TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1815/2022 tra
Sig. CF: ) con l'Avv. VOLPI ARIANNA che lo Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- PARTE ATTRICE
(C.F.: ), nella qualità di amministratore Unico della Parte_2 C.F._2
Ditta Edilizia G.J.E. Srls, corrente in Savona Via Mignone 13/1 PIVA: , indirizzo P.IVA_1 pec: e Email_1
- PARTE CONVENUTA NT
, in persona del legale rappresentante, corrente in Savona, Via Nizza 2 PIVA: CP_1
, pec P.IVA_2 Email_2
- PARTE CONVENUTA NT
Oggetto: azione ex art. 2932 cc.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
DACI Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le motivazioni di cui in narrativa:
- pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell'atto di trasferimento immobiliare di cui alla scrittura inter partes in data 13.05.2020 e, per l'effetto, trasferire al signor
(CF: ), residente in [...], titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale corrente in Savona PIVA la proprietà dei seguenti beni immobili, siti in P.IVA_3
Quiliano (Sv), Via Armando Diaz:
a. box, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Quiliano al Foglio 53 - Part. 1393 - Sub
1;
b. posto auto, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Quiliano al Foglio 53 - Part. 1429
- Sub. 3, il tutto salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati catastali, il cui eventuale errore e/o omissione non pregiudica il presente atto;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e competenze di lite.
1 *****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore chiede che sia pronunciata una sentenza costitutiva ex art. 2932 cc in proprio favore e nei confronti di relativamente al box interrato contraddistinto dal numero 1 ed annesso Parte_2 posto auto in superficie nell'autorimessa denominata “Autorimessa Diaz”, sita in Quiliano – fraz.
Valleggia, Via Diaz Snc.
La domanda si fonda sul contenuto di una scrittura privata del 13.05.2020, dalla quale emerge tuttavia come detto immobile risulti attualmente intestato alla ditta la quale lo avrebbe CP_1 assegnato al sig. quale corrispettivo di alcuni lavori, senza però che il passaggio di Parte_2 proprietà venisse mai perfezionato con un atto notarile.
In detta scrittura, tuttavia, l'impresa sebbene non indicata nell'intestazione dell'atto, CP_1 sarebbe comunque intervenuta onde formalmente riconoscere la proprietà del bene in capo al promittente venditore, prestando quindi acquiescenza alla contestuale cessione in favore del sig.
. Parte_1
Si riporta uno stralcio del documento per migliore comprensione:
*****
La domanda non può trovare accoglimento in quanto non vi è alcuna prova in atti che si sia CP_1 effettivamente privata della proprietà dell'immobile in favore di . Parte_2
Nessun elemento interpretativo in questa direzione può trarsi dalla cennata scrittura privata, nella cui intestazione nemmeno viene indicata, mentre la sottoscrizione riportata in calce risulta CP_1 del tutto illeggibile oltre che priva dell'indicazione del soggetto intervenuto e del suo ruolo all'interno della società, né tale informazione è in qualche modo ricavabile dal corpo del documento.
2 D'altro canto, la contumacia di entrambi i convenuti impedisce di fare ricorso all'istituto processuale della mancata contestazione, la quale per l'art. 115 cpc è configurabile esclusivamente nei confronti della parte costituita (“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”)1.
Tanto premesso, quale che sia la ragione per cui e non giunsero alla stipula CP_1 Parte_2 del rogito notarile, tale omissione rende il promittente venditore privo del potere di Parte_2 disporre dell'immobile nei confronti di terzi, salva l'eventuale efficacia inter partes degli accordi asseritamente intercorsi con CP_1
Giova aggiungere come nella fattispecie nemmeno possa farsi ricorso all'istituto della rappresentanza, posto che il sig. ha promesso in nome proprio senza spendere il Parte_2 nome dell'effettivo proprietario.
Vero è che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 18 maggio 2006, n. 11624 ha sancito la validità ed efficacia del contratto preliminare di vendita di cosa altrui, statuendo che in tal caso il promittente venditore possa assolvere alla propria obbligazione in due differenti modi: che acquisti egli stesso il bene ritrasmettendolo poi al promissario acquirente a mezzo del contratto definitivo, realizzando così una doppia alienazione;
che faccia in modo che l'effettivo proprietario stipuli lui stesso il definitivo direttamente col promissario acquirente.
E' chiaro, peraltro, che sul vero proprietario non grava alcuna obbligazione in tal senso, onde è da escludersi una pronuncia costitutiva nei suoi confronti (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 28856/2021: “In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa altrui, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Da ciò discende, da un lato, che il promissario acquirente che ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, potendo il promittente venditore, fino a tale momento, adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela;
dall'altro che è solo dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, che può essere pronunciata sentenza di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c., essendo venuta meno l'altruità della "res", fatto ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato”).
Nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1815/2022 così decide:
1. Rigetta le domande dell'attore.
2. Nulla sulle spese.
Savona, 21.3.2025
Il Giudice
Stefano Poggio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le istanze di prova orale per interpello e testi formulate dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc n. 2 depositata in data 6.9.2024 riguardano esclusivamente i rapporti diretti del sig. col sig. . Parte_1 Parte_2
3