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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 3094/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. LANZETTI GIULIO ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado invalidità per infortunio.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24.1.24 esponeva: di aver subito un infortunio sul lavoro Parte_1 in data 2.1.2023 a seguito del quale aveva riportato le seguenti infermità: ““irregolarità del profilo corticale del sacro a livello di S5, per frattura scomposta e parzialmente ingranata”; che l' aveva CP_1
riconosciuto detta infermità come dipendente dall'infortunio lavorativo e comportante un'invalidità pari al 2%, come da provvedimento del 19.4.23 aumentata al 4% in fase di opposizione.
Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento di un grado d'infermità psico-fisica nella misura del 10% e comunque superiore al 4% ai fini della liquidazione di un capitale.
2.- L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 3.- Il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha affermato che “Nel caso de quo sussistono Persona_1
i requisiti per il riconoscimento della causa violenta in seguito alla caduta occorsa in data 2/01/2023 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del Sig. Fissore Daniele.
I postumi oggi reliquati sono da considerarsi in relazione concausale con l'infortunio lavorativo occorso il giorno 2/01/2023.
Tenuto conto di ciò si ritiene di poter rivalutare i predetti esiti permanenti in una valutazione globale di danno biologico permanente pari al 7% (sette per cento) in riferimento alla voce tabellare n. CP_1
199, “Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva Fino a 4” e in riferimento alla voce tabellare n. CP_1
210, “Esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico disfunzionale Fino a 5” dall'epoca della domanda amministrativa.
Per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea assoluta, si ritiene congruo quanto già valutato dall' ”. CP_1
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Le parti non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alle suddette percentuali d'inabilità, oltre agli interessi legali.
4.- Le spese di lite vanno liquidate in base alla soccombenza per le cause di valore sino ad € 26.000. Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha riportato un'invalidità permanente nella misura del 7% per effetto dell'infortunio del 2.1.23;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un capitale commisurato alla CP_1
suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condanna l' a rimborsare al difensore antistatario le spese processuali che si liquidano in CP_1 complessivi € 2800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Roma, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 3094/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. LANZETTI GIULIO ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado invalidità per infortunio.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24.1.24 esponeva: di aver subito un infortunio sul lavoro Parte_1 in data 2.1.2023 a seguito del quale aveva riportato le seguenti infermità: ““irregolarità del profilo corticale del sacro a livello di S5, per frattura scomposta e parzialmente ingranata”; che l' aveva CP_1
riconosciuto detta infermità come dipendente dall'infortunio lavorativo e comportante un'invalidità pari al 2%, come da provvedimento del 19.4.23 aumentata al 4% in fase di opposizione.
Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento di un grado d'infermità psico-fisica nella misura del 10% e comunque superiore al 4% ai fini della liquidazione di un capitale.
2.- L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 3.- Il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha affermato che “Nel caso de quo sussistono Persona_1
i requisiti per il riconoscimento della causa violenta in seguito alla caduta occorsa in data 2/01/2023 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del Sig. Fissore Daniele.
I postumi oggi reliquati sono da considerarsi in relazione concausale con l'infortunio lavorativo occorso il giorno 2/01/2023.
Tenuto conto di ciò si ritiene di poter rivalutare i predetti esiti permanenti in una valutazione globale di danno biologico permanente pari al 7% (sette per cento) in riferimento alla voce tabellare n. CP_1
199, “Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva Fino a 4” e in riferimento alla voce tabellare n. CP_1
210, “Esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico disfunzionale Fino a 5” dall'epoca della domanda amministrativa.
Per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea assoluta, si ritiene congruo quanto già valutato dall' ”. CP_1
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Le parti non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alle suddette percentuali d'inabilità, oltre agli interessi legali.
4.- Le spese di lite vanno liquidate in base alla soccombenza per le cause di valore sino ad € 26.000. Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha riportato un'invalidità permanente nella misura del 7% per effetto dell'infortunio del 2.1.23;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un capitale commisurato alla CP_1
suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condanna l' a rimborsare al difensore antistatario le spese processuali che si liquidano in CP_1 complessivi € 2800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Roma, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2