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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 14/02/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1368/2013R.g.
Tra
n.10/05/1961 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Di Renzo Giuseppe e Napoli Anna
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 16/08/2013 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che l a ricorr ent e ha svolto mansioni superi ori a quell e del propr io profil o di i nquadr ament o (as sist ent e amministrati vo, cat, C ), corrispondenti al profil o di collaborator e ammini strat i vo, cat. D della classifi cazione prof essi onale del C CNL Comparto Sani tà 1998 -2001, quant omeno a f ar data dal gennaio 2006, ⁃ condannare pertanto la , in persona Controparte_2
del suo l egal e rappr es entant e p.t., in applicazione degli art. 52 d.lgs. d.lgs. n.
165/2001 e 36 Cost., al pagamento in favore dell a ricorrent e dell e diff erenze retri buti ve per l e mans ioni superiori svol te a f ar data dall1.01.2006, e precisamente al pagamento dell'importo complessivo di € 13,803,09, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa ⁃ da quantificarsi anche a mezzo di CTU in ipotesi di contestazione dei conteggi allegati ⁃ oltre 1 a rivalutazioni e interessi;
⁃ condannare la , in persona Controparte_2
del su l egal e r appresent ant e p.t, al pagamento di spese, di rit ti ed onorari di causa, con distr azi one ai s ottoscritti procuratori antistatari .
Part e resis te nte, non cost ituit asi in giudizio, va di chi arat a cont umace.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 29.09.2014 al 22.04.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udienze del 04.05.2022, 07.06.2023, 21.02.2024, 13.11.2024, e all'udienza del 12.02.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto dell a rit uale comuni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritt e ent ro il t erm ine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidi bil e allo st at o degli atti ha adottat o l a sent enza con cont est uale motivazione, di cui dispone l a com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguito precisati.
Per ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore ai sensi dell'art. 1, IV comma della L. n.
207 del 1985, è necessario che il conferimento delle corrispondenti mansioni superiori, con
Parte formale incarico e su posto vacante, promani dall'organo competente dell' medesima, cioè il Comitato di gestione di quest'ultima. Tanto per l'evidente ragione che il beneficio in Parte questione deroga, ai fini dell'inquadramento straordinario dei dipendenti al generale principio costituzionale dell'accesso ai pubblici impieghi mediante pubblico concorso, sicché esso soggiace ad una regola di stretta interpretazione e può essere invocato soltanto in presenza dei rigorosi presupposti indicati dalla legge (cfr. Cons. St., III, 20 giugno 2012 n.
3624). Nel settore del pubblico impiego la retribuibilità delle mansioni superiori ha assunto carattere di generalità solo con l'entrata in vigore dell'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, mentre prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo le mansioni svolte da un pubblico dipendente rimanevano, sul piano del regime retributivo, del tutto irrilevanti, salva diversa disposizione di legge.
In ambito sanitario, che qui rileva, la diversa e specifica disposizione di legge si rinviene nell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, recante "stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali".
Pag. 2 di 3 Per effetto di tale speciale disciplina si è ritenuto che anche in epoca posteriore al 1998 è effettivamente consentita una variazione stipendiale in ragione dello svolgimento di mansioni superiori per più di 60 giorni, ma solo al ricorrere di tre condizioni, giuridiche e di fatto, operanti in modo concomitante: a) le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica e di fatto vacante;
b) su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso;
c) la supplenza deve essere stata attribuita con una formale deliberazione, proveniente ex ante dall'organo competente (per le prima il Comitato di Pt_3
gestione, quindi l'Amministratore straordinario) che, dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, se ne assuma tutte le responsabilità, anche in ordine ai profili di copertura finanziaria (v. Cons. St., III, 26 novembre 2018, n. 6662 e 14 marzo 2014, n. 1277).
Nel caso di specie, fa difetto la condizione sub c); ai medesimi fini non rileva neppure l'art. 2126 c.c., il quale - pur contenendo principi applicabili anche a rapporti di lavoro a suo tempo sottoposti ratione temporis al regime di diritto pubblico - presuppone una condizione di invalidazione di un atto di inquadramento erroneo che non ricorre nel caso di specie (Cons.
St., III, 20 giugno 2018, n. 3786 e n. 3801; Cons. St., III, 23 maggio 2019, n. 3372).
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nulla per le spese poiché la condanna alle spese processuali a norma dell'art.91c.p.c. si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. civ.,
Sez. Lav., sentenza del 13.06.2014 n°13491).
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 14 febbraio2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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