CA
Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4622/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della Controparte_1
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Ranieri P.IVA_1
(C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, alla Via C.F._2
Cuma, n. 28, e all'indirizzo pec, Email_1
sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI contro
(P. IVA: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo (C.F.: ), presso C.F._3
il cui indirizzo pec, è Email_2
elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 591/2020 del G.U. del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 10.03.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 14.12.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. Tribunale di Torre
Annunziata, adito dall'odierno appellante, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 955/2018 (per € 53.458,55), l'ha rigettata, condannando l'opponente alle spese di lite.
2. Con l'originaria istanza monitoria, Controparte_2
(già aveva dedotto la fatturazione, a carico del , CP_3 Pt_1
dell'importo ingiunto, frutto del ricalcolo dei consumi elettrici, per il periodo dal 06.08.2010 al 17.10.2014, quando operatori della ricorrente ebbero a constatare la manomissione, con magnete, del contatore presso la residenza del . Pt_1
In tale sede veniva redatto il verbale di contestazione dei consumi reali, con applicazione del coefficiente di correzione pari al 76,72%, sottoscritto da (nata a [...] il [...]), che Controparte_4
aveva preso parte alle operazioni di verifica e contestazione, quale coniuge del (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte opposta in primo Pt_1
grado).
3. L'ingiunto, con l'opposizione, aveva eccepito l'inidoneità degli accertamenti eseguiti a fondare, con certezza, la pretesa creditoria della Società opposta, opponendo, altresì, la relativa prescrizione.
4. Il Tribunale, ritenuta la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, richiamati i principi di legittimità in ordine al riparto dell'onere probatorio, ha disatteso l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. 5. Con il gravame, affidato a due ordini di motivi, l'appellante lamenta erronea valutazione dei fatti di causa (primo motivo) ed insiste nell'eccezione di prescrizione (secondo motivo).
5.1. Ha resisto l'appellata. Vinte le spese del grado.
5.2. All'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
6.Il primo motivo è infondato.
6.1. L'appellante fa carico al Tribunale di aver trascurato che “dalla comunicazione del 22.10.2014 la E Distrubizione ha dichiarato che la misurazione del contatore della riportava una misura di - CP_1
45% (documento 4 parte convenuta). Quindi se fanno fede i dati di fornitura indicati dalla E-Distribuzione spa viene da chiedersi come mai la abbia ricalcolato i consumi applicando una Controparte_5
percentuale di ricalcolo di -76,72%. Infatti, è la stessa Controparte_2
ad affermare alla pagina 10 della comparsa di
[...]
costituzione che “…tale ricostruzione veniva effettuata utilizzando il criterio aritmetico del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica…” (quindi del 76,72% e non del 45% come dichiarato da E-
Distribuzione). Tale assoluta incertezza determina senza dubbio la illegittimità e/o genericità delle somme richieste con consequenziale revoca del DI opposto” (V. pag. 4 dell'atto di appello).
6.2. Preliminarmente, mette conto evidenziare che l'odierno appellante giammai ha posto in discussione la manomissione, mediante applicazione di magnete, sul contatore in uso presso il suo domicilio.
Né ha mai contestato la paternità di simile manomissione, essendosi limitato a porre in discussione il solo quantum debeatur, opponendo l'incertezza in ordine alla pretesa creditoria, attesa la discrasia richiamata nel punto che precede.
6.3. In ordine alla ripartizione dell'onere della prova in caso di contestazione afferente ai consumi nell'ambito del contratto di somministrazione di energia elettrica, va opportunamente richiamata
Cass. n. 297/2020: “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette
e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite”).
La pronuncia è richiamata da Cass. n. 836/2021: “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del
22/11/2016, Rv. 642982 - 01)”.
Più di recente, si sono pronunciate in argomento Cass. n. 28984/2023
(“in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”); e Cass. n. 17401/2024: “in tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)”.
6.4. Il caso di specie è del tutto sovrapponibile a quello scrutinato da
Cass. n. 13605/2019, nella parte in cui ha convalidato il ragionamento probatorio della sentenza impugnata, osservando che “la Corte distrettuale [era] infatti pervenuta a ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1-la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire -una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi- una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da Distribuzione s.p.a. per la rettifica del dato CP_3
inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2-la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di Controparte_6
quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla
[...]
delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG: elementi inducenti entrambi
a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del "normale fabbisogno" della società somministrata (art. 1560 comma 1 c.c.”.
6.5. Quanto alla apparente discrasia tra la percentuale (76,72%) di rettifica operata in sede di contestazione della manomissione e quella indicata, in minor misura (45%), nel doc. 4 di parte opposta, ma oggi non più rinvenibile nel fascicolo di parte appellata, mette conto, anzitutto, richiamare i principi fissate dalle SS. UU. n. 4835/2023:
- affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.;
- il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.
Dall'integrale richiamo del contenuto del documento 4 di parte opposta, di cui alla memoria di replica depositata nel giudizio a quo, si desume che la ricostruzione delle misure dei prelievi è stata, nel caso di specie, adottata in evidente applicazione del principio del “favor debitoris”, comunque fatta salva la verifica in loco, che “deve ritenersi equiparabile a quello redatto da pubblico ufficiale, in quanto gli addetti dell svolgendo un servizio pubblico, nell'esercizio delle proprie CP_3
funzioni sono equiparabili a incaricati di un pubblico servizio”.
7. Il secondo motivo è inammissibile.
L'appellante insiste nell'eccezione di prescrizione, ma non prende posizione in ordine al rilievo (con autonoma portata decisiva ed assorbente) di tardività dell'eccezione, sollevata solo con le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. e non già con l'originaria opposizione (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (prossimo al minimo dello scaglione tra 52 e
260 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti e dei parametri (minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo. 9. In considerazione del rigetto dell'appello, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 14.12.2020, da e nei confronti Parte_1 Controparte_1
di avverso la sentenza n. 591/2020 Controparte_2
del G.U. del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente Dott. Fernando Amoroso
Dott.ssa Maria Di Lorenzo