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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in persona del magistrato dott.ssa Rossana
Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al N.R.G. 1325/2023 tra
(C.F. , residente in [...] C.F._1
G. Caracchio n. 9, con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta Canteri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
e
(C.F. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATO
CONCLUSIONI: parte appellante, all'udienza del 9 aprile 2025, ha domandato l'estinzione del Giudizio a spese compensate, come previsto dal d.l. 202/2024, art. 21, comma 5 convertito in legge n. 15/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, roponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 256/2023, resa nell'ambito del procedimento N.R.G. 185/2023, depositata il 15 maggio 2023, con la quale veniva confermato l'avviso di addebito emesso dal
[...]
, conseguente applicazione della Controparte_3
sanzione amministrativa, in seguito all'accertata violazione di obbligo vaccinale, di cui all'art. 44-sexies d.l. 44/2021.
In particolare, con AVA n. 09920226000017879000, veniva accertata la violazione dell'art.
4-quater d.l. 44/2021, per non avere l'appellante “iniziato il ciclo vaccinale COVID-19 primario” e conseguentemente irrogata, a suo carico, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00=, da pagare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Tale provvedimento veniva emesso all'esito del procedimento sanzionatorio n. elenco 220304001 del 4/03/2022, la cui comunicazione di avvio è stata notificata dall'amministrazione in data 22.03.2022.
Parte appellante ha dedotto, quale primo motivo d'appello la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nonché del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha rivolto l'accertamento nei confronti di soggetti diversi, rispetto alle originarie parti del giudizio. In particolare, a fronte della citazione in giudizio, da parte di del solo , la Parte_1 Controparte_1
decisione veniva emessa anche nei confronti dell' CP_2 Controparte_2
, sicchè si sarebbe con ciò determinata una violazione del
[...]
contraddittorio, considerato che le difese sono state articolate verso il solo citato;
nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la CP_1
pag. 2/5 sentenza, diversamente da quanto domandato, pronunciava nei confronti del e di Controparte_1 CP_4
Con secondo motivo d'appello, deduceva l'omessa Parte_1
pronuncia del Giudice di pace sulle domande proposte nell'atto di citazione in opposizione all'avviso di accertamento impugnato, con conseguente “violazione dell'art. 112 cpc omissione della pronuncia sulla domanda: con riferimento alla sentenza n.
14 della Corte Costituzionale come ancoraggio e fondamento giuridico per suffragare la legittimità dell'operato della P.A. resistente”. In particolare, la sentenza del Giudice di Pace si basava unicamente sulla costituzionalità dell'obbligo vaccinale, invero mai messa in discussione dall'appellante, il quale in primo grado domandava l'annullamento della sanzione in quanto emessa in violazione della legge sul consenso informato.
Inoltre, parte appellante ha dedotto come il Giudice di Pace non si sia pronunciato sulle ulteriori domande proposte, ovvero:
1) sull'esistenza giuridica della condizione di emergenza “la necessaria verifica dell'esistenza giuridica dell'emergenza, che era basilare ai fini della valutazione del ricorso di primo grado”;
2) sulla sanzione irrogata (Avviso di addebito in luogo di ordinanza ingiunzione;
3) sulle modalità di notificazione della sanzione;
4) sull'eccepita violazione del d.lgs. 118 e dei relativi principii di unicità e coerenza;
5) sulla competenza del “nell'emissione di una sanzione Controparte_1
amministrativa in violazione degli obblighi vaccinali, quando l'unico ente competente per tali accertamenti sul territorio è l'ASL”.
L'appellante infine ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il rigetto della domanda si fondava esclusivamente sul mancato deposito di documentazione attestante l'esenzione vaccinale del sig. CP_5
pag. 3/5 Per tutto quanto sopra esposto, parte appellante domandava “in via pregiudiziale, cautelare e preliminare” di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, e, nel merito, l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado e annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'avviso di addebito prot. n.
09920226000017879000 del 07 novembre 2022 comunicata in data 03 dicembre 2022. In via subordinata, condannare il ricorrente entro i minimi edittali della sanzione (da 34 a 100 euro). Con vittoria di spese e competenze di lite, o, in via subordinata la loro compensazione.
* * *
Il Giudice, dichiarata la contumacia delle parti appellate, regolarmente citate, rilevato che la sentenza di primo grado non conteneva alcuna pronuncia di condanna, tale da giustificare la richiesta “in via pregiudiziale, cautelare e preliminare di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata”, con ordinanza del 4.12.2024 rinviava per discussione, ai sensi degli artt. 350bis e
281sexies co. 1 e 3 cpc all'udienza del 9.4.2025.
All'udienza del 9 aprile 2025 parte appellante chiedeva l'estinzione del giudizio a spese compensate, a norma del d.l. 202/2024, art. 21, comma 5 convertito in legge n. 15/2025
§ § §
Il Giudice, preso atto che l'art. 21, comma 5 del decreto-legge n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025 prevede espressamente che:<i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)), n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Controparte_6
pag. 4/5 l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti Controparte_1
((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto>>.
Considerato che il caso di specie ha ad oggetto un procedimento sanzionatorio di cui all'art.
4-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44; rilevato che pertanto va disposta l'estinzione del giudizio a spese compensate, come previsto dalla normativa citata;
PQM
-DICHIARA estinto il processo;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Rovigo il 9 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in persona del magistrato dott.ssa Rossana
Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al N.R.G. 1325/2023 tra
(C.F. , residente in [...] C.F._1
G. Caracchio n. 9, con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta Canteri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
e
(C.F. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATO
CONCLUSIONI: parte appellante, all'udienza del 9 aprile 2025, ha domandato l'estinzione del Giudizio a spese compensate, come previsto dal d.l. 202/2024, art. 21, comma 5 convertito in legge n. 15/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, roponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 256/2023, resa nell'ambito del procedimento N.R.G. 185/2023, depositata il 15 maggio 2023, con la quale veniva confermato l'avviso di addebito emesso dal
[...]
, conseguente applicazione della Controparte_3
sanzione amministrativa, in seguito all'accertata violazione di obbligo vaccinale, di cui all'art. 44-sexies d.l. 44/2021.
In particolare, con AVA n. 09920226000017879000, veniva accertata la violazione dell'art.
4-quater d.l. 44/2021, per non avere l'appellante “iniziato il ciclo vaccinale COVID-19 primario” e conseguentemente irrogata, a suo carico, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00=, da pagare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Tale provvedimento veniva emesso all'esito del procedimento sanzionatorio n. elenco 220304001 del 4/03/2022, la cui comunicazione di avvio è stata notificata dall'amministrazione in data 22.03.2022.
Parte appellante ha dedotto, quale primo motivo d'appello la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nonché del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha rivolto l'accertamento nei confronti di soggetti diversi, rispetto alle originarie parti del giudizio. In particolare, a fronte della citazione in giudizio, da parte di del solo , la Parte_1 Controparte_1
decisione veniva emessa anche nei confronti dell' CP_2 Controparte_2
, sicchè si sarebbe con ciò determinata una violazione del
[...]
contraddittorio, considerato che le difese sono state articolate verso il solo citato;
nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la CP_1
pag. 2/5 sentenza, diversamente da quanto domandato, pronunciava nei confronti del e di Controparte_1 CP_4
Con secondo motivo d'appello, deduceva l'omessa Parte_1
pronuncia del Giudice di pace sulle domande proposte nell'atto di citazione in opposizione all'avviso di accertamento impugnato, con conseguente “violazione dell'art. 112 cpc omissione della pronuncia sulla domanda: con riferimento alla sentenza n.
14 della Corte Costituzionale come ancoraggio e fondamento giuridico per suffragare la legittimità dell'operato della P.A. resistente”. In particolare, la sentenza del Giudice di Pace si basava unicamente sulla costituzionalità dell'obbligo vaccinale, invero mai messa in discussione dall'appellante, il quale in primo grado domandava l'annullamento della sanzione in quanto emessa in violazione della legge sul consenso informato.
Inoltre, parte appellante ha dedotto come il Giudice di Pace non si sia pronunciato sulle ulteriori domande proposte, ovvero:
1) sull'esistenza giuridica della condizione di emergenza “la necessaria verifica dell'esistenza giuridica dell'emergenza, che era basilare ai fini della valutazione del ricorso di primo grado”;
2) sulla sanzione irrogata (Avviso di addebito in luogo di ordinanza ingiunzione;
3) sulle modalità di notificazione della sanzione;
4) sull'eccepita violazione del d.lgs. 118 e dei relativi principii di unicità e coerenza;
5) sulla competenza del “nell'emissione di una sanzione Controparte_1
amministrativa in violazione degli obblighi vaccinali, quando l'unico ente competente per tali accertamenti sul territorio è l'ASL”.
L'appellante infine ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il rigetto della domanda si fondava esclusivamente sul mancato deposito di documentazione attestante l'esenzione vaccinale del sig. CP_5
pag. 3/5 Per tutto quanto sopra esposto, parte appellante domandava “in via pregiudiziale, cautelare e preliminare” di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, e, nel merito, l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado e annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'avviso di addebito prot. n.
09920226000017879000 del 07 novembre 2022 comunicata in data 03 dicembre 2022. In via subordinata, condannare il ricorrente entro i minimi edittali della sanzione (da 34 a 100 euro). Con vittoria di spese e competenze di lite, o, in via subordinata la loro compensazione.
* * *
Il Giudice, dichiarata la contumacia delle parti appellate, regolarmente citate, rilevato che la sentenza di primo grado non conteneva alcuna pronuncia di condanna, tale da giustificare la richiesta “in via pregiudiziale, cautelare e preliminare di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata”, con ordinanza del 4.12.2024 rinviava per discussione, ai sensi degli artt. 350bis e
281sexies co. 1 e 3 cpc all'udienza del 9.4.2025.
All'udienza del 9 aprile 2025 parte appellante chiedeva l'estinzione del giudizio a spese compensate, a norma del d.l. 202/2024, art. 21, comma 5 convertito in legge n. 15/2025
§ § §
Il Giudice, preso atto che l'art. 21, comma 5 del decreto-legge n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025 prevede espressamente che:<i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)), n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Controparte_6
pag. 4/5 l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti Controparte_1
((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto>>.
Considerato che il caso di specie ha ad oggetto un procedimento sanzionatorio di cui all'art.
4-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44; rilevato che pertanto va disposta l'estinzione del giudizio a spese compensate, come previsto dalla normativa citata;
PQM
-DICHIARA estinto il processo;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Rovigo il 9 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella
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