Art. 6. 1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, e' riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all' articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'articolo 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli articoli 101 e 103 della legge medesima.
Nota all'art. 6:
Si trascrive il testo degli articoli 101 e 103 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5; per il testo degli articoli 104 e 115 si vedano, rispettivamente, le successive note all'art. 13 e all'art. 7):
"Art. 101 [come modificato dall' art. 5 del D.L. n. 283/1981 ] (Inquadramento nelle nuove qualifiche). - Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1 ottobre 1978, e' inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1 luglio 1977:
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Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento e' effettuato, con la medesima decorrenza 1 ottobre 1978 ai fini economici e 1 luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.
In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati gia' in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza qualifica funzionale.
Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sara' provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni di qualifica funzionale superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.
Il personale operaio, in servizio alla data del 1 ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, e' inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1 ottobre 1978, nella terza qualifica funzionale.
Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie qualifiche, il personale di cui ai commi precedenti continuera' a svolgere le mansioni in atto esercitate".
"Art. 103 [come modificato dall' art. 5 del D.L. n. 283/1981 ] (Conseguimento di qualifica funzionale superiore). - Al dipendente in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'art. 98 e alle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica funzionale superiore a quella nella quale e' stato inquadrato, puo' essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta qualifica funzionale superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977.
La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrera' con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo art. 104.
Analoga domanda e nei termini di cui sopra puo' essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'art. 98 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuita' per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuita', puo' ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1 luglio 1977 ed economica dal 1 ottobre 1978.
All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa qualifica funzionale e profilo di inquadramento provvedera' la commissione di cui al successivo art. 104.
Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le mansioni previste dall' art. 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a qualifica superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977 ed economica non anteriore al 1 ottobre 1978".
Nota all'art. 6:
Si trascrive il testo degli articoli 101 e 103 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5; per il testo degli articoli 104 e 115 si vedano, rispettivamente, le successive note all'art. 13 e all'art. 7):
"Art. 101 [come modificato dall' art. 5 del D.L. n. 283/1981 ] (Inquadramento nelle nuove qualifiche). - Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1 ottobre 1978, e' inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1 luglio 1977:
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Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento e' effettuato, con la medesima decorrenza 1 ottobre 1978 ai fini economici e 1 luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.
In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati gia' in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza qualifica funzionale.
Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sara' provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni di qualifica funzionale superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.
Il personale operaio, in servizio alla data del 1 ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, e' inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1 ottobre 1978, nella terza qualifica funzionale.
Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie qualifiche, il personale di cui ai commi precedenti continuera' a svolgere le mansioni in atto esercitate".
"Art. 103 [come modificato dall' art. 5 del D.L. n. 283/1981 ] (Conseguimento di qualifica funzionale superiore). - Al dipendente in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'art. 98 e alle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica funzionale superiore a quella nella quale e' stato inquadrato, puo' essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta qualifica funzionale superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977.
La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrera' con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo art. 104.
Analoga domanda e nei termini di cui sopra puo' essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'art. 98 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuita' per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuita', puo' ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1 luglio 1977 ed economica dal 1 ottobre 1978.
All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa qualifica funzionale e profilo di inquadramento provvedera' la commissione di cui al successivo art. 104.
Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le mansioni previste dall' art. 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a qualifica superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977 ed economica non anteriore al 1 ottobre 1978".