Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10720 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10720/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. DUSI LORENZA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salò (BS), P.zza Vittorio Emanuele II, n.
54
e
(c.f. ), con l'avv. DUSI LORENZA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Salò (BS), P.zza Vittorio Emanuele II, n. 54
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Affidamento condiviso delle figlie minori ai genitori i quali si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la
3) Collocamento prevalente delle figlie presso la madre con facoltà per il padre di tenerle con sè con le seguenti modalità:
a) A fine settimana alternati di cui uno dei due dal venerdì ove le ritirerà a scuola sino alla domenica alle 18 con ritiro da parte della signora e l'altro dal venerdì ove le ritirerà a scuola sino al Pt_2
lunedì mattina ove le riaccompagnerà a scuola;
b) durante la settimana dal martedì dopo la scuola sino al mercoledì mattina;
c) nei periodi extrascolastici il padre ritirerà le figlie alle ore 16 e le riporterà la mattina alle ore 10, compatibilmente con gli impegni, anche ludici, delle figlie;
d) i genitori avranno facoltà di determinare tempi e modalità diverse, di comune accordo, tenuto conto dei rispettivi impegni ed esigenze;
e) vacanze natalizie e pasquali in egual misura (periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 30.12 e dal 31 al 6.01); i ponti verranno suddivisi pariteticamente fra i genitori secondo il criterio dell'alternanza; tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Assegnazione della casa coniugale, con quanto nella stessa contenuto, alla moglie.
5) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, Pt_1 Pt_2 la somma di € 100,00 mensili ciascuna (e così complessivamente € 300,00 mensili), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
si precisa che detta misura rimarrà ferma anche qualora il sig. dovesse trovare Pt_1
un'occupazione lavorativa purchè in qualità di operaio;
diversamente la signora sarà libera Pt_2
di chiedere una modifica se ne sussisteranno i presupposti.
6) Le spese straordinarie per le figlie secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Brescia che viene allegato al presente ricorso (doc. 10: Protocollo spese straordinarie) verranno sostenute dalla madre nella misura del 60% e dal padre nella misura del 40% fatta eccezione per le spese scolastiche;
riguardo alle spese scolastiche il padre presta il consenso a che le figlie continuino a frequentare istituti scolastici privati le cui spese tutte (a titolo esemplificativo iscrizione, rette, libri, cancelleria, trasporto, gite, ecc.) verranno sostenute nella misura del 100% dalla signora La scelta degli Pt_2
istituti scolastici privati verrà effettuata dalla signora previa consultazione del padre con Pt_2
suo parere non vincolante. 7) L'assegno unico per le figlie continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora Pt_2
le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori secondo le percentuali di spesa effettivamente sostenute da ciascuno.
8) Ciascun genitore provvederà a pagare in via esclusiva le spese per le baby sitter di cui avrà necessità nei periodi di rispettiva competenza.
9) I compleanni delle figlie verranno festeggiati, compatibilmente con i rispettivi impegni, dai genitori insieme e i genitori si impegnano a consentire che il genitore che non ha con sè le figlie le possa sentire telefonicamente almeno una volta al giorno.
10) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli aspetti della vita delle figlie nonchè le strutture presso cui le figlie alloggeranno nei periodi di vacanza con ciascun genitore;
il genitore che si recherà ai colloqui scolastici delle figlie si impegna a comunicare all'altro genitore, qualora questi non partecipasse ai colloqui, l'esito degli stessi.
11) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto derivante dal matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
12) Le parti dichiarano di rinunciare espressamente alla facoltà di impugnare l'emananda sentenza di divorzio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 5.6.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Salò (BS) il 7.9.2007, da cui erano nate le figlie il 4.11.2013, il 27.4.2015 e il 15.11.2017, Persona_1 Persona_2 Persona_3
premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 1.9.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 16.6.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2022), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze delle figlie minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato in Salò (BS) il 7.9.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del predetto Comune dell'anno 2007, parte II, serie C, n. 24;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 2.1.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti