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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA composta dai seguenti magistrati: dr. FR Salvatore AM Presidente relatore dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado di merito iscritta al N. 391 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Villante;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Domenico de Nardis e Marco Vitaliani;
- convenuto -
OGGETTO: domanda di determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis d.p.r. 327/2001
e dell'indennità di occupazione legittima.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “determinare, in accoglimento dell'opposizione proposta, le corrette indennità inerenti il pregiudizio patrimoniale per la perdita del diritto dominicale ed il danno non patrimoniale connesso, oltre l'indennità per l'occupazione legittima ed illegittima (da computarsi dalle date d'immissione in possesso fino al 19.12.2023) per l'acquisizione dei terreni di cui in premessa, con condanna del al Controparte_1
pagamento o, in subordine, al versamento presso il
[...]
, delle somme risultanti (o della Controparte_2
differenza rispetto a quanto già versato) con aggiunta d'interessi legali ex art. 1284 c.c.,
IV comma, o del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 comma 2° c.c. da computare fino al momento dell'effettiva liquidazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali (15,0 % ex art. 2 D.M. 55/2014) ed accessori di legge”. Per il convenuto: “reiezione della domanda e, quatenus opus, conferma dell'indennità stabilita nel decreto di espropriazione. Con accollo definitivo delle spese di c.t.u. alla parte ricorrente e con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con determinazione dirigenziale n. 5860 del 19/12/2023 (notificata alla ricorrente suindicata quale erede del coniuge ) il ha Persona_1 Controparte_1
disposto, a norma dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei terreni, aventi superficie complessiva pari a mq. 4.075, censiti in CT
L'Aquila-Camarda al foglio n. 69, part.lle 351, 366, 369, 371, 518, 521, 522, 523, 532,
533, 534, 535, 543, 544, 546, 684, 685, 1718, 1719, 1741, 1747 e 1748.
1.1. I suddetti terreni erano stati occupati in quanto ricompresi tra le aree individuate dai decreti del Commissario delegato per l'emergenza in Abruzzo n. 6 dell'11/5/2009 e n. 9 del 13/7/2009 per la localizzazione di Moduli Abitativi Provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, ai sensi dell'art. 2 d.l. 39/2009 ed erano stati irreversibilmente trasformati mediante realizzazione delle suddette opere, senza che tuttavia fossero stati emessi, entro il termine settennale (così prorogato con delibera del consiglio comunale di del 3/4/2014), i decreti di espropriazione (invece CP_1
tempestivamente emessi in relazione ad altri limitrofi ed analoghi terreni).
1.2. Il provvedimento acquisitivo ha determinato l'indennità di acquisizione in base ad un valore venale unitario dei terreni di € 12,96/mq e quindi, complessivamente, in €
77.775,45 (di cui € 52.812,00 per pregiudizio patrimoniale, € 5.281,00 per pregiudizio non patrimoniale ed € 15.403,50 per occupazione senza titolo) e quella di occupazione legittima in base ad un valore unitario di € 3,00/mq e quindi in complessivi € 4.278,75.
2. Con ricorso depositato il 21/4/2024, ha adito questa Corte, ai Parte_1
sensi dell'art. 29 d.lgs. 150/2011, chiedendo la determinazione giudiziale della indennità dovutale a norma del citato art. 42-bis, nonché di quella di occupazione legittima e la condanna del convenuto al relativo pagamento o deposito, contestando la CP_1
stima del valore venale dei beni posta a base della determinazione amministrativa in quanto nella determinazione dell'indennizzo il non aveva tenuto della natura CP_1
edificabile dei beni (già urbanisticamente ricompresi in zona PEEP e solo pag. 2/12 successivamente alla realizzazione delle opere qualificati come “area polivalente/attrezzature” quale “sottozona progetto C.A.S.E.”), né dei valori venali attribuiti da questa Corte, in precedenti giudizi di opposizione alla stima di terreni sia espropriati, che acquisiti ex art. 42-bis, limitrofi e con caratteristiche omologhe a quelli oggetto del presente giudizio.
3. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1
sostenendo che le indennità dovute erano state correttamente stimate e che esso ente assumeva “in maniera puramente formale la qualifica di beneficiario della procedura di ablazione”, senza tuttavia precisare quali conseguenze se ne dovrebbero trarre.
4. Espletata consulenza tecnica d'ufficio volta alla descrizione dei terreni acquisiti, della loro estensione, della loro natura e del loro valore venale alla data del provvedimento di acquisizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La domanda proposta dalla ricorrente è, anzitutto, ammissibile e procedibile, essendo ormai affermata dalla giurisprudenza nomofilattica, in relazione alle controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo per acquisizione cd. sanante, sia l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria, sia l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 29 d.lgs. 150/2011 (applicabile altresì alle domande di determinazione della indennità di occupazione legittima).
5.1. Quanto alla tempestività del ricorso, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. 35287/2023 e condiviso da questa Corte) che ritiene inapplicabile il termine decadenziale previsto dal comma 3 dell'art. 29 citato ed applicabile invece l'ordinario termine decennale di prescrizione.
5.2. Neanche è ravvisabile – se anche a tale fine il abbia inteso sottolineare la CP_1
natura solo “formale” della sua qualificazione come beneficiario della procedura ablativa – un difetto di legittimazione passiva o di titolarità dell'obbligazione di corresponsione (previo deposito) delle indennità di cui qui si discute in capo al convenuto, posto che (anche prescindendo dalla ricostruzione del quadro normativo post-emergenziale) il provvedimento di acquisizione è stato nella specie emesso dal e l'acquisizione dei beni è stata disposta in favore del medesimo. Controparte_1
pag. 3/12 Pertanto, tale ente è l'unico legittimato a partecipare al presente giudizio e l'unico tenuto a corrispondere le indennità in esame.
6. Ciò posto, è opportuno rilevare, quale generale premessa di inquadramento delle questioni che si pongono in questa sede, che l'istituto introdotto dall'art. 42-bis dpr
327/2001 (finalizzato a disciplinare, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, le modalità attraverso le quali, a fronte di una utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile pervenire ad una acquisizione della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della PA) è stato ricostruito dalla giurisprudenza nomofilattica (sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71/2015, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111,
113 e 117 della Costituzione) quale speciale procedimento ablatorio svincolato (negli effetti, se non nei presupposti) dal fatto illecito ravvisabile nella precedente occupazione illegittima del bene oggetto di acquisizione, nel senso che il provvedimento ex art. 42- bis “è volto a ripristinare, con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata e costituisce una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito” (Cass. 11258/2016).
L'adozione del provvedimento consente all'amministrazione di acquisire l'immobile per le anzidette attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico mediante uno speciale procedimento ablatorio semplificato, in assenza delle “ragionevoli alternative”, cui fa riferimento il comma 4 dell'art. 42 bis, che consistono nella restituzione del bene al proprietario o nell'acquisizione consensuale e non già nell'acquisizione mediante rinnovo della procedura espropriativa (Cass.SU 6017/2016). L'illecita o illegittima utilizzazione del bene oggetto di acquisizione ex art. 42-bis “costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni previste da tale disposizione, per l'adozione, nell'ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della amministrazione, del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto” (Cass. SU 5201/2019, tra tante).
6.1. Corollari di tale ricostruzione ermeneutica sono (oltre quelli in materia di giurisdizione e di rito già sopra evidenziati): a) il carattere non retroattivo pag. 4/12 dell'acquisizione del bene al patrimonio indisponibile della PA, espressamente sancito dalla norma, che inoltre subordina l'effetto traslativo alla condizione sospensiva del pagamento o del deposito, a favore del soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo (liquidato in prima battuta in sede amministrativa, ma suscettibile di revisione giudiziale), da determinare in base al valore venale che il bene acquisito ha all'epoca dell'emanazione del provvedimento ablatorio (“con riferimento al momento del trasferimento della proprietà”, secondo quanto specificato già da Corte costituzionale 71/2015); b) la natura indennitaria (di pregiudizi conseguenti ad un atto lecito) e non risarcitoria (di danni cagionati da un fatto illecito) delle somme che la PA è tenuta a liquidare e a pagare (o, in mancanza di accettazione, a depositare) per pervenire alla acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile. Tale natura è stata affermata e confermata dalla giurisprudenza nomofilattica non solo in relazione alle somme qualificate dallo stesso legislatore come “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale” per la perdita della proprietà del bene immobile (così già Cass. SU 22096/2015), ma anche in relazione all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'immobile, menzionato al comma 3 dell'art. 42- bis che ne prevede il pagamento “a titolo risarcitorio”, giacché “si tratta di una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dal comma 1, il diritto al quale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione) sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante, sicché
l'uso dell'espressione “a titolo risarcitorio” costituisce “mera imprecisione lessicale, che non altera la natura della corrispondente voce dell'indennizzo, il quale essendo unitario non può che avere natura unitaria” (Cass. SU 15283/2016; 19085/2017 e, più di recente,
Cass. SU 20691/2021 già citata).
6.2. Ai fini della determinazione delle indennità di acquisizione coattiva, l'art. 42-bis dpr 327/2001 fa riferimento al “valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” e non al valore del bene risultante dalla utilizzazione medesima. Ancorché il carattere non retroattivo della acquisizione sanante, specificato anche letteralmente dalla norma, potrebbe indurre a ritenere che debba tenersi conto non solo della situazione pag. 5/12 giuridica, ma anche di quella di fatto del bene riscontrabile nel momento dell'acquisizione, che coincide con l'emissione del decreto che la dispone, comprese le modificazioni strutturali indotte dalla trasformazione a fini di pubblica utilità, questa
Corte ha già in altre occasioni rilevato come, poiché quello che rileva è il valore intrinseco del bene occupato e trasformato, non può essere inglobato in esso anche il valore delle opere realizzate dalla P.A. (il quale andrebbe, comunque, scomputato dal calcolo dell'indennizzo, onde evitare che quest'ultimo si traduca in un indebito arricchimento del privato ed in una altrettanto indebita duplicazione di costo per la amministrazione, la quale, dopo avere realizzato le opere a proprie spese, dovrebbe rimborsarne il valore al proprietario del bene occupato a tal fine, senza potere beneficiare dell'indennizzo previsto dagli artt. 936, 1150, 2040 c.c. per l'ipotesi – alternativa alla acquisizione – della restituzione del bene nello stato in cui si trova dopo la trasformazione).
6.3. Tale orientamento ha ricevuto avallo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a fronte di incertezze manifestatesi nella giurisprudenza amministrativa, ha affermato, in tema di indennizzo ex art.42-bis TUE, che ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. acquisizione sanante, alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi, alla luce del tenore della citata disposizione, nonché del richiamo all'art. 37, comma 4, dpr 327/2001, che fa salva la disposizione dell'art. 32, comma 1, anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione (Cass. ordd. 9871/2023; 25707/2024; 6622/2025, la quale ha da ultimo ribadito che “il valore di mercato del terreno è determinato con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione e non a quella dell'occupazione o dell'espropriazione, tenendo conto della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici in vigore a tale data, con esclusione del vincolo preordinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica, nonché detraendo il valore intrinseco dell'opera e l'incremento o la diminuzione di valore dalla stessa arrecati all'area che costituisce oggetto del provvedimento ablatorio”).
pag. 6/12 6.4. Quello che rileva nella specie è, dunque, il valore venale o di mercato dei terreni occupati ed utilizzati dalla P.A., da stimare in base alla situazione urbanistica che li caratterizzava all'epoca della emanazione del ricordato provvedimento acquisitivo del
19/12/2023. E' incontroverso – ed è stato comunque accertato dalla disposta CTU – che, mentre all'epoca della occupazione e della trasformazione, i terreni de quibus erano privi di alcuna specifica destinazione urbanistica, in quanto nel PRG previgente essi erano inseriti (unitamente ad altri fatti oggetto di decreti di espropriazione tempestivamente emessi o inseriti in precedenti provvedimenti di acquisizione) in “zona
PEEP stralciata” (perché non approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
3281 del 25/7/1974 e da allora non diversamente normati dal Comune di e nel CP_1
PRG successivo erano inseriti in “zona non normata (da rinormare)”, il PRG vigente all'epoca del provvedimento acquisitivo aveva inserito i terreni stessi in “sottozona progetto C.A.S.E.” con destinazione di “area polivalente/attrezzature”.
6.5. Il CTU officiato, ing. ha, condivisibilmente e coerentemente con Persona_2
i principi giurisprudenziali appena ricordati, escluso la rilevanza, ai fini della stima, della mutata (o meglio, indicata ex novo) destinazione urbanistica, considerandola effetto della realizzazione dell'opera pubblica. In ogni caso, essa conferma la natura edificabile dei terreni stessi, che li caratterizzava anche allorché essi erano inseriti in una cd. “zona bianca”, cioè priva di normazione urbanistica. Invero, sia il CTU qui officiato, sia quelli officiati in precedenti analoghi giudizi aventi ad oggetto terreni limitrofi, hanno constatato la edificabilità di fatto dell'intera area PEEP stralciata, inserita in un contesto urbanizzato caratterizzato da terreni, limitrofi ed omogenei a quelli oggetto di stima, inseriti (anche nel PRG attualmente vigente) in zona residenziale di espansione di tipo 2 delle frazioni e normati dall'art. 51 delle N.T.A..
7. A questi ultimi il CTU ha fatto riferimento al fine di stimare il valore venale dei terreni acquisiti, utilizzando le “informazioni fornite dal database messo a disposizione dal Comune di per la determinazione dei valori delle aree edificabili, filtrate CP_1
per anno (2023), microzona (Camarda) e destinazione urbanistica (Art. 51 N.T.A.) di interesse”. A tale operazione il consulente ha proceduto suddividendo i terreni in gruppi, in considerazione della adiacenza e della diversa superficie complessiva ed infine pag. 7/12 riducendo i valori così ottenuti del 20% in ragione della morfologia dei terreni, la quale
“presenta una certa acclività che non li rende ottimali per l'edificazione”. I risultati sono stati i seguenti:
a) per i gruppi di terreni aventi una superficie complessiva superiore a 400 mq.
(superficie minima di intervento prevista per la zona di P.R.G. di riferimento), aventi una estensione totale di mq. 3.127 è stato determinato un valore unitario di € 49,84/mq, ridotto ad € 39,87/mq;
b) per i gruppi di terreni aventi una superficie complessiva inferiore a 400 mq. (che il
CTU ha ritenuto privi di “autonoma potenzialità edificatoria”), aventi una estensione totale di mq. 948 è stato determinato un valore unitario di € 12,46/mq, ridotto ad €
9,97/mq;
c) il valore di mercato complessivo dei terreni acquisiti (sulla cui base sono state calcolate le tre componenti dell'indennità ex art. 42-bis TUE), è stato quantificato in “€
134.119,03, che corrisponde ad un valore unitario medio di circa 32,91 €/m2”.
7.1. Analogamente il CTU ha proceduto per il calcolo dell'indennità di occupazione legittima (protrattasi per 84 mesi), determinando la indennità di esproprio virtuale all'epoca dell'occupazione (maggio 2009) in funzione di valori unitari di € 38,25
(ridotti ad € 30,60) per i gruppi di terreni con estensione maggiore a mq. 400 e di € 9,56
(ridotti ad € 7,65) per gli altri.
8. La difesa di parte ricorrente ha contestato la CTU sia perché basata su dati predisposti dal Comune di (parte nel presente procedimento) a fini esclusivamente fiscali, CP_1
sia per avere essa illogicamente ridotto del 20% la stima dei terreni in ragione della
“pendenza” degli stessi e abbattuto in modo rilevante i valori dei terreni inferiori a mq.
400, comunque edificabili e commerciabili come tali.
8.1. La Corte ritiene che tali osservazioni siano parzialmente fondate. La prima di esse, pur nella assenza di indicazioni di concreti atti comparabili rilevanti ai fini di una stima sintetico-comparativa, può ritenersi superata non tanto dalla successiva precisazione del
CTU di avere verificato la bontà dei valori forniti dal database comunale “attraverso un'indagine di mercato effettuata presso operatori del settore” (indagine le cui concrete caratteristiche sono rimaste del tutto ignote), quanto dalla sostanziale corrispondenza tra pag. 8/12 i valori unitari stimati in questa sede con riferimento ai gruppi di terreni di superficie superiore a 400 mq. e quelli stimati in altri procedimenti analoghi, aventi ad oggetto l'acquisizione sanante di aree limitrofe ed omogenee, anche per caratteristiche dimensionali e morfologiche, rispetto a quelle che vengono qui in considerazione.
8.1.1. In particolare, come risulta anche dalle sentenze prodotte da parte ricorrente, in relazione a terreni acquisiti dal nel febbraio 2022, situati a Controparte_1
Camarda, inseriti nella zona PEEP e ritenuti edificabili di fatto con equiparazione a quelli normati dall'art. 51 NTA, la consulenza tecnica espletata nel procedimento
394/2022 RG è pervenuta - sulla scorta dell'esame di cinque atti di compravendita di terreni inseriti in zone PEEP (nelle frazioni di Preturo e stipulati tra il 2010 ed Per_3
il 2014 ed applicando ai prezzi unitari da essi risultanti alcuni coefficienti di ragguaglio riduttivo per tenere conto della diversa ubicazione (0,80, essendo più apprezzate dal mercato le zone di e Preturo rispetto a quella di Camarda, della consistenza e Per_3
delle caratteristiche morfologiche (0,87, avendo i terreni da stimare estensione dimensionale abbastanza ridotta, oltre che conformazione originaria caratterizzata da pendenze, anche importanti, diversamente da quanto riscontrato nei terreni presi a riferimento) - ad una stima del valore unitario di mercato che, una volta depurata dal coefficiente di “potenzialità urbanistica” impropriamente (cioè non conformemente alle previsioni dell'art. 32 TUE richiamate dall'art. 42-bis e sopra già ricordate) considerato dal CTU in ragione del concreto indice di utilizzazione territoriale caratterizzante l'intervento pubblico realizzato sui terreni oggetto di stima, è risultata pari ad €
48,00/mq ed ha condotto la Corte a determinare l'indennità di acquisizione in base ad un valore unitario di € 45,00/mq (corrispondente a quello stimato in altre controversie relative a terreni limitrofi).
8.1.2. Come è evidente, il valore stimato in questa sede dal CTU, sulla scorta del database comunale, di € 49,00/mq (riferito ai gruppi di terreni di estensione superiore a mq. 400 e non ridotto del 20% in ragione della genericamente riferita acclività dei terreni) è sostanzialmente coincidente con quello risultante dalla – ben più articolata e concretamente documentata ed argomentata – stima effettuata nel diverso procedimento appena ricordato e corrisponde al valore unitario riconosciuto da questa Corte all'esito pag. 9/12 di quel procedimento, rivalutato dal febbraio 2022 al dicembre 2023 (epoca, quest'ultima, dell'acquisizione oggetto del presente giudizio).
8.2. Le considerazioni che precedono, tuttavia, danno ragione della fondatezza delle ulteriori osservazioni critiche della difesa della ricorrente, giacché il valore unitario stimato nel precedente procedimento e corrispondente sostanzialmente a quello stimato
(prima della decurtazione del 20%) nel presente giudizio sconta già le caratteristiche dimensionali e morfologiche che il CTU ha, nel presente giudizio, inteso ulteriormente valorizzare mediante la diversa, e notevolmente inferiore, stima dei terreni con estensione inferiore a 400 mq. e mediante la riduzione del 20%.
8.2.1. Si tratta, inoltre, di riduzioni estimative che non hanno ragionevole fondamento, giacché il non meglio precisato andamento acclive dei fondi (così come la pendenza anche notevole di quelli limitrofi acquisiti dal nel 2022) non ha di CP_1 CP_1
fatto impedito la realizzazione sui medesimi dell'intervento edificatorio pubblico costituito dal cd. progetto C.A.S.E. e non può comunque giustificare la rilevante riduzione del 20% del valore e giacché la ridotta estensione non priva i terreni del carattere edificatorio e non li pone al di fuori dal mercato dei suoli edificabili (essendo sufficiente l'accorpamento con altri fondi limitrofi per raggiungere la superficie minima di intervento), non giustificando pertanto una stima del loro valore ben inferiore anche a quella (€ 38,25/mq) cui questa Corte è in diverse occasioni pervenuta in relazione a terreni analoghi con riferimento al valore che gli stessi avevano alla data dell'evento sismico dell'aprile 2009 e della loro immediatamente successiva occupazione finalizzata all'espropriazione.
8.3. Anche la CTU espletata in questa sede ha confermato, ai fini della determinazione della indennità di occupazione legittima, il valore unitario di € 38,25/mq dei terreni de quibus all'epoca della loro occupazione (maggio 2009), salvo poi – non condivisibilmente, per le ragioni sin qui esposte - differenziare la stima per quelli di estensione inferiore ai 400 mq. e ridurre del 20% i valori base.
8.4. Ritiene, dunque, questa Corte, per tutte le ragioni sin qui esposte ed anche per evidenti esigenze di sostanziale uniformità decisionale, di assumere nel presente giudizio un valore unitario di tutti i terreni acquisiti al patrimonio comunale il pag. 10/12 19/12/2023 pari ad € 49,00/mq (corrispondente a quello attualizzato di € 45,00/mq determinato, in relazione a terreni limitrofi ed omogenei per caratteristiche dimensionali, morfologiche e urbanistiche, con riferimento al febbraio 2022) ai fini della determinazione dell'indennità di acquisizione e ad € 38,25 ai fini della determinazione della indennità di occupazione legittima.
9. A questo punto possono essere quantificate le indennità complessivamente dovute dal
Comune di per la occupazione e la successiva acquisizione dei beni della CP_1
odierna ricorrente, tenuto conto della durata della occupazione legittima (84 mesi, cioè 7 anni) e della incontestata durata della successiva occupazione senza titolo, protrattasi per 2.809 giorni fino alla data del provvedimento di acquisizione sanante.
9.1. L'indennità di acquisizione risulta pari a complessivi € 296.476,50, di cui €
199.675,00 (mq. 4.075 * € 49,00) per pregiudizio patrimoniale, € 19.967,50 per pregiudizio non patrimoniale (10% del valore precedente) ed € 76.834,00 per occupazione illegittima [199.675 * (2809/365) * 0,05% annuo sul valore di mercato per
2.809 giorni).
9.2. L'indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio previsto dall'art. 50 TUE è pari ad € 90.923,40 [(4.075*38,25)/(144*84)].
9.3. Di tali somme non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, ad integrazione di quello già eventualmente effettuato dal con la CP_1
precisazione che, sulla parte non ancora depositata e fino al deposito stesso, decorrono interessi compensativi, in misura legale, dal 19/12/2023, data del provvedimento di acquisizione (e, quanto alla indennità di occupazione legittima, dalla scadenza di ciascun anno di occupazione). In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria - solo dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
10. La rilevante differenza tra l'importo qui determinato e quello liquidato con il decreto di acquisizione comporta la condanna del convenuto a rimborsare per intero CP_1
pag. 11/12 alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(corrispondente alla differenza tra indennità qui determinate e indennità liquidate in sede amministrativa), delle attività processuali compiute e degli esborsi documentati.
10.1. Anche delle spese di CTU liquidate in corso di causa deve essere onerato in via definitiva il convenuto. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina l'indennità dovuta per l'acquisizione degli immobili di cui in narrativa al patrimonio indisponibile del disposta, ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. Controparte_1
327/2001, dal predetto con determinazione dirigenziale n. 5860 del 19/12/2023 CP_1
in complessivi € 296.476,50 e l'indennità di occupazione legittima degli immobili medesimi in complessivi € 90.923,40, oltre interessi come da punto 9.3. della motivazione;
2) dispone che il Comune di provveda a depositare presso la Ragioneria CP_1
Territoriale dello Stato di L'Aquila le somme di cui al punto che precede o ad integrare fino a concorrenza delle somme medesime il deposito già eventualmente acceso;
3) condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed oltre IVA e
CAP come per legge, ed in € 545,00 per esborsi;
4) pone a definitivo carico del le spese delle CTU liquidate in Controparte_1
corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
FR S. AM
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA composta dai seguenti magistrati: dr. FR Salvatore AM Presidente relatore dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado di merito iscritta al N. 391 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Villante;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Domenico de Nardis e Marco Vitaliani;
- convenuto -
OGGETTO: domanda di determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis d.p.r. 327/2001
e dell'indennità di occupazione legittima.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “determinare, in accoglimento dell'opposizione proposta, le corrette indennità inerenti il pregiudizio patrimoniale per la perdita del diritto dominicale ed il danno non patrimoniale connesso, oltre l'indennità per l'occupazione legittima ed illegittima (da computarsi dalle date d'immissione in possesso fino al 19.12.2023) per l'acquisizione dei terreni di cui in premessa, con condanna del al Controparte_1
pagamento o, in subordine, al versamento presso il
[...]
, delle somme risultanti (o della Controparte_2
differenza rispetto a quanto già versato) con aggiunta d'interessi legali ex art. 1284 c.c.,
IV comma, o del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 comma 2° c.c. da computare fino al momento dell'effettiva liquidazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali (15,0 % ex art. 2 D.M. 55/2014) ed accessori di legge”. Per il convenuto: “reiezione della domanda e, quatenus opus, conferma dell'indennità stabilita nel decreto di espropriazione. Con accollo definitivo delle spese di c.t.u. alla parte ricorrente e con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con determinazione dirigenziale n. 5860 del 19/12/2023 (notificata alla ricorrente suindicata quale erede del coniuge ) il ha Persona_1 Controparte_1
disposto, a norma dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei terreni, aventi superficie complessiva pari a mq. 4.075, censiti in CT
L'Aquila-Camarda al foglio n. 69, part.lle 351, 366, 369, 371, 518, 521, 522, 523, 532,
533, 534, 535, 543, 544, 546, 684, 685, 1718, 1719, 1741, 1747 e 1748.
1.1. I suddetti terreni erano stati occupati in quanto ricompresi tra le aree individuate dai decreti del Commissario delegato per l'emergenza in Abruzzo n. 6 dell'11/5/2009 e n. 9 del 13/7/2009 per la localizzazione di Moduli Abitativi Provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, ai sensi dell'art. 2 d.l. 39/2009 ed erano stati irreversibilmente trasformati mediante realizzazione delle suddette opere, senza che tuttavia fossero stati emessi, entro il termine settennale (così prorogato con delibera del consiglio comunale di del 3/4/2014), i decreti di espropriazione (invece CP_1
tempestivamente emessi in relazione ad altri limitrofi ed analoghi terreni).
1.2. Il provvedimento acquisitivo ha determinato l'indennità di acquisizione in base ad un valore venale unitario dei terreni di € 12,96/mq e quindi, complessivamente, in €
77.775,45 (di cui € 52.812,00 per pregiudizio patrimoniale, € 5.281,00 per pregiudizio non patrimoniale ed € 15.403,50 per occupazione senza titolo) e quella di occupazione legittima in base ad un valore unitario di € 3,00/mq e quindi in complessivi € 4.278,75.
2. Con ricorso depositato il 21/4/2024, ha adito questa Corte, ai Parte_1
sensi dell'art. 29 d.lgs. 150/2011, chiedendo la determinazione giudiziale della indennità dovutale a norma del citato art. 42-bis, nonché di quella di occupazione legittima e la condanna del convenuto al relativo pagamento o deposito, contestando la CP_1
stima del valore venale dei beni posta a base della determinazione amministrativa in quanto nella determinazione dell'indennizzo il non aveva tenuto della natura CP_1
edificabile dei beni (già urbanisticamente ricompresi in zona PEEP e solo pag. 2/12 successivamente alla realizzazione delle opere qualificati come “area polivalente/attrezzature” quale “sottozona progetto C.A.S.E.”), né dei valori venali attribuiti da questa Corte, in precedenti giudizi di opposizione alla stima di terreni sia espropriati, che acquisiti ex art. 42-bis, limitrofi e con caratteristiche omologhe a quelli oggetto del presente giudizio.
3. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1
sostenendo che le indennità dovute erano state correttamente stimate e che esso ente assumeva “in maniera puramente formale la qualifica di beneficiario della procedura di ablazione”, senza tuttavia precisare quali conseguenze se ne dovrebbero trarre.
4. Espletata consulenza tecnica d'ufficio volta alla descrizione dei terreni acquisiti, della loro estensione, della loro natura e del loro valore venale alla data del provvedimento di acquisizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La domanda proposta dalla ricorrente è, anzitutto, ammissibile e procedibile, essendo ormai affermata dalla giurisprudenza nomofilattica, in relazione alle controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo per acquisizione cd. sanante, sia l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria, sia l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 29 d.lgs. 150/2011 (applicabile altresì alle domande di determinazione della indennità di occupazione legittima).
5.1. Quanto alla tempestività del ricorso, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. 35287/2023 e condiviso da questa Corte) che ritiene inapplicabile il termine decadenziale previsto dal comma 3 dell'art. 29 citato ed applicabile invece l'ordinario termine decennale di prescrizione.
5.2. Neanche è ravvisabile – se anche a tale fine il abbia inteso sottolineare la CP_1
natura solo “formale” della sua qualificazione come beneficiario della procedura ablativa – un difetto di legittimazione passiva o di titolarità dell'obbligazione di corresponsione (previo deposito) delle indennità di cui qui si discute in capo al convenuto, posto che (anche prescindendo dalla ricostruzione del quadro normativo post-emergenziale) il provvedimento di acquisizione è stato nella specie emesso dal e l'acquisizione dei beni è stata disposta in favore del medesimo. Controparte_1
pag. 3/12 Pertanto, tale ente è l'unico legittimato a partecipare al presente giudizio e l'unico tenuto a corrispondere le indennità in esame.
6. Ciò posto, è opportuno rilevare, quale generale premessa di inquadramento delle questioni che si pongono in questa sede, che l'istituto introdotto dall'art. 42-bis dpr
327/2001 (finalizzato a disciplinare, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, le modalità attraverso le quali, a fronte di una utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile pervenire ad una acquisizione della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della PA) è stato ricostruito dalla giurisprudenza nomofilattica (sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71/2015, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111,
113 e 117 della Costituzione) quale speciale procedimento ablatorio svincolato (negli effetti, se non nei presupposti) dal fatto illecito ravvisabile nella precedente occupazione illegittima del bene oggetto di acquisizione, nel senso che il provvedimento ex art. 42- bis “è volto a ripristinare, con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata e costituisce una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito” (Cass. 11258/2016).
L'adozione del provvedimento consente all'amministrazione di acquisire l'immobile per le anzidette attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico mediante uno speciale procedimento ablatorio semplificato, in assenza delle “ragionevoli alternative”, cui fa riferimento il comma 4 dell'art. 42 bis, che consistono nella restituzione del bene al proprietario o nell'acquisizione consensuale e non già nell'acquisizione mediante rinnovo della procedura espropriativa (Cass.SU 6017/2016). L'illecita o illegittima utilizzazione del bene oggetto di acquisizione ex art. 42-bis “costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni previste da tale disposizione, per l'adozione, nell'ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della amministrazione, del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto” (Cass. SU 5201/2019, tra tante).
6.1. Corollari di tale ricostruzione ermeneutica sono (oltre quelli in materia di giurisdizione e di rito già sopra evidenziati): a) il carattere non retroattivo pag. 4/12 dell'acquisizione del bene al patrimonio indisponibile della PA, espressamente sancito dalla norma, che inoltre subordina l'effetto traslativo alla condizione sospensiva del pagamento o del deposito, a favore del soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo (liquidato in prima battuta in sede amministrativa, ma suscettibile di revisione giudiziale), da determinare in base al valore venale che il bene acquisito ha all'epoca dell'emanazione del provvedimento ablatorio (“con riferimento al momento del trasferimento della proprietà”, secondo quanto specificato già da Corte costituzionale 71/2015); b) la natura indennitaria (di pregiudizi conseguenti ad un atto lecito) e non risarcitoria (di danni cagionati da un fatto illecito) delle somme che la PA è tenuta a liquidare e a pagare (o, in mancanza di accettazione, a depositare) per pervenire alla acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile. Tale natura è stata affermata e confermata dalla giurisprudenza nomofilattica non solo in relazione alle somme qualificate dallo stesso legislatore come “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale” per la perdita della proprietà del bene immobile (così già Cass. SU 22096/2015), ma anche in relazione all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'immobile, menzionato al comma 3 dell'art. 42- bis che ne prevede il pagamento “a titolo risarcitorio”, giacché “si tratta di una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dal comma 1, il diritto al quale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione) sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante, sicché
l'uso dell'espressione “a titolo risarcitorio” costituisce “mera imprecisione lessicale, che non altera la natura della corrispondente voce dell'indennizzo, il quale essendo unitario non può che avere natura unitaria” (Cass. SU 15283/2016; 19085/2017 e, più di recente,
Cass. SU 20691/2021 già citata).
6.2. Ai fini della determinazione delle indennità di acquisizione coattiva, l'art. 42-bis dpr 327/2001 fa riferimento al “valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” e non al valore del bene risultante dalla utilizzazione medesima. Ancorché il carattere non retroattivo della acquisizione sanante, specificato anche letteralmente dalla norma, potrebbe indurre a ritenere che debba tenersi conto non solo della situazione pag. 5/12 giuridica, ma anche di quella di fatto del bene riscontrabile nel momento dell'acquisizione, che coincide con l'emissione del decreto che la dispone, comprese le modificazioni strutturali indotte dalla trasformazione a fini di pubblica utilità, questa
Corte ha già in altre occasioni rilevato come, poiché quello che rileva è il valore intrinseco del bene occupato e trasformato, non può essere inglobato in esso anche il valore delle opere realizzate dalla P.A. (il quale andrebbe, comunque, scomputato dal calcolo dell'indennizzo, onde evitare che quest'ultimo si traduca in un indebito arricchimento del privato ed in una altrettanto indebita duplicazione di costo per la amministrazione, la quale, dopo avere realizzato le opere a proprie spese, dovrebbe rimborsarne il valore al proprietario del bene occupato a tal fine, senza potere beneficiare dell'indennizzo previsto dagli artt. 936, 1150, 2040 c.c. per l'ipotesi – alternativa alla acquisizione – della restituzione del bene nello stato in cui si trova dopo la trasformazione).
6.3. Tale orientamento ha ricevuto avallo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a fronte di incertezze manifestatesi nella giurisprudenza amministrativa, ha affermato, in tema di indennizzo ex art.42-bis TUE, che ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. acquisizione sanante, alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi, alla luce del tenore della citata disposizione, nonché del richiamo all'art. 37, comma 4, dpr 327/2001, che fa salva la disposizione dell'art. 32, comma 1, anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione (Cass. ordd. 9871/2023; 25707/2024; 6622/2025, la quale ha da ultimo ribadito che “il valore di mercato del terreno è determinato con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione e non a quella dell'occupazione o dell'espropriazione, tenendo conto della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici in vigore a tale data, con esclusione del vincolo preordinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica, nonché detraendo il valore intrinseco dell'opera e l'incremento o la diminuzione di valore dalla stessa arrecati all'area che costituisce oggetto del provvedimento ablatorio”).
pag. 6/12 6.4. Quello che rileva nella specie è, dunque, il valore venale o di mercato dei terreni occupati ed utilizzati dalla P.A., da stimare in base alla situazione urbanistica che li caratterizzava all'epoca della emanazione del ricordato provvedimento acquisitivo del
19/12/2023. E' incontroverso – ed è stato comunque accertato dalla disposta CTU – che, mentre all'epoca della occupazione e della trasformazione, i terreni de quibus erano privi di alcuna specifica destinazione urbanistica, in quanto nel PRG previgente essi erano inseriti (unitamente ad altri fatti oggetto di decreti di espropriazione tempestivamente emessi o inseriti in precedenti provvedimenti di acquisizione) in “zona
PEEP stralciata” (perché non approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
3281 del 25/7/1974 e da allora non diversamente normati dal Comune di e nel CP_1
PRG successivo erano inseriti in “zona non normata (da rinormare)”, il PRG vigente all'epoca del provvedimento acquisitivo aveva inserito i terreni stessi in “sottozona progetto C.A.S.E.” con destinazione di “area polivalente/attrezzature”.
6.5. Il CTU officiato, ing. ha, condivisibilmente e coerentemente con Persona_2
i principi giurisprudenziali appena ricordati, escluso la rilevanza, ai fini della stima, della mutata (o meglio, indicata ex novo) destinazione urbanistica, considerandola effetto della realizzazione dell'opera pubblica. In ogni caso, essa conferma la natura edificabile dei terreni stessi, che li caratterizzava anche allorché essi erano inseriti in una cd. “zona bianca”, cioè priva di normazione urbanistica. Invero, sia il CTU qui officiato, sia quelli officiati in precedenti analoghi giudizi aventi ad oggetto terreni limitrofi, hanno constatato la edificabilità di fatto dell'intera area PEEP stralciata, inserita in un contesto urbanizzato caratterizzato da terreni, limitrofi ed omogenei a quelli oggetto di stima, inseriti (anche nel PRG attualmente vigente) in zona residenziale di espansione di tipo 2 delle frazioni e normati dall'art. 51 delle N.T.A..
7. A questi ultimi il CTU ha fatto riferimento al fine di stimare il valore venale dei terreni acquisiti, utilizzando le “informazioni fornite dal database messo a disposizione dal Comune di per la determinazione dei valori delle aree edificabili, filtrate CP_1
per anno (2023), microzona (Camarda) e destinazione urbanistica (Art. 51 N.T.A.) di interesse”. A tale operazione il consulente ha proceduto suddividendo i terreni in gruppi, in considerazione della adiacenza e della diversa superficie complessiva ed infine pag. 7/12 riducendo i valori così ottenuti del 20% in ragione della morfologia dei terreni, la quale
“presenta una certa acclività che non li rende ottimali per l'edificazione”. I risultati sono stati i seguenti:
a) per i gruppi di terreni aventi una superficie complessiva superiore a 400 mq.
(superficie minima di intervento prevista per la zona di P.R.G. di riferimento), aventi una estensione totale di mq. 3.127 è stato determinato un valore unitario di € 49,84/mq, ridotto ad € 39,87/mq;
b) per i gruppi di terreni aventi una superficie complessiva inferiore a 400 mq. (che il
CTU ha ritenuto privi di “autonoma potenzialità edificatoria”), aventi una estensione totale di mq. 948 è stato determinato un valore unitario di € 12,46/mq, ridotto ad €
9,97/mq;
c) il valore di mercato complessivo dei terreni acquisiti (sulla cui base sono state calcolate le tre componenti dell'indennità ex art. 42-bis TUE), è stato quantificato in “€
134.119,03, che corrisponde ad un valore unitario medio di circa 32,91 €/m2”.
7.1. Analogamente il CTU ha proceduto per il calcolo dell'indennità di occupazione legittima (protrattasi per 84 mesi), determinando la indennità di esproprio virtuale all'epoca dell'occupazione (maggio 2009) in funzione di valori unitari di € 38,25
(ridotti ad € 30,60) per i gruppi di terreni con estensione maggiore a mq. 400 e di € 9,56
(ridotti ad € 7,65) per gli altri.
8. La difesa di parte ricorrente ha contestato la CTU sia perché basata su dati predisposti dal Comune di (parte nel presente procedimento) a fini esclusivamente fiscali, CP_1
sia per avere essa illogicamente ridotto del 20% la stima dei terreni in ragione della
“pendenza” degli stessi e abbattuto in modo rilevante i valori dei terreni inferiori a mq.
400, comunque edificabili e commerciabili come tali.
8.1. La Corte ritiene che tali osservazioni siano parzialmente fondate. La prima di esse, pur nella assenza di indicazioni di concreti atti comparabili rilevanti ai fini di una stima sintetico-comparativa, può ritenersi superata non tanto dalla successiva precisazione del
CTU di avere verificato la bontà dei valori forniti dal database comunale “attraverso un'indagine di mercato effettuata presso operatori del settore” (indagine le cui concrete caratteristiche sono rimaste del tutto ignote), quanto dalla sostanziale corrispondenza tra pag. 8/12 i valori unitari stimati in questa sede con riferimento ai gruppi di terreni di superficie superiore a 400 mq. e quelli stimati in altri procedimenti analoghi, aventi ad oggetto l'acquisizione sanante di aree limitrofe ed omogenee, anche per caratteristiche dimensionali e morfologiche, rispetto a quelle che vengono qui in considerazione.
8.1.1. In particolare, come risulta anche dalle sentenze prodotte da parte ricorrente, in relazione a terreni acquisiti dal nel febbraio 2022, situati a Controparte_1
Camarda, inseriti nella zona PEEP e ritenuti edificabili di fatto con equiparazione a quelli normati dall'art. 51 NTA, la consulenza tecnica espletata nel procedimento
394/2022 RG è pervenuta - sulla scorta dell'esame di cinque atti di compravendita di terreni inseriti in zone PEEP (nelle frazioni di Preturo e stipulati tra il 2010 ed Per_3
il 2014 ed applicando ai prezzi unitari da essi risultanti alcuni coefficienti di ragguaglio riduttivo per tenere conto della diversa ubicazione (0,80, essendo più apprezzate dal mercato le zone di e Preturo rispetto a quella di Camarda, della consistenza e Per_3
delle caratteristiche morfologiche (0,87, avendo i terreni da stimare estensione dimensionale abbastanza ridotta, oltre che conformazione originaria caratterizzata da pendenze, anche importanti, diversamente da quanto riscontrato nei terreni presi a riferimento) - ad una stima del valore unitario di mercato che, una volta depurata dal coefficiente di “potenzialità urbanistica” impropriamente (cioè non conformemente alle previsioni dell'art. 32 TUE richiamate dall'art. 42-bis e sopra già ricordate) considerato dal CTU in ragione del concreto indice di utilizzazione territoriale caratterizzante l'intervento pubblico realizzato sui terreni oggetto di stima, è risultata pari ad €
48,00/mq ed ha condotto la Corte a determinare l'indennità di acquisizione in base ad un valore unitario di € 45,00/mq (corrispondente a quello stimato in altre controversie relative a terreni limitrofi).
8.1.2. Come è evidente, il valore stimato in questa sede dal CTU, sulla scorta del database comunale, di € 49,00/mq (riferito ai gruppi di terreni di estensione superiore a mq. 400 e non ridotto del 20% in ragione della genericamente riferita acclività dei terreni) è sostanzialmente coincidente con quello risultante dalla – ben più articolata e concretamente documentata ed argomentata – stima effettuata nel diverso procedimento appena ricordato e corrisponde al valore unitario riconosciuto da questa Corte all'esito pag. 9/12 di quel procedimento, rivalutato dal febbraio 2022 al dicembre 2023 (epoca, quest'ultima, dell'acquisizione oggetto del presente giudizio).
8.2. Le considerazioni che precedono, tuttavia, danno ragione della fondatezza delle ulteriori osservazioni critiche della difesa della ricorrente, giacché il valore unitario stimato nel precedente procedimento e corrispondente sostanzialmente a quello stimato
(prima della decurtazione del 20%) nel presente giudizio sconta già le caratteristiche dimensionali e morfologiche che il CTU ha, nel presente giudizio, inteso ulteriormente valorizzare mediante la diversa, e notevolmente inferiore, stima dei terreni con estensione inferiore a 400 mq. e mediante la riduzione del 20%.
8.2.1. Si tratta, inoltre, di riduzioni estimative che non hanno ragionevole fondamento, giacché il non meglio precisato andamento acclive dei fondi (così come la pendenza anche notevole di quelli limitrofi acquisiti dal nel 2022) non ha di CP_1 CP_1
fatto impedito la realizzazione sui medesimi dell'intervento edificatorio pubblico costituito dal cd. progetto C.A.S.E. e non può comunque giustificare la rilevante riduzione del 20% del valore e giacché la ridotta estensione non priva i terreni del carattere edificatorio e non li pone al di fuori dal mercato dei suoli edificabili (essendo sufficiente l'accorpamento con altri fondi limitrofi per raggiungere la superficie minima di intervento), non giustificando pertanto una stima del loro valore ben inferiore anche a quella (€ 38,25/mq) cui questa Corte è in diverse occasioni pervenuta in relazione a terreni analoghi con riferimento al valore che gli stessi avevano alla data dell'evento sismico dell'aprile 2009 e della loro immediatamente successiva occupazione finalizzata all'espropriazione.
8.3. Anche la CTU espletata in questa sede ha confermato, ai fini della determinazione della indennità di occupazione legittima, il valore unitario di € 38,25/mq dei terreni de quibus all'epoca della loro occupazione (maggio 2009), salvo poi – non condivisibilmente, per le ragioni sin qui esposte - differenziare la stima per quelli di estensione inferiore ai 400 mq. e ridurre del 20% i valori base.
8.4. Ritiene, dunque, questa Corte, per tutte le ragioni sin qui esposte ed anche per evidenti esigenze di sostanziale uniformità decisionale, di assumere nel presente giudizio un valore unitario di tutti i terreni acquisiti al patrimonio comunale il pag. 10/12 19/12/2023 pari ad € 49,00/mq (corrispondente a quello attualizzato di € 45,00/mq determinato, in relazione a terreni limitrofi ed omogenei per caratteristiche dimensionali, morfologiche e urbanistiche, con riferimento al febbraio 2022) ai fini della determinazione dell'indennità di acquisizione e ad € 38,25 ai fini della determinazione della indennità di occupazione legittima.
9. A questo punto possono essere quantificate le indennità complessivamente dovute dal
Comune di per la occupazione e la successiva acquisizione dei beni della CP_1
odierna ricorrente, tenuto conto della durata della occupazione legittima (84 mesi, cioè 7 anni) e della incontestata durata della successiva occupazione senza titolo, protrattasi per 2.809 giorni fino alla data del provvedimento di acquisizione sanante.
9.1. L'indennità di acquisizione risulta pari a complessivi € 296.476,50, di cui €
199.675,00 (mq. 4.075 * € 49,00) per pregiudizio patrimoniale, € 19.967,50 per pregiudizio non patrimoniale (10% del valore precedente) ed € 76.834,00 per occupazione illegittima [199.675 * (2809/365) * 0,05% annuo sul valore di mercato per
2.809 giorni).
9.2. L'indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio previsto dall'art. 50 TUE è pari ad € 90.923,40 [(4.075*38,25)/(144*84)].
9.3. Di tali somme non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, ad integrazione di quello già eventualmente effettuato dal con la CP_1
precisazione che, sulla parte non ancora depositata e fino al deposito stesso, decorrono interessi compensativi, in misura legale, dal 19/12/2023, data del provvedimento di acquisizione (e, quanto alla indennità di occupazione legittima, dalla scadenza di ciascun anno di occupazione). In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria - solo dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
10. La rilevante differenza tra l'importo qui determinato e quello liquidato con il decreto di acquisizione comporta la condanna del convenuto a rimborsare per intero CP_1
pag. 11/12 alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(corrispondente alla differenza tra indennità qui determinate e indennità liquidate in sede amministrativa), delle attività processuali compiute e degli esborsi documentati.
10.1. Anche delle spese di CTU liquidate in corso di causa deve essere onerato in via definitiva il convenuto. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina l'indennità dovuta per l'acquisizione degli immobili di cui in narrativa al patrimonio indisponibile del disposta, ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. Controparte_1
327/2001, dal predetto con determinazione dirigenziale n. 5860 del 19/12/2023 CP_1
in complessivi € 296.476,50 e l'indennità di occupazione legittima degli immobili medesimi in complessivi € 90.923,40, oltre interessi come da punto 9.3. della motivazione;
2) dispone che il Comune di provveda a depositare presso la Ragioneria CP_1
Territoriale dello Stato di L'Aquila le somme di cui al punto che precede o ad integrare fino a concorrenza delle somme medesime il deposito già eventualmente acceso;
3) condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed oltre IVA e
CAP come per legge, ed in € 545,00 per esborsi;
4) pone a definitivo carico del le spese delle CTU liquidate in Controparte_1
corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
FR S. AM
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