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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3874/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3874/2024 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza di rimessione della causa in decisione del 25/09/2025
TRA
c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA POMPOSA 20 44123 Parte_1 C.F._1
FERRARA presso lo studio dell'Avv. SCIACOVELLI LUIGI CANDIDO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di C.F._2 citazione
- ATTORE OPPONENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in Bologna, Controparte_1 P.IVA_1 via Pescherie Vecchie 2, presso lo studio dell'Avv. CERNECA GIULIO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa, anche congiuntamente e disgiuntamente C.F._3 all' Avv. ALESSANDRO CAPPELLO (c.f. ) in virtù di procura allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
1. nel merito in via principale: Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 229/2024 del 18/01/2024 del Tribunale di Bologna, perchè infondato ed illegittimo per i motivi di cui nella premessa dell'atto introduttivo, con ogni evidente conseguenza;
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dell'impresa Controparte_1
e conseguentemente, nell'ipotesi in cui sia stato provato nel corso dell'istruttoria
[...] un credito della società opposta nei confronti dell'opponente, alla luce dei difetti nell'esecuzione dei lavori e delle opere da dover ultimare, ridursi il dovuto di quanto indicato in perizia di parte vale a dire di euro 38.818,65, somma necessaria per provvedere all'eliminazione dei vizi nonché a terminare il lavoro incompiuto, o nella maggior o minor somma che questo Giudice riterrà più giusta ed equa;
3. Accertare l'entità degli importi effettivamente ricevuti dalla ditta opposta e per l'effetto ridurre ulteriormente quanto richiesto con procedura monitoria di euro 25.850,00, o nella somma che questo Giudice riterrà più giusta ed equa;
in via riconvenzionale:
4. Condannare la al risarcimento del danno quantificato in euro Controparte_1
20.000,00, o nella maggior o minor somma ritenuta equa da parte di Codesto Giudice.
In ogni caso con vittoria di spese.
In via istruttoria
Si reitera la richiesta di interrogatorio formale come da memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.:
a. I lavori presso l'immobile di proprietà del sig. in Anzola dell'Emilia, alla via Parte_1
Nuvolari n. 3, sono ancora da terminare;
b. Il sig. ha corrisposto pagamenti ulteriori rispetto alle somme bonificate: dica Parte_1
l'interrogato quanti e di che importo;
c. al sig. veniva chiesto di effettuare un bonifico di euro 5.000,00 a favore di Parte_1 Parte_2 con l'intento che tale somma sarebbe poi stata scorporata dal saldo lavori richiesto dalla
[...] ditta dica l'interrogato chi è il sig. e in che Controparte_1 Parte_2 rapporti è con la ditta appaltatrice;
d. il sig. cognato di , ha lavorato presso la Persona_1 Persona_2 Controparte_1
dica l'interrogato come si è concluso il rapporto di lavoro e se conseguentemente
[...] la ditta convenuta ha sporto denuncia-querela nei confronti di e per quale Persona_1 motivo;
CP_ e. il sig. è stato licenziato dalla ditta perché, Persona_1 Controparte_1 privo di autorizzazione, riceveva acconti in contanti da parte dei clienti per poi appropriarsi di tale somma;
f. il sig. ha ricevuto somme in contanti da parte di nello Persona_1 Parte_1 specifico euro 5.850,00 in data 24/02/2022 ed euro 5.000,00 in data 25/03/2022 a titolo di acconti;
- 2 - g. Il sig. ha ricevuto la somma di euro 10.000,00 dal sig. , Persona_1 Persona_3 suocero di in località PT in Romania, a titolo di ulteriore acconto sui lavori Parte_1 presso l'immobile di Parte_1
Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione "vero che" già depurate da valutazioni di carattere soggettivo, come da memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.:
a. il sig. cognato di , ha lavorato presso la ditta Persona_1 Persona_2 Controparte_1
[...]
b. il sig. ha ricevuto la somma di euro 10.000,00 dal sig. , Persona_1 Persona_3 suocero di in località PT in Romania, a titolo di ulteriore acconto sui lavori Parte_1 presso l'immobile di Parte_1
c. il sig. ha ricevuto somme in contanti da parte di nello Persona_1 Parte_1 specifico euro 5.850,00 in data 24/02/2022 ed euro 5.000,00 in data 25/03/2022 a titolo di acconti;
d. il sig. veniva licenziato dalla ditta perché, Persona_1 Controparte_1 privo di autorizzazione, riceveva acconti in contanti da parte dei clienti per poi appropriarsi della somma ricevuta;
e. i lavori presso l'immobile di proprietà del sig. in Anzola dell'Emilia, alla via Parte_1
Nuvolari n. 3, sono ad oggi rimasti incompleti;
f. il sig. ha corrisposto pagamenti, ulteriori a quelli bonificati, direttamente al sig. Parte_1
Persona_1
g. dica il teste se è a conoscenza del fatto che la ditta ha denunciato il sig. e per Persona_1 quale motivo.
Si indicano come testi:
1. , residente in strada Plopilor s.n.c. in Mangalia (Romania); Persona_3
2. domiciliato presso la ditta opposta;
CP_2
3. , domiciliato presso la ditta opposta;
Controparte_3
4. , domiciliato presso la ditta opposta. Controparte_4
Sempre in via istruttoria, come già chiesto in atto di citazione, si reitera in questa sede la richiesta di nomina di una CTU tecnica che valuti lo stato di fatto dell'immobile del sig. e Parte_1 quantifichi le somme necessarie per terminare i lavori rimasti incompiuti nonchè eliminare i difetti presenti sulla parte del lavoro già terminato.
PARTE CONVENUTA
- 3 - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1)-IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
-accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'opponente ex art. 1667 c.c. per la denuncia dei vizi, e per l'effetto
-dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando tutte le domande attoree;
-in via preliminare di merito, accertare e dichiarare inammissibili le domande attesa l'oggettiva impossibilità di svolgere degli accertamenti sullo stato dei luoghi a causa del tempo trascorso dai fatti ed a causa del mutamento dei luoghi e delle opere.
2)-NEL MERITO: accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione ex adverso spiegata e, per
l'effetto, respingere tutte le domande ex adverso proposte e le eccezioni sollevate da Pt_1
ivi inclusa la domanda riconvenzionale, per le ragioni esposte in atti e, quindi, respingere
[...]
l'opposizione di cui è causa ed ogni altra domanda proposta dall'opponente e confermare il decreto ingiuntivo qui opposto del Tribunale di Bologna n. 229/ 2024, rg n. 15492/2023, e in ogni caso condannare l'opponente a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 83.297,95 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta,
[...] oltre gli interessi di mora dalla scadenze delle singole fatture al saldo.
3)-con vittoria di spese e compenso professionale sia del presente giudizio di merito che di quello monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. 229/2024, emesso da questo Tribunale in data 18 Parte_1 gennaio 2024, ad istanza di (nel prosieguo, anche solo Controparte_1 CP_1
, con il quale veniva ingiunto alla parte opponente il pagamento di complessivi € 83.297,95
[...]
(oltre interessi e spese processuali), quale corrispettivo residuo all'esito dello scomputo degli acconti già versati e così suddivisibile:
- € 5.500,00 in forza del contratto di appalto del 29.11.2021 (v. doc. 3 fasc. monitorio) e del preventivo del 10.8.2021, aggiornato il 27.11.2021 (v. doc. 1 fasc. monitorio), entrambi sottoscritti dalle parti;
- € 17.297,95 di cui al “preventivo infissi” del 10.8.2021 (v. doc. 2), in forza delle fatture insolute n.
272/2022 del 5.10.2022 e n. 171/2023 del 22.09.2023 prodotte unitamente ai rispettivi estratti autentici notarili del libro IVA (v. doc.ti 8, 9, 10 e 11 fasc. monitorio);
- 4 - - € 60.500,00 in forza del contratto di appalto del 25.11.2022 e del preventivo del 24.11.2022, entrambi sottoscritti dalle parti (v. doc. 4 fasc. monitorio).
2. L'opponente sviluppava le proprie difese lungo due direttrici.
In primo luogo, deduceva come l'impresa opposta avesse realizzato in modo parziale e viziato i lavori commissionatile (i vizi e le difformità lamentate venivano relazionati all'interno di una perizia di parte allegata sub doc. 1 all'atto di citazione in opposizione). Sulla scorta della perizia di parte, quantificava in € 38.818,65 l'importo necessario per il completamento delle opere e l'eliminazione dei vizi riscontrati.
In più, si doleva della mancata redazione del verbale di consegna delle opere, incombenza cui pur le parti si erano dichiarate tenute a norma dell'art. 14 dei due contratti di appalto tra loro in essere.
2.1 In secondo luogo, esponeva di avere in realtà corrisposto somme in misura maggiore rispetto a quella indicata dalla controparte nel ricorso monitorio, alcune delle quali in contanti e a interposte persone (in particolare a tale , per un ammontare complessivo di € 25.850,00. Persona_1
3. Pertanto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione del dovuto in ragione dei vizi delle opere e dei maggiori importi effettivamente riscossi dell'impresa opposta.
Per di più, in via riconvenzionale, domandava il risarcimento del danno cagionato dalla cattiva ed incompleta esecuzione dei lavori edilizi commissionati alla danno quantificato nella CP_1 misura di € 20.000,00.
4. Si costituiva la parte opposta, che contestava gli assunti della controparte nei termini che seguono.
4.1 Evidenziava, anzitutto, come l'opponente fosse incorso nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c., dal momento che aveva denunciato i supposti vizi con notevole ritardo, oltre sei mesi dopo la scoperta dei supposti vizi e solo a seguito della diffida di pagamento del saldo, ricevuta il 2.10.2023.
4.2 Deduceva, poi, l'impossibilità di un attendibile accertamento sull'effettiva presenza al tempo della conclusione dei lavori dei vizi lamentati, ancora una volta in ragione del notevole lasso temporale trascorso, nel corso del quale i vizi lamentati ben avrebbero potuto esser stati cagionati dall'ipotizzabile intervento di operatori edili estranei alla così come da comportamenti CP_1 dello stesso committente e/o di suoi familiari.
4.3 Contestava, poi, gli ulteriori pagamenti invocati dalla controparte in decurtazione del proprio debito. In proposito, riconosceva l'indebita interferenza di nelle vicende Persona_1 societarie, ma negava che nel caso di specie lo stesso avesse ricevuto somme relative all'appalto per cui è processo. Contestava le produzioni documentali addotte dall'opponente a dimostrazione degli asseriti ulteriori versamenti. Inoltre, affermava non corrispondente al vero la circostanza – allegata
- 5 - dalla controparte – per cui il predetto avesse ricevuto nei Persona_4 Parte_1 locali della CP_1
4.4 Da ultimo, si doleva della genericità di cui sarebbe irrimediabilmente afflitta la domanda riconvenzionale di danni proposta dall'opponente.
4.5 Alla luce delle difese svolte, l'impresa convenuta, oltre ad insistere per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva al Tribunale di respingere in toto
l'opposizione svolta (con rigetto di tutte le domande ed eccezioni con essa proposte), con conferma del decreto ingiuntivo.
5. Depositate memorie integrative ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., con ordinanza del 19 settembre 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione tenutasi in pari data, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava ad altra udienza per l'assunzione delle prove orali ammesse.
All'udienza istruttoria del 18.12.2024 venivano espletate le prove testimoniali. A scioglimento della riserva assunta in quella sede, il Tribunale, con ordinanza del 14 febbraio 2025, assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 25 settembre
2025.
La causa veniva istruita con prova orale e produzione documentale.
***
6. L'opposizione svolta dalla parte ingiunta non merita accoglimento.
6.1 È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo.
Nel caso di specie l'attore in senso sostanziale (la ha posto a fondamento della propria CP_1 domanda di adempimento dell'obbligazione pecuniaria un titolo contrattuale, costituito da un complessivo rapporto inquadrabile nello schema tipico del contratto di appalto di opera.
In particolare, risulta pacifico (in quanto non contestato dalla controparte costituita nel presente processo), oltre che documentale, che:
- in data 29.11.2021 la (nella veste di appaltatrice) e (nella veste di CP_1 Parte_1
committente) sottoscrivevano un primo contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di
- 6 - interventi di manutenzione straordinaria presso l'abitazione di via T. Nuvolari, n. 3, in Anzola dell'Emilia (BO);
- incaricava la medesima società dell'installazione e posa in opera di infissi presso la Parte_1
medesima abitazione, il tutto come da “preventivo infissi” del 10.8.2021: i serramenti venivano integralmente forniti ed installati;
- in data 25.11.2022 le parti concludevano un secondo contratto di appalto in forma scritta, avente sempre ad oggetto lavori edili presso l'abitazione di via T. Nuvolari.
6.2 Dell'effettiva sussistenza dei titoli dall non può, dunque, dubitarsi. Sulla scorta di essi, CP_1 come già ampiamente riferito, la società opposta promuoveva azione giudiziaria tesa all'ottenimento di una pronuncia di condanna al pagamento del saldo. L'ammontare di quanto
(ancora) dovuto veniva quantificato in € 83.297,95 (oltre interessi).
6.3 La parte opponente – convenuta in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione –, a fronte della domanda di adempimento svolta dall'appaltatrice eccepiva la sussistenza di CP_1 difformità e vizi dell'opera commissionata, così invocando la garanzia prevista dall'art. 1667 c.c.
Dal canto suo, la società appaltatrice controeccepiva l'intervenuta decadenza del committente dalla cennata garanzia, dal momento che questi non avrebbe denunciato tempestivamente le difformità e i vizi lamentati.
Il carattere logicamente preliminare della (contro)eccezione di decadenza impone di vagliare prima di tutto la fondatezza di tale difesa.
A norma dell'art. 1667, co. 2, c.c., il committente che invochi la garanzia di cui trattasi “deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta” (denuncia non necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati).
Nei suoi scritti difensivi l'opponente rilevava come in realtà il termine decadenziale in questione non fosse neppure cominciato a decorrere, dal momento che l'opera commissionata non era mai stata consegnata, come dimostrerebbe l'assenza del verbale di consegna che pur le parti si erano impegnate a redigere e sottoscrivere.
Vero è che, ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera (Cass. Sez. 2, 24/01/2018, n. 1748, Rv. 647786 -
01). Non erra, quindi, l'opponente quando osserva che “l'azione di garanzia contro i vizi/difetti può essere esercitata solo dopo la consegna dell'opera, consegna che presuppone l'ultimazione
- 7 - dell'opera stessa”, dal momento che “sino al momento dell'ultimazione e conseguente consegna dell'opera l'appaltatore ha la possibilità di eliminare i vizi e le difformità dell'opera anche a richiesta del committente, con la conseguenza che sarebbe illogico far decorrere un termine prescrizionale in presenza di un opera in divenire e che potenzialmente potrebbe essere consegnata esente da vizi/difetti” (v. pag. 2 della sua memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.).
Sennonché, nel caso di specie, la consegna si ritiene di fatto avvenuta. A tale conclusione non osta l'assenza di un verbale di fine lavori. Certo, le parti si erano impegnate alla redazione di tale documento e di esso non v'è traccia nell'incartamento processuale. Tuttavia, la mancata documentazione della consegna non impedisce di ritenere che comunque essa abbia avuto luogo, e ciò sulla scorta dell'ulteriore e convincente materiale istruttorio raccolto nel processo.
Il riferimento è, in primo luogo, alle dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte degli impianti idro-sanitario, di riscaldamento/condizionamento ed elettrico installati in esecuzione dei lavori appaltati presso l'abitazione di via T. Nuvolari. Le dichiarazioni inerenti agli impianti idro-sanitario e di riscaldamento/condizionamento recano la data del 12.1.2023 e venivano presentate presso il
Comune di Anzola dell'Emilia in data 20.1.2023; quella inerente all'impianto elettrico veniva rilasciata in data 5.12.2022 e presentata presso l'ente comunale il 23.12.2022 (v. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., di parte opposta).
Tale documentazione tecnica risulta fortemente suggestiva dell'effettiva conclusione (tra fine 2022
e inizio 2023) delle opere commissionate, non essendo ragionevole ipotizzare la messa a punto dell'impiantistica generale e, tantomeno, la predisposizione e comunicazione delle dichiarazioni richieste dalla normativa di settore, se non all'esito dell'ultimazione dei lavori.
Al 21.4.2023 risale, poi, la presentazione della Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità presentata presso il predetto ente comunale ed avente ad oggetto – tra gli altri – proprio l'edificio posto al n. 3 della detta via T. Nuvolari (v. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 171-ter, n.
2, c.p.c., di parte opposta). Tale adempimento, alla luce della normativa amministrativa vigente in materia, presuppone necessariamente la conclusione dei lavori, sicché trova conferma la circostanza della completa disponibilità per il committente, a tale epoca, dell'opera commissionata.
Ancora, la società opposta ha prodotto un video datato 22.12.2022 in cui – a dire dell'opposta – sarebbe ritratto il committente, in compagnia dei suoi familiari, all'interno Parte_1 dell'abitazione interessata dalla ristrutturazione, intenti ad augurare un buon Natale al legale rappresentante della (v. doc. 4 allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, CP_1 Persona_2
c.p.c., di parte opposta). Siffatto contributo video, non esplicitamente contestato né smentito dalla
- 8 - controparte, avvalora l'ipotesi che già alla fine del 2022 la parte committente avesse preso pienamente in consegna l'abitazione ristrutturata, tanto da passarvi, insieme alla famiglia, le festività natalizie.
Indicazioni convergenti provengono anche dalla denuncia TARI del 14.3.2023 allegata alla perizia di parte allegata sub doc. 1 all'atto di citazione in opposizione. Con tale comunicazione Pt_1 dichiarava di possedere, in qualità di proprietario, insieme agli altri componenti della sua
[...] famiglia, i locali di via T. Nuvolari n. 3 dal mese di dicembre 2022.
Non ultime, rilevano le deposizioni testimoniali rilasciate all'udienza del 18.12.2024 da un collaboratore e da dipendenti della (il rapporto che lega i testi alla parte in causa non è CP_1 da solo idoneo a giudicare tout court inattendibili i relativi narrati). Esse non lasciano dubbi circa il fatto che la fosse avvenuta, come detto, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Inoltre, i Parte_3 testi davano tutti concordemente conto di come, al di là di alcune richieste di modifiche e variazioni avanzate da in corso d'opera, una volta ultimate le lavorazioni – per quanto a loro Pt_1 conoscenza – dalla parte committente non fossero giunte contestazioni all'indirizzo della CP_1 irca la bontà dell'opera complessivamente realizzata.
[...]
Alla luce dei molteplici e convergenti elementi di fatto passati in rassegna, è di tutta evidenza come i lavori commissionati venivano portati a termine al più tardi, volendo attenerci alla documentazione agli atti, al 21.4.2023. Alla consegna dell'opera si accompagnava giocoforza la palese riconoscibilità dei difetti esecutivi oggi lamentati dall'opponente. Essi, stando alla stessa ricostruzione fornita nell'atto di opposizione, erano talmente gravi ed eclatanti da far vivere “da circa un anno e mezzo (il che conferma la tempistica prima indicata: n.d.r.) la famiglia di Pt_1
con figli a seguito e nonostante le somme sborsate […] una situazione profondamente
[...] disagiata, nel dettaglio ritratta nelle foto di cui alla perizia prodotta in atti” (così a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione). La minuziosa disamina dei singoli vizi e difformità di cui all'atto di opposizione e alla predetta perizia (nella quale è presente ampia rappresentazione fotografica) non può che valorizzarsi come riprova della conoscenza, all'epoca della consegna dell'opera, di tutte le mancanze che il committente oggi ascrive alla sua controparte contrattuale. Di conseguenza, non v'è dubbio che il committente era in condizione di comunicare alla sua controparte contrattuale le inadempienze che in questa sede gli addebita. Sennonché, a quanto consta alla scrivente, la prima denuncia in tal senso è avvenuta soltanto con la notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, avvenuta in data 12 marzo 2024.
- 9 - Pur volendo far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 1667, co. 2, c.c. dal
21.4.2023 (giorno di presentazione della SCCEA presso il Comune di Anzola dell'Emilia), è di tutta evidenza come questo fosse ampiamente trascorso alla data della prima denuncia dei vizi dell'opera.
Tanto osservato, deve essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata da e CP_1 conseguentemente rigettata la domanda dell'opponente volta a far valere la garanzia speciale prevista in materia di appalto dagli artt. 1667 e 1668 c.c.
6.4 L'inoperatività della garanzia concernente vizi e difformità dell'opera per effetto dell'accertata decadenza esclude in radice che possa ipotizzarsi una responsabilità per danni in capo all'appaltatrice (cfr. Cass. 21327/2018; Cass. 9064/1993). Non può trovar seguito, pertanto, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta – peraltro in forma gravemente generica – dall'opponente.
6.5 Va ora esaminata l'eccezione di (parziale) adempimento sollevata dall'opponente, volta a far valere, in diminuzione dell'importo richiesto dalla a saldo del corrispettivo pattuito, ulteriori CP_1 importi versati dal committente e di cui la società avrebbe illegittimamente omesso di tener conto.
Al riguardo, l'opponente riferiva di aver corrisposto a tale la somma di € 5.000,00 a Parte_2 mezzo bonifico bancario (cfr. doc. 2 all. all'atto di opposizione): tanto gli sarebbe stato richiesto da cognato del legale rappresentante della ditta opposta il quale, Persona_1 Persona_2 ricevuto l'odierno opponente all'interno dei locali della gli avrebbe appunto chiesto di CP_1 effettuare tale bonifico a favore di detto soggetto terzo in quanto questi sarebbe stato incaricato del compimento di lavori all'interno del cantiere di via T. Nuvolari, per conto della CP_5
il 24.02.2022 e, successivamente, il 25.03.2022, avrebbe consegnato in
[...] Parte_1 contanti, rispettivamente, € 5.850,00 ed € 5.000,00, questa volta direttamente nelle mani di
[...]
(cfr. doc.ti 3, 4 e 5 all. all'atto di opposizione), il quale – secondo l'assunto di parte Persona_1
–, ricevendo il committente all'interno dei locali dell'impresa opposta, chiedeva ed incassava acconti per conto di questa.
Ulteriori € 10.000,00 sarebbero stati poi consegnati in contanti, sempre a in Persona_1 data 19.08.2022, da parte del suocero dell'odierno opponente, , in Romania, in Persona_3 località PT (cfr. doc. 6 all. all'atto di opposizione).
Orbene, quanto al bonifico di € 5.000,00 disposto in favore di , non può che Parte_2 evidenziarsi come l'affermazione di parte per cui tale somma rappresenterebbe il pagamento diretto effettuato, su sollecitazione di dal committente in favore di un incaricato Persona_1 della stessa operativo presso il cantiere di via T. Nuvolari è rimasta del tutto sguarnita di CP_1
- 10 - dimostrazione. A ciò si aggiunga che, dalla visione dell'estratto conto prodotto con il citato doc. 2, la causale di tale bonifico risulta essere “prestito”; il che, lungi dal chiarire il titolo di tale versamento, aggiunge semmai incertezza in ordine all'imputazione di esso.
Rispetto ai pagamenti asseritamente eseguiti in contanti basti notare quanto segue. La documentazione prodotta dall'opponente si limita a dimostrare che, nelle date e per gli importi ivi riportati, venivano eseguiti prelievi di denaro contante. Nondimeno, al fatto (pur noto) dei prelievi non può risalirsi in modo tranquillizzante al fatto (ignoto) del pagamento in contanti in acconto del maggior dovuto. Ciò in quanto risulta tutt'altro che univoca la destinazione del denaro prelevato al pagamento degli acconti, potendosene di contro ipotizzare i più svariati utilizzi, in virtù della naturale fungibilità del denaro contante. A ciò si aggiunga che gli importi prelevati, per come documentati, non coincidono con le cifre asseritamente pagate in contanti: ulteriore rilievo che rende priva di pregio l'inferenza suggerita dalla parte opponente.
In assenza di qualsivoglia altro supporto probatorio a sostegno dell'eccezione in parola, non può che concludersi nel senso dell'assenza di prova in ordine ai pagamenti in contanti assunti dall'opponente quale mezzo di estinzione parziale dell'obbligazione dedotta dalla controparte.
L'irrimediabile carenza di prova in ordine al pagamento non può che addossarsi al soggetto gravato dal relativo onere probatorio, vale a dire il committente-debitore dell'obbligazione pecuniaria tipica dell'appalto. Ne consegue il rigetto dell'eccezione de qua.
Del resto, un ulteriore ed autonomo ordine di ragioni milita contro l'eccezione spiegata dall'opponente. Ci si riferisce alla circostanza per cui siffatti supposti pagamenti sarebbero stati eseguiti a soggetto terzo, estraneo al rapporto contrattuale in essere con la società appaltatrice.
Peraltro, la parte opponente, nel tentativo di far valere le proprie ragioni, sembrerebbe muovere dal presupposto che tali (supposti) pagamenti venissero eseguiti a favore (ovvero per il tramite) di un soggetto (tale il quale appariva rivestire il ruolo di rappresentante o adiectus Persona_1 solutionis causa, in quanto tale legittimato a riscuotere corrispettivi in nome della società opposta.
È bene fare chiarezza sul punto. Principio generale in materia di obbligazioni è quello secondo cui il pagamento effettuato nelle mani di soggetto diverso dal creditore, non legittimato a riceverlo, non libera il debitore. In via d'eccezione, l'art. 1189, co. 1 prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi (non è ma) appaia legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato, se prova di essere stato in buona fede. Nel fornire un'interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi
- 11 - dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (così Cass. 9758/2018; Cass. 14028/2013).
Ebbene, nel caso di specie difettano le condizioni delineate dalla Suprema Corte come necessarie per affermare la liberazione (qui – in tesi – parziale) del debitore.
Non sono state dimostrate (e ancor prima allegate) circostanze obiettive univoche idonee ad indurre un solvens di media diligenza a credere che il pagamento fosse rivolto a soggetto legittimato: tale non può essere evidentemente il mero rapporto di affinità che lega al legale Persona_1 rappresentante, né la circostanza adombrata negli scritti dell'opponente per cui il primo sarebbe stato titolare di una impresa edile “quasi omonima” (e pertanto dalla diversa denominazione) della società rappresentata da Persona_2
L'ulteriore allegazione per cui l'accipiens avrebbe ricevuto il solvens nei locali della CP_1 così ingenerando nel secondo il falso convincimento circa i poteri di rappresentanza passiva del primo, recisamente contestata dalla controparte, non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria svolta (e non è priva di significato la condotta processuale tenuta dalla parte opponente, la quale ometteva di formulare capitoli di prova orale sul punto).
Neppure sono emersi comportamenti colposi degli organi della società appaltatrice che possano aver determinato nel solvens un qualche erroneo ed incolpevole affidamento circa la sussistenza della legitimatio ad percipiendum in capo al terzo.
In definitiva, deve affermarsi che il committente-debitore non ha assolto gli oneri assertivi e dimostrativi incombenti su chi intenda far valere l'effetto liberatorio di un pagamento effettuato a soggetto non legittimato a riceverlo. Pertanto, anche sotto tale aspetto – e fermo restando l'assorbente profilo della mancanza di prova in ordine alla sussistenza stessa di pagamenti in senso tecnico – l'eccezione dell'opponente va disattesa.
6.6 Per tutte le ragioni sin qui esposte, va pronunciato il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6.7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
- 12 - Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. 229/2024, emesso Parte_1
in data 18 gennaio 2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- condanna a pagare in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 43,00 per spese.
Bologna, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
- 13 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3874/2024 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza di rimessione della causa in decisione del 25/09/2025
TRA
c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA POMPOSA 20 44123 Parte_1 C.F._1
FERRARA presso lo studio dell'Avv. SCIACOVELLI LUIGI CANDIDO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di C.F._2 citazione
- ATTORE OPPONENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in Bologna, Controparte_1 P.IVA_1 via Pescherie Vecchie 2, presso lo studio dell'Avv. CERNECA GIULIO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa, anche congiuntamente e disgiuntamente C.F._3 all' Avv. ALESSANDRO CAPPELLO (c.f. ) in virtù di procura allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
1. nel merito in via principale: Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 229/2024 del 18/01/2024 del Tribunale di Bologna, perchè infondato ed illegittimo per i motivi di cui nella premessa dell'atto introduttivo, con ogni evidente conseguenza;
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dell'impresa Controparte_1
e conseguentemente, nell'ipotesi in cui sia stato provato nel corso dell'istruttoria
[...] un credito della società opposta nei confronti dell'opponente, alla luce dei difetti nell'esecuzione dei lavori e delle opere da dover ultimare, ridursi il dovuto di quanto indicato in perizia di parte vale a dire di euro 38.818,65, somma necessaria per provvedere all'eliminazione dei vizi nonché a terminare il lavoro incompiuto, o nella maggior o minor somma che questo Giudice riterrà più giusta ed equa;
3. Accertare l'entità degli importi effettivamente ricevuti dalla ditta opposta e per l'effetto ridurre ulteriormente quanto richiesto con procedura monitoria di euro 25.850,00, o nella somma che questo Giudice riterrà più giusta ed equa;
in via riconvenzionale:
4. Condannare la al risarcimento del danno quantificato in euro Controparte_1
20.000,00, o nella maggior o minor somma ritenuta equa da parte di Codesto Giudice.
In ogni caso con vittoria di spese.
In via istruttoria
Si reitera la richiesta di interrogatorio formale come da memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.:
a. I lavori presso l'immobile di proprietà del sig. in Anzola dell'Emilia, alla via Parte_1
Nuvolari n. 3, sono ancora da terminare;
b. Il sig. ha corrisposto pagamenti ulteriori rispetto alle somme bonificate: dica Parte_1
l'interrogato quanti e di che importo;
c. al sig. veniva chiesto di effettuare un bonifico di euro 5.000,00 a favore di Parte_1 Parte_2 con l'intento che tale somma sarebbe poi stata scorporata dal saldo lavori richiesto dalla
[...] ditta dica l'interrogato chi è il sig. e in che Controparte_1 Parte_2 rapporti è con la ditta appaltatrice;
d. il sig. cognato di , ha lavorato presso la Persona_1 Persona_2 Controparte_1
dica l'interrogato come si è concluso il rapporto di lavoro e se conseguentemente
[...] la ditta convenuta ha sporto denuncia-querela nei confronti di e per quale Persona_1 motivo;
CP_ e. il sig. è stato licenziato dalla ditta perché, Persona_1 Controparte_1 privo di autorizzazione, riceveva acconti in contanti da parte dei clienti per poi appropriarsi di tale somma;
f. il sig. ha ricevuto somme in contanti da parte di nello Persona_1 Parte_1 specifico euro 5.850,00 in data 24/02/2022 ed euro 5.000,00 in data 25/03/2022 a titolo di acconti;
- 2 - g. Il sig. ha ricevuto la somma di euro 10.000,00 dal sig. , Persona_1 Persona_3 suocero di in località PT in Romania, a titolo di ulteriore acconto sui lavori Parte_1 presso l'immobile di Parte_1
Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione "vero che" già depurate da valutazioni di carattere soggettivo, come da memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.:
a. il sig. cognato di , ha lavorato presso la ditta Persona_1 Persona_2 Controparte_1
[...]
b. il sig. ha ricevuto la somma di euro 10.000,00 dal sig. , Persona_1 Persona_3 suocero di in località PT in Romania, a titolo di ulteriore acconto sui lavori Parte_1 presso l'immobile di Parte_1
c. il sig. ha ricevuto somme in contanti da parte di nello Persona_1 Parte_1 specifico euro 5.850,00 in data 24/02/2022 ed euro 5.000,00 in data 25/03/2022 a titolo di acconti;
d. il sig. veniva licenziato dalla ditta perché, Persona_1 Controparte_1 privo di autorizzazione, riceveva acconti in contanti da parte dei clienti per poi appropriarsi della somma ricevuta;
e. i lavori presso l'immobile di proprietà del sig. in Anzola dell'Emilia, alla via Parte_1
Nuvolari n. 3, sono ad oggi rimasti incompleti;
f. il sig. ha corrisposto pagamenti, ulteriori a quelli bonificati, direttamente al sig. Parte_1
Persona_1
g. dica il teste se è a conoscenza del fatto che la ditta ha denunciato il sig. e per Persona_1 quale motivo.
Si indicano come testi:
1. , residente in strada Plopilor s.n.c. in Mangalia (Romania); Persona_3
2. domiciliato presso la ditta opposta;
CP_2
3. , domiciliato presso la ditta opposta;
Controparte_3
4. , domiciliato presso la ditta opposta. Controparte_4
Sempre in via istruttoria, come già chiesto in atto di citazione, si reitera in questa sede la richiesta di nomina di una CTU tecnica che valuti lo stato di fatto dell'immobile del sig. e Parte_1 quantifichi le somme necessarie per terminare i lavori rimasti incompiuti nonchè eliminare i difetti presenti sulla parte del lavoro già terminato.
PARTE CONVENUTA
- 3 - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1)-IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
-accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'opponente ex art. 1667 c.c. per la denuncia dei vizi, e per l'effetto
-dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando tutte le domande attoree;
-in via preliminare di merito, accertare e dichiarare inammissibili le domande attesa l'oggettiva impossibilità di svolgere degli accertamenti sullo stato dei luoghi a causa del tempo trascorso dai fatti ed a causa del mutamento dei luoghi e delle opere.
2)-NEL MERITO: accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione ex adverso spiegata e, per
l'effetto, respingere tutte le domande ex adverso proposte e le eccezioni sollevate da Pt_1
ivi inclusa la domanda riconvenzionale, per le ragioni esposte in atti e, quindi, respingere
[...]
l'opposizione di cui è causa ed ogni altra domanda proposta dall'opponente e confermare il decreto ingiuntivo qui opposto del Tribunale di Bologna n. 229/ 2024, rg n. 15492/2023, e in ogni caso condannare l'opponente a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 83.297,95 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta,
[...] oltre gli interessi di mora dalla scadenze delle singole fatture al saldo.
3)-con vittoria di spese e compenso professionale sia del presente giudizio di merito che di quello monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. 229/2024, emesso da questo Tribunale in data 18 Parte_1 gennaio 2024, ad istanza di (nel prosieguo, anche solo Controparte_1 CP_1
, con il quale veniva ingiunto alla parte opponente il pagamento di complessivi € 83.297,95
[...]
(oltre interessi e spese processuali), quale corrispettivo residuo all'esito dello scomputo degli acconti già versati e così suddivisibile:
- € 5.500,00 in forza del contratto di appalto del 29.11.2021 (v. doc. 3 fasc. monitorio) e del preventivo del 10.8.2021, aggiornato il 27.11.2021 (v. doc. 1 fasc. monitorio), entrambi sottoscritti dalle parti;
- € 17.297,95 di cui al “preventivo infissi” del 10.8.2021 (v. doc. 2), in forza delle fatture insolute n.
272/2022 del 5.10.2022 e n. 171/2023 del 22.09.2023 prodotte unitamente ai rispettivi estratti autentici notarili del libro IVA (v. doc.ti 8, 9, 10 e 11 fasc. monitorio);
- 4 - - € 60.500,00 in forza del contratto di appalto del 25.11.2022 e del preventivo del 24.11.2022, entrambi sottoscritti dalle parti (v. doc. 4 fasc. monitorio).
2. L'opponente sviluppava le proprie difese lungo due direttrici.
In primo luogo, deduceva come l'impresa opposta avesse realizzato in modo parziale e viziato i lavori commissionatile (i vizi e le difformità lamentate venivano relazionati all'interno di una perizia di parte allegata sub doc. 1 all'atto di citazione in opposizione). Sulla scorta della perizia di parte, quantificava in € 38.818,65 l'importo necessario per il completamento delle opere e l'eliminazione dei vizi riscontrati.
In più, si doleva della mancata redazione del verbale di consegna delle opere, incombenza cui pur le parti si erano dichiarate tenute a norma dell'art. 14 dei due contratti di appalto tra loro in essere.
2.1 In secondo luogo, esponeva di avere in realtà corrisposto somme in misura maggiore rispetto a quella indicata dalla controparte nel ricorso monitorio, alcune delle quali in contanti e a interposte persone (in particolare a tale , per un ammontare complessivo di € 25.850,00. Persona_1
3. Pertanto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione del dovuto in ragione dei vizi delle opere e dei maggiori importi effettivamente riscossi dell'impresa opposta.
Per di più, in via riconvenzionale, domandava il risarcimento del danno cagionato dalla cattiva ed incompleta esecuzione dei lavori edilizi commissionati alla danno quantificato nella CP_1 misura di € 20.000,00.
4. Si costituiva la parte opposta, che contestava gli assunti della controparte nei termini che seguono.
4.1 Evidenziava, anzitutto, come l'opponente fosse incorso nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c., dal momento che aveva denunciato i supposti vizi con notevole ritardo, oltre sei mesi dopo la scoperta dei supposti vizi e solo a seguito della diffida di pagamento del saldo, ricevuta il 2.10.2023.
4.2 Deduceva, poi, l'impossibilità di un attendibile accertamento sull'effettiva presenza al tempo della conclusione dei lavori dei vizi lamentati, ancora una volta in ragione del notevole lasso temporale trascorso, nel corso del quale i vizi lamentati ben avrebbero potuto esser stati cagionati dall'ipotizzabile intervento di operatori edili estranei alla così come da comportamenti CP_1 dello stesso committente e/o di suoi familiari.
4.3 Contestava, poi, gli ulteriori pagamenti invocati dalla controparte in decurtazione del proprio debito. In proposito, riconosceva l'indebita interferenza di nelle vicende Persona_1 societarie, ma negava che nel caso di specie lo stesso avesse ricevuto somme relative all'appalto per cui è processo. Contestava le produzioni documentali addotte dall'opponente a dimostrazione degli asseriti ulteriori versamenti. Inoltre, affermava non corrispondente al vero la circostanza – allegata
- 5 - dalla controparte – per cui il predetto avesse ricevuto nei Persona_4 Parte_1 locali della CP_1
4.4 Da ultimo, si doleva della genericità di cui sarebbe irrimediabilmente afflitta la domanda riconvenzionale di danni proposta dall'opponente.
4.5 Alla luce delle difese svolte, l'impresa convenuta, oltre ad insistere per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva al Tribunale di respingere in toto
l'opposizione svolta (con rigetto di tutte le domande ed eccezioni con essa proposte), con conferma del decreto ingiuntivo.
5. Depositate memorie integrative ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., con ordinanza del 19 settembre 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione tenutasi in pari data, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava ad altra udienza per l'assunzione delle prove orali ammesse.
All'udienza istruttoria del 18.12.2024 venivano espletate le prove testimoniali. A scioglimento della riserva assunta in quella sede, il Tribunale, con ordinanza del 14 febbraio 2025, assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 25 settembre
2025.
La causa veniva istruita con prova orale e produzione documentale.
***
6. L'opposizione svolta dalla parte ingiunta non merita accoglimento.
6.1 È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo.
Nel caso di specie l'attore in senso sostanziale (la ha posto a fondamento della propria CP_1 domanda di adempimento dell'obbligazione pecuniaria un titolo contrattuale, costituito da un complessivo rapporto inquadrabile nello schema tipico del contratto di appalto di opera.
In particolare, risulta pacifico (in quanto non contestato dalla controparte costituita nel presente processo), oltre che documentale, che:
- in data 29.11.2021 la (nella veste di appaltatrice) e (nella veste di CP_1 Parte_1
committente) sottoscrivevano un primo contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di
- 6 - interventi di manutenzione straordinaria presso l'abitazione di via T. Nuvolari, n. 3, in Anzola dell'Emilia (BO);
- incaricava la medesima società dell'installazione e posa in opera di infissi presso la Parte_1
medesima abitazione, il tutto come da “preventivo infissi” del 10.8.2021: i serramenti venivano integralmente forniti ed installati;
- in data 25.11.2022 le parti concludevano un secondo contratto di appalto in forma scritta, avente sempre ad oggetto lavori edili presso l'abitazione di via T. Nuvolari.
6.2 Dell'effettiva sussistenza dei titoli dall non può, dunque, dubitarsi. Sulla scorta di essi, CP_1 come già ampiamente riferito, la società opposta promuoveva azione giudiziaria tesa all'ottenimento di una pronuncia di condanna al pagamento del saldo. L'ammontare di quanto
(ancora) dovuto veniva quantificato in € 83.297,95 (oltre interessi).
6.3 La parte opponente – convenuta in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione –, a fronte della domanda di adempimento svolta dall'appaltatrice eccepiva la sussistenza di CP_1 difformità e vizi dell'opera commissionata, così invocando la garanzia prevista dall'art. 1667 c.c.
Dal canto suo, la società appaltatrice controeccepiva l'intervenuta decadenza del committente dalla cennata garanzia, dal momento che questi non avrebbe denunciato tempestivamente le difformità e i vizi lamentati.
Il carattere logicamente preliminare della (contro)eccezione di decadenza impone di vagliare prima di tutto la fondatezza di tale difesa.
A norma dell'art. 1667, co. 2, c.c., il committente che invochi la garanzia di cui trattasi “deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta” (denuncia non necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati).
Nei suoi scritti difensivi l'opponente rilevava come in realtà il termine decadenziale in questione non fosse neppure cominciato a decorrere, dal momento che l'opera commissionata non era mai stata consegnata, come dimostrerebbe l'assenza del verbale di consegna che pur le parti si erano impegnate a redigere e sottoscrivere.
Vero è che, ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera (Cass. Sez. 2, 24/01/2018, n. 1748, Rv. 647786 -
01). Non erra, quindi, l'opponente quando osserva che “l'azione di garanzia contro i vizi/difetti può essere esercitata solo dopo la consegna dell'opera, consegna che presuppone l'ultimazione
- 7 - dell'opera stessa”, dal momento che “sino al momento dell'ultimazione e conseguente consegna dell'opera l'appaltatore ha la possibilità di eliminare i vizi e le difformità dell'opera anche a richiesta del committente, con la conseguenza che sarebbe illogico far decorrere un termine prescrizionale in presenza di un opera in divenire e che potenzialmente potrebbe essere consegnata esente da vizi/difetti” (v. pag. 2 della sua memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.).
Sennonché, nel caso di specie, la consegna si ritiene di fatto avvenuta. A tale conclusione non osta l'assenza di un verbale di fine lavori. Certo, le parti si erano impegnate alla redazione di tale documento e di esso non v'è traccia nell'incartamento processuale. Tuttavia, la mancata documentazione della consegna non impedisce di ritenere che comunque essa abbia avuto luogo, e ciò sulla scorta dell'ulteriore e convincente materiale istruttorio raccolto nel processo.
Il riferimento è, in primo luogo, alle dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte degli impianti idro-sanitario, di riscaldamento/condizionamento ed elettrico installati in esecuzione dei lavori appaltati presso l'abitazione di via T. Nuvolari. Le dichiarazioni inerenti agli impianti idro-sanitario e di riscaldamento/condizionamento recano la data del 12.1.2023 e venivano presentate presso il
Comune di Anzola dell'Emilia in data 20.1.2023; quella inerente all'impianto elettrico veniva rilasciata in data 5.12.2022 e presentata presso l'ente comunale il 23.12.2022 (v. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., di parte opposta).
Tale documentazione tecnica risulta fortemente suggestiva dell'effettiva conclusione (tra fine 2022
e inizio 2023) delle opere commissionate, non essendo ragionevole ipotizzare la messa a punto dell'impiantistica generale e, tantomeno, la predisposizione e comunicazione delle dichiarazioni richieste dalla normativa di settore, se non all'esito dell'ultimazione dei lavori.
Al 21.4.2023 risale, poi, la presentazione della Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità presentata presso il predetto ente comunale ed avente ad oggetto – tra gli altri – proprio l'edificio posto al n. 3 della detta via T. Nuvolari (v. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 171-ter, n.
2, c.p.c., di parte opposta). Tale adempimento, alla luce della normativa amministrativa vigente in materia, presuppone necessariamente la conclusione dei lavori, sicché trova conferma la circostanza della completa disponibilità per il committente, a tale epoca, dell'opera commissionata.
Ancora, la società opposta ha prodotto un video datato 22.12.2022 in cui – a dire dell'opposta – sarebbe ritratto il committente, in compagnia dei suoi familiari, all'interno Parte_1 dell'abitazione interessata dalla ristrutturazione, intenti ad augurare un buon Natale al legale rappresentante della (v. doc. 4 allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, CP_1 Persona_2
c.p.c., di parte opposta). Siffatto contributo video, non esplicitamente contestato né smentito dalla
- 8 - controparte, avvalora l'ipotesi che già alla fine del 2022 la parte committente avesse preso pienamente in consegna l'abitazione ristrutturata, tanto da passarvi, insieme alla famiglia, le festività natalizie.
Indicazioni convergenti provengono anche dalla denuncia TARI del 14.3.2023 allegata alla perizia di parte allegata sub doc. 1 all'atto di citazione in opposizione. Con tale comunicazione Pt_1 dichiarava di possedere, in qualità di proprietario, insieme agli altri componenti della sua
[...] famiglia, i locali di via T. Nuvolari n. 3 dal mese di dicembre 2022.
Non ultime, rilevano le deposizioni testimoniali rilasciate all'udienza del 18.12.2024 da un collaboratore e da dipendenti della (il rapporto che lega i testi alla parte in causa non è CP_1 da solo idoneo a giudicare tout court inattendibili i relativi narrati). Esse non lasciano dubbi circa il fatto che la fosse avvenuta, come detto, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Inoltre, i Parte_3 testi davano tutti concordemente conto di come, al di là di alcune richieste di modifiche e variazioni avanzate da in corso d'opera, una volta ultimate le lavorazioni – per quanto a loro Pt_1 conoscenza – dalla parte committente non fossero giunte contestazioni all'indirizzo della CP_1 irca la bontà dell'opera complessivamente realizzata.
[...]
Alla luce dei molteplici e convergenti elementi di fatto passati in rassegna, è di tutta evidenza come i lavori commissionati venivano portati a termine al più tardi, volendo attenerci alla documentazione agli atti, al 21.4.2023. Alla consegna dell'opera si accompagnava giocoforza la palese riconoscibilità dei difetti esecutivi oggi lamentati dall'opponente. Essi, stando alla stessa ricostruzione fornita nell'atto di opposizione, erano talmente gravi ed eclatanti da far vivere “da circa un anno e mezzo (il che conferma la tempistica prima indicata: n.d.r.) la famiglia di Pt_1
con figli a seguito e nonostante le somme sborsate […] una situazione profondamente
[...] disagiata, nel dettaglio ritratta nelle foto di cui alla perizia prodotta in atti” (così a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione). La minuziosa disamina dei singoli vizi e difformità di cui all'atto di opposizione e alla predetta perizia (nella quale è presente ampia rappresentazione fotografica) non può che valorizzarsi come riprova della conoscenza, all'epoca della consegna dell'opera, di tutte le mancanze che il committente oggi ascrive alla sua controparte contrattuale. Di conseguenza, non v'è dubbio che il committente era in condizione di comunicare alla sua controparte contrattuale le inadempienze che in questa sede gli addebita. Sennonché, a quanto consta alla scrivente, la prima denuncia in tal senso è avvenuta soltanto con la notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, avvenuta in data 12 marzo 2024.
- 9 - Pur volendo far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 1667, co. 2, c.c. dal
21.4.2023 (giorno di presentazione della SCCEA presso il Comune di Anzola dell'Emilia), è di tutta evidenza come questo fosse ampiamente trascorso alla data della prima denuncia dei vizi dell'opera.
Tanto osservato, deve essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata da e CP_1 conseguentemente rigettata la domanda dell'opponente volta a far valere la garanzia speciale prevista in materia di appalto dagli artt. 1667 e 1668 c.c.
6.4 L'inoperatività della garanzia concernente vizi e difformità dell'opera per effetto dell'accertata decadenza esclude in radice che possa ipotizzarsi una responsabilità per danni in capo all'appaltatrice (cfr. Cass. 21327/2018; Cass. 9064/1993). Non può trovar seguito, pertanto, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta – peraltro in forma gravemente generica – dall'opponente.
6.5 Va ora esaminata l'eccezione di (parziale) adempimento sollevata dall'opponente, volta a far valere, in diminuzione dell'importo richiesto dalla a saldo del corrispettivo pattuito, ulteriori CP_1 importi versati dal committente e di cui la società avrebbe illegittimamente omesso di tener conto.
Al riguardo, l'opponente riferiva di aver corrisposto a tale la somma di € 5.000,00 a Parte_2 mezzo bonifico bancario (cfr. doc. 2 all. all'atto di opposizione): tanto gli sarebbe stato richiesto da cognato del legale rappresentante della ditta opposta il quale, Persona_1 Persona_2 ricevuto l'odierno opponente all'interno dei locali della gli avrebbe appunto chiesto di CP_1 effettuare tale bonifico a favore di detto soggetto terzo in quanto questi sarebbe stato incaricato del compimento di lavori all'interno del cantiere di via T. Nuvolari, per conto della CP_5
il 24.02.2022 e, successivamente, il 25.03.2022, avrebbe consegnato in
[...] Parte_1 contanti, rispettivamente, € 5.850,00 ed € 5.000,00, questa volta direttamente nelle mani di
[...]
(cfr. doc.ti 3, 4 e 5 all. all'atto di opposizione), il quale – secondo l'assunto di parte Persona_1
–, ricevendo il committente all'interno dei locali dell'impresa opposta, chiedeva ed incassava acconti per conto di questa.
Ulteriori € 10.000,00 sarebbero stati poi consegnati in contanti, sempre a in Persona_1 data 19.08.2022, da parte del suocero dell'odierno opponente, , in Romania, in Persona_3 località PT (cfr. doc. 6 all. all'atto di opposizione).
Orbene, quanto al bonifico di € 5.000,00 disposto in favore di , non può che Parte_2 evidenziarsi come l'affermazione di parte per cui tale somma rappresenterebbe il pagamento diretto effettuato, su sollecitazione di dal committente in favore di un incaricato Persona_1 della stessa operativo presso il cantiere di via T. Nuvolari è rimasta del tutto sguarnita di CP_1
- 10 - dimostrazione. A ciò si aggiunga che, dalla visione dell'estratto conto prodotto con il citato doc. 2, la causale di tale bonifico risulta essere “prestito”; il che, lungi dal chiarire il titolo di tale versamento, aggiunge semmai incertezza in ordine all'imputazione di esso.
Rispetto ai pagamenti asseritamente eseguiti in contanti basti notare quanto segue. La documentazione prodotta dall'opponente si limita a dimostrare che, nelle date e per gli importi ivi riportati, venivano eseguiti prelievi di denaro contante. Nondimeno, al fatto (pur noto) dei prelievi non può risalirsi in modo tranquillizzante al fatto (ignoto) del pagamento in contanti in acconto del maggior dovuto. Ciò in quanto risulta tutt'altro che univoca la destinazione del denaro prelevato al pagamento degli acconti, potendosene di contro ipotizzare i più svariati utilizzi, in virtù della naturale fungibilità del denaro contante. A ciò si aggiunga che gli importi prelevati, per come documentati, non coincidono con le cifre asseritamente pagate in contanti: ulteriore rilievo che rende priva di pregio l'inferenza suggerita dalla parte opponente.
In assenza di qualsivoglia altro supporto probatorio a sostegno dell'eccezione in parola, non può che concludersi nel senso dell'assenza di prova in ordine ai pagamenti in contanti assunti dall'opponente quale mezzo di estinzione parziale dell'obbligazione dedotta dalla controparte.
L'irrimediabile carenza di prova in ordine al pagamento non può che addossarsi al soggetto gravato dal relativo onere probatorio, vale a dire il committente-debitore dell'obbligazione pecuniaria tipica dell'appalto. Ne consegue il rigetto dell'eccezione de qua.
Del resto, un ulteriore ed autonomo ordine di ragioni milita contro l'eccezione spiegata dall'opponente. Ci si riferisce alla circostanza per cui siffatti supposti pagamenti sarebbero stati eseguiti a soggetto terzo, estraneo al rapporto contrattuale in essere con la società appaltatrice.
Peraltro, la parte opponente, nel tentativo di far valere le proprie ragioni, sembrerebbe muovere dal presupposto che tali (supposti) pagamenti venissero eseguiti a favore (ovvero per il tramite) di un soggetto (tale il quale appariva rivestire il ruolo di rappresentante o adiectus Persona_1 solutionis causa, in quanto tale legittimato a riscuotere corrispettivi in nome della società opposta.
È bene fare chiarezza sul punto. Principio generale in materia di obbligazioni è quello secondo cui il pagamento effettuato nelle mani di soggetto diverso dal creditore, non legittimato a riceverlo, non libera il debitore. In via d'eccezione, l'art. 1189, co. 1 prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi (non è ma) appaia legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato, se prova di essere stato in buona fede. Nel fornire un'interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi
- 11 - dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (così Cass. 9758/2018; Cass. 14028/2013).
Ebbene, nel caso di specie difettano le condizioni delineate dalla Suprema Corte come necessarie per affermare la liberazione (qui – in tesi – parziale) del debitore.
Non sono state dimostrate (e ancor prima allegate) circostanze obiettive univoche idonee ad indurre un solvens di media diligenza a credere che il pagamento fosse rivolto a soggetto legittimato: tale non può essere evidentemente il mero rapporto di affinità che lega al legale Persona_1 rappresentante, né la circostanza adombrata negli scritti dell'opponente per cui il primo sarebbe stato titolare di una impresa edile “quasi omonima” (e pertanto dalla diversa denominazione) della società rappresentata da Persona_2
L'ulteriore allegazione per cui l'accipiens avrebbe ricevuto il solvens nei locali della CP_1 così ingenerando nel secondo il falso convincimento circa i poteri di rappresentanza passiva del primo, recisamente contestata dalla controparte, non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria svolta (e non è priva di significato la condotta processuale tenuta dalla parte opponente, la quale ometteva di formulare capitoli di prova orale sul punto).
Neppure sono emersi comportamenti colposi degli organi della società appaltatrice che possano aver determinato nel solvens un qualche erroneo ed incolpevole affidamento circa la sussistenza della legitimatio ad percipiendum in capo al terzo.
In definitiva, deve affermarsi che il committente-debitore non ha assolto gli oneri assertivi e dimostrativi incombenti su chi intenda far valere l'effetto liberatorio di un pagamento effettuato a soggetto non legittimato a riceverlo. Pertanto, anche sotto tale aspetto – e fermo restando l'assorbente profilo della mancanza di prova in ordine alla sussistenza stessa di pagamenti in senso tecnico – l'eccezione dell'opponente va disattesa.
6.6 Per tutte le ragioni sin qui esposte, va pronunciato il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6.7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
- 12 - Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. 229/2024, emesso Parte_1
in data 18 gennaio 2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- condanna a pagare in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 43,00 per spese.
Bologna, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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