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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4945 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco Bottino ha emesso a seguito di deposito di note sostitutive dell'udienza del 4.12.25 ex art 127ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 6691/25
Vertente
, rapp.to e dif. dall'Avv. Leperino Alfonso e Odierno Ugo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rap.te, difesa dall'Avv.to Annalisa Sarnataro Controparte_1
RESISTENTE contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/05/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze di parte resistente con inquadramento “COL. PROF. SAN.
INFERMIERE”, Categoria D4, come emerge dalle allegate buste paga in atti e presta servizio presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore
Ha precisato di osservare un orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuito su cinque giorni a settimana ed articolato su tre turni programmati.
Evidenziava che i turni erano dalle 8:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 Con alle 8:00 del giorno successivo;
che l aveva sempre corrisposto l'indennità di turno ex art. 44 C.C.N.L. Comparto Sanità del 01.09.1995 ma che, tuttavia, contrariamente da quanto disposto dalla norma contrattuale, per il periodo dal 5.12.19 al 31 dicembre 2022, detta indennità non è stata corrisposte per il giorno di riposo compensativo che segue immediatamente dopo la giornata cosiddetta di smonto e, quindi, dopo il turno, particolarmente gravoso, di 12 ore consecutive prestato dal lavoratore dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente, quindi anche in orario notturno.
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta a corrispondere alla ricorrente la
“indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL 2016-2018, per l'importo giornaliero di € 4,49, per ciascun giorno di riposo compensativo per il periodo dal
5.12.19 al 31 dicembre 2022, oltre interessi legali.
Ritualmente citata in giudizio, l si è costituita ed ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
La domanda è fondata. In primo luogo, occorre muovere dall'analisi della normativa disciplinante l'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Ed invero, a mente dellìart- 22 legge 724/1994: “
1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1”.
L'art. 3 del d. lgs. 66/2003 specifica, inoltre, che “
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno”.
Dunque, l'orario di servizio nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è articolato su cinque giorni a settimana ed è pari a 40 ore settimanali salvo differente previsione contrattuale collettiva.
Nell'ambito del Comparto sanità, gli artt. 18 del relativo C.C.N.L. 1994-1997 e 26 del
C.C.N.L. 1998- prevedono che l'orario di lavoro è di 36 e non di 40 ore settimanali. Con specifico riferimento alla indennità di turno, pacificamente spettante ai lavoratori turnisti, l'art. 44 del ccnl 1.9.1995 stabilisce che “al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera pari a £
8.500. Detta indennità è corrisposta purchè vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svoli di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Pertanto, l'attività di lavoro dei turnisti si svolge tenendo in considerazione 36 ore settimanali, con un giorno di riposo settimanale e con la corresponsione dell'indennità di turno per tutti i giorni effettivamente lavorati e per quelli di riposo compensativo. La questione per cui è causa verte sul concetto di “riposo compensativo”: se esso sia anche quello successivo a quello dello smonto dal turno notturno o se, viceversa, tale ultimo giorno sia da considerare come giorno di riposo settimanale. Secondo la Suprema Corte “In consonanza con il precetto generale inderogabile degli art. 2109 c.c. e 36 Cost. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni), le disposizioni speciali di cui alla l. 13 agosto 1969
n. 591, al d.P.R. 9 novembre 1971 n. 1372, al d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 ed al d.P.R. 23 giugno 1982 n. 374, evidenziano che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale e che da esso si devono distinguere i giorni di riposo compensativo, accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in 5 giornate dell'orario settimanale (di
36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali), sicché i giorni suddetti non possono considerarsi festivi od assimilarsi al giorno di riposo settimanale” (Cass. sent. n. 5710/2009). Anche successivamente, ribadendo i medesimi principi, la Cassazione ha evidenziato che ai sensi dell'art. 44, comma 3 del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio
1994/1997, l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato, ove questa non sia lavorata per riposo settimanale, trattandosi di emolumento agganciato all'effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato in turni, sicchè essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni. La Corte, in particolare, ha precisato che, sulla base della disciplina legislativa vigente (L. n. 724 del 1994 e D.Lgs. n. 66 del 2003), l'orario di servizio, che normalmente è di 40 ore settimanali, si articola di regola su 5 giorni settimanali, di tal che il sesto giorno è in via generale una giornata non lavorativa (v. in particolare l'art. 22, comma 1, in fine della L. n. 724 del 1994); il settimo giorno è il giorno di riposo settimanale. “In particolare, la disciplina collettiva nazionale ed aziendale del comparto della Sanità - che ha inciso sull'orario di lavoro - ha previsto che l'orario di lavoro settimanale è di regola di 36 ore articolate su 5 giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità servizio (è il caso del lavoro in turni); al riguardo si osserva che i tre turni necessari per la copertura delle 24 ore giornaliere sono di 8 ore ciascuno.
Evidentemente, in questo caso, l'orario settimanale diviene di 40 ore (8 ore x 5 giorni lavorativi), pur restando fermo l'orario teorico contrattualmente previsto di 36 ore, con conseguente maturazione del diritto a recuperare le ore settimanalmente prestate in più.
Il contratto integrativo citato, all'art. 30, dispone che a ciascun dipendente che opera nei servizi attivati 12 o 24 ore competono 13 giorni quali riposi compensativi all'anno, da fruirsi, possibilmente, nella misura di uno ogni mese (cfr. art. 30, n. 4, c.c.i.a. citato). 6.
Da tale ricostruzione dell'organizzazione del lavoro nel comparto della Sanità deriva che la giornata del sabato costituisce, di regola, una giornata "di non lavoro". Tuttavia, se il lavoro è prestato per turni per coprire l'intero arco giornaliero nonché tutti i giorni della settimana, ben può accadere che la giornata del sabato divenga una normale giornata lavorativa feriale con conseguente spostamento della giornata "non lavorativa" ad un altro giorno della settimana.
Ai lavoratori turnisti, impegnati nella copertura delle 24 ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, deve essere accordato un giorno di riposo compensativo del maggior orario prestato che, sulla base della disciplina collettiva aziendale richiamata, ha cadenza mensile.
Questa giornata è, senza dubbio, una giornata di riposo compensativo che, tuttavia, solo occasionalmente coinciderà con il sabato”. La condizione per l'erogazione dell'indennità
è, in primo luogo, l'effettività della rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente.
La norma del 16/07/2025 collettiva (art. 44 cit.) precisa, tuttavia, che tale indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Unica eccezione è quella in cui l'assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo. Nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa, rispetto all'orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore, per effetto della necessità di copertura dei turni stessi. Solo per i giorni suddetti, che non sono festivi nè sono assimilabili a giorni di riposo settimanale, spetterà l'indennità di turno in quanto solo per questi esiste, come chiaramente voluto dalle parti collettive, una stretta connessione causale tra la giornata di riposo e l'esigenza organizzativa di copertura dei turni nelle 24 ore giornaliere (cfr. Cass. Sent. n. 15291/2019).
Nel caso di specie – sebbene non siano state superate le 36 ore settimanali previste dal contratto – l'articolazione del lavoro è peculiare stante la particolare esigenza del servizio pubblico reso dagli infermieri da erogarsi con carattere di continuità e con orari continuativi e prestazioni per tutti i giorni della settimana.
È per tale motivo che l'attività viene svolta su turni ed è previsto anche un turno notturno: tale turno è di ben 12 ore consecutive e supera, di conseguenza, il limite di durata della prestazione giornaliere che anziché di 8 è di 12 ore. Dunque, il giorno di riposo successivo allo smonto deve essere considerato come giorno di riposo compensativo e non di riposo settimanale. D'altro canto, è proprio l'analisi del dato fattuale che porta a questa conclusione: infatti, la documentazione prodotta e le allegazioni delle parti lasciano chiaramente emergere che i dipendenti turnisti (e, quindi, anche l'odierna ricorrente) coprono i tre turni sopra indicati e sistematicamente il giorno successivo allo smonto dal turno notturno non rendono la loro prestazione lavorativa.
Pertanto, deve escludersi che tale giornata possa essere configurata quale riposto settimanale, posto che lo stesso turnista, oltre al giorno di assenza successivo allo smonto, gode poi anche di un ulteriore giorno di riposo (che è, appunto, quello settimanale). Per altro, proprio l'articolazione su tre turni e la necessità di coprire le 24 ore su sette giorni settimanali implica che il monte orario dei turnisti non possa essere valutato su base settimanale, ma solo su base mensile: infatti, vi sono settimane nelle quali il lavoratore supera non soltanto le 36 ore ma addirittura le 40 ore ed altre in cui il suo orario è inferiore alle 36 ore. Ciò è appunto dipendente dall'articolazione dell'orario di lavoro.
D'altronde, se fosse vero che il giorno di riposo settimanale è il giorno successivo allo smonto, bisognerebbe sottrarre dal debito orario i giorni di riposo successivo allo smonto, laddove viceversa viene sottratto dal debito mensile solo il numero di giorni di domenica che cadono nel mese. In conclusione, l'articolazione dell'orario di lavoro dei turnisti è cadenzato secondo peculiari modalità e non può in alcun modo prendersi in considerazione la settimana lavorativa, ma soltanto il debito orario mensile;
i tre turni non sono cadenzati in maniera costante (nel senso che non vi è un alternarsi preciso del turno diurno, di quello pomeridiano e di quello notturno), ma l'unica certezza è che dopo il turno notturno vi è sempre un giorno di riposo che chiaramente viene a compensare la maggiore penosità dell'orario di lavoro giornaliero superiore alle otto ore.
Pertanto, il giorno di assenza dei lavoratori nel giorno successivo allo smonto dal turno notturno non può che essere considerato riposo compensativo, con la conseguenza che per tali giornate è dovuta l'indennità ex art. 44 cit.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di riposo compensativo, la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL
2016-2018, per l'importo giornaliero di € 4,49 dal 5 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022
e, per l'effetto, condannare la , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1
tempore, a corrispondere alla ricorrente la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL 2016-2018, per l' importo giornaliero di € 4,49, per ciascun giorno di riposo compensativo, per il periodo suddetto;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1190,00 oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco Bottino ha emesso a seguito di deposito di note sostitutive dell'udienza del 4.12.25 ex art 127ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 6691/25
Vertente
, rapp.to e dif. dall'Avv. Leperino Alfonso e Odierno Ugo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rap.te, difesa dall'Avv.to Annalisa Sarnataro Controparte_1
RESISTENTE contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/05/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze di parte resistente con inquadramento “COL. PROF. SAN.
INFERMIERE”, Categoria D4, come emerge dalle allegate buste paga in atti e presta servizio presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore
Ha precisato di osservare un orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuito su cinque giorni a settimana ed articolato su tre turni programmati.
Evidenziava che i turni erano dalle 8:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 Con alle 8:00 del giorno successivo;
che l aveva sempre corrisposto l'indennità di turno ex art. 44 C.C.N.L. Comparto Sanità del 01.09.1995 ma che, tuttavia, contrariamente da quanto disposto dalla norma contrattuale, per il periodo dal 5.12.19 al 31 dicembre 2022, detta indennità non è stata corrisposte per il giorno di riposo compensativo che segue immediatamente dopo la giornata cosiddetta di smonto e, quindi, dopo il turno, particolarmente gravoso, di 12 ore consecutive prestato dal lavoratore dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente, quindi anche in orario notturno.
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta a corrispondere alla ricorrente la
“indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL 2016-2018, per l'importo giornaliero di € 4,49, per ciascun giorno di riposo compensativo per il periodo dal
5.12.19 al 31 dicembre 2022, oltre interessi legali.
Ritualmente citata in giudizio, l si è costituita ed ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
La domanda è fondata. In primo luogo, occorre muovere dall'analisi della normativa disciplinante l'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Ed invero, a mente dellìart- 22 legge 724/1994: “
1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1”.
L'art. 3 del d. lgs. 66/2003 specifica, inoltre, che “
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno”.
Dunque, l'orario di servizio nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è articolato su cinque giorni a settimana ed è pari a 40 ore settimanali salvo differente previsione contrattuale collettiva.
Nell'ambito del Comparto sanità, gli artt. 18 del relativo C.C.N.L. 1994-1997 e 26 del
C.C.N.L. 1998- prevedono che l'orario di lavoro è di 36 e non di 40 ore settimanali. Con specifico riferimento alla indennità di turno, pacificamente spettante ai lavoratori turnisti, l'art. 44 del ccnl 1.9.1995 stabilisce che “al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera pari a £
8.500. Detta indennità è corrisposta purchè vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svoli di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Pertanto, l'attività di lavoro dei turnisti si svolge tenendo in considerazione 36 ore settimanali, con un giorno di riposo settimanale e con la corresponsione dell'indennità di turno per tutti i giorni effettivamente lavorati e per quelli di riposo compensativo. La questione per cui è causa verte sul concetto di “riposo compensativo”: se esso sia anche quello successivo a quello dello smonto dal turno notturno o se, viceversa, tale ultimo giorno sia da considerare come giorno di riposo settimanale. Secondo la Suprema Corte “In consonanza con il precetto generale inderogabile degli art. 2109 c.c. e 36 Cost. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni), le disposizioni speciali di cui alla l. 13 agosto 1969
n. 591, al d.P.R. 9 novembre 1971 n. 1372, al d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 ed al d.P.R. 23 giugno 1982 n. 374, evidenziano che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale e che da esso si devono distinguere i giorni di riposo compensativo, accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in 5 giornate dell'orario settimanale (di
36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali), sicché i giorni suddetti non possono considerarsi festivi od assimilarsi al giorno di riposo settimanale” (Cass. sent. n. 5710/2009). Anche successivamente, ribadendo i medesimi principi, la Cassazione ha evidenziato che ai sensi dell'art. 44, comma 3 del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio
1994/1997, l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato, ove questa non sia lavorata per riposo settimanale, trattandosi di emolumento agganciato all'effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato in turni, sicchè essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni. La Corte, in particolare, ha precisato che, sulla base della disciplina legislativa vigente (L. n. 724 del 1994 e D.Lgs. n. 66 del 2003), l'orario di servizio, che normalmente è di 40 ore settimanali, si articola di regola su 5 giorni settimanali, di tal che il sesto giorno è in via generale una giornata non lavorativa (v. in particolare l'art. 22, comma 1, in fine della L. n. 724 del 1994); il settimo giorno è il giorno di riposo settimanale. “In particolare, la disciplina collettiva nazionale ed aziendale del comparto della Sanità - che ha inciso sull'orario di lavoro - ha previsto che l'orario di lavoro settimanale è di regola di 36 ore articolate su 5 giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità servizio (è il caso del lavoro in turni); al riguardo si osserva che i tre turni necessari per la copertura delle 24 ore giornaliere sono di 8 ore ciascuno.
Evidentemente, in questo caso, l'orario settimanale diviene di 40 ore (8 ore x 5 giorni lavorativi), pur restando fermo l'orario teorico contrattualmente previsto di 36 ore, con conseguente maturazione del diritto a recuperare le ore settimanalmente prestate in più.
Il contratto integrativo citato, all'art. 30, dispone che a ciascun dipendente che opera nei servizi attivati 12 o 24 ore competono 13 giorni quali riposi compensativi all'anno, da fruirsi, possibilmente, nella misura di uno ogni mese (cfr. art. 30, n. 4, c.c.i.a. citato). 6.
Da tale ricostruzione dell'organizzazione del lavoro nel comparto della Sanità deriva che la giornata del sabato costituisce, di regola, una giornata "di non lavoro". Tuttavia, se il lavoro è prestato per turni per coprire l'intero arco giornaliero nonché tutti i giorni della settimana, ben può accadere che la giornata del sabato divenga una normale giornata lavorativa feriale con conseguente spostamento della giornata "non lavorativa" ad un altro giorno della settimana.
Ai lavoratori turnisti, impegnati nella copertura delle 24 ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, deve essere accordato un giorno di riposo compensativo del maggior orario prestato che, sulla base della disciplina collettiva aziendale richiamata, ha cadenza mensile.
Questa giornata è, senza dubbio, una giornata di riposo compensativo che, tuttavia, solo occasionalmente coinciderà con il sabato”. La condizione per l'erogazione dell'indennità
è, in primo luogo, l'effettività della rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente.
La norma del 16/07/2025 collettiva (art. 44 cit.) precisa, tuttavia, che tale indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Unica eccezione è quella in cui l'assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo. Nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa, rispetto all'orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore, per effetto della necessità di copertura dei turni stessi. Solo per i giorni suddetti, che non sono festivi nè sono assimilabili a giorni di riposo settimanale, spetterà l'indennità di turno in quanto solo per questi esiste, come chiaramente voluto dalle parti collettive, una stretta connessione causale tra la giornata di riposo e l'esigenza organizzativa di copertura dei turni nelle 24 ore giornaliere (cfr. Cass. Sent. n. 15291/2019).
Nel caso di specie – sebbene non siano state superate le 36 ore settimanali previste dal contratto – l'articolazione del lavoro è peculiare stante la particolare esigenza del servizio pubblico reso dagli infermieri da erogarsi con carattere di continuità e con orari continuativi e prestazioni per tutti i giorni della settimana.
È per tale motivo che l'attività viene svolta su turni ed è previsto anche un turno notturno: tale turno è di ben 12 ore consecutive e supera, di conseguenza, il limite di durata della prestazione giornaliere che anziché di 8 è di 12 ore. Dunque, il giorno di riposo successivo allo smonto deve essere considerato come giorno di riposo compensativo e non di riposo settimanale. D'altro canto, è proprio l'analisi del dato fattuale che porta a questa conclusione: infatti, la documentazione prodotta e le allegazioni delle parti lasciano chiaramente emergere che i dipendenti turnisti (e, quindi, anche l'odierna ricorrente) coprono i tre turni sopra indicati e sistematicamente il giorno successivo allo smonto dal turno notturno non rendono la loro prestazione lavorativa.
Pertanto, deve escludersi che tale giornata possa essere configurata quale riposto settimanale, posto che lo stesso turnista, oltre al giorno di assenza successivo allo smonto, gode poi anche di un ulteriore giorno di riposo (che è, appunto, quello settimanale). Per altro, proprio l'articolazione su tre turni e la necessità di coprire le 24 ore su sette giorni settimanali implica che il monte orario dei turnisti non possa essere valutato su base settimanale, ma solo su base mensile: infatti, vi sono settimane nelle quali il lavoratore supera non soltanto le 36 ore ma addirittura le 40 ore ed altre in cui il suo orario è inferiore alle 36 ore. Ciò è appunto dipendente dall'articolazione dell'orario di lavoro.
D'altronde, se fosse vero che il giorno di riposo settimanale è il giorno successivo allo smonto, bisognerebbe sottrarre dal debito orario i giorni di riposo successivo allo smonto, laddove viceversa viene sottratto dal debito mensile solo il numero di giorni di domenica che cadono nel mese. In conclusione, l'articolazione dell'orario di lavoro dei turnisti è cadenzato secondo peculiari modalità e non può in alcun modo prendersi in considerazione la settimana lavorativa, ma soltanto il debito orario mensile;
i tre turni non sono cadenzati in maniera costante (nel senso che non vi è un alternarsi preciso del turno diurno, di quello pomeridiano e di quello notturno), ma l'unica certezza è che dopo il turno notturno vi è sempre un giorno di riposo che chiaramente viene a compensare la maggiore penosità dell'orario di lavoro giornaliero superiore alle otto ore.
Pertanto, il giorno di assenza dei lavoratori nel giorno successivo allo smonto dal turno notturno non può che essere considerato riposo compensativo, con la conseguenza che per tali giornate è dovuta l'indennità ex art. 44 cit.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di riposo compensativo, la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL
2016-2018, per l'importo giornaliero di € 4,49 dal 5 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022
e, per l'effetto, condannare la , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1
tempore, a corrispondere alla ricorrente la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL 2016-2018, per l' importo giornaliero di € 4,49, per ciascun giorno di riposo compensativo, per il periodo suddetto;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1190,00 oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino