“vecchio” acquedotto).
La normativa di settore prevede che le risorse idriche possano essere gestite a livello locale o dai
Comuni oppure da apposite società: in quest'ultima ipotesi le infrastrutture, pur restando di proprietà dell'Ente pubblico, vengono trasferite in concessione gratuita al soggetto gestore, che ne ha concretamente il possesso divenendone custode e manutentore. Sicché il gestore, ex lege, riceve in concessione le infrastrutture del Sistema Idrico Integrato e ne è responsabile dal momento della consegna e fino alla riconsegna (al Comune o al nuovo gestore) da farsi al termine della concessione.
Nella fattispecie, per verificare se il bene dannoso rientri o meno tra quelli affidati in gestione alla deve richiamarsi il contenuto del Regolamento del servizio idrico integrato per l' CP_1 [...]
approvato con deliberazione assembleare n. 9 del 10 luglio 2009 Controparte_3
(depositato dalla convenuta , il cui art. 2, par. 4 dispone: “Coerentemente con quanto indicato CP_1 dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature dedicate, cosiddette bianche, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato. Parimenti non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, la realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche ed il successivo collegamento alla rete fognaria” (v. all. denominato “Regolamento Parte II”, nel fascicolo della CP_1
A fronte di tale inequivoca previsione convenzionale, che esclude dall' ambito del servizio idrico integrato (affidato alla la gestione delle opere di superficie, di raccolta e convogliamento CP_1 delle acque meteoriche alla rete fognaria mista e la pulizia delle caditoie e la manutenzione straordinaria di pozzetti, è da escludersi che la assuma la qualità di custode del bene in CP_1 analisi (chiusino), dovendosi ritenere che il dovere di manutenzione di tali beni permanga in capo
3
all'ente proprietario della rete idrica ( . CP_4
Del resto, a fronte di tale produzione documentale da parte della convenuta l' attore non ha prodotto alcun documento di segno contrario, idoneo a configurare il trasferimento della custodia di tali beni dal Comune alla non è evidentemente sufficiente, a tal fine, la missiva con la quale il CP_1
declina la propria responsabilità (affermando il dovere di gestione da parte Controparte_5 della , né risultano versati in atti, in particolare, i documenti cui fa riferimento l' ente nella CP_1 predetta missiva (disciplinare allegato alla convenzione del 30.9.2002 e verbale del 4.10.2005 tra
, e al Vesuvio) il cui Controparte_6 CP_1 Controparte_5 contenuto, pertanto, non è in questa sede apprezzabile.
Pertanto, secondo quanto già espresso dal Tribunale di Nola in precedenti conformi, “difettando qualsivoglia emergenza probatoria in ordine alla sussistenza di un obbligo di manutenzione in capo alla va esclusa la responsabilità dell'ente gestore del servizio idrico nella produzione del CP_1 sinistro, dovendosi ritenere che lo stesso risulti preposto alla manutenzione delle sole infrastrutture idriche e presumere – in mancanza di prova contraria in ordine alla estensione del potere del gestore del servizio sulle pertinenze, quale quella in esame – che la responsabilità per danni derivanti da beni analoghi a quelli in esame (caditoie, dei pozzetti e dei tombini) ricada sull' ente proprietario della rete idrica” (sent. Tribunale di Nola n. 1209/2024, ed in senso conforme sent. n. 1872/2025).
In definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022) per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando :
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore di in persona del l. r. Parte_1 Controparte_1
p. t., delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% per compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 5 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
4
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 2 ottobre 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8228/2019 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura depositata Parte_1 C.F._1 telematicamente in allegato all' atto di citazione, dagli Avv. Gianmarco Scerbo e Giovanni Tarallo ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Miguel Cervantes, n. 55/27;
- attore
e
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 P.IVA_1 procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
IO CC, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. E/2
- convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni riportati all' autocarro tg. AX542FF, di sua proprietà, in occasione del sinistro verificatosi in data 1 luglio 1026, alle ore 15.10, in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Panoramica, a causa di un tombino della sottostante condotta idrico- fognaria che, al passaggio del mezzo pesante, improvvisamente, ed in maniera imprevedibile, fuoriusciva dalla propria sede (pag. 1, punto C atto di citazione), provocando danni meccanici al veicolo quantificati in €. 7.316,00 oltre IVA.
L' attore ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta in quanto proprietaria CP_1 del tombino ed ente tenuto alla manutenzione (pag. 6 dell' atto di citazione).
Si è costituita la ed ha resistito alla avversa domanda, contestando, in particolare, di CP_1 assumere la qualità di custode del bene in oggetto (chiusino), evidenziando che l' obbligo manutentivo degli stessi, in forza del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, è del solo l'
[...] proprietario della strada;
la convenuta ha, altresì, eccepito l'inapplicabilità dell'articolo CP_2
2051 c.c., essendo l'evento storico riconducibile al caso fortuito (pag. 3 della comparsa) e ha, in ogni caso, invocato il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento (pag. 4); sulla scorta di tali difese, ha concluso per il rigetto della domanda attorea o, nella denegata ipotesi di accoglimento, per la riduzione dell'importo risarcitorio richiesto, con vittoria di spese ed onorari.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e veniva rinviata all'udienza del 2.10.2025 per la discussione ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In via assorbente rispetto ad ogni questione, pur proposta dalle parti, va infatti escluso che la società convenuta possa assumere la qualità di custode del bene dannoso, idonea a configurare la sua responsabilità ai sensi dell' art. 2051 c.c.
È pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato (verbale della P.M., intervenuta sui luoghi nell' immediatezza del fatto) che il sinistro si sia verificato per effetto dello spostamento della parte superiore di un tombino posto sul manto stradale il quale, al momento del “passaggio dell'autocarro, si era smosso dalla propria sede”, con la conseguenza che “il coperchio era finito sotto al proprio mezzo” ( v. verbale della Polizia Municipale del Comune di San Sebastiano , allegato alla memoria
183, co. 6, n. 2 di parte attrice).
2
Quanto alla individuazione del soggetto tenuto alla manutenzione del bene in esame (ai fini della individuazione del responsabile ex art. 2051 c.c.), dando continuità all' orientamento già espresso da questo Tribunale (sent. n. 1209/2024, sent. n. 1872/2025; sent n. 1543/2016) è da escludere che possa affermarsi la responsabilità della società in qualità di gestore del servizio idrico integrato CP_1 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio.
Sul punto giova premettere che con il Codice dell'Ambiente si è avuta l'istituzione del Sistema Idrico
Integrato che, in estrema sintesi, vede il concorso sia dello Stato (che ha potestà legislativa in materia) sia delle Regioni (cui essenzialmente è affidato il Coordinamento delle Risorse e l'istituzione di
Ambiti Territoriali Ottimizzati con i relativi Enti d'Ambito, cioè i consorzi obbligatori fra i vari
Comuni ricadenti nell'ambito) sia dei Comuni (che restano proprietari delle strutture idriche (il
“vecchio” acquedotto).
La normativa di settore prevede che le risorse idriche possano essere gestite a livello locale o dai
Comuni oppure da apposite società: in quest'ultima ipotesi le infrastrutture, pur restando di proprietà dell'Ente pubblico, vengono trasferite in concessione gratuita al soggetto gestore, che ne ha concretamente il possesso divenendone custode e manutentore. Sicché il gestore, ex lege, riceve in concessione le infrastrutture del Sistema Idrico Integrato e ne è responsabile dal momento della consegna e fino alla riconsegna (al Comune o al nuovo gestore) da farsi al termine della concessione.
Nella fattispecie, per verificare se il bene dannoso rientri o meno tra quelli affidati in gestione alla deve richiamarsi il contenuto del Regolamento del servizio idrico integrato per l' CP_1 [...]
approvato con deliberazione assembleare n. 9 del 10 luglio 2009 Controparte_3
(depositato dalla convenuta , il cui art. 2, par. 4 dispone: “Coerentemente con quanto indicato CP_1 dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature dedicate, cosiddette bianche, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato. Parimenti non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, la realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche ed il successivo collegamento alla rete fognaria” (v. all. denominato “Regolamento Parte II”, nel fascicolo della CP_1
A fronte di tale inequivoca previsione convenzionale, che esclude dall' ambito del servizio idrico integrato (affidato alla la gestione delle opere di superficie, di raccolta e convogliamento CP_1 delle acque meteoriche alla rete fognaria mista e la pulizia delle caditoie e la manutenzione straordinaria di pozzetti, è da escludersi che la assuma la qualità di custode del bene in CP_1 analisi (chiusino), dovendosi ritenere che il dovere di manutenzione di tali beni permanga in capo
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all'ente proprietario della rete idrica ( . CP_4
Del resto, a fronte di tale produzione documentale da parte della convenuta l' attore non ha prodotto alcun documento di segno contrario, idoneo a configurare il trasferimento della custodia di tali beni dal Comune alla non è evidentemente sufficiente, a tal fine, la missiva con la quale il CP_1
declina la propria responsabilità (affermando il dovere di gestione da parte Controparte_5 della , né risultano versati in atti, in particolare, i documenti cui fa riferimento l' ente nella CP_1 predetta missiva (disciplinare allegato alla convenzione del 30.9.2002 e verbale del 4.10.2005 tra
, e al Vesuvio) il cui Controparte_6 CP_1 Controparte_5 contenuto, pertanto, non è in questa sede apprezzabile.
Pertanto, secondo quanto già espresso dal Tribunale di Nola in precedenti conformi, “difettando qualsivoglia emergenza probatoria in ordine alla sussistenza di un obbligo di manutenzione in capo alla va esclusa la responsabilità dell'ente gestore del servizio idrico nella produzione del CP_1 sinistro, dovendosi ritenere che lo stesso risulti preposto alla manutenzione delle sole infrastrutture idriche e presumere – in mancanza di prova contraria in ordine alla estensione del potere del gestore del servizio sulle pertinenze, quale quella in esame – che la responsabilità per danni derivanti da beni analoghi a quelli in esame (caditoie, dei pozzetti e dei tombini) ricada sull' ente proprietario della rete idrica” (sent. Tribunale di Nola n. 1209/2024, ed in senso conforme sent. n. 1872/2025).
In definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022) per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando :
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore di in persona del l. r. Parte_1 Controparte_1
p. t., delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% per compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 5 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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