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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34483 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 14.01.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), con sede legale in Roma (RM) alla Parte_1 P.IVA_1
Via Giulio Verne n. 21, in persona dell'Amministratore unico e, come tale, legale rappresentante pro tempore Dott. (c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca C.F._1
Floriddia, unitamente all'avv. Marco Nocera, come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Antoniotto Usodimare n. 31 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossana Luconi e dall'Avv. Prof. Ciro
Alessio Mauro, come da procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n.
4488/2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/06/2024 la adiva il Controparte_1
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 122.784,16 (di cui euro 92.193,49 a titolo di Contributo Fondo Previdenza, euro 17.529,63 per FIRR, euro 11.205,30 a titolo di sanzioni civili, euro 1.855,74 a titolo di interessi mora FIRR), nei confronti della società esponendo Parte_3 che:
- la aveva svolto nell'anno 2021 un accertamento CP_1 amministrativo-ispettivo nei confronti della società Parte_1 relativamente al periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2020;
- era emerso che la società aveva evaso il pagamento dei contributi, dovuti al Fondo di Previdenza e al FIRR, in relazione a rapporti di agenzia, con conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 34 e 36 del regolamento;
- che in data 23/04/2021 la aveva concesso alla CP_1 Parte_3 la rateizzazione del debito ai sensi dell'art. 44 del Regolamento;
- che in ragione della rateazione la oltre all'acconto di € Parte_1
35.165,57, aveva provveduto al versamento di solo 23 delle 48 rate da € 4.679,90 previste dal piano di ammortamento e pertanto, la CP_1 in data 27/10/2023, aveva provveduto alla revoca del beneficio della rateizzazione, prescrivendo il versamento in un'unica soluzione della somma residua di € 115.470,87;
- che persistendo l'inadempimento la aveva fatto Controparte_1 ricorso alla procedura monitoria. Il monitorio era emesso conformemente al ricorso il 04.07.2024 e notificato il 16.07.2024. Avverso il decreto proponeva opposizione l'ingiunta, con ricorso depositato il 27.09.2024, chiedendone la revoca per l'illegittimità delle somme richieste, in virtù dell'indeterminatezza dell'oggetto, e per l'insussistenza dei presupposti per la riconducibilità delle collaborazioni di procacciamento d'affari ai rapporti di agenzia ex art. 1742 e ss. c.c.. Si costituiva in giudizio l'Ente contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Senza sviluppi istruttori la causa era decisa all'udienza del 14.01.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso in opposizione è inammissibile. L'opposizione a decreto ingiuntivo, con cui si instaura quello che viene definito “contraddittorio differito”, deve essere effettuata, per espressa previsione normativa ex art. 641 c.p.c., entro 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione. Laddove l'opposizione sia tardiva il decreto diventa
2 definitivo e acquisisce il tratto di incontrovertibilità proprio del giudicato. Nel caso che ci occupa il decreto ingiuntivo è stato notificato via PEC in data 16.07.2024, mentre il deposito del ricorso in opposizione è avvenuto il 27.09.2024, ben oltre il termine perentorio di 40 giorni che scadeva il 25.08.2024. Infatti ai sensi dell'art. 3 della L. 742/1969 in materia civile la sospensione di diritto del decorso dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (di cui all'art. 1 della stessa legge) non si applica alle cause e ai procedimenti indicati dall'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario (r.d. 12/1941), nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile: mentre il riferimento all'art. 429 deve intendersi effettuato all'art. 409 del c.p.c. che concerne le controversie individuali di lavoro (a cui pure rinvia l'art. 92 O.G. sebbene attraverso il richiamo della “materia corporativa”), quello all'art. 459 deve intendersi effettuato alle controversie in materia previdenziale, atteso che la norma (abrogata dalla L. 533/73) recava il titolo “Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie”. Pertanto non vi è alcun dubbio che nella presente materia previdenziale non si applichi la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto e che quindi sia inammissibile il ricorso depositato solo il 27.09.2024 (peraltro tardivamente anche considerando il periodo di sospensione). È poi orientamento consolidato in giurisprudenza che la tardiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, essendo equiparabile alla mancata costituzione, determina l'inammissibilità dell'opposizione e legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto. La Suprema corte in merito: “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione: anche se, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile in via ufficiosa nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato il giudicato.”
(Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, n.11607).
Pertanto alla luce dei motivi illustrati l'opposizione deve dichiararsi inammissibile, in quanto proposta tardivamente. Non, infine, essere accolta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta. Invero ai fini del suo accoglimento è necessario che ricorra non solo l'elemento soggettivo, costituito dalla mala fede o colpa grave dell'iniziativa giudiziaria della controparte – nella specie pure desumibile dalla palese inconsistenza e pretestuosità dei motivi di opposizione (le pretese della traggano origine da dichiarazioni provenienti CP_1 dalla stessa società con riferimento alla posizione contributiva dei propri
3 agenti, mai prima contestate e anzi implicitamente riconosciute attraverso l'adesione al programma di rateizzazione e alla sua parziale esecuzione e oggi poste in discussione assumendo, infondatamente, la nullità dei contratti agenzia ovvero sostenendo che i soggetti dalla stessa società inquadrati come agenti fossero in realtà meri procacciatori di affari) – ma anche l'elemento oggettivo costituito dalla prova, anche solo presuntiva, dell'esistenza ovvero dell'ipotizzabilità del danno derivato da tale condotta: nella specie difetta qualsiasi allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, di tale danno (cfr., in tal senso, tra le molte, Cass. n.
8.6.2007 n. 13395; Cass.
9.9.2004 n. 18169; Cass. n. 18.3.2002 n. 3941). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opposta che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre rimb. spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma 14.1.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dr.ssa Francesca Catania D.M. 22 ottobre 2024.
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34483 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 14.01.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), con sede legale in Roma (RM) alla Parte_1 P.IVA_1
Via Giulio Verne n. 21, in persona dell'Amministratore unico e, come tale, legale rappresentante pro tempore Dott. (c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca C.F._1
Floriddia, unitamente all'avv. Marco Nocera, come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Antoniotto Usodimare n. 31 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossana Luconi e dall'Avv. Prof. Ciro
Alessio Mauro, come da procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n.
4488/2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/06/2024 la adiva il Controparte_1
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 122.784,16 (di cui euro 92.193,49 a titolo di Contributo Fondo Previdenza, euro 17.529,63 per FIRR, euro 11.205,30 a titolo di sanzioni civili, euro 1.855,74 a titolo di interessi mora FIRR), nei confronti della società esponendo Parte_3 che:
- la aveva svolto nell'anno 2021 un accertamento CP_1 amministrativo-ispettivo nei confronti della società Parte_1 relativamente al periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2020;
- era emerso che la società aveva evaso il pagamento dei contributi, dovuti al Fondo di Previdenza e al FIRR, in relazione a rapporti di agenzia, con conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 34 e 36 del regolamento;
- che in data 23/04/2021 la aveva concesso alla CP_1 Parte_3 la rateizzazione del debito ai sensi dell'art. 44 del Regolamento;
- che in ragione della rateazione la oltre all'acconto di € Parte_1
35.165,57, aveva provveduto al versamento di solo 23 delle 48 rate da € 4.679,90 previste dal piano di ammortamento e pertanto, la CP_1 in data 27/10/2023, aveva provveduto alla revoca del beneficio della rateizzazione, prescrivendo il versamento in un'unica soluzione della somma residua di € 115.470,87;
- che persistendo l'inadempimento la aveva fatto Controparte_1 ricorso alla procedura monitoria. Il monitorio era emesso conformemente al ricorso il 04.07.2024 e notificato il 16.07.2024. Avverso il decreto proponeva opposizione l'ingiunta, con ricorso depositato il 27.09.2024, chiedendone la revoca per l'illegittimità delle somme richieste, in virtù dell'indeterminatezza dell'oggetto, e per l'insussistenza dei presupposti per la riconducibilità delle collaborazioni di procacciamento d'affari ai rapporti di agenzia ex art. 1742 e ss. c.c.. Si costituiva in giudizio l'Ente contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Senza sviluppi istruttori la causa era decisa all'udienza del 14.01.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso in opposizione è inammissibile. L'opposizione a decreto ingiuntivo, con cui si instaura quello che viene definito “contraddittorio differito”, deve essere effettuata, per espressa previsione normativa ex art. 641 c.p.c., entro 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione. Laddove l'opposizione sia tardiva il decreto diventa
2 definitivo e acquisisce il tratto di incontrovertibilità proprio del giudicato. Nel caso che ci occupa il decreto ingiuntivo è stato notificato via PEC in data 16.07.2024, mentre il deposito del ricorso in opposizione è avvenuto il 27.09.2024, ben oltre il termine perentorio di 40 giorni che scadeva il 25.08.2024. Infatti ai sensi dell'art. 3 della L. 742/1969 in materia civile la sospensione di diritto del decorso dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (di cui all'art. 1 della stessa legge) non si applica alle cause e ai procedimenti indicati dall'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario (r.d. 12/1941), nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile: mentre il riferimento all'art. 429 deve intendersi effettuato all'art. 409 del c.p.c. che concerne le controversie individuali di lavoro (a cui pure rinvia l'art. 92 O.G. sebbene attraverso il richiamo della “materia corporativa”), quello all'art. 459 deve intendersi effettuato alle controversie in materia previdenziale, atteso che la norma (abrogata dalla L. 533/73) recava il titolo “Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie”. Pertanto non vi è alcun dubbio che nella presente materia previdenziale non si applichi la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto e che quindi sia inammissibile il ricorso depositato solo il 27.09.2024 (peraltro tardivamente anche considerando il periodo di sospensione). È poi orientamento consolidato in giurisprudenza che la tardiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, essendo equiparabile alla mancata costituzione, determina l'inammissibilità dell'opposizione e legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto. La Suprema corte in merito: “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione: anche se, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile in via ufficiosa nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato il giudicato.”
(Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, n.11607).
Pertanto alla luce dei motivi illustrati l'opposizione deve dichiararsi inammissibile, in quanto proposta tardivamente. Non, infine, essere accolta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta. Invero ai fini del suo accoglimento è necessario che ricorra non solo l'elemento soggettivo, costituito dalla mala fede o colpa grave dell'iniziativa giudiziaria della controparte – nella specie pure desumibile dalla palese inconsistenza e pretestuosità dei motivi di opposizione (le pretese della traggano origine da dichiarazioni provenienti CP_1 dalla stessa società con riferimento alla posizione contributiva dei propri
3 agenti, mai prima contestate e anzi implicitamente riconosciute attraverso l'adesione al programma di rateizzazione e alla sua parziale esecuzione e oggi poste in discussione assumendo, infondatamente, la nullità dei contratti agenzia ovvero sostenendo che i soggetti dalla stessa società inquadrati come agenti fossero in realtà meri procacciatori di affari) – ma anche l'elemento oggettivo costituito dalla prova, anche solo presuntiva, dell'esistenza ovvero dell'ipotizzabilità del danno derivato da tale condotta: nella specie difetta qualsiasi allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, di tale danno (cfr., in tal senso, tra le molte, Cass. n.
8.6.2007 n. 13395; Cass.
9.9.2004 n. 18169; Cass. n. 18.3.2002 n. 3941). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opposta che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre rimb. spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma 14.1.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dr.ssa Francesca Catania D.M. 22 ottobre 2024.
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